Dal
1° Gennaio 2013, chiunque abbia ricevuto una cartella esattoriale cd pazza (ad es., per prescrizione o
decadenza del diritto, per un provvedimento di sgravio emesso dall’ente
creditore, per sospensione amministrativa o giudiziale, o per avere effettuato
il pagamento del debito relativo alla cartella) può chiedere l’immediata
sospensione di ogni iniziativa finalizzata alla riscossione con una semplice
istanza indirizzata al concessionario della riscossione, entro novanta giorni
dalla notifica dell’atto da parte di
quest’ultimo.
A
questo punto, nei dieci giorni successivi, il concessionario deve trasmettere
all’ente creditore l’istanza presentata dal contribuente/debitore con la
documentazione giustificativa allegata, per avere eventuale conferma di quanto
affermato dal debitore.
Dopo
altri sessanta giorni, l’ente creditore deve comunicare al debitore, con
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, se la
documentazione prodotta sia corretta o meno: in caso affermativo emette
provvedimento di sospensione o sgravio; in caso negativo avverte il debitore
dell’inidoneità della documentazione, dandone anche notizia al concessionario
della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito.
In
ogni caso, decorsi inutilmente duecentoventi giorni dalla presentazione dell’istanza
del debitore al concessionario, le partite relative alla cartella sono
annullate di diritto.
Questo,
in sintesi, è quanto prescritto dalla Legge
di Stabilità 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, commi 537 – 544.
Si
riporta, a titolo di esempio, un modello di istanza da presentare al
concessionario, ed un estratto della citata legge.
MODELLO ISTANZA DI SOSPENSIONE
Grazia Minerva
Via Pippo di Pastena, 66
84100
SALERNO
Salerno,
11 Febbraio 2022
Spett.le
Equitalia Sud SpA
Agente della Riscossione
Provincia di Salerno
Via delle Calabrie, 19/A
84131
SALERNO
Oggetto: Cartella di pagamento n. 100
2013 000***** **
La
sottoscritta Grazia Minerva , nata a
Salerno il */**/****, ed ivi residente alla via Pippo di Pastena n. 66, CF: *************
A,
premesso
- che in data ********* ha ricevuto,
da parte di codesta società, cartella di pagamento indicata in oggetto;
- che le somme indicate nella
predetta cartella non sono dovute poiché
sono già state corrisposte all’ente creditore in data antecedente alla
formazione del ruolo stesso, come risulta dalle ricevute di pagamento allegate;
tanto premesso,
chiede
ai sensi della Legge 24/12/2012 n.
228, art. 1, commi 537 e segg., l’immediata sospensione della predetta cartella
e di ogni eventuale ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle
somme ivi indicate. Inoltre,
invita e diffida
il concessionario destinatario della
presente a provvedere agli adempimenti di sua competenza prescritti dalla
citata Legge 228/2012.
Cordiali saluti
Firma
LEGGE
24/12/2012 N. 228, ART. 1, COMMI 537 - 544
537.
A
decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli enti e
le società incaricate
per la riscossione
dei tributi, di seguito denominati «concessionari per
la riscossione», sono tenuti a
sospendere immediatamente ogni
ulteriore iniziativa finalizzata
alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione
di una dichiarazione
da parte del
debitore, limitatamente alle partite relative agli atti
espressamente indicati dal debitore,
effettuata ai sensi del comma 538.
538.
Ai
fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da
parte del concessionario per la
riscossione, del primo atto di
riscossione utile o di un
atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente
intrapresa dal concessionario il
contribuente presenta al
concessionario per la
riscossione una dichiarazione
anche con modalità telematiche, con la
quale venga documentato che gli atti
emessi dall'ente creditore
prima della formazione del ruolo,
ovvero la successiva cartella di pagamento
o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del
diritto di credito
sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui
il ruolo e'
reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso
dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa
comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure
da una sentenza
che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente
creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la
riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato,
riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione
del ruolo stesso,
in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa
di non esigibilità
del credito sotteso.
539.
Entro
il termine di dieci giorni
successivi alla data
di presentazione della dichiarazione
di cui al
comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette
all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la
documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni
del debitore ed ottenere,
in caso affermativo,
la sollecita trasmissione
della sospensione o dello
sgravio direttamente sui
propri sistemi informativi.
Decorso il termine di ulteriori sessanta
giorni l'ente creditore e'
tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo
raccomandata con ricevuta
di ritorno o
a mezzo posta elettronica certificata ai
debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della
documentazione prodotta, provvedendo,
in paritempo, a
trasmettere in via
telematica, al concessionario
della riscossione il
conseguente provvedimento di sospensione o
sgravio, ovvero ad
avvertire il debitore dell'inidoneità di
tale documentazione a
mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo
caso, immediata notizia
al concessionario della riscossione per
la ripresa dell'attività
di recupero del credito iscritto a ruolo.
540.
In
caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e
di mancata trasmissione
dei conseguenti flussi informativi al concessionario della
riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi
giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione
del debitore allo
stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537
sono annullate di diritto e quest'ultimo
e' considerato automaticamente discaricato dei relativi
ruoli. Contestualmente sono eliminati
dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti
importi.
541.
Ferma
restando la responsabilita' penale, nel caso in
cui il contribuente, ai sensi del
comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal
100 al 200
per cento dell'ammontare delle
somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
542.
I
concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per
l'automazione delle fasi
di trasmissione di provvedimenti di
annullamento o sospensione
dei carichi iscritti a ruolo.
543.
Le
disposizioni di cui ai commi da 537 a
542 si applicano anche alle
dichiarazioni presentate al
concessionario della riscossione
prima della data di entrata in
vigore della presente legge. L'ente creditore
invia la comunicazione
e provvede agli adempimenti di cui al comma 539,
entro 90 giorni
dalla data di pubblicazione della
presente legge; in
mancanza, trascorso inutilmente
il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono
annullate di diritto ed il concessionario della riscossione e' considerato
automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono
eliminati dalle scritture
patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
544.
In
tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai
sensi del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
intrapresa successivamente alla
data di entrata in vigore della
presente disposizione, salvo il caso
in cui l'ente creditore abbia
notificato al debitore la
comunicazione di inidoneita'
della documentazione ai sensi del
comma 539, non si
procede alle azioni cautelari ed esecutive
prima del decorso
di centoventi giorni dall'invio,
mediante posta ordinaria,
di una comunicazione contenente
il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
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