TRIBUNALE DI MILANO
RICORSO IN OPPOSIZIONE
ALL’ESECUZIONE
Ex art. 615, comma 2° cpc
Nella procedura esecutiva n. ___ RE
Udienza del ____ – GE dott. ____
Il
Sig. ____, nato a ___il___, CF: ____,
rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio
elettivamente domicilia in ____ alla Via ___ n. ___, in virtù di mandato su
foglio separato, congiunto al presente atto mediante contestuale deposito
telematico, il quale ultimo dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni
del procedimento al n. di fax ___ o all’indirizzo di posta certificata ___________,
P r e m e s s o
-
Che in data ____, la Sig.ra ____ notificava all’odierno ricorrente atto di
precetto, intimandogli di pagare i ratei dell’assegno di mantenimento come da
accordi intercorsi in sede di separazione giudiziale per un valore pari ad euro
______;
-
Che, in virtù dell’indicato precetto, la Sig.ra ____ sottoponeva a pignoramento
lo stipendio del Sig. ____, onde ottenere il soddisfacimento delle proprie
pretese creditorie;
-
Che il ricorrente intende proporre formale opposizione avverso il suddetto atto
di pignoramento per i seguenti
M o t i v i
1) Prescrizione parziale del credito.
Ai
sensi dell’art. 2948 cc, e come confermato dalla Suprema Corte, il credito relativo ai ratei mensili
dell’assegno di mantenimento si prescrive in cinque anni.
Infatti,
In tema di separazione e di divorzio, il
diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, così come
il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, in quanto aventi ad
oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere
da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di
separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute,
in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento.
In proposito va precisato che detti
assegni si ricollegano ad obbligazioni di durata e non ad obbligazioni
istantanee ad adempimenti plurimi, e che il principio su detto trova fondamento
nelle differenze ontologiche esistenti fra i due tipi di obbligazioni, con le
relative conseguenze in tema di prescrizione.
Le obbligazioni istantanee ad
adempimenti plurimi sono caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione,
ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti
di adempimento previste dal titolo. Le obbligazioni di durata, invece, sono
caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso che in tali obbligazioni,
in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo
delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il
contenuto e la misura.
Gli
assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile
nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere
o al mutare del fatto costitutivo (da identificarsi nella situazione economica
dell'avente diritto e dell'obbligato). Detti
assegni formano oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate
fra loro ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall'essere
le relative prestazioni - per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli
interessi che sono destinati a soddisfare - suscettibili solo di adempimenti
ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente
non eseguibili in modo unitario.
Ne deriva che, in relazione a tali obbligazioni, a norma dell'art. 2935 c. c., la
prescrizione non può decorrere unitariamente, giacché l'interesse tutelato
si attualizza, per sua natura, in momenti successivi del tempo in relazione a ogni singola prestazione,
cosicché anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento, non
può "essere fatto valere".
La prescrizione, infatti, si fonda sulla
divergenza fra una situazione di fatto (non esercizio di un diritto) e una situazione
di diritto (titolarità di un diritto esercitabile), protrattasi per un determinato
periodo di tempo che inizia a decorrere da quando il diritto, pur potendo in
astratto essere esercitato, non lo sia stato. Nel caso delle obbligazioni periodiche,
quali gli assegni alimentari e di mantenimento, finché non si maturino i
periodi di tempo ai quali sono correlati dal titolo su cui si fondano, il
diritto a percepire la singola prestazione non può essere fatto valere, con la conseguenza
che la prescrizione non può iniziare a decorrere.
Tale struttura delle obbligazioni in
questione implica … secondo quanto questa Corte ha già affermato (Cass. 5 dicembre 1998, n. 12333) - che
alla loro base non esiste un diritto unitario che possa prescriversi per
mancato esercizio a far data dal titolo, negoziale o giudiziario, su cui si
fondano, essendo esse fonte di una pluralità di diritti - corrispondenti
ciascuno alla prestazione dovuta per ciascun
periodo - suscettibili di autonome vicende giuridiche e quindi singolarmente assoggettabili a prescrizione
dal momento in cui possono essere fatti valere
(Cass. 04/04/2005 n. 6975)
Ne
consegue che, poiché l’atto di precetto, interruttivo della prescrizione, è
stato notificato in data _____, il
diritto al pagamento dei ratei dell’assegno di mantenimento si è prescritto per
tutto il periodo compreso dall’____al mese di _____
La somma precettata, dunque, andrà ulteriormente
ridotta in misura pari al valore dei ratei del suddetto periodo, nonché della
relativa rivalutazione ISTAT.
Ciò
detto, stante la sollevata eccezione di inefficacia del pignoramento, si chiede
all’On.le Giudicante di dichiarare l’estinzione del presente processo
esecutivo.
Tanto
premesso, l’istante, nella qualità, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,
R i c o r r e
all’Ill.mo
Giudicante, quale giudice dell’esecuzione, affinché, previa fissazione
dell’udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica del
presente ricorso e del pedissequo decreto, rigettata ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto:
- sospendere
l'esecuzione ovvero il processo ex art. 618 - 624 cpc, fissando il termine per il
giudizio di merito;
-
- nel
merito, in virtù della sollevata eccezione di prescrizione, dichiarare la
nullità e l’infondatezza della procedura esecutiva n. _____;
-
- in subordine, ridurre il credito oggetto del
presente pignoramento;
In
ogni caso, con vittoria di spese e
compenso professionale della presente procedura, oltre IVA e CNAP come per
legge e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Si
allegano, in copia, i seguenti documenti:
1) Copia
atto di pignoramento;
2)
Procura ad litem;
3) Dichiarazioni
dei figli dell’opponente.
Salerno,
_____
avv.
Gennaro De Natale
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