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lunedì 15 luglio 2013

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER ASSEGNO DI MANTENIMENTO



TRIBUNALE DI SALERNO

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La Sig.ra Elena Pereira Peita Peraria nata a Salerno il 19/10/1919, CF: *****************, residente in San Marzabotto alla via Sarchiapone n. 12, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata _______________, fax numero 089.123456), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, 

p r e m e s s o

- Che l'istante, in virtù di sentenza n. ****/12, resa dal Tribunale di Salerno, munita di apposita formula in data **********, notificata il 14/12/1258, risulta creditrice del Sig. Romero Perito (nato a ******** il ********, CF: ***********) di assegno di mantenimento pari ad euro ****** mensili, a far data dal mese di MMMM ****;

- Che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, il debitore ***********, a tutt’oggi, ha versato alla istante soltanto la somma di euro ******, nei mesi di aprile, giugno e ottobre *****, e che, pertanto, egli è ancora debitore nei confronti della medesima, sino alla data del **********, della somma di euro ********, oltre interessi legali nonché rivalutazione Istat da ciascuna scadenza di pagamento fino alla data del soddisfo, per un totale complessivo di euro 9.562,76;

- Che l’atto di precetto, rimasto infruttuoso, conteneva l’intimazione a pagare la somma di euro 9.814,44; 

- Che il Sig. Romero Perito risulta essere creditore di somme, a titolo di rimborso imposte, nei confronti della Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane SpA;

- Che l'istante intende procedere a pignoramento presso la Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane SpA, di tutte le somme da esse dovute e debende, a qualsiasi titolo detenute e comunque dovute al Sig. Romero Perito (nato a ***********il **********, CF: ********), fino alla concorrenza della somma di €. 11.000,00= (undicimila/00), che si ritiene sufficiente in via prudenziale a soddisfare il credito per cui si procede, per capitale, interessi, spese di procedura e successive, salvo conteggi ed esazione; tanto premesso, l'istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c i t a

1) la Agenzia delle Entrate,  in persona del LRPT, dom.to in (00145) Roma alla via Cristoforo Colombo n. 426 C/D;

2) la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno,  in persona del LRPT, dom.to in (84131) Salerno, alla via Degli Uffici Finanziari n. 7;

3) Poste Italiane SpA, in persona del LRPT, con sede in Roma (00144) al viale Europa n. 190; 

4) Poste Italiane SpA in persona del LRPT, con sede in Salerno (84122) al Corso Garibaldi n. 203;

5) Romero Perito, dom.to in ***************, alla via **************, a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno, Ufficio Esecuzioni Mobiliari,  all'udienza del *****************, locali soliti, ore di rito col prosieguo, quanto al terzo pignorato perché renda la prescritta dichiarazione ex art. 547 cpc, con espressa avvertenza che, non comparendo nei termini indicati, il credito si riterrà non contestato ex art. 548 cpc; quanto al debitore esecutato perché sia presente alla stessa ed agli atti successivi. 

Si invita il terzo pignorato a comunicare la dichiarazione di cui  all’art. 547 cpc entro 10 giorni a mezzo raccomandata al creditore procedente presso il domicilio eletto, o a mezzo di posta elettronica certificata.  

Si dichiara che il pagamento del contributo unificato non è dovuto, in quanto il presente procedimento è stato ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno del **************.

Salerno,

Avv. Gennaro De Natale
RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Salerno, visto il titolo esecutivo di cui in premessa, visto l'atto di precetto recante intimazione di pagamento della somma di euro ***********oltre eventuali ulteriori spese di notifica, notificato al debitore in data ************,

HO PIGNORATO

in virtù del titolo richiamato, tutte le somme presenti e future, dovute o detenute a qualsiasi titolo, ragione o causa, dalla Agenzia delle Entrate e da Poste Italiane SpA e dovute a ********** (nato a ********** il **********, CF: ************), fino alla concorrenza di €. 11.000,00= (undicimila/00) che mi viene indicata dall'istante come sufficiente a soddisfare il credito per il quale attualmente si procede, oltre interessi, spese, diritti ed onorari del presente procedimento e successive occorrende, ed a tal fine

HO INGIUNTO

ex art. 492 cpc al debitore, ***********, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito sopra indicato le somme pignorate col presente atto e, contemporaneamente,

HO INTIMATO

al terzo pignorato, Agenzia delle Entrate e Poste Italiane SpA, di non disporre, senza ordine del Giudice, sin dalla data di notifica del presente atto, delle somme a qualunque titolo detenute ed assoggettate a pignoramento.

HO AVVERTITO

Il terzo pignorato che dal giorno della notifica di questo atto è soggetto, relativamente alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Ho, quindi, rivolto al debitore l'invito ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.

Ho, altresì, avvertito il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 cpc, può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 cpc, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Nello stesso tempo

HO NOTIFICATO

l'atto di citazione che precede a
1) Agenzia delle Entrate,  in persona del LRPT, dom.to in (00145) Roma alla via Cristoforo Colombo n. 426 C/D;





2) Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno,  in persona del LRPT, dom.to in (84131) Salerno, alla via Degli Uffici Finanziari n. 7;





3) Poste Italiane SpA, in persona del LRPT, con sede in Roma (00144) al viale Europa n. 190; 





4) Poste Italiane SpA in persona del LRPT, con sede in Salerno (84122) al Corso Garibaldi n. 203





5) Romero Perito, dom.to in ***************, alla via ****************


martedì 2 luglio 2013

CORTE D'APPELLO DI SALERNO - DECRETO N. ****/11 EX LEGGE PINTO



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

SEZIONE CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francescopaolo Ferrara                                     Presidente rel.
Dott. Maria Balletti                                                     Consigliere
Dott. Maria Assunta Piccoli                                         Consigliere

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento  n. 1299/2011 avente ad oggetto: domanda di equa riparazione ex artt. 2 e segg. legge n. 89/2001.

T R A

*********, elett.te dom. in Salerno, ____________ presso l’avv. _____________ che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
Ricorrente
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale di Salerno presso cui ope legis domicilia;


Resistente contumace

*****************************

Esaminati gli atti, rilevato che il ricorso è stato depositato il 24.11.11 e che deve essere considerato tempestivo, siccome relativo a procedimento concluso con sentenza del 26.7.2010 che non risulta notificata;

- rilevato che dagli atti risulta che trattasi di procedimento civile originariamente iscritto al n. ******* del Tribunale di Cosenza, avente ad oggetto opposizione all’esecuzione;

- rilevato che il primo atto documentato (decreto del G.E.) risale al 27.2.2006 e che la sentenza, come detto, risulta depositata il 26.7.2010;

- rilevato che la conformità agli originali dei documenti prodotti dal ricorrente non viene contestata dalla parte controinteressata, rimasta contumace;

- considerato che il periodo eccedente la ragionevole durata debba essere individuato in un anno, detraendo dal totale di anni quattro e mesi cinque il periodo inferiore ai mesi sei nonché i tre anni della durata ragionevole;

- che dalla durata complessiva potrebbero sottrarsi solo i periodi conseguenti ad una strategia dilatoria di parte, strategia che nella specie non è stata né allegata né provata dall’Amministrazione (V. Cass. 1715/2000);

- che non può tenersi conto in danno del ricorrente delle mere istanze di rinvio e dei conseguenti intervalli, atteso che il giudice dovrebbe comunque assicurare il sollecito svolgimento del processo (Cass. 3.1.08 n. 9);

- che la parte ricorrente ha richiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali i quali si collegano all’incertezza relativa all’esito della vicenda processuale derivata dall’eccessiva durata e all’ansia ovvero alla sofferenza psichica che tale situazione ordinariamente produce, di guisa che sotto il profilo dimostrativo sono sufficienti le comuni nozioni di esperienza in ordine agli effetti negativi della perdurante pendenza di un processo civile nell’uomo medio, fatta salva solo la ricorrenza di ipotesi straordinarie, qui non allegate né ravvisabili;

- che tanto premesso nel caso concreto la protrazione della vicenda processuale ha verosimilmente cagionato al ricorrente i cennati effetti negativi, non essendo emersa alcuna situazione elidente il rapporto causale fra il ritardo processuale e la lesione della sfera personale della parte;

- che per la liquidazione occorre non solo utilizzare il criterio equitativo (art. 2 L. 89/2001 e 2056 c.c. in relazione all’art. 1126 c.c.) ma pure tener conto dei parametri desumibili dai precedenti adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sia pure con adeguato margine di valutazione;

