UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL
Giudice di Pace Dott. Ada Petrulio
ha
pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella
causa civile promossa da ______________, elett.te domiciliata in ______________ alla via _____________, presso l’Avv. ______________,
Difesa
dall’avv. _________, Attrice
C O N T R O
***********,
in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliata in _________,
**********, presso l’avv. ************, convenuto.
Oggetto: Risarcimento danni da
inadempienza contrattuale.
Fatto e motivi di
diritto della decisione.
Con
atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra ********* conveniva in
giudizio la ditta ************** per sentirla dichiarare inadempiente rispetto
al contratto di compravendita stipulato tra le parti in causa in data
________ avente ad oggetto l’acquisto dell’autovettura Alfa Romeo _____ tg
_______ (anno costruzione ________ e quindi usata) e conseguentemente per sentirla
condannare al pagamento della somma di euro ______,00 a titolo di
ripetizione di somma sborsata per la riparazione della autovettura de qua dovuta per i vizi occulti della
stessa, come da fattura riportata in atti.
Al riguardo l’istante esponeva che, a distanza di pochi mesi dalla data di
acquisto dell’autovettura de qua,
questa presentava problemi all’impianto di aria condizionata, alle candele ed
ai pneumatici anteriori ovalizzati, tali da costringere essa istante alla
riparazione di tali vizi occulti; che in data ____________ con lettera
raccomandata ar aveva inutilmente messo in mora la convenuta ditta al fine di
ottenere la restituzione della somma sborsata per le predette riparazioni.
Incardinata
la lite, si costituiva ritualmente in giudizio, solo all’udienza del _________, la
convenuta ditta che contestava estensivamente la domanda attorea in ordine all’an ed al quantum, eccependo preliminarmente la tardività della denunzia dei
lamentati e presunti vizi occulti con conseguente decadenza dal diritto di
garanzia.
L’istruttoria
della causa contemplava l’escussione dei testi di parte attorea e
l’interrogatorio formale del convenuto _______; espletati tali mezzi
istruttori le parti precisavano le
rispettive conclusioni all’udienza del ________ come da memorie
conclusionali in atti e la causa veniva riservata per la decisione.
Va
preliminarmente esaminata l’eccezione preliminare sollevata da parte convenuta in ordine all’asserita
tardività della denunzia dei lamentati vizi occulti.
Tale
eccezione è infondata in quanto dalla prova testimoniale espletata è emerso
che, nell’immediatezza dell’acquisto, l’istante, accompagnato dal teste
escusso, si recava presso il Centro ********, denunziando i difetti che l’auto de qua presentava; è inoltre emerso che
lo stesso titolare si impegnava a provvedere alla riparazione degli stessi,
senza peraltro dare seguito a tale impegno.
Alla
luce di tali risultanze probatorie è quindi emerso che l’auto in questione era
priva di alcune qualità essenziali, mentre era onere dello stesso venditore,
trattandosi di autovettura usata, controllare, verificare ed accertare, con
maggiore diligenza, la sussistenza di eventuali difformità che la predetta auto
presentava; a mente dell’art. 1494 cc è sancita una presunzione di colpa a
carico del venditore per vizi occulti, presunzione che viene meno solo se il
venditore provi di aver ignorato incolpevolmente l’esistenza dei vizi occulti. Tale
non è il caso in causa.
La
stessa normativa più recente, prevista nel decreto legislativo n. 24 del
2/2/2002 in materia di tutela del consumatore, impone al venditore l’obbligo di
consegnare al consumatore beni conformi a quanto pattuito nel contratto,
dichiarandolo quindi responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi
difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene; l’art. 1519
bis II comma estende poi tale disciplina anche alla vendita di beni di consumo
usati.
In
applicazione quindi della suindicata normativa, nel caso di specie va
configurato un parziale inadempimento contrattuale della convenuta ditta nei
confronti dell’istante e conseguentemente la stessa va condannata alla
restituzione della somma versata per il costo dei pneumatici anteriori e per l’eliminazione
dei problemi all’impianto di aria condizionata che si ritiene congrua ed equa
determinabile in euro _____,00, basandosi sulla fattura in atti depositata. Nessuna
somma viene invece riconosciuta per la sostituzione delle candele, in quanto l’auto
in questione, anno di costruzione ______, diesel, non è dotata di candele.
Le
spese di giudizio ex art. 91 cpc seguono la soccombenza e vengono liquidate
come da dispositivo.
PQM
IL
Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta
da ********** nei confronti della ditta *************, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)
Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l’effetto condanna la ditta
********* al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro ______, come
in motivazione specificato, oltre interessi legali come per legge dal giorno
della domanda al soddisfo.
2)
Condanna altresì la convenuta ditta al pagamento delle spese, diritti ed
onorario di giudizio ………….. con attribuzione al difensore di parte attorea,
dichiaratosi antistatario.
Così
deciso in Salerno, ………..
Il
Giudice di Pace
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