TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
SEZIONE LAVORO
MEMORIA DIFENSIVA
Per l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale – INPS – con sede in Roma, in persona del suo Presidente,
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase del
giudizio, ai sensi dell’art. 10 del DL n. 203 del 30 settembre 2005, convertito
nella Legge n. 284 del 2 dicembre 2005, dai funzionari dipendenti,
congiuntamente e disgiuntamente tra loro, *************, a ciò designati dal Direttore di Sede,
elettivamente domiciliati presso la sede di Salerno sita in C.so Garibaldi n.
38, resistente,
C O N T R O
**********, ricorrente.
FATTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc,
notificato in data *****, parte ricorrente conveniva in giudizio l’INPS, per l’accertamento,
sotto il profilo medico-legale, del grado d’invalidità di cui è affetto, ai
fini della declaratoria del suo diritto ad ottenere, previo accertamento e
verifica della sussistenza dei requisiti socio-economici ex L. n. 118/71
rilevabili d’ufficio, le prestazioni previste dalla legge (nella specie
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO).
Col presente atto si costituiscono i
procuratori domiciliatari e difensori dell’INPS, i quali impugnano il ricorso
avversario estensivamente, e parola per parola, in uno alla documentazione
prodotta a corredo, e deducono in
DIRITTO
In via principale si deduce
l’infondatezza del ricorso per insussistenza delle gravi condizioni
fisio-psichiche nei limiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello
stato invalidante richiesto, il cui onere probatorio incombe, ex art. 2697 cod.
civ., su parte ricorrente.
Ove mai la domanda relativa al
riconoscimento del grave stato di invalidità richiesto non sia stata presentata
e non risulta provata e prodotta agli
atti, anche mediante produzione di idoneo documento attestante l’avvenuto
inoltro nei termini e con le modalità stabilite alla stregua di legge
dall’INPS, si chiede l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso
giudiziario interposto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle
spese e competenze di lite, opponendosi, nell’ipotesi, alla nomina di qualsiasi
CTU che sarebbe ultronea oltre che del tutto onerosa per questo resistente
Istituto e per la collettività, ove le relative spese venissero poste inopinatamente
a suo carico e non a carico di parte ricorrente, di cui è unicamente
riconducibile tale negligente condotta.
Nell’ipotesi in cui il ricorso
giudiziario sia stato proposto prima e, quindi, in mancanza del provvedimento
di rigetto della domanda amministrativa per il riconoscimento del grave stato
invalidante, si chiede l’immediata declaratoria di inammissibilità ed
improponibilità del ricorso avversario, con ogni conseguenza di legge in ordine
alle spese e competenze di lite, alla cui refusione in favore dell’INPS va
condannata controparte.
Ci si oppone sin d’ora alla nomina di
un CTU, inutile ed onerosa per l’Istituto, riportandosi agli accertamenti ed
alle conclusioni della apposita Commissione Medica di 1° grado, composta da
medici pubblici. Il giudizio finale medico-legale della succitata Commissione,
infatti, a prescindere da eventuali aggravamenti ex art. 149 disp. att. cpc,
potrebbe essere posto in discussione ed eventualmente riformato da un solo
medico nominato CTU.
Nell’ipotesi di nomina di CTU, si
chiede che, ad opera del medesimo, vengano effettuate all’INPS le comunicazioni
previste dal comma 8 dell’art. 38 del DL n. 98.2011, almeno 15 giorni prima
dell’inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica con apposita
comunicazione, al Direttore della sede provinciale INPS all’indirizzo: _________ nonché, pena nullità, vengano inviate, nei termini fissati dal GUL al medesimo
indirizzo, le bozze dei relativi elaborati peritali (ex art. 20 L . 102.2009).
Si fa riserva di nominare CTP entro i
termini e con le modalità di legge sin d’ora, indicandosi, comunque – salvo variare
– i Dott.ri ***************, singolarmente ed alternativamente tra loro, tutti
sedenti per la funzione presso l’INPS Direzione Provinciale di Salerno – Area Medico
Legale – Via Aquaro, 1.
Tanto Premesso, ritenendo la pretesa
inammissibile per il decorso del termine semestrale di decadenza dalla
comunicazione del provvedimento amministrativo di rigetto ex art. 42, comma 3, L . 326/2003, oltrechè
estinta per prescrizione,
si conclude
- per il rigetto del ricorso,
inammissibile per decadenza ex art. 42, comma 3 L . 326/2003, improponibile,
improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, nonché per prescrizione del
diritto sostanziale;
- per la condanna della soccombente
controparte alla refusione in favore dell’INPS delle spese e competenze di lite
ex artt. 152 disp. att. cpc e 96, comma 1° cpc, qualora abbia omesso, in
violazione delle disposizioni di cui all’art. 42 comma 11 L . 269/2003, la
dichiarazione in ordine ai limiti reddituali, nonché alle spese di eventuale
CTU, alla cui nomina comunque sin d’ora ci si oppone;
- in via gradata, per l’integrale
compensazione delle spese del grado tra le parti, qualora il ricorso venisse
accolto in tutto o in parte.
Salvis juribus.
Salerno,
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