REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE ROMA
UFFICIO 1
Il Giudice di
Pace di Roma Avv. Oliviero Campana
Ha emesso la
seguente
SENTENZA
Nella causa
iscritta al n. ****/11 R.G.
TRA
Convenuti
ROMA CAPITALE,
già Comune di Roma , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in Roma,
Via del Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura Comunale e rappresentata e
difesa dal Funzionario Dott.ssa ***, in virtù di procura in atti.
EQUITALIA GERIT
S.p.A.- Agente della Riscossione per la
provincia di Roma domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18 (contumace)
OGGETTO
Opposizione ex
art. 615 c.p.c.
FATTO
E DIRITTO
Pregiudizialmente
si rileva la tempestività (l’opposizione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta a
termine) e l’ammissibilità dell’opposizione introdotta ai sensi del comma 1,
art. 615 cpc, alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione
(Cass. nn. 5871/2007, 2214/2007,5279/2002, ss.uu. 1162/2000, ss.uu. 491/2000,
ss. uu. 489/2000, ss. uu. 96/2000, 1285/1999).
Sussiste, del
pari, al competenza del giudice adito in relazione al credito, vantato con al
cartella in esame n. 097 2010 0182104481000, trattandosi di sanzioni relative a
violazioni del C.d.S.
Ciò detto,
occorre osservare che la parte attrice, in questa sede, si è opposta all’esecuzione
relativa alla cartella di pagamento in esame n. . 097 2010 0182104481000,
sostenendo l’inesistenza del titolo esecutivo per difetto di notifica del
verbale presupposto.
Sul punto si
deve osservare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4814/2008 ha
chiarito che “ qualora l’opponente deduca
il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e l’inosservanza del
termine di decadenza previsto dall’art. 201 C .d.S. o la prescrizione
del diritto a riscuotere la somma pretesa all’amministrazione, l’azione,
essendo diretta a contestare la pretesa dall’amministrazione, l’azione ,
essendo diretta a contestare al formazione del titolo esecutivo o la estinzione
del diritto deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione”.
L’azione, nel
caso di specie, è stata correttamente proposta ex art. 615 cpc e l’oggetto,
quindi, del presente giudizio è esclusivamente l’accertamento della legittimità
della pretesa creditoria del Comune di Roma, relativa ad una pretesa violazione
del C.d. S. e l’azione spiegata risulta sicuramente fondata in quanto il
verbale di contravvenzione presupposto alla cartella, come si evince dalla
copia della notifica prodotta agli atti, risulta irregolarmente notificato ai
sensi dell’art. 139 cpc , ed, anzi,
risulta che l’asserita notifica non è stata affatto eseguita.
Infatti, dal
documento prodotto agli atti risulta che in data 08.09.2006 è stata tentata la
notifica del verbale e l’attrice è risultata assente nel luogo di notifica.
Essendo, però,
risultata “assente” l’attrice nel luogo di notifica, è di tutta evidenza che il
notificatore avrebbe dovuto procedere alla notifica dell’atto ai sensi
dell’art. 140 cpc, e tale procedura di notifica non risulta essere stata
eseguita.
Inoltre, l’art.
139 cpc prevede che, in assenza del destinatario dell’atto, l’ufficiale
giudiziario debba consegnare l’atto stesso ad una persona di famiglia o addetta
alla casa (o ufficio) ed, in assenza di tali soggetti, al portiere o ad un
vicino di casa che accetti di ricevere la notifica. In mancanza di tali
soggetti deve essere eseguita la notificazione ai sensi dell’art. 140 cpc.
L’ufficiale
giudiziario è, quindi, tenuto a tentare la notifica nei modi indicati e a darne
contezza, in modo adeguatamente chiaro e comprensibile, nella relata di
notifica, anche mediante solo l’apposizione di semplici “crocette” su un atto
di notifica già prestampato o a delle sottolineature, per indicare esattamente
le attività compiute nell’esecuzione della notifica.
Su punto, la
Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha definitivamente chiarito
che la notifica deve ritenersi nulla, laddove non sia fatta menzione
dell’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto (
Cass. Sez. Unite 20.04.2005 n. 8214; Cass. Sez. unite 12.10.2000 n. 1097; Cass.
Lav. 10.06.1999 n. 5706; Cass. Civ. Sez. I 11.05.1998 n. 4739).
Nel caso di
specie, nella relata di notifica del verbale, peraltro interamente prestampata
e quindi di facile compilazione, il notificatore non ha indicato di aver
compiuto ricerche e di non aver reperito indicati dall’art. 139 cpc.
Inoltre, alla
luce della recente sentenza n. 3 del 11.01.2010 la Corte cost. ha risolto una
questione di legittimità cost. dell’art. 140 cpc, stabilendo che
l’illegittimità cost. dell’art. 140 cpc risiede nella parte in cui la norma,
secondo il diritto (finora) vivente, fa decorrere gli effetti della notifica,
anche per il destinatario e non solo per il notificante, dal momento in cui
l’ufficiale giudiziario completa l’iter notificatorio, inviando al destinatario
medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia
dell’avvenuto deposito.
Ed
effettivamente sussiste una discrasia con quanto previsto, in tema di notifