Dal
1° Gennaio 2013, chiunque abbia ricevuto una cartella esattoriale  cd pazza (ad es., per prescrizione o
decadenza del diritto, per un provvedimento di sgravio emesso dall’ente
creditore, per sospensione amministrativa o giudiziale, o per avere effettuato
il pagamento del debito relativo alla cartella) può chiedere l’immediata
sospensione di ogni iniziativa finalizzata alla riscossione con una semplice
istanza indirizzata al concessionario della riscossione, entro novanta giorni
dalla notifica dell’atto da parte di
quest’ultimo. 
A
questo punto, nei dieci giorni successivi, il concessionario deve trasmettere
all’ente creditore l’istanza presentata dal contribuente/debitore con la
documentazione giustificativa allegata, per avere eventuale conferma di quanto
affermato dal debitore. 
Dopo
altri sessanta giorni, l’ente creditore deve comunicare al debitore, con
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, se la
documentazione prodotta sia corretta o meno: in caso affermativo emette
provvedimento di sospensione o sgravio; in caso negativo avverte il debitore
dell’inidoneità della documentazione, dandone anche notizia al concessionario
della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito. 
In
ogni caso, decorsi inutilmente duecentoventi giorni dalla presentazione dell’istanza
del debitore al concessionario, le partite relative alla cartella sono
annullate di diritto. 
Questo,
in sintesi,  è quanto prescritto dalla Legge
di Stabilità 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, commi 537 – 544. 
Si
riporta, a titolo di esempio, un modello di istanza da presentare al
concessionario, ed un estratto della citata legge. 
MODELLO ISTANZA DI SOSPENSIONE
Grazia Minerva
Via Pippo di Pastena, 66
84100   
SALERNO
Salerno,
11 Febbraio 2022 
Spett.le
Equitalia Sud SpA
Agente della Riscossione
Provincia di Salerno
Via delle Calabrie, 19/A
84131 
SALERNO
Oggetto: Cartella di pagamento n. 100
2013 000***** **
La
sottoscritta Grazia Minerva , nata a
Salerno il */**/****, ed ivi residente alla via Pippo di Pastena n. 66, CF: *************
A, 
premesso
- che in data ********* ha ricevuto,
da parte di codesta società, cartella di pagamento indicata in oggetto; 
- che le somme indicate nella
predetta cartella non sono dovute poiché 
sono già state corrisposte all’ente creditore in data antecedente alla
formazione del ruolo stesso, come risulta dalle ricevute di pagamento allegate;
tanto premesso, 
chiede
ai sensi della Legge 24/12/2012 n.
228, art. 1, commi 537 e segg., l’immediata sospensione della predetta cartella
e di ogni eventuale ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle
somme ivi indicate. Inoltre, 
invita e diffida
il concessionario destinatario della
presente a provvedere agli adempimenti di sua competenza prescritti dalla
citata Legge 228/2012. 
Cordiali saluti
Firma
LEGGE
24/12/2012 N. 228, ART. 1, COMMI 537 - 544
537. 
A
decorrere dalla data di entrata  in  vigore 
della  presente legge, gli enti e
le  società  incaricate 
per  la  riscossione 
dei tributi, di seguito denominati «concessionari  per 
la  riscossione», sono tenuti a
sospendere  immediatamente  ogni 
ulteriore  iniziativa finalizzata
alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su  presentazione 
di  una  dichiarazione 
da  parte  del  
debitore, limitatamente alle partite relative agli atti
espressamente  indicati dal debitore,
effettuata ai sensi del comma 538. 
538. 
Ai
fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da
parte del concessionario per la 
riscossione,  del primo atto  di 
riscossione  utile  o  di  un 
atto  della  procedura cautelare o esecutiva eventualmente
intrapresa dal concessionario  il
contribuente  presenta  al 
concessionario  per  la 
riscossione  una dichiarazione
anche con modalità telematiche,  con  la 
quale  venga documentato che gli  atti 
emessi  dall'ente  creditore 
prima  della formazione del ruolo,
ovvero la successiva cartella  di  pagamento 
o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: 
    a) da prescrizione o decadenza del
diritto  di  credito 
sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in  cui 
il  ruolo  e' 
reso esecutivo; 
    b) da un provvedimento di sgravio emesso
dall'ente creditore; 
    c) da una sospensione amministrativa
comunque concessa  dall'ente creditore; 
    d) da una sospensione giudiziale,  oppure 
da  una  sentenza 
che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa  dell'ente 
creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per  la 
riscossione non ha preso parte; 
    e) da un pagamento effettuato,
riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla  formazione 
del  ruolo  stesso, 
in  favore dell'ente creditore; 
    f) da qualsiasi altra  causa 
di  non  esigibilità 
del  credito sotteso. 