- che nel caso in esame va peraltro considerato quanto appresso: a) la somma oggetto di esecuzione ammontava ad € 5.824; fin dall’udienza del 25.1.2007 la parte opposta dichiarò di rinunziare all’esecuzione e chiese dichiararsi cessata la materia del contendere;
- da ciò risultando pertanto un modesto valore della posta in gioco ed un relativo pregiudizio psicologico sofferto dall’attuale ricorrente, la riparazione pecuniaria a titolo indennitario per il danno non patrimoniale nella specie  ravvisabile può essere equamente fissata in € 700,00 più interessi legali dalla domanda al soddisfo e ciò tenuto conto di ogni altro elemento di valutazione della situazione alla quale non si accompagnano ulteriori fattori individualizzanti specifici;
- ritenuto che ai fini delle spese debba tenersi conto che l’indennità in esame non può essere erogata se non previo provvedimento giudiziario e che l’amministrazione resistente non ha sollevato alcuna contestazione essendo rimasta contumace ond’è che stimasi giusto non gravarla di spese;

P.Q.M.

Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto:

a) dichiara l’avvenuta violazione da parte dello Stato Italiano dell’art. 6 par. 1 della Convenzione  Europea dei Diritti dell’Uomo nel processo specificato in motivazione;

b) Condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pt al pagamento in favore di ********* della somma di € 700,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;

c) Nulla dispone in tema di spese.

2) Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Salerno, 12.2.2013

IL Presidente est.

Dott. Francesopaolo Ferrara

venerdì 10 maggio 2013

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO - RICORSO EX ART. 18 DLGS 546/1992



ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI

 SALERNO

RICORSO EX ART. 18 DLGS 546/1992


Per  **********   residente in alla via ******  C.f. **** rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via _________________.
L’avv. Gennaro De Natale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica: ____________________ o fax: 089 __________.

RICORRENTE 

CONTRO: EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Salerno alla Via Delle Calabrie n. 19/a
OGGETTO: opposizione ed intimazione di pagamento n. ******************* e  previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto imputato.

PREMESSO

- Che in data *********** veniva notificato a mezzo raccomandata l’intimazione di pagamento n. ************* emessa dall’ente di riscossione Equitalia SPA: per la somma di € ******.

- che tale intimazione di pagamento deriverebbe dalla cartella n. ************* , notificata il **********.

Che dal dettaglio della impugnata intimazione di pagamento si rileva che la controparte pretende il pagamento della suddetta somma a causa del mancato versamento dell’imposta di circolazione per l’anno 2001 e 2002.

Tanto premesso il sig. **** come innanzi rapp.to e difeso


propone opposizione


AVvverso intimazione di pagamento n. ****************** notificata il *********** per i seguenti

MOTIVI

1.     Omessa notifica della cartella esattoriale

L’avviso di accertamento deve essere annullato in quanto non è stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.

Pertanto manca il presupposto legittimante lo stesso e l’iter della procedura di riscossione è totalmente viziato.


2.     PRESCRIZIONE delle somme oggetto dell’atto di riscossione qui opposto.

L’atto opposto ha per oggetto l’imposta di circolazione degli anni 2001 e 2002.

Come è noto, tale imposta è soggetta al termine di prescrizione breve triennale. Infatti in tema di bollo-auto, l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 101/01/1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveveva essere effettuato il pagamento” (art. 5 D.L: 953/82, così come notificato dall’art. 3 del D.L 02/86 conv. Nella L. 60/86).

La scadenza del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti nella stessa materia (sent. Cass. 3658 del 28/02/1977, Comm. Trib. Taranto n. 44/2007; Comm. Trib. Lazio n. 137/2005).

3.     In tema di bollo auto, oltre all’avviso di accertamento anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l’interruzione dei termini di prescrizione, i quali comunque ricominciano dal giorno successivo, non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale (come previsto dall’art. 2953 cc; vedi Cass. n. 12263 del 25/05/2007).

In particolare la Suprema Corte ha rilevato che – “l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A ., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, ha ritenuto che la decorrenza del  termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dell’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale della irretroattività del credito (qualunque ne sia la fonte di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c.: ai fini della prescrizione. (vedi anche Cass. Civ. sez. Unite n. 25790 del 10/12/2009; Cass. Civ. n. 16099 del 22/07/2011: Trib. Catania, sez. LAv. N. 1412/2012).

Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il termine triennale, in quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal girono successivo.

