CERCA NEL BLOG

venerdì 10 maggio 2013

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO - RICORSO EX ART. 18 DLGS 546/1992



ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI

 SALERNO

RICORSO EX ART. 18 DLGS 546/1992


Per  **********   residente in alla via ******  C.f. **** rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via _________________.
L’avv. Gennaro De Natale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica: ____________________ o fax: 089 __________.

RICORRENTE 

CONTRO: EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Salerno alla Via Delle Calabrie n. 19/a
OGGETTO: opposizione ed intimazione di pagamento n. ******************* e  previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto imputato.

PREMESSO

- Che in data *********** veniva notificato a mezzo raccomandata l’intimazione di pagamento n. ************* emessa dall’ente di riscossione Equitalia SPA: per la somma di € ******.

- che tale intimazione di pagamento deriverebbe dalla cartella n. ************* , notificata il **********.

Che dal dettaglio della impugnata intimazione di pagamento si rileva che la controparte pretende il pagamento della suddetta somma a causa del mancato versamento dell’imposta di circolazione per l’anno 2001 e 2002.

Tanto premesso il sig. **** come innanzi rapp.to e difeso


propone opposizione


AVvverso intimazione di pagamento n. ****************** notificata il *********** per i seguenti

MOTIVI

1.     Omessa notifica della cartella esattoriale

L’avviso di accertamento deve essere annullato in quanto non è stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.

Pertanto manca il presupposto legittimante lo stesso e l’iter della procedura di riscossione è totalmente viziato.


2.     PRESCRIZIONE delle somme oggetto dell’atto di riscossione qui opposto.

L’atto opposto ha per oggetto l’imposta di circolazione degli anni 2001 e 2002.

Come è noto, tale imposta è soggetta al termine di prescrizione breve triennale. Infatti in tema di bollo-auto, l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 101/01/1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveveva essere effettuato il pagamento” (art. 5 D.L: 953/82, così come notificato dall’art. 3 del D.L 02/86 conv. Nella L. 60/86).

La scadenza del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti nella stessa materia (sent. Cass. 3658 del 28/02/1977, Comm. Trib. Taranto n. 44/2007; Comm. Trib. Lazio n. 137/2005).

3.     In tema di bollo auto, oltre all’avviso di accertamento anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l’interruzione dei termini di prescrizione, i quali comunque ricominciano dal giorno successivo, non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale (come previsto dall’art. 2953 cc; vedi Cass. n. 12263 del 25/05/2007).

In particolare la Suprema Corte ha rilevato che – “l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A ., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, ha ritenuto che la decorrenza del  termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dell’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale della irretroattività del credito (qualunque ne sia la fonte di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c.: ai fini della prescrizione. (vedi anche Cass. Civ. sez. Unite n. 25790 del 10/12/2009; Cass. Civ. n. 16099 del 22/07/2011: Trib. Catania, sez. LAv. N. 1412/2012).

Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il termine triennale, in quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal girono successivo.

Nel calcolare  esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, per esempio, in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (solleciti, avvisi, ecc.) ed altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise  a livello nazionale (eventualità che non si configura nei casi di specie – né una simile proroga sarebbe costituzionalmente legittima).

Nella fattispecie concreta, atteso che dopo la data della asserita notifica della cartella di pagamento sopra citata (29/042008, ove il tributo era già ampiamente prescritto) il concessionario ha inviato l’intimazione di pagamento solo in data 16/04/2013 essendo già trascorso nuovamente il termine prescrizionale successivo, quello che partirebbe dalla data di notifica della cartella.

Pertanto esiste la prescrizione, sia quella da considerarsi a partire dall’anno di scadenza del tributo, sia a partire dall’anno di notifica della cartella esattoriale.

In ogni caso la prescrizione, in via principale, si è verificata per via del decorso del termine senza interruzione, a partire dalla data di scadenza dei singoli tributi, non essendo stata notificata la cartella esattoriale.


CONCLUSIONI

Voglia codesta ecc.ma Commissione Tributaria, concedere la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris per motivi  in cui in narrativa
Nel merito, annullare l’intimazione di pagamento impugnata dichiarando la prescrizione delle somme intimate e pertanto non dovute le somme dal ricorrente.

Il tutto con vittoria di compensi e spese e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Si produce:

atto di intimazione di pagamento.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € ****** per cui il contributo unificato è pari ad € 37,00.