539. 
Entro
il termine di  dieci  giorni 
successivi  alla  data 
di presentazione  della  dichiarazione 
di  cui   al  
comma   538,   il concessionario per la riscossione  trasmette 
all'ente  creditore  la dichiarazione presentata dal debitore e la
documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni
del  debitore  ed ottenere, 
in  caso  affermativo, 
la  sollecita  trasmissione 
della sospensione  o  dello 
sgravio  direttamente   sui  
propri   sistemi informativi.
Decorso il termine di ulteriori sessanta 
giorni  l'ente creditore e'
tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  a mezzo 
raccomandata  con  ricevuta 
di  ritorno  o 
a   mezzo   posta elettronica certificata  ai 
debitori  obbligati  all'attivazione,  a confermare allo stesso la correttezza della
documentazione  prodotta, provvedendo,
in  paritempo,  a 
trasmettere  in  via 
telematica,  al concessionario
della  riscossione  il 
conseguente  provvedimento  di sospensione   o  
sgravio,   ovvero   ad  
avvertire   il    debitore dell'inidoneità  di 
tale  documentazione  a 
mantenere  sospesa  la riscossione, dandone, anche in  questo 
caso,  immediata  notizia 
al concessionario della riscossione per 
la  ripresa  dell'attività 
di recupero del credito iscritto a ruolo. 
540. 
In
caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore,  della comunicazione prevista dal comma 539 e
di  mancata  trasmissione 
dei conseguenti flussi informativi al concessionario  della 
riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi
giorni  dalla  data di 
presentazione  della  dichiarazione 
del  debitore  allo  
stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537
sono annullate di diritto e quest'ultimo 
e'  considerato  automaticamente discaricato dei relativi
ruoli. Contestualmente sono eliminati 
dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti
importi. 
541. 
Ferma
restando la responsabilita' penale, nel caso in 
cui  il contribuente, ai sensi del
comma 538, produca  documentazione  falsa, si applica la sanzione  amministrativa  dal 
100  al  200 
per  cento dell'ammontare delle
somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. 
542. 
I
concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire  agli enti creditori il massimo supporto per
l'automazione  delle  fasi 
di trasmissione di  provvedimenti  di 
annullamento  o  sospensione 
dei carichi iscritti a ruolo. 
543. 
Le
disposizioni di cui ai commi da  537  a 
542  si  applicano anche  alle 
dichiarazioni   presentate   al  
concessionario   della riscossione
prima della data di  entrata  in 
vigore  della  presente legge. L'ente  creditore 
invia  la  comunicazione 
e  provvede  agli adempimenti di cui al comma  539, 
entro  90  giorni 
dalla  data  di pubblicazione  della  
presente   legge;   in  
mancanza,   trascorso inutilmente
il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono
annullate di diritto ed il concessionario della riscossione e' considerato
automaticamente discaricato  dei  relativi ruoli. Contestualmente sono
eliminati  dalle  scritture 
patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. 
544. 
In
tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro  ai 
sensi  del  decreto 
del  Presidente  della 
Repubblica  29 settembre 1973, n.  602, 
intrapresa  successivamente  alla 
data  di entrata in vigore della
presente disposizione, salvo il caso 
in  cui l'ente creditore abbia
notificato al  debitore  la 
comunicazione  di inidoneita'
della documentazione ai  sensi  del 
comma  539,  non  si
procede alle azioni cautelari  ed  esecutive 
prima  del  decorso 
di centoventi  giorni  dall'invio, 
mediante  posta  ordinaria, 
di  una comunicazione contenente
il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

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