Nel calcolare  esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, per esempio, in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (solleciti, avvisi, ecc.) ed altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise  a livello nazionale (eventualità che non si configura nei casi di specie – né una simile proroga sarebbe costituzionalmente legittima).

Nella fattispecie concreta, atteso che dopo la data della asserita notifica della cartella di pagamento sopra citata (29/042008, ove il tributo era già ampiamente prescritto) il concessionario ha inviato l’intimazione di pagamento solo in data 16/04/2013 essendo già trascorso nuovamente il termine prescrizionale successivo, quello che partirebbe dalla data di notifica della cartella.

Pertanto esiste la prescrizione, sia quella da considerarsi a partire dall’anno di scadenza del tributo, sia a partire dall’anno di notifica della cartella esattoriale.

In ogni caso la prescrizione, in via principale, si è verificata per via del decorso del termine senza interruzione, a partire dalla data di scadenza dei singoli tributi, non essendo stata notificata la cartella esattoriale.


CONCLUSIONI

Voglia codesta ecc.ma Commissione Tributaria, concedere la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris per motivi  in cui in narrativa
Nel merito, annullare l’intimazione di pagamento impugnata dichiarando la prescrizione delle somme intimate e pertanto non dovute le somme dal ricorrente.

Il tutto con vittoria di compensi e spese e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Si produce:

atto di intimazione di pagamento.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € ****** per cui il contributo unificato è pari ad € 37,00.

Salerno
Avv. Gennaro de Natale


mercoledì 24 aprile 2013

GIUDICE DI PACE DI SALERNO -SENTENZA - RISARCIMENTO DANNI - GARANZIA PER VIZI AUTO USATA






UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL Giudice di Pace Dott. Ada Petrulio

ha pronunziato la seguente


S E N T E N Z A


Nella causa civile promossa da ______________, elett.te domiciliata in ______________ alla via _____________, presso l’Avv. ______________, 
Difesa dall’avv. _________, Attrice


C O N T R O


***********, in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliata in _________, **********, presso l’avv. ************, convenuto.


Oggetto: Risarcimento danni da inadempienza contrattuale.

Fatto e motivi di diritto della decisione.

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra ********* conveniva in giudizio la ditta ************** per sentirla dichiarare inadempiente rispetto al contratto di compravendita stipulato tra le parti in causa in data ________ avente ad oggetto l’acquisto dell’autovettura Alfa Romeo _____ tg _______ (anno costruzione ________ e quindi usata) e conseguentemente per sentirla condannare al pagamento della somma di euro ______,00 a titolo di ripetizione di somma sborsata per la riparazione della autovettura de qua dovuta per i vizi occulti della stessa, come da fattura riportata in atti.

Al riguardo l’istante esponeva che, a distanza di pochi mesi dalla data di acquisto dell’autovettura de qua, questa presentava problemi all’impianto di aria condizionata, alle candele ed ai pneumatici anteriori ovalizzati, tali da costringere essa istante alla riparazione di tali vizi occulti; che in data ____________ con lettera raccomandata ar aveva inutilmente messo in mora la convenuta ditta al fine di ottenere la restituzione della somma sborsata per le predette riparazioni.

Incardinata la lite, si costituiva ritualmente in giudizio, solo all’udienza del _________, la convenuta ditta che contestava estensivamente la domanda attorea in ordine all’an ed al quantum, eccependo preliminarmente la tardività della denunzia dei lamentati e presunti vizi occulti con conseguente decadenza dal diritto di garanzia.

L’istruttoria della causa contemplava l’escussione dei testi di parte attorea e l’interrogatorio formale del convenuto _______; espletati tali mezzi istruttori le parti precisavano le  rispettive conclusioni all’udienza del ________ come da memorie conclusionali in atti e la causa veniva riservata per la decisione.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione preliminare sollevata  da parte convenuta in ordine all’asserita tardività della denunzia dei lamentati vizi occulti.

Tale eccezione è infondata in quanto dalla prova testimoniale espletata è emerso che, nell’immediatezza dell’acquisto, l’istante, accompagnato dal teste escusso, si recava presso il Centro ********, denunziando i difetti che l’auto de qua presentava; è inoltre emerso che lo stesso titolare si impegnava a provvedere alla riparazione degli stessi, senza peraltro dare seguito a tale impegno.

