REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI
SALERNO
SEZIONE CIVILE
Riunita
in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Francescopaolo Ferrara Presidente
rel.
Dott.
Maria Balletti Consigliere
Dott.
Maria Assunta Piccoli Consigliere
ha
pronunciato il seguente
D E C R E T O
nel
procedimento n. 1299/2011 avente ad
oggetto: domanda di equa riparazione ex artt. 2 e segg. legge n. 89/2001.
T R A
*********,
elett.te dom. in Salerno, ____________ presso l’avv. _____________ che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
Ricorrente
Ministero
della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura distrettuale di Salerno presso cui ope legis domicilia;
Resistente contumace
*****************************
Esaminati
gli atti, rilevato che il ricorso è stato depositato il 24.11.11 e che deve
essere considerato tempestivo, siccome relativo a procedimento concluso con
sentenza del 26.7.2010 che non risulta notificata;
-
rilevato che dagli atti risulta che trattasi di procedimento civile
originariamente iscritto al n. ******* del Tribunale di Cosenza, avente ad
oggetto opposizione all’esecuzione;
-
rilevato che il primo atto documentato (decreto del G.E.) risale al 27.2.2006 e
che la sentenza, come detto, risulta depositata il 26.7.2010;
-
rilevato che la conformità agli originali dei documenti prodotti dal ricorrente
non viene contestata dalla parte controinteressata, rimasta contumace;
-
considerato che il periodo eccedente la ragionevole durata debba essere
individuato in un anno, detraendo dal totale di anni quattro e mesi cinque il
periodo inferiore ai mesi sei nonché i tre anni della durata ragionevole;
- che
dalla durata complessiva potrebbero sottrarsi solo i periodi conseguenti ad una
strategia dilatoria di parte, strategia che nella specie non è stata né
allegata né provata dall’Amministrazione (V. Cass. 1715/2000);
- che
non può tenersi conto in danno del ricorrente delle mere istanze di rinvio e
dei conseguenti intervalli, atteso che il giudice dovrebbe comunque assicurare
il sollecito svolgimento del processo (Cass. 3.1.08 n. 9);
- che
la parte ricorrente ha richiesto la condanna dell’Amministrazione al
risarcimento dei danni non patrimoniali i quali si collegano all’incertezza
relativa all’esito della vicenda processuale derivata dall’eccessiva durata e
all’ansia ovvero alla sofferenza psichica che tale situazione ordinariamente
produce, di guisa che sotto il profilo dimostrativo sono sufficienti le comuni
nozioni di esperienza in ordine agli effetti negativi della perdurante pendenza
di un processo civile nell’uomo medio, fatta salva solo la ricorrenza di
ipotesi straordinarie, qui non allegate né ravvisabili;
- che
tanto premesso nel caso concreto la protrazione della vicenda processuale ha
verosimilmente cagionato al ricorrente i cennati effetti negativi, non essendo
emersa alcuna situazione elidente il rapporto causale fra il ritardo
processuale e la lesione della sfera personale della parte;
- che
per la liquidazione occorre non solo utilizzare il criterio equitativo (art. 2 L . 89/2001 e 2056 c.c. in
relazione all’art. 1126 c.c.) ma pure tener conto dei parametri desumibili dai
precedenti adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sia pure con
adeguato margine di valutazione;
- che
nel caso in esame va peraltro considerato quanto appresso: a) la somma oggetto
di esecuzione ammontava ad € 5.824; fin dall’udienza del 25.1.2007 la parte
opposta dichiarò di rinunziare all’esecuzione e chiese dichiararsi cessata la
materia del contendere;
- da
ciò risultando pertanto un modesto valore della posta in gioco ed un relativo
pregiudizio psicologico sofferto dall’attuale ricorrente, la riparazione
pecuniaria a titolo indennitario per il danno non patrimoniale nella specie ravvisabile può essere equamente fissata in €
700,00 più interessi legali dalla domanda al soddisfo e ciò tenuto conto di
ogni altro elemento di valutazione della situazione alla quale non si
accompagnano ulteriori fattori individualizzanti specifici;
-
ritenuto che ai fini delle spese debba tenersi conto che l’indennità in esame
non può essere erogata se non previo provvedimento giudiziario e che
l’amministrazione resistente non ha sollevato alcuna contestazione essendo
rimasta contumace ond’è che stimasi giusto non gravarla di spese;
P.Q.M.
Accoglie
la domanda per quanto di ragione e per l’effetto:
a)
dichiara l’avvenuta violazione da parte dello Stato Italiano dell’art. 6 par. 1
della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo nel processo specificato in motivazione;
b)
Condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pt al pagamento in
favore di ********* della somma di € 700,00 oltre interessi al tasso legale
dalla domanda al soddisfo;
c)
Nulla dispone in tema di spese.
2)
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Salerno,
12.2.2013
IL
Presidente est.
Dott.
Francesopaolo Ferrara
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