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mercoledì 10 aprile 2013

MEMORIA DIFENSIVA DELL'INPS IN RICORSO PER ACCOMPAGNAMENTO



TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

SEZIONE LAVORO

MEMORIA DIFENSIVA

Per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – con sede in Roma, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase del giudizio, ai sensi dell’art. 10 del DL n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella Legge n. 284 del 2 dicembre 2005, dai funzionari dipendenti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, *************,  a ciò designati dal Direttore di Sede, elettivamente domiciliati presso la sede di Salerno sita in C.so Garibaldi n. 38, resistente,

C O N T R O

**********, ricorrente.

FATTO

Con ricorso ex art. 445 bis cpc, notificato in data *****, parte ricorrente conveniva in giudizio l’INPS, per l’accertamento, sotto il profilo medico-legale, del grado d’invalidità di cui è affetto, ai fini della declaratoria del suo diritto ad ottenere, previo accertamento e verifica della sussistenza dei requisiti socio-economici ex L. n. 118/71 rilevabili d’ufficio, le prestazioni previste dalla legge (nella specie INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO).

Col presente atto si costituiscono i procuratori domiciliatari e difensori dell’INPS, i quali impugnano il ricorso avversario estensivamente, e parola per parola, in uno alla documentazione prodotta a corredo, e deducono in

DIRITTO

In via principale si deduce l’infondatezza del ricorso per insussistenza delle gravi condizioni fisio-psichiche nei limiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato invalidante richiesto, il cui onere probatorio incombe, ex art. 2697 cod. civ., su parte ricorrente.

Ove mai la domanda relativa al riconoscimento del grave stato di invalidità richiesto non sia stata presentata e non risulta provata  e prodotta agli atti, anche mediante produzione di idoneo documento attestante l’avvenuto inoltro nei termini e con le modalità stabilite alla stregua di legge dall’INPS, si chiede l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso giudiziario interposto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di lite, opponendosi, nell’ipotesi, alla nomina di qualsiasi CTU che sarebbe ultronea oltre che del tutto onerosa per questo resistente Istituto e per la collettività, ove le relative spese venissero poste inopinatamente a suo carico e non a carico di parte ricorrente, di cui è unicamente riconducibile tale negligente condotta.

Nell’ipotesi in cui il ricorso giudiziario sia stato proposto prima e, quindi, in mancanza del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa per il riconoscimento del grave stato invalidante, si chiede l’immediata declaratoria di inammissibilità ed improponibilità del ricorso avversario, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di lite, alla cui refusione in favore dell’INPS va condannata controparte.

Ci si oppone sin d’ora alla nomina di un CTU, inutile ed onerosa per l’Istituto, riportandosi agli accertamenti ed alle conclusioni della apposita Commissione Medica di 1° grado, composta da medici pubblici. Il giudizio finale medico-legale della succitata Commissione, infatti, a prescindere da eventuali aggravamenti ex art. 149 disp. att. cpc, potrebbe essere posto in discussione ed eventualmente riformato da un solo medico nominato CTU.

Nell’ipotesi di nomina di CTU, si chiede che, ad opera del medesimo, vengano effettuate all’INPS le comunicazioni previste dal comma 8 dell’art. 38 del DL n. 98.2011, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica con apposita comunicazione, al Direttore della sede provinciale INPS all’indirizzo: _________ nonché, pena nullità, vengano inviate, nei termini fissati dal GUL al medesimo indirizzo, le bozze dei relativi elaborati peritali (ex art. 20 L. 102.2009).

Si fa riserva di nominare CTP entro i termini e con le modalità di legge sin d’ora, indicandosi, comunque – salvo variare – i Dott.ri ***************, singolarmente ed alternativamente tra loro, tutti sedenti per la funzione presso l’INPS Direzione Provinciale di Salerno – Area Medico Legale – Via Aquaro, 1.

Tanto Premesso, ritenendo la pretesa inammissibile per il decorso del termine semestrale di decadenza dalla comunicazione del provvedimento amministrativo di rigetto ex art. 42, comma 3, L. 326/2003, oltrechè estinta per prescrizione,

si conclude

- per il rigetto del ricorso, inammissibile per decadenza ex art. 42, comma 3 L. 326/2003, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, nonché per prescrizione del diritto sostanziale;

- per la condanna della soccombente controparte alla refusione in favore dell’INPS delle spese e competenze di lite ex artt. 152 disp. att. cpc e 96, comma 1° cpc, qualora abbia omesso, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 42 comma 11 L. 269/2003, la dichiarazione in ordine ai limiti reddituali, nonché alle spese di eventuale CTU, alla cui nomina comunque sin d’ora ci si oppone;
- in via gradata, per l’integrale compensazione delle spese del grado tra le parti, qualora il ricorso venisse accolto in tutto o in parte.