Alla luce di tali risultanze probatorie è quindi emerso che l’auto in questione era priva di alcune qualità essenziali, mentre era onere dello stesso venditore, trattandosi di autovettura usata, controllare, verificare ed accertare, con maggiore diligenza, la sussistenza di eventuali difformità che la predetta auto presentava; a mente dell’art. 1494 cc è sancita una presunzione di colpa a carico del venditore per vizi occulti, presunzione che viene meno solo se il venditore provi di aver ignorato incolpevolmente l’esistenza dei vizi occulti. Tale non è il caso in causa.

La stessa normativa più recente, prevista nel decreto legislativo n. 24 del 2/2/2002 in materia di tutela del consumatore, impone al venditore l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi a quanto pattuito nel contratto, dichiarandolo quindi responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene; l’art. 1519 bis II comma estende poi tale disciplina anche alla vendita di beni di consumo usati.

In applicazione quindi della suindicata normativa, nel caso di specie va configurato un parziale inadempimento contrattuale della convenuta ditta nei confronti dell’istante e conseguentemente la stessa va condannata alla restituzione della somma versata per il costo dei pneumatici anteriori e per l’eliminazione dei problemi all’impianto di aria condizionata che si ritiene congrua ed equa determinabile in euro _____,00, basandosi sulla fattura in atti depositata. Nessuna somma viene invece riconosciuta per la sostituzione delle candele, in quanto l’auto in questione, anno di costruzione ______, diesel, non è dotata di candele.

Le spese di giudizio ex art. 91 cpc seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

IL Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ********** nei confronti della ditta *************, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l’effetto condanna la ditta ********* al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro ______, come in motivazione specificato, oltre interessi legali come per legge dal giorno della domanda al soddisfo.

2) Condanna altresì la convenuta ditta al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio ………….. con attribuzione al difensore di parte attorea, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Salerno, ………..

Il Giudice di Pace


lunedì 22 aprile 2013

RICORSO PER OTTEMPERANZA PER LEGGE PINTO



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEZIONE DI NAPOLI


RICORSO PER OTTEMPERANZA A GIUDICATO
ai sensi degli artt. 112 e segg. D. Lgs. 2.7.2010 n. 104


della Sig.ra *****************, nata a Napoli il ********* ed ivi residente al _______________________, C.F. AAAAAAAAAAAAA, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall’avv. Gennaro De Natale e Massimiliano De Leo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in  Salerno alla Via ______, che dichiara  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  e  notificazioni  del procedimento al n. di fax 089/_____ o all’indirizzo di posta certificata ____________,


CONTRO


Il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Napoli – Via Diaz, 11 - Napoli                   
                 

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO

formatosi sul decreto decisorio N.  ***/** della Corte di Appello di Napoli, III Sezione Civile, reso il **********, depositato il ************, munito di formula esecutiva il 16/12/2010, regolarmente notificato il 22/04/2011, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore della Sig.ra ************* della somma di € ________.

PREMESSO

- Che con il decreto decisorio indicato in epigrafe la Sig.ra *******************, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale, otteneva dalla Corte di Appello di Napoli il riconoscimento ex lege 89 del 2001, di un indennizzo per l’eccessiva durata di un processo penale che la vedeva imputata innanzi al Tribunale di Salerno dall’anno 1997;

- Che, con il suddetto decreto, il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento, nei confronti della Sig.ra ***********, di un equo indennizzo per la eccessiva durata del processo quantificato in complessivi € __________;

- Che il predetto decreto N. ******* è passato in giudicato non essendo stata proposta impugnazione avverso la decisione della Corte di Appello di Napoli;

- Che risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 e succ. mod.;

- Che, con perdurante inerzia, il Ministero, a tutt’oggi, non ha provveduto ad eseguire il decreto di cui sopra;

- Che, ai sensi dell’art. 114 comma 1 del D. Lgs. N. 104/2010, il giudizio di ottemperanza può essere proposto anche senza previa diffida;

- Che, pertanto, la ricorrente ha interesse a proporre il seguente  ricorso, chiedendo che all’Amministrazione soccombente venga ordinato di conformarsi al giudicato.


TANTO PREMESSO


La Sig.ra ************* come in atti  rapp.ta e dom.ta chiede che l’ecc.mo T. A. R. di Napoli voglia, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, ordinare al Ministero della Giustizia in persona del suo legale rappresentante pt il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto decisorio emesso ai sensi della L. 89/01  N. ******** della Corte di Appello di Napoli, III Sezione Civile, reso il **********, depositato il *********, munito di formula esecutiva il **********, regolarmente notificato il 22/04/2011, e, così facendo, disporre la materiale liquidazione in favore della Sig.ra ************ della somma di € ___________oltre rivalutazione ed interessi.