Salerno
Avv. Gennaro de Natale


mercoledì 24 aprile 2013

GIUDICE DI PACE DI SALERNO -SENTENZA - RISARCIMENTO DANNI - GARANZIA PER VIZI AUTO USATA






UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL Giudice di Pace Dott. Ada Petrulio

ha pronunziato la seguente


S E N T E N Z A


Nella causa civile promossa da ______________, elett.te domiciliata in ______________ alla via _____________, presso l’Avv. ______________, 
Difesa dall’avv. _________, Attrice


C O N T R O


***********, in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliata in _________, **********, presso l’avv. ************, convenuto.


Oggetto: Risarcimento danni da inadempienza contrattuale.

Fatto e motivi di diritto della decisione.

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra ********* conveniva in giudizio la ditta ************** per sentirla dichiarare inadempiente rispetto al contratto di compravendita stipulato tra le parti in causa in data ________ avente ad oggetto l’acquisto dell’autovettura Alfa Romeo _____ tg _______ (anno costruzione ________ e quindi usata) e conseguentemente per sentirla condannare al pagamento della somma di euro ______,00 a titolo di ripetizione di somma sborsata per la riparazione della autovettura de qua dovuta per i vizi occulti della stessa, come da fattura riportata in atti.

Al riguardo l’istante esponeva che, a distanza di pochi mesi dalla data di acquisto dell’autovettura de qua, questa presentava problemi all’impianto di aria condizionata, alle candele ed ai pneumatici anteriori ovalizzati, tali da costringere essa istante alla riparazione di tali vizi occulti; che in data ____________ con lettera raccomandata ar aveva inutilmente messo in mora la convenuta ditta al fine di ottenere la restituzione della somma sborsata per le predette riparazioni.

Incardinata la lite, si costituiva ritualmente in giudizio, solo all’udienza del _________, la convenuta ditta che contestava estensivamente la domanda attorea in ordine all’an ed al quantum, eccependo preliminarmente la tardività della denunzia dei lamentati e presunti vizi occulti con conseguente decadenza dal diritto di garanzia.

L’istruttoria della causa contemplava l’escussione dei testi di parte attorea e l’interrogatorio formale del convenuto _______; espletati tali mezzi istruttori le parti precisavano le  rispettive conclusioni all’udienza del ________ come da memorie conclusionali in atti e la causa veniva riservata per la decisione.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione preliminare sollevata  da parte convenuta in ordine all’asserita tardività della denunzia dei lamentati vizi occulti.

Tale eccezione è infondata in quanto dalla prova testimoniale espletata è emerso che, nell’immediatezza dell’acquisto, l’istante, accompagnato dal teste escusso, si recava presso il Centro ********, denunziando i difetti che l’auto de qua presentava; è inoltre emerso che lo stesso titolare si impegnava a provvedere alla riparazione degli stessi, senza peraltro dare seguito a tale impegno.

Alla luce di tali risultanze probatorie è quindi emerso che l’auto in questione era priva di alcune qualità essenziali, mentre era onere dello stesso venditore, trattandosi di autovettura usata, controllare, verificare ed accertare, con maggiore diligenza, la sussistenza di eventuali difformità che la predetta auto presentava; a mente dell’art. 1494 cc è sancita una presunzione di colpa a carico del venditore per vizi occulti, presunzione che viene meno solo se il venditore provi di aver ignorato incolpevolmente l’esistenza dei vizi occulti. Tale non è il caso in causa.

La stessa normativa più recente, prevista nel decreto legislativo n. 24 del 2/2/2002 in materia di tutela del consumatore, impone al venditore l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi a quanto pattuito nel contratto, dichiarandolo quindi responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene; l’art. 1519 bis II comma estende poi tale disciplina anche alla vendita di beni di consumo usati.

In applicazione quindi della suindicata normativa, nel caso di specie va configurato un parziale inadempimento contrattuale della convenuta ditta nei confronti dell’istante e conseguentemente la stessa va condannata alla restituzione della somma versata per il costo dei pneumatici anteriori e per l’eliminazione dei problemi all’impianto di aria condizionata che si ritiene congrua ed equa determinabile in euro _____,00, basandosi sulla fattura in atti depositata. Nessuna somma viene invece riconosciuta per la sostituzione delle candele, in quanto l’auto in questione, anno di costruzione ______, diesel, non è dotata di candele.