Salvis juribus.
Salerno,


lunedì 7 gennaio 2013

RICORSO PER INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

ISTANZA DI A.T.P. EX ART. 445 bis cpc

Per: Elena Pereira Perita Peraria, nata a Galapagos (SA) il 29/09/1828, residente in Salerno  alla via Pininfarina n. 35, cf: AAA MMM 28M65 G226U, rappresentata e difesa,  dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, il quale chiede che le comunicazioni ex artt. 136, 137 e 170 cpc vengano effettuate a mezzo posta elettronica all’indirizzo __________, ovvero a mezzo fax al numero __________;

c o n t r o

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del Presidente pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell’Istituto in Roma, al Piazzale delle Nazioni EUR;

n o n c h é

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliato in (84123) Salerno, al Corso Garibaldi n. 38;

FATTO

L’istante, di anni 84, è affetta da: morbo di Parkinson, diverticoli del colon, arteriopatia obliterante arti inferiori edemi declivi, malattia di Alzheimer, ipertensione arteriosa essenziale, insufficienza respiratoria cronica, flebite e tromboflebite; morbo di Cooley, con necessità di emotrasfusioni, talassemia major; osteoporosi, insufficienza cerebrovascolare, così come espressamente riconosciuto in certificato medico rilasciato dal Dott. Pasquizio De Pasquale, in data 03/01/2012.

Le patologie da cui è affetta la ricorrente, tra l’altro espressamente riconosciute anche in occasione di ricoveri e visite specialistiche alle quali è stata sottoposta (V. copie cartelle cliniche e certificazioni mediche allegate), non le consentono di badare a se stessa, in quanto la stessa necessita di assistenza continua anche per il disbrigo dei più semplici atti quotidiani della vita.

L’istante, in data 06/02/2012, inoltrava domanda alla competente Commissione Sanitaria, ai fini della visita per l’accertamento dell’invalidità civile ex art. 1, legge n. 18 del 11/02/80 e successive modificazioni, intesa ad ottenere il riconoscimento della dichiarata infermità e la corresponsione della relativa indennità di accompagnamento.

A seguito di ricezione, in data 23/11/2012, del Verbale della Commissione Sanitaria relativo alla visita effettuata in data 23/02/2012 presso la commissione medica INPS, la ricorrente veniva riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa pari al 100% (art. 5 co. 7, D. lgs. 124/98), a far data dal 6/02/2012.

Avverso tale accertamento, la Sig.ra Elena Pereira Perita Peraria, sussistendo le condizioni per ottenere il diritto al 100% di invalidità, oltre indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18.02.80, a decorrere dal  primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la domanda, spettante in base alla gravità delle patologie riscontrate ed indicate nel certificato del 3/01/2012 rilasciato dal dott. Pasquizio, nonché in ulteriore documentazione medica allegata,

c h i e d e

che il Tribunale adito voglia

1) nominare un consulente tecnico d’ufficio onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis cpc per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle Leggi n. 18/80, n. 508/88 e n. 509/88, oltre interessi e rivalutazione;

2) disporre con decreto la fissazione dell’udienza di comparizione e stabilire il termine per la notifica, con le forme e le modalità previste dall’art. 696-bis cpc;

3) omologare, in caso di esito positivo per la ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;

4) condannare l’INPS, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Poiché la presente controversia verte in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (ex art. 37, 6 comma, DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111 del 5 luglio 2011), la ricorrente, avendo un reddito  inferiore ad € 31.884,48, non è tenuta al versamento del contributo unificato.

Si dichiara, inoltre, che il valore delle prestazioni dedotte in giudizio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 152 disp. att. cpc, così come aggiunto dal DL n. 98/2011, calcolato ai sensi dell'art. 13, comma 2, cpc è  indeterminato.

Si depositano, in copia, i seguenti documenti:

1) Verbale commissione ASL del 23/2/2012, notificato il 23/11/2012;
2) Verbale commissione ASL del 23/2/2010;
3) Documenti consegna sedia a rotelle;
4) Certificati visite neurologiche;
5) Certificato medico del dott. ********* del 3/1/2012;
6) Certificati dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona;
7) Cartella clinica del Presidio Ospedaliero __________________.

Salvis juribus
Salerno, 7 Dicembre 2012