REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo
BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente
S E
N T E N ZA
nella causa
iscritta al n. 5175/08 RG - Affari Contenziosi Civili –
avente ad
oggetto:Opposizione a cartella esattoriale.
T R A(…) S.,
nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…), c.f. (…) - elett.te
dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. D. (…) che lo
rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione;
ATTORE
E
U.T.G. – UFFICIO
TERRITORIALE del GOVERNO di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, dom.to
in Napoli alla Via A. Vespucci, 172; CONVENUTO-CONTUMACE
NONCHÉ S.p.A.
EQUITALIA POLIS, Commissario Governativo – Concessionario del Servizio
Nazionale della Riscossione per la Provincia di Napoli, in persona del legale
rapp.te pro-tempore – P.Iva 08704541005 – con sede legale in Napoli alla Via R.
Bracco, 20 – elett.te dom.ta in Napoli alla Via (…) n. (…) presso lo studio
dell’avv. F. (…) che la rapp.ta e difende giusta procura generale alle liti per
Notar (…) in Napoli rep. n.(…) del (…);
CONVENUTA
CONCLUSIONI Per
l’attore: dichiarare l’estinzione del processo verbale sottostante la cartella
esattoriale impugnata; dichiarare la nullità della cartella esattoriale per: a)
decadenza del termine previsto dall’art. 17 del DPR 602/73; b) mancata
indicazione dell’autorità a cui ricorrere; c) mancata sottoscrizione della
cartella da parte del concessionario; vittoria di spese, diritti ed onorari di
giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la
convenuta: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Società,
essendo solo il tramite per la riscossione coattiva in forza dal ruolo
trasmesso dall’Ente impositore titolare del credito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(…) S., con atto
di citazione per opposizione agli atti esecutivi, ex art. 615 c.p.c.,
ritualmente notificato l’11/12-20/6/08 all’U.T.G. di NAPOLI ed alla S.p.A.
EQUITALIA POLIS, si opponeva all’esecuzione forzata iniziata con la notifica
della cartella esattoriale n. …., notificatagli il 28/12/07 dalla Spa Equitalia
Polis per conto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con la quale
gli veniva ingiunto il pagamento dell’importo indicato, per violazione al
Codice della Strada.
Deduceva il
ricorrente, di non aver mai ricevuto il processo verbale di cui alla cartella
esattoriale e che la stessa doveva ritenersi nulla per: a) decadenza del
termine previsto dall’art. 17 del DPR 602/73; b) mancata indicazione
dell’autorità a cui ricorrere; c) mancata sottoscrizione della cartella da
parte del concessionario. Instauratosi il procedimento, risultato contumace
l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, si costituiva la SpA Equitalia
Polis che eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva.
Esperito
inutilmente il tentativo di conciliazione, sulle rassegnate conclusioni,
all’udienza dell’11/5/09, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente
va dichiarata la contumacia dell’UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di NAPOLI
ritualmente citato e non costituitosi.
Ancora in via
preliminare va significato che la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito
che: - Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono
ammissibili:
- a)
l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di
violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di
recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti
sanzionatori;
- b) l'opposizione
all'esecuzione ex art. 615 cpc, allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per
la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti
estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
- c)
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, qualora si deducano vizi
formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel
primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei
tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere
proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella,
determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare - nel caso di
contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione
all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie
previste dagli artt. 615 e ss. cpc, e non è soggetta alla speciale disciplina
dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/06).
Fatta questa
necessaria premessa, nel merito, il ricorso non è fondato e va rigettato.
Il primo motivo
del ricorso (mancata o irregolare notifica del verbale di contravvenzione) è
inammissibile per essere stato proposto con il rito ordinario anziché con il
rito speciale previsto dalla L. 689/81 (a cui deve necessariamente partecipare
l’Ente impositore) e, oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della
cartella esattoriale (notifica cartella 28/12/07, notifica ricorso
20/6-11/12/08).
Infatti, la
Cassazione ha stabilito che: - L'opposizione a cartella esattoriale emessa per
il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della
strada, con cui si deduca l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del
verbale di contestazione dell'infrazione, va proposta nel termine di sessanta
giorni stabilito dall'articolo 204 bis cod. strada, e non in quello di trenta
giorni di cui all'articolo 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, essendo a tal fine
essenziale il dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria
dell'opposizione, cui va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei
confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di
conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata.
Tale conclusione, peraltro, oltre che trovare sostegno sul piano dogmatico,
appare altresì quella più consona ai valori costituzionali dell'effettività
della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che essa
restituisce al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se
il verbale di contestazione dell'infrazione, come previsto dalla legge, gli
fosse stato a suo tempo notificato, giacché la riduzione del termine di
opposizione da sessanta a trenta giorni per effetto di una mancanza - l'omessa
notificazione del verbale - che è imputabile alla sola Amministrazione,
finirebbe per favorire, con riferimento al termine perentorio per impugnare, la
stessa amministrazione e, per converso, sanzionare il destinatario della
cartella, che è chiaramente incolpevole dell'omissione (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 17312 del 07/08/07).
Il secondo
motivo del ricorso (decadenza per inosservanza del termine di cui all’art. 17
del DPR 602/73) non è fondato.
La
giurisprudenza della Cassazione è conforme nel ribadire che In tema
di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla
formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della
riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza
prevista dall'art. 17 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, ma solo la prescrizione
quinquennale, dettata sia dall'articolo 209 del codice della strada -
relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali - sia
dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Sent n. 4375 del
20/02/08; Sent. n. 23251 del 17/11/05).
Il terzo motivo
del ricorso (mancata indicazione dell’autorità a cui ricorrere) non è fondato.
A pagina cinque
della cartella esattoriale (quando e come il contribuente può presentare
ricorso) vi è l’avvertenza che ai sensi
dell’art. 22 della L. 689/81, il ricorso alla cartella esattoriale va proposto
entro 30 giorni dalla notifica al Giudice di Pace del luogo dove è stata
commessa l’infrazione.
Il quarto motivo
del ricorso (mancata sottoscrizione della cartella da parte del Concessionario)
è inammissibile.
La
giurisprudenza della Cassazione è conforme nello statuire che:- L'opposizione con la quale si denuncino vizi
propri della cartella esattoriale, per carenze di elementi che essa dovrebbe
contenere in base agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è qualificabile
come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e deve
quindi proporsi, come sancisce questa norma, nei venti giorni dalla
notificazione dell'atto impugnato (Cassazione Sezione I Civile, sentenza
20/07/01 n. 9912).
La natura della controversia e le ragioni che
hanno portato al rigetto dell’opposizione, giustificano la compensazione delle
spese del procedimento.
La sentenza è
resa ai sensi dell’art. 113 c. 2 cpc ed è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di
Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sull’opposizione
proposta da (…) S. nei confronti dell’UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di
NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, e della S.p.A. EQUITALIA POLIS, in
persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed
eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:
1) rigetta il
ricorso;
2) compensa tra
le parti le spese del procedimento;
3) sentenza
esecutiva ex lege.
Così deciso in
Pozzuoli e depositata in originale il giorno 27 maggio 2009 al n. 1560 del Mod.
16.IL
GIUDICE DI PACE (Avv. Italo BRUNO)
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