GIUDICE DI
PACE DI SALERNO
RICORSO PER
DECRETO INGIUNTIVO
La
Sig.ra Elena Pereira Perita Peraria, nata a Salerno il 12/12/1912, CF: *********,
residente in *********** alla via *********, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro
De Natale (posta elettronica certificata __________________,
fax numero 089._______), presso il cui studio elettivamente domicilia
in virtù di mandato a margine del presente atto,
p r e m e s
s o
-
Che, a seguito di ricorso per separazione personale dei coniugi, con sentenza
del **********, il Tribunale di *********, nel pronunciare la separazione dei
coniugi, disponeva l'affidamento congiunto dei figli alla madre in forma condivisa,
ponendo a carico del coniuge ********** un assegno mensile di euro 300,00 per
il mantenimento dei figli minori;
-
Che il (coniuge) continua a disinteressarsi completamente ai problemi della famiglia,
e tuttora non partecipa in nessun modo alle spese di gestione familiare e di
mantenimento ed istruzione dei figli, i cui costi gravano integralmente sulla
ricorrente, tant’è che quest’ultima ha dovuto notificare atto di precetto per richiedere
il pagamento delle rate dell’assegno di mantenimento, dal mese di aprile 2010
ad oggi;
-
Che l’affidamento condiviso dei figli comporta l’obbligo di contribuire in
parti uguali anche alle spese straordinarie (abbigliamento, istruzione, sport,
cure mediche, ecc.) di questi ultimi (Cass. 20/06/2012 n. 10174);
-
Che, anche a voler prescindere dal disinteresse dimostrato dal padre nei confronti
dei problemi dei figli, non è
configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di previa
concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie,
nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i
figli (Cass. 27/04/2011 n. 9376);
-
Che, nell’anno 2012, l’istante ha dovuto sostenere spese straordinarie per i figli pari a
complessivi euro ******, così ripartite: euro **,00 per lenti da vista e
montature; euro ***,00 per lezioni private (cd doposcuola); euro ***,00 per attività
sportive (scuola calcio), come risulta da documentazione allegata;
-
Che tali spese, non preventivamente determinabili sotto il profilo quantitativo, si sono rese necessarie per soddisfare
bisogni primari indifferibili dei figli;
- Che, per i motivi esposti in narrativa, la metà
delle suddette spese deve essere corrisposta dal padre, Sig. ************;
- Che, non essendo stato possibile comporre
bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto
premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,
c h i e d e
che l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Salerno voglia
emettere ingiunzione immediatamente
esecutiva in danno del Sig. *********, dom.to
in ***********,
per il pagamento in suo favore della somma di € ***,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
scadenza al soddisfo per le causali dedotte in narrativa, nonché spese e
competenze della presente procedura, IVA e CNAP come per legge.
Poiché vi è pericolo di grave pregiudizio nel
ritardo, stante le precarie condizioni economiche della ricorrente, l’istante, ai sensi dell’art. 642 cpc,
chiede espressamente che venga concessa la provvisoria esecuzione della
emananda ingiunzione.
Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara
che il valore della controversia è pari
ad euro 257,50 e che, pertanto, il valore del contributo unificato è pari ad euro 18,50.
Tuttavia, il
pagamento del contributo unificato non è dovuto, in quanto il presente
procedimento è stato ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Salerno dell’*********.
Si deposita:
1) Sentenza del Tribunale di Salerno;
2) Copia atto
di precetto notificato;
3)
Copia ricevute spese straordinarie;
4)
Copia delibera di ammissione al gratuito patrocinio.
Salerno, *************
Avv. Gennaro De Natale
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