Le spese di giudizio ex art. 91 cpc seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

IL Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ********** nei confronti della ditta *************, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l’effetto condanna la ditta ********* al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro ______, come in motivazione specificato, oltre interessi legali come per legge dal giorno della domanda al soddisfo.

2) Condanna altresì la convenuta ditta al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio ………….. con attribuzione al difensore di parte attorea, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Salerno, ………..

Il Giudice di Pace


lunedì 22 aprile 2013

RICORSO PER OTTEMPERANZA PER LEGGE PINTO



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEZIONE DI NAPOLI


RICORSO PER OTTEMPERANZA A GIUDICATO
ai sensi degli artt. 112 e segg. D. Lgs. 2.7.2010 n. 104


della Sig.ra *****************, nata a Napoli il ********* ed ivi residente al _______________________, C.F. AAAAAAAAAAAAA, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall’avv. Gennaro De Natale e Massimiliano De Leo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in  Salerno alla Via ______, che dichiara  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  e  notificazioni  del procedimento al n. di fax 089/_____ o all’indirizzo di posta certificata ____________,


CONTRO


Il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Napoli – Via Diaz, 11 - Napoli                   
                 

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO

formatosi sul decreto decisorio N.  ***/** della Corte di Appello di Napoli, III Sezione Civile, reso il **********, depositato il ************, munito di formula esecutiva il 16/12/2010, regolarmente notificato il 22/04/2011, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore della Sig.ra ************* della somma di € ________.

PREMESSO

- Che con il decreto decisorio indicato in epigrafe la Sig.ra *******************, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale, otteneva dalla Corte di Appello di Napoli il riconoscimento ex lege 89 del 2001, di un indennizzo per l’eccessiva durata di un processo penale che la vedeva imputata innanzi al Tribunale di Salerno dall’anno 1997;

- Che, con il suddetto decreto, il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento, nei confronti della Sig.ra ***********, di un equo indennizzo per la eccessiva durata del processo quantificato in complessivi € __________;

- Che il predetto decreto N. ******* è passato in giudicato non essendo stata proposta impugnazione avverso la decisione della Corte di Appello di Napoli;

- Che risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 e succ. mod.;

- Che, con perdurante inerzia, il Ministero, a tutt’oggi, non ha provveduto ad eseguire il decreto di cui sopra;

- Che, ai sensi dell’art. 114 comma 1 del D. Lgs. N. 104/2010, il giudizio di ottemperanza può essere proposto anche senza previa diffida;

- Che, pertanto, la ricorrente ha interesse a proporre il seguente  ricorso, chiedendo che all’Amministrazione soccombente venga ordinato di conformarsi al giudicato.


TANTO PREMESSO


La Sig.ra ************* come in atti  rapp.ta e dom.ta chiede che l’ecc.mo T. A. R. di Napoli voglia, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, ordinare al Ministero della Giustizia in persona del suo legale rappresentante pt il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto decisorio emesso ai sensi della L. 89/01  N. ******** della Corte di Appello di Napoli, III Sezione Civile, reso il **********, depositato il *********, munito di formula esecutiva il **********, regolarmente notificato il 22/04/2011, e, così facendo, disporre la materiale liquidazione in favore della Sig.ra ************ della somma di € ___________oltre rivalutazione ed interessi.

Qualora occorra, voglia l’ecc.mo T.A.R. nominare un Commissario ad Acta che  provveda a dare esecuzione al decreto di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Ministero di Giustizia.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari per il presente giudizio di esecuzione.

Si depositano i seguenti documenti:

1) Copia decreto decisorio munito di formula esecutiva notificato al Ministero della Giustizia;

2) Attestato di passaggio in giudicato.

Il presente ricorso è esente da contributo unificato.

Napoli,
avv. Gennaro De Natale



lunedì 15 aprile 2013

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER SPESE STRAORDINARIE DI MANTENIMENTO DEI FIGLI




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La Sig.ra  Elena Pereira Perita Peraria, nata a Salerno il 12/12/1912, CF: *********, residente in *********** alla via *********, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  __________________, fax numero 089._______), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, 

p r e m e s s o

- Che, a seguito di ricorso per separazione personale dei coniugi, con sentenza del **********, il Tribunale di *********, nel pronunciare la separazione dei coniugi, disponeva l'affidamento congiunto dei figli alla madre in forma condivisa, ponendo a carico del coniuge ********** un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento dei figli minori;