Qualora occorra, voglia l’ecc.mo T.A.R. nominare un Commissario ad Acta che  provveda a dare esecuzione al decreto di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Ministero di Giustizia.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari per il presente giudizio di esecuzione.

Si depositano i seguenti documenti:

1) Copia decreto decisorio munito di formula esecutiva notificato al Ministero della Giustizia;

2) Attestato di passaggio in giudicato.

Il presente ricorso è esente da contributo unificato.

Napoli,
avv. Gennaro De Natale



lunedì 15 aprile 2013

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER SPESE STRAORDINARIE DI MANTENIMENTO DEI FIGLI




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La Sig.ra  Elena Pereira Perita Peraria, nata a Salerno il 12/12/1912, CF: *********, residente in *********** alla via *********, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  __________________, fax numero 089._______), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, 

p r e m e s s o

- Che, a seguito di ricorso per separazione personale dei coniugi, con sentenza del **********, il Tribunale di *********, nel pronunciare la separazione dei coniugi, disponeva l'affidamento congiunto dei figli alla madre in forma condivisa, ponendo a carico del coniuge ********** un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento dei figli minori;

- Che il (coniuge) continua a disinteressarsi completamente ai problemi della famiglia, e tuttora non partecipa in nessun modo alle spese di gestione familiare e di mantenimento ed istruzione dei figli, i cui costi gravano integralmente sulla ricorrente, tant’è che quest’ultima ha dovuto notificare atto di precetto per richiedere il pagamento delle rate dell’assegno di mantenimento, dal mese di aprile 2010 ad oggi;

- Che l’affidamento condiviso dei figli comporta l’obbligo di contribuire in parti uguali anche alle spese straordinarie (abbigliamento, istruzione, sport, cure mediche, ecc.) di questi ultimi (Cass. 20/06/2012 n. 10174);

- Che, anche a voler prescindere dal disinteresse dimostrato dal padre nei confronti dei problemi dei figli,  non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli (Cass. 27/04/2011 n. 9376);

- Che, nell’anno 2012, l’istante ha dovuto sostenere  spese straordinarie per i figli pari a complessivi  euro ******, così ripartite: euro **,00 per lenti da vista e montature; euro ***,00 per lezioni private (cd doposcuola); euro ***,00 per attività sportive (scuola calcio), come risulta da documentazione allegata;

- Che tali spese, non preventivamente determinabili sotto il profilo quantitativo,  si sono rese necessarie per soddisfare bisogni primari indifferibili dei figli;

- Che, per i motivi esposti in narrativa, la metà delle suddette spese deve essere corrisposta dal padre, Sig. ************; 

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c h i e d e

che l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Salerno voglia emettere ingiunzione immediatamente esecutiva in danno del Sig. *********, dom.to in ***********, per il pagamento in suo favore della somma di € ***,50  oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo per le causali dedotte in narrativa, nonché spese e competenze della presente procedura, IVA e CNAP come per legge.

Poiché vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, stante le precarie condizioni economiche della ricorrente, l’istante, ai sensi dell’art. 642 cpc, chiede espressamente che venga concessa la provvisoria esecuzione della emananda ingiunzione.  

Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro 257,50 e che, pertanto, il valore del contributo unificato è pari ad euro 18,50.

Tuttavia, il pagamento del contributo unificato non è dovuto, in quanto il presente procedimento è stato ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno dell’*********.

Si deposita:
1) Sentenza del Tribunale di Salerno;
2) Copia atto di precetto notificato;
3) Copia ricevute spese straordinarie;
4) Copia delibera di ammissione al gratuito patrocinio.

