ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
SALERNO
RICORSO EX ART. 18 DLGS 546/1992
Per ********** residente in alla via ****** C.f. **** rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro
De Natale ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via
_________________.
L’avv. Gennaro De Natale dichiara di
voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al seguente indirizzo di
posta elettronica: ____________________ o fax: 089 __________.
RICORRENTE
CONTRO: EQUITALIA SUD SPA in persona
del legale rappresentante p.t. con sede in Salerno alla Via Delle Calabrie n.
19/a
OGGETTO: opposizione ed intimazione
di pagamento n. ******************* e
previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto imputato.
PREMESSO
- Che in data *********** veniva
notificato a mezzo raccomandata l’intimazione di pagamento n. ************* emessa
dall’ente di riscossione Equitalia SPA: per la somma di € ******.
- che tale intimazione di pagamento
deriverebbe dalla cartella n. ************* , notificata il **********.
Che dal dettaglio della impugnata
intimazione di pagamento si rileva che la controparte pretende il pagamento
della suddetta somma a causa del mancato versamento dell’imposta di
circolazione per l’anno 2001 e 2002.
Tanto premesso il sig. **** come
innanzi rapp.to e difeso
propone
opposizione
AVvverso
intimazione di pagamento n. ****************** notificata il *********** per i seguenti
MOTIVI
1. Omessa notifica della cartella
esattoriale
L’avviso di accertamento deve essere
annullato in quanto non è stato preceduto dalla notifica della cartella
esattoriale.
Pertanto manca il presupposto
legittimante lo stesso e l’iter della procedura di riscossione è totalmente
viziato.
2. PRESCRIZIONE delle somme oggetto
dell’atto di riscossione qui opposto.
L’atto opposto ha per oggetto
l’imposta di circolazione degli anni 2001 e 2002.
Come è noto, tale imposta è soggetta
al termine di prescrizione breve triennale. Infatti in tema di bollo-auto, l’azione dell’amministrazione finanziaria
per il recupero delle tasse dovute dal 101/01/1983 per effetto della iscrizione
di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si
prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveveva
essere effettuato il pagamento” (art. 5 D.L: 953/82, così come notificato
dall’art. 3 del D.L 02/86 conv. Nella L. 60/86).
La scadenza del termine prescrizionale
viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si
sono avuti nella stessa materia (sent. Cass. 3658 del 28/02/1977, Comm. Trib.
Taranto n. 44/2007; Comm. Trib. Lazio n. 137/2005).
3. In tema di bollo auto, oltre
all’avviso di accertamento anche la cartella di pagamento deve essere
notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva
essere effettuato il pagamento.
Proprio in riferimento a quest’ultimo
punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso
di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti
l’interruzione dei termini di prescrizione, i quali comunque ricominciano dal
giorno successivo, non ne determina la trasformazione nel più lungo termine
decennale (come previsto dall’art. 2953 cc; vedi Cass. n. 12263 del
25/05/2007).
In particolare la Suprema Corte ha
rilevato che – “l’ingiunzione fiscale, in
quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A .,
ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo
esecutivo, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, ha
ritenuto che la decorrenza del termine
per l’opposizione, pur determinando la decadenza dell’impugnazione, non produce
effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale della
irretroattività del credito (qualunque ne sia la fonte di diritto pubblico o di
diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c.: ai
fini della prescrizione. (vedi anche Cass. Civ. sez. Unite n. 25790 del
10/12/2009; Cass. Civ. n. 16099 del 22/07/2011: Trib. Catania, sez. LAv. N.
1412/2012).
Secondo la Suprema Corte, pertanto,
la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il
termine triennale, in quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal girono successivo.
Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia
stato rispettato, per esempio, in caso di notifica di avviso di accertamento o
cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti
notifiche interruttive (solleciti, avvisi, ecc.) ed altresì le eventuali
proroghe che potrebbero essere state decise
a livello nazionale (eventualità che non si configura nei casi di specie
– né una simile proroga sarebbe costituzionalmente legittima).
Nella fattispecie concreta, atteso
che dopo la data della asserita notifica della cartella di pagamento sopra
citata (29/042008, ove il tributo era già ampiamente prescritto) il
concessionario ha inviato l’intimazione di pagamento solo in data 16/04/2013
essendo già trascorso nuovamente il termine prescrizionale successivo, quello
che partirebbe dalla data di notifica della cartella.
Pertanto esiste la prescrizione, sia
quella da considerarsi a partire dall’anno di scadenza del tributo, sia a
partire dall’anno di notifica della cartella esattoriale.
In ogni caso la prescrizione, in via
principale, si è verificata per via del decorso del termine senza interruzione,
a partire dalla data di scadenza dei singoli tributi, non essendo stata
notificata la cartella esattoriale.
CONCLUSIONI
Voglia codesta ecc.ma Commissione
Tributaria, concedere la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato,
ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris per motivi in cui in narrativa
Nel merito, annullare l’intimazione
di pagamento impugnata dichiarando la prescrizione delle somme intimate e
pertanto non dovute le somme dal ricorrente.
Il tutto con vittoria di compensi e
spese e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Si produce:
atto di intimazione di pagamento.
Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si
dichiara che il valore della presente causa è pari ad € ****** per cui il
contributo unificato è pari ad € 37,00.
Salerno
Avv. Gennaro de Natale
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