- Che il (coniuge) continua a disinteressarsi completamente ai problemi della famiglia, e tuttora non partecipa in nessun modo alle spese di gestione familiare e di mantenimento ed istruzione dei figli, i cui costi gravano integralmente sulla ricorrente, tant’è che quest’ultima ha dovuto notificare atto di precetto per richiedere il pagamento delle rate dell’assegno di mantenimento, dal mese di aprile 2010 ad oggi;

- Che l’affidamento condiviso dei figli comporta l’obbligo di contribuire in parti uguali anche alle spese straordinarie (abbigliamento, istruzione, sport, cure mediche, ecc.) di questi ultimi (Cass. 20/06/2012 n. 10174);

- Che, anche a voler prescindere dal disinteresse dimostrato dal padre nei confronti dei problemi dei figli,  non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli (Cass. 27/04/2011 n. 9376);

- Che, nell’anno 2012, l’istante ha dovuto sostenere  spese straordinarie per i figli pari a complessivi  euro ******, così ripartite: euro **,00 per lenti da vista e montature; euro ***,00 per lezioni private (cd doposcuola); euro ***,00 per attività sportive (scuola calcio), come risulta da documentazione allegata;

- Che tali spese, non preventivamente determinabili sotto il profilo quantitativo,  si sono rese necessarie per soddisfare bisogni primari indifferibili dei figli;

- Che, per i motivi esposti in narrativa, la metà delle suddette spese deve essere corrisposta dal padre, Sig. ************; 

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c h i e d e

che l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Salerno voglia emettere ingiunzione immediatamente esecutiva in danno del Sig. *********, dom.to in ***********, per il pagamento in suo favore della somma di € ***,50  oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo per le causali dedotte in narrativa, nonché spese e competenze della presente procedura, IVA e CNAP come per legge.

Poiché vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, stante le precarie condizioni economiche della ricorrente, l’istante, ai sensi dell’art. 642 cpc, chiede espressamente che venga concessa la provvisoria esecuzione della emananda ingiunzione.  

Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro 257,50 e che, pertanto, il valore del contributo unificato è pari ad euro 18,50.

Tuttavia, il pagamento del contributo unificato non è dovuto, in quanto il presente procedimento è stato ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno dell’*********.

Si deposita:
1) Sentenza del Tribunale di Salerno;
2) Copia atto di precetto notificato;
3) Copia ricevute spese straordinarie;
4) Copia delibera di ammissione al gratuito patrocinio.

Salerno, *************   

             Avv. Gennaro De Natale



mercoledì 10 aprile 2013

MEMORIA DIFENSIVA DELL'INPS IN RICORSO PER ACCOMPAGNAMENTO



TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

SEZIONE LAVORO

MEMORIA DIFENSIVA

Per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – con sede in Roma, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase del giudizio, ai sensi dell’art. 10 del DL n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella Legge n. 284 del 2 dicembre 2005, dai funzionari dipendenti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, *************,  a ciò designati dal Direttore di Sede, elettivamente domiciliati presso la sede di Salerno sita in C.so Garibaldi n. 38, resistente,

C O N T R O

**********, ricorrente.

FATTO

Con ricorso ex art. 445 bis cpc, notificato in data *****, parte ricorrente conveniva in giudizio l’INPS, per l’accertamento, sotto il profilo medico-legale, del grado d’invalidità di cui è affetto, ai fini della declaratoria del suo diritto ad ottenere, previo accertamento e verifica della sussistenza dei requisiti socio-economici ex L. n. 118/71 rilevabili d’ufficio, le prestazioni previste dalla legge (nella specie INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO).

Col presente atto si costituiscono i procuratori domiciliatari e difensori dell’INPS, i quali impugnano il ricorso avversario estensivamente, e parola per parola, in uno alla documentazione prodotta a corredo, e deducono in

DIRITTO

In via principale si deduce l’infondatezza del ricorso per insussistenza delle gravi condizioni fisio-psichiche nei limiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato invalidante richiesto, il cui onere probatorio incombe, ex art. 2697 cod. civ., su parte ricorrente.

Ove mai la domanda relativa al riconoscimento del grave stato di invalidità richiesto non sia stata presentata e non risulta provata  e prodotta agli atti, anche mediante produzione di idoneo documento attestante l’avvenuto inoltro nei termini e con le modalità stabilite alla stregua di legge dall’INPS, si chiede l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso giudiziario interposto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di lite, opponendosi, nell’ipotesi, alla nomina di qualsiasi CTU che sarebbe ultronea oltre che del tutto onerosa per questo resistente Istituto e per la collettività, ove le relative spese venissero poste inopinatamente a suo carico e non a carico di parte ricorrente, di cui è unicamente riconducibile tale negligente condotta.