Salerno, *************   

             Avv. Gennaro De Natale



mercoledì 10 aprile 2013

MEMORIA DIFENSIVA DELL'INPS IN RICORSO PER ACCOMPAGNAMENTO



TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

SEZIONE LAVORO

MEMORIA DIFENSIVA

Per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – con sede in Roma, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase del giudizio, ai sensi dell’art. 10 del DL n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella Legge n. 284 del 2 dicembre 2005, dai funzionari dipendenti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, *************,  a ciò designati dal Direttore di Sede, elettivamente domiciliati presso la sede di Salerno sita in C.so Garibaldi n. 38, resistente,

C O N T R O

**********, ricorrente.

FATTO

Con ricorso ex art. 445 bis cpc, notificato in data *****, parte ricorrente conveniva in giudizio l’INPS, per l’accertamento, sotto il profilo medico-legale, del grado d’invalidità di cui è affetto, ai fini della declaratoria del suo diritto ad ottenere, previo accertamento e verifica della sussistenza dei requisiti socio-economici ex L. n. 118/71 rilevabili d’ufficio, le prestazioni previste dalla legge (nella specie INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO).

Col presente atto si costituiscono i procuratori domiciliatari e difensori dell’INPS, i quali impugnano il ricorso avversario estensivamente, e parola per parola, in uno alla documentazione prodotta a corredo, e deducono in

DIRITTO

In via principale si deduce l’infondatezza del ricorso per insussistenza delle gravi condizioni fisio-psichiche nei limiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato invalidante richiesto, il cui onere probatorio incombe, ex art. 2697 cod. civ., su parte ricorrente.

Ove mai la domanda relativa al riconoscimento del grave stato di invalidità richiesto non sia stata presentata e non risulta provata  e prodotta agli atti, anche mediante produzione di idoneo documento attestante l’avvenuto inoltro nei termini e con le modalità stabilite alla stregua di legge dall’INPS, si chiede l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso giudiziario interposto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di lite, opponendosi, nell’ipotesi, alla nomina di qualsiasi CTU che sarebbe ultronea oltre che del tutto onerosa per questo resistente Istituto e per la collettività, ove le relative spese venissero poste inopinatamente a suo carico e non a carico di parte ricorrente, di cui è unicamente riconducibile tale negligente condotta.

Nell’ipotesi in cui il ricorso giudiziario sia stato proposto prima e, quindi, in mancanza del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa per il riconoscimento del grave stato invalidante, si chiede l’immediata declaratoria di inammissibilità ed improponibilità del ricorso avversario, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di lite, alla cui refusione in favore dell’INPS va condannata controparte.

Ci si oppone sin d’ora alla nomina di un CTU, inutile ed onerosa per l’Istituto, riportandosi agli accertamenti ed alle conclusioni della apposita Commissione Medica di 1° grado, composta da medici pubblici. Il giudizio finale medico-legale della succitata Commissione, infatti, a prescindere da eventuali aggravamenti ex art. 149 disp. att. cpc, potrebbe essere posto in discussione ed eventualmente riformato da un solo medico nominato CTU.

Nell’ipotesi di nomina di CTU, si chiede che, ad opera del medesimo, vengano effettuate all’INPS le comunicazioni previste dal comma 8 dell’art. 38 del DL n. 98.2011, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica con apposita comunicazione, al Direttore della sede provinciale INPS all’indirizzo: _________ nonché, pena nullità, vengano inviate, nei termini fissati dal GUL al medesimo indirizzo, le bozze dei relativi elaborati peritali (ex art. 20 L. 102.2009).

Si fa riserva di nominare CTP entro i termini e con le modalità di legge sin d’ora, indicandosi, comunque – salvo variare – i Dott.ri ***************, singolarmente ed alternativamente tra loro, tutti sedenti per la funzione presso l’INPS Direzione Provinciale di Salerno – Area Medico Legale – Via Aquaro, 1.

Tanto Premesso, ritenendo la pretesa inammissibile per il decorso del termine semestrale di decadenza dalla comunicazione del provvedimento amministrativo di rigetto ex art. 42, comma 3, L. 326/2003, oltrechè estinta per prescrizione,

si conclude

- per il rigetto del ricorso, inammissibile per decadenza ex art. 42, comma 3 L. 326/2003, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, nonché per prescrizione del diritto sostanziale;

- per la condanna della soccombente controparte alla refusione in favore dell’INPS delle spese e competenze di lite ex artt. 152 disp. att. cpc e 96, comma 1° cpc, qualora abbia omesso, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 42 comma 11 L. 269/2003, la dichiarazione in ordine ai limiti reddituali, nonché alle spese di eventuale CTU, alla cui nomina comunque sin d’ora ci si oppone;
- in via gradata, per l’integrale compensazione delle spese del grado tra le parti, qualora il ricorso venisse accolto in tutto o in parte.

Salvis juribus.
Salerno,