TRIBUNALE DI GENOVA
Atto di citazione in Opposizione a precetto
ex art. 615, 1° comma, cpc
Il Sig. ________,
nato a _________ il __________, residente in ____________,
via ______________, C.F: ________________, rappresentato e difeso
dall’avv. Gennaro De Natale in virtù di mandato a margine del presente atto (PEC: ______________,
fax n. __________);
P r e m e s s o
- Che in data _____________, la Sig.ra ____________ ha notificato
all’odierno ricorrente un atto di precetto, intimandogli di pagare i ratei
dell’assegno di mantenimento come da accordi intercorsi in sede di separazione
consensuale, per un valore pari ad euro ____________;
- Che il ricorrente intende
proporre formale opposizione avverso il suddetto atto di pignoramento per i
seguenti
M o t i v i
1) Inesistenza del titolo esecutivo.
Gli accordi e le condizioni
della separazione, omologate con decreto del Tribunale di _____________ n. RG. _____/_____,
sono stati superati dall’Accordo concluso innanzi all’Ufficiale di Stato civile
del Comune di __________ in data _______, con il quale sono cessati gli effetti
civili del matrimonio tra le parti del presente giudizio.
Infatti, le statuizioni contenute nella sentenza o nell’accordo di
divorzio (anche nel caso in cui quest’ultimo sia stato effettuato innanzi
all’ufficiale di stato civile, come nel caso di specie) vanno a sostituire
integralmente quelle della separazione.
Pertanto, nel caso in cui l’accordo divorzile non disponga
diversamente, e nel caso in questione non è stato allegato nessun accordo
relativo all’assegno divorzile, non si può in alcun modo ritenere che
con il divorzio resti in vigore la previsione dell’assegno prevista in sede di
separazione, poiché assegno di mantenimento e divorzile si basano su
presupposti differenti: in buona sostanza la determinazione dell’assegno divorzile
è indipendente dai precedenti accordi di separazione, in quanto il primo è
determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli
rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato (Cass. 5866/2000).
2) Prescrizione parziale del
credito.
In subordine, e senza con ciò voler abbandonare l’eccezione che
precede, si eccepisce la prescrizione parziale del credito.
Ai sensi dell’art. 2948 cc, e come confermato dalla Suprema Corte,
il credito relativo ai ratei mensili
dell’assegno di mantenimento si prescrive in cinque anni.
Infatti, In tema di
separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di
mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli assegni di mantenimento
per i figli, in quanto aventi ad oggetto prestazioni autonome, distinte e
periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla
data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle
singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di
volta in volta il diritto all'adempimento.
In proposito va precisato
che detti assegni si ricollegano ad obbligazioni di durata e non ad
obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, e che il principio su detto
trova fondamento nelle differenze ontologiche esistenti fra i due tipi di
obbligazioni, con le relative conseguenze in tema di prescrizione.
Le obbligazioni istantanee
ad adempimenti plurimi sono caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione,
ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti
di adempimento previste dal titolo. Le obbligazioni di durata, invece, sono
caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso che in tali
obbligazioni, in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il
protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina
il contenuto e la misura.
Gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni
di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate,
nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto
costitutivo (da identificarsi nella situazione economica dell'avente diritto e
dell'obbligato). Detti assegni formano
oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro ma
dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall'essere le relative
prestazioni - per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi
che sono destinati a soddisfare - suscettibili solo di adempimenti ricorrenti
nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non
eseguibili in modo unitario.
Ne deriva che, in relazione a tali obbligazioni, a norma
dell'art. 2935 c. c., la prescrizione non può decorrere unitariamente,
giacché l'interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti
successivi del tempo in relazione a ogni
singola prestazione, cosicché anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun
successivo momento, non può "essere fatto valere".
La prescrizione, infatti, si
fonda sulla divergenza fra una situazione di fatto (non esercizio di un
diritto) e una situazione di diritto (titolarità di un diritto esercitabile),
protrattasi per un determinato periodo di tempo che inizia a decorrere da
quando il diritto, pur potendo in astratto essere esercitato, non lo sia stato.
Nel caso delle obbligazioni periodiche, quali gli assegni alimentari e di
mantenimento, finché non si maturino i periodi di tempo ai quali sono correlati
dal titolo su cui si fondano, il diritto a percepire la singola prestazione non
può essere fatto valere, con la conseguenza che la prescrizione non può
iniziare a decorrere.
Tale struttura delle
obbligazioni in questione implica … secondo quanto questa Corte ha già
affermato (Cass. 5 dicembre 1998, n.
12333) - che alla loro base non esiste un diritto unitario che possa
prescriversi per mancato esercizio a far data dal titolo, negoziale o giudiziario,
su cui si fondano, essendo esse fonte di una pluralità di diritti -
corrispondenti ciascuno alla prestazione
dovuta per ciascun periodo - suscettibili di autonome vicende giuridiche e
quindi singolarmente assoggettabili a
prescrizione dal momento in cui possono essere fatti valere (Cass. 04/04/2005 n. 6975).
Ne consegue che, poiché l’atto di precetto, interruttivo della
prescrizione, è stato notificato in
data ____________, il diritto al pagamento dei ratei dell’assegno di
mantenimento si è prescritto per tutto il periodo anteriore al mese di ____________.
La somma precettata, dunque, andrà ridotta in misura pari al
valore dei ratei del suddetto periodo, nonché della relativa rivalutazione
ISTAT.
Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,
Cita
la sig.ra _______________
C.F. _____________, residente in ____________, alla via ______________,
elettivamente domiciliata presso lo
studio dell’avv. ____________, in ___________ alla piazza ______________,
a comparire dinanzi al Tribunale
di Genova, all’udienza del ___________, ore di rito con invito a
costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e
nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., e a comparire dinanzi al Giudice
designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’avvertimento che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 38
c.p.c. ed all’art. 167 c.p.c., ed in difetto si procederà in sua contumacia al
fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni.
Voglia il Tribunale adito
2) dichiarare
l’inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per
i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente dichiarare l’inefficacia del
precetto notificato all’opponente in data _________;
2) con
vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con
riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori, all’esito del comportamento
dell’opposto.
Dichiara che il valore del presente processo è pari ad € _____________.
Si allegano i seguenti atti e documenti:
1)
Atto di Precetto con antescritto Decreto di Omologa della Separazione;
2)
Istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
3)
Certificato di matrimonio.
Genova, _________________
Avv. Gennaro De Natale
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