Nell’ipotesi in cui il ricorso giudiziario sia stato proposto prima e, quindi, in mancanza del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa per il riconoscimento del grave stato invalidante, si chiede l’immediata declaratoria di inammissibilità ed improponibilità del ricorso avversario, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di lite, alla cui refusione in favore dell’INPS va condannata controparte.

Ci si oppone sin d’ora alla nomina di un CTU, inutile ed onerosa per l’Istituto, riportandosi agli accertamenti ed alle conclusioni della apposita Commissione Medica di 1° grado, composta da medici pubblici. Il giudizio finale medico-legale della succitata Commissione, infatti, a prescindere da eventuali aggravamenti ex art. 149 disp. att. cpc, potrebbe essere posto in discussione ed eventualmente riformato da un solo medico nominato CTU.

Nell’ipotesi di nomina di CTU, si chiede che, ad opera del medesimo, vengano effettuate all’INPS le comunicazioni previste dal comma 8 dell’art. 38 del DL n. 98.2011, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica con apposita comunicazione, al Direttore della sede provinciale INPS all’indirizzo: _________ nonché, pena nullità, vengano inviate, nei termini fissati dal GUL al medesimo indirizzo, le bozze dei relativi elaborati peritali (ex art. 20 L. 102.2009).

Si fa riserva di nominare CTP entro i termini e con le modalità di legge sin d’ora, indicandosi, comunque – salvo variare – i Dott.ri ***************, singolarmente ed alternativamente tra loro, tutti sedenti per la funzione presso l’INPS Direzione Provinciale di Salerno – Area Medico Legale – Via Aquaro, 1.

Tanto Premesso, ritenendo la pretesa inammissibile per il decorso del termine semestrale di decadenza dalla comunicazione del provvedimento amministrativo di rigetto ex art. 42, comma 3, L. 326/2003, oltrechè estinta per prescrizione,

si conclude

- per il rigetto del ricorso, inammissibile per decadenza ex art. 42, comma 3 L. 326/2003, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, nonché per prescrizione del diritto sostanziale;

- per la condanna della soccombente controparte alla refusione in favore dell’INPS delle spese e competenze di lite ex artt. 152 disp. att. cpc e 96, comma 1° cpc, qualora abbia omesso, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 42 comma 11 L. 269/2003, la dichiarazione in ordine ai limiti reddituali, nonché alle spese di eventuale CTU, alla cui nomina comunque sin d’ora ci si oppone;
- in via gradata, per l’integrale compensazione delle spese del grado tra le parti, qualora il ricorso venisse accolto in tutto o in parte.

Salvis juribus.
Salerno,


venerdì 22 febbraio 2013

MODELLO RICORSO LEGGE 104/92



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

ISTANZA DI A.T.P. EX ART. 445 bis cpc

Per: Elena Pereira Perita Peraria, nata a Salerno il *****, residente in Caracas  al viale delle Carmelitane Scalze n. 1, cf: *************, rappresentata e difesa,  dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, il quale chiede che le comunicazioni ex artt. 136, 137 e 170 cpc vengano effettuate a mezzo posta elettronica all’indirizzo _______, ovvero a mezzo fax al numero _______________;
c o n t r o
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del Presidente pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell’Istituto in Roma, al Piazzale delle Nazioni EUR;

n o n c h é

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliato in (84123) Salerno, al Corso Garibaldi n. 38;

P r e m e s s o

- Che l’istante, di anni 66, è affetta da: Vasculopatia Cerebrale Cronica, Osteoartrosi multi distrettuale, Severo deficit nella deambulazione, Postura instabile, Incontinenza urinaria, Ipoastenia sinistra da ischemia cerebrale in encefalopatia vascolare cronica, Cardiopatia ipertensiva, Sindrome depressiva. Nel febbraio 2012 è stata sottoposta a mastectomia radicale dx per carcinoma duttale infiltrante della mammella; per tale patologia la ricorrente è stata sottoposta solo a terapia ormonale, in quanto colpita da ictus cerebrale nel mese di ottobre 1925 che, per la concomitante terapia TAO, conseguente alla sostituzione di valvola aortica con valvola meccanica, resero controindicata la chemioterapia antiblastica adiuvante, così come espressamente riconosciuto in certificazione medica allegata. L’istante, inoltre, è portatrice di protesi valvolare aortica, ed è stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 – 124/98) grave 100%, a far data dal ************.

