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venerdì 1 luglio 2022

MODELLO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PRECETTO, AI SENSI DELL'ART. 615 CPC, PRIMO COMMA

 


TRIBUNALE DI GENOVA

 

Atto di citazione in Opposizione a precetto 

ex art. 615, 1° comma, cpc

 

Il Sig. ________, nato a _________ il __________, residente in ____________, via ______________, C.F: ________________, rappresentato e difeso dall’avv.  Gennaro De Natale in virtù di mandato a margine del presente atto (PEC: ______________, fax n. __________);

 

P r e m e s s o

 

 

- Che in data _____________, la Sig.ra ____________ ha notificato all’odierno ricorrente un atto di precetto, intimandogli di pagare i ratei dell’assegno di mantenimento come da accordi intercorsi in sede di separazione consensuale, per un valore pari ad euro ____________;

 

 

- Che il ricorrente intende proporre formale opposizione avverso il suddetto atto di pignoramento per i seguenti

 

M o t i v i

 

 

1) Inesistenza del titolo esecutivo.

 Gli accordi e le condizioni della separazione, omologate con decreto del Tribunale di _____________ n. RG. _____/_____, sono stati superati dall’Accordo concluso innanzi all’Ufficiale di Stato civile del Comune di __________ in data _______, con il quale sono cessati gli effetti civili del matrimonio tra le parti del presente giudizio.

 

Infatti, le statuizioni contenute nella sentenza o nell’accordo di divorzio (anche nel caso in cui quest’ultimo sia stato effettuato innanzi all’ufficiale di stato civile, come nel caso di specie) vanno a sostituire integralmente quelle della separazione.

 

Pertanto, nel caso in cui l’accordo divorzile non disponga diversamente, e nel caso in questione non è stato allegato nessun accordo relativo all’assegno divorzile, non si può in alcun modo ritenere che con il divorzio resti in vigore la previsione dell’assegno prevista in sede di separazione, poiché assegno di mantenimento e divorzile si basano su presupposti differenti: in buona sostanza la determinazione dell’assegno divorzile è indipendente dai precedenti accordi di separazione, in quanto il primo è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato (Cass. 5866/2000).

 

2) Prescrizione parziale del credito.

In subordine, e senza con ciò voler abbandonare l’eccezione che precede, si eccepisce la prescrizione parziale del credito.

 

Ai sensi dell’art. 2948 cc, e come confermato dalla Suprema Corte, il credito relativo ai ratei mensili dell’assegno di mantenimento si prescrive in cinque anni.

 

Infatti, In tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, in quanto aventi ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento.

 

In proposito va precisato che detti assegni si ricollegano ad obbligazioni di durata e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, e che il principio su detto trova fondamento nelle differenze ontologiche esistenti fra i due tipi di obbligazioni, con le relative conseguenze in tema di prescrizione.

 

Le obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi sono caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione, ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti di adempimento previste dal titolo. Le obbligazioni di durata, invece, sono caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il contenuto e la misura.

 

Gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo (da identificarsi nella situazione economica dell'avente diritto e dell'obbligato). Detti assegni formano oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall'essere le relative prestazioni - per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare - suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario.

 

Ne deriva che, in relazione a tali obbligazioni, a norma dell'art. 2935 c. c., la prescrizione non può decorrere unitariamente, giacché l'interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti successivi del tempo in relazione a ogni singola prestazione, cosicché anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento, non può "essere fatto valere".

 

La prescrizione, infatti, si fonda sulla divergenza fra una situazione di fatto (non esercizio di un diritto) e una situazione di diritto (titolarità di un diritto esercitabile), protrattasi per un determinato periodo di tempo che inizia a decorrere da quando il diritto, pur potendo in astratto essere esercitato, non lo sia stato. Nel caso delle obbligazioni periodiche, quali gli assegni alimentari e di mantenimento, finché non si maturino i periodi di tempo ai quali sono correlati dal titolo su cui si fondano, il diritto a percepire la singola prestazione non può essere fatto valere, con la conseguenza che la prescrizione non può iniziare a decorrere.

 

Tale struttura delle obbligazioni in questione implica … secondo quanto questa Corte ha già affermato (Cass. 5 dicembre 1998, n. 12333) - che alla loro base non esiste un diritto unitario che possa prescriversi per mancato esercizio a far data dal titolo, negoziale o giudiziario, su cui si fondano, essendo esse fonte di una pluralità di diritti - corrispondenti ciascuno alla prestazione dovuta per ciascun periodo - suscettibili di autonome vicende giuridiche e quindi singolarmente assoggettabili a prescrizione dal momento in cui possono essere fatti valere (Cass. 04/04/2005 n. 6975).

 

 

Ne consegue che, poiché l’atto di precetto, interruttivo della prescrizione, è stato notificato in data ____________, il diritto al pagamento dei ratei dell’assegno di mantenimento si è prescritto per tutto il periodo anteriore al mese di ____________.

La somma precettata, dunque, andrà ridotta in misura pari al valore dei ratei del suddetto periodo, nonché della relativa rivalutazione ISTAT.

 

Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

 

Cita

 

la sig.ra _______________ C.F. _____________, residente in ____________, alla via ______________, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. ____________, in ___________ alla piazza ______________, a comparire dinanzi al Tribunale di Genova, all’udienza del ___________, ore di rito con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., e a comparire dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 38 c.p.c. ed all’art. 167 c.p.c., ed in difetto si procederà in sua contumacia al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni.

 

Voglia il Tribunale adito

2) dichiarare l’inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente dichiarare l’inefficacia del precetto notificato all’opponente in data _________;

 

2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

 

Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori, all’esito del comportamento dell’opposto.

 

Dichiara che il valore del presente processo è pari ad € _____________.

 

Si allegano i seguenti atti e documenti:

 

1) Atto di Precetto con antescritto Decreto di Omologa della Separazione;

 

2) Istanza di ammissione al gratuito patrocinio;

 

3) Certificato di matrimonio.

 

Genova, _________________

 

Avv. Gennaro De Natale


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lunedì 15 aprile 2013

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER SPESE STRAORDINARIE DI MANTENIMENTO DEI FIGLI




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La Sig.ra  Elena Pereira Perita Peraria, nata a Salerno il 12/12/1912, CF: *********, residente in *********** alla via *********, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  __________________, fax numero 089._______), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, 

p r e m e s s o

- Che, a seguito di ricorso per separazione personale dei coniugi, con sentenza del **********, il Tribunale di *********, nel pronunciare la separazione dei coniugi, disponeva l'affidamento congiunto dei figli alla madre in forma condivisa, ponendo a carico del coniuge ********** un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento dei figli minori;

- Che il (coniuge) continua a disinteressarsi completamente ai problemi della famiglia, e tuttora non partecipa in nessun modo alle spese di gestione familiare e di mantenimento ed istruzione dei figli, i cui costi gravano integralmente sulla ricorrente, tant’è che quest’ultima ha dovuto notificare atto di precetto per richiedere il pagamento delle rate dell’assegno di mantenimento, dal mese di aprile 2010 ad oggi;

- Che l’affidamento condiviso dei figli comporta l’obbligo di contribuire in parti uguali anche alle spese straordinarie (abbigliamento, istruzione, sport, cure mediche, ecc.) di questi ultimi (Cass. 20/06/2012 n. 10174);

- Che, anche a voler prescindere dal disinteresse dimostrato dal padre nei confronti dei problemi dei figli,  non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli (Cass. 27/04/2011 n. 9376);

- Che, nell’anno 2012, l’istante ha dovuto sostenere  spese straordinarie per i figli pari a complessivi  euro ******, così ripartite: euro **,00 per lenti da vista e montature; euro ***,00 per lezioni private (cd doposcuola); euro ***,00 per attività sportive (scuola calcio), come risulta da documentazione allegata;

- Che tali spese, non preventivamente determinabili sotto il profilo quantitativo,  si sono rese necessarie per soddisfare bisogni primari indifferibili dei figli;

- Che, per i motivi esposti in narrativa, la metà delle suddette spese deve essere corrisposta dal padre, Sig. ************; 

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c h i e d e

che l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Salerno voglia emettere ingiunzione immediatamente esecutiva in danno del Sig. *********, dom.to in ***********, per il pagamento in suo favore della somma di € ***,50  oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo per le causali dedotte in narrativa, nonché spese e competenze della presente procedura, IVA e CNAP come per legge.

Poiché vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, stante le precarie condizioni economiche della ricorrente, l’istante, ai sensi dell’art. 642 cpc, chiede espressamente che venga concessa la provvisoria esecuzione della emananda ingiunzione.  

Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro 257,50 e che, pertanto, il valore del contributo unificato è pari ad euro 18,50.

Tuttavia, il pagamento del contributo unificato non è dovuto, in quanto il presente procedimento è stato ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno dell’*********.

Si deposita:
1) Sentenza del Tribunale di Salerno;
2) Copia atto di precetto notificato;
3) Copia ricevute spese straordinarie;
4) Copia delibera di ammissione al gratuito patrocinio.

Salerno, *************   

             Avv. Gennaro De Natale