 - Che le patologie da cui è affetta la ricorrente, tra l’altro espressamente riconosciute anche in occasione di ricoveri e visite specialistiche alle quali è stata sottoposta (V. copie cartelle cliniche e certificazioni mediche allegate), non le consentono di badare a se stessa, in quanto la stessa necessita di assistenza continua anche per il disbrigo dei più semplici atti quotidiani della vita;

- Che l’istante, in data **********, ha presentato domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/92;

- Che, in data ***********, l’istante ha ricevuto, con racct.a n. **************,  verbale di riconoscimento di portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1.  L. 104/92.

Avverso tale accertamento, l’istante, sussistendo le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92, spettante in base alla gravità delle patologie riscontrate ed indicate nella documentazione medica allegata,

c h i e d e

che il Tribunale adito voglia

1) nominare un consulente tecnico d’ufficio onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis cpc per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, relativa al riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92;

2) disporre con decreto la fissazione dell’udienza di comparizione e stabilire il termine per la notifica, con le forme e le modalità previste dall’art. 696-bis cpc;

3) omologare, in caso di esito positivo per la ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;

4) condannare l’INPS, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Poiché la presente controversia verte in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (ex art. 37, 6 comma, DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111 del 5 luglio 2011), la ricorrente, avendo un reddito  inferiore ad € 31.884,48, non è tenuta al versamento del contributo unificato.

Si dichiara, inoltre, che il valore delle prestazioni dedotte in giudizio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 152 disp. att. cpc, così come aggiunto dal DL n. 98/2011, calcolato ai sensi dell'art. 13, comma 2, cpc è  indeterminato.

Si depositano, in copia, i seguenti documenti:

1) Verbale commissione ASL del *********** – L. 104/92;
2) Documenti concessione sedia a rotelle;
3) Certificati visite mediche e prescrizione piano terapeutico; 
4) Certificati di dimissioni dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e Clinica Tortorella;
5)  Verbale commissione ASL del *********** – Invalidità civile;
6) Autocertificazione situazione reddituale;
7) Copia carta d’identità.  


 
Salerno, ***********
avv. Gennaro De Natale

mercoledì 13 febbraio 2013

ISTANZA DI SOSPENSIONE AD EQUITALIA




Dal 1° Gennaio 2013, chiunque abbia ricevuto una cartella esattoriale  cd pazza (ad es., per prescrizione o decadenza del diritto, per un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, per sospensione amministrativa o giudiziale, o per avere effettuato il pagamento del debito relativo alla cartella) può chiedere l’immediata sospensione di ogni iniziativa finalizzata alla riscossione con una semplice istanza indirizzata al concessionario della riscossione, entro novanta giorni dalla notifica dell’atto da parte di quest’ultimo.

A questo punto, nei dieci giorni successivi, il concessionario deve trasmettere all’ente creditore l’istanza presentata dal contribuente/debitore con la documentazione giustificativa allegata, per avere eventuale conferma di quanto affermato dal debitore.

Dopo altri sessanta giorni, l’ente creditore deve comunicare al debitore, con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, se la documentazione prodotta sia corretta o meno: in caso affermativo emette provvedimento di sospensione o sgravio; in caso negativo avverte il debitore dell’inidoneità della documentazione, dandone anche notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito.

In ogni caso, decorsi inutilmente duecentoventi giorni dalla presentazione dell’istanza del debitore al concessionario, le partite relative alla cartella sono annullate di diritto.

Questo, in sintesi,  è quanto prescritto dalla Legge di Stabilità 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, commi 537 – 544.

Si riporta, a titolo di esempio, un modello di istanza da presentare al concessionario, ed un estratto della citata legge.






MODELLO ISTANZA DI SOSPENSIONE

Grazia Minerva
Via Pippo di Pastena, 66
84100    SALERNO
Salerno, 11 Febbraio 2022

Spett.le
Equitalia Sud SpA
Agente della Riscossione
Provincia di Salerno
Via delle Calabrie, 19/A
84131  SALERNO




Oggetto: Cartella di pagamento n. 100 2013 000***** **


La sottoscritta Grazia Minerva , nata a Salerno il */**/****, ed ivi residente alla via Pippo di Pastena n. 66, CF: ************* A,

premesso

- che in data ********* ha ricevuto, da parte di codesta società, cartella di pagamento indicata in oggetto;

- che le somme indicate nella predetta cartella non sono dovute poiché  sono già state corrisposte all’ente creditore in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, come risulta dalle ricevute di pagamento allegate; tanto premesso,

chiede

ai sensi della Legge 24/12/2012 n. 228, art. 1, commi 537 e segg., l’immediata sospensione della predetta cartella e di ogni eventuale ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme ivi indicate. Inoltre,

invita e diffida

il concessionario destinatario della presente a provvedere agli adempimenti di sua competenza prescritti dalla citata Legge 228/2012.

Cordiali saluti

Firma





LEGGE 24/12/2012 N. 228, ART. 1, COMMI 537 - 544

537.
A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, gli enti e le  società  incaricate  per  la  riscossione  dei tributi, di seguito denominati «concessionari  per  la  riscossione», sono tenuti a sospendere  immediatamente  ogni  ulteriore  iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su  presentazione  di  una  dichiarazione  da  parte  del   debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente  indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

538.
Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la  riscossione,  del primo atto  di  riscossione  utile  o  di  un  atto  della  procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario  il contribuente  presenta  al  concessionario  per  la  riscossione  una dichiarazione anche con modalità telematiche,  con  la  quale  venga documentato che gli  atti  emessi  dall'ente  creditore  prima  della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella  di  pagamento  o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
    a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito  sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo  e'  reso esecutivo;
    b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
    c) da una sospensione amministrativa comunque concessa  dall'ente creditore;
    d) da una sospensione giudiziale,  oppure  da  una  sentenza  che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa  dell'ente  creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per  la  riscossione non ha preso parte;
    e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla  formazione  del  ruolo  stesso,  in  favore dell'ente creditore;
    f) da qualsiasi altra  causa  di  non  esigibilità  del  credito sotteso.

539.
Entro il termine di  dieci  giorni  successivi  alla  data  di presentazione  della  dichiarazione  di  cui   al   comma   538,   il concessionario per la riscossione  trasmette  all'ente  creditore  la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del  debitore  ed ottenere,  in  caso  affermativo,  la  sollecita  trasmissione  della sospensione  o  dello  sgravio  direttamente   sui   propri   sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta  giorni  l'ente creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  a mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  a   mezzo   posta elettronica certificata  ai  debitori  obbligati  all'attivazione,  a confermare allo stesso la correttezza della documentazione  prodotta, provvedendo, in  paritempo,  a  trasmettere  in  via  telematica,  al concessionario della  riscossione  il  conseguente  provvedimento  di sospensione   o   sgravio,   ovvero   ad   avvertire   il    debitore dell'inidoneità  di  tale  documentazione  a  mantenere  sospesa  la riscossione, dandone, anche in  questo  caso,  immediata  notizia  al concessionario della riscossione per  la  ripresa  dell'attività  di recupero del credito iscritto a ruolo.

540.
In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore,  della comunicazione prevista dal comma 539 e di  mancata  trasmissione  dei conseguenti flussi informativi al concessionario  della  riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni  dalla  data di  presentazione  della  dichiarazione  del  debitore  allo   stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo  e'  considerato  automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

541.
Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in  cui  il contribuente, ai sensi del comma 538, produca  documentazione  falsa, si applica la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

542.
I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire  agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione  delle  fasi  di trasmissione di  provvedimenti  di  annullamento  o  sospensione  dei carichi iscritti a ruolo.

543.
Le disposizioni di cui ai commi da  537  a  542  si  applicano anche  alle  dichiarazioni   presentate   al   concessionario   della riscossione prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente legge. L'ente  creditore  invia  la  comunicazione  e  provvede  agli adempimenti di cui al comma  539,  entro  90  giorni  dalla  data  di pubblicazione  della   presente   legge;   in   mancanza,   trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione e' considerato automaticamente discaricato  dei  relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

544.
In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n.  602,  intrapresa  successivamente  alla  data  di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso  in  cui l'ente creditore abbia notificato al  debitore  la  comunicazione  di inidoneita' della documentazione ai  sensi  del  comma  539,  non  si procede alle azioni cautelari  ed  esecutive  prima  del  decorso  di centoventi  giorni  dall'invio,  mediante  posta  ordinaria,  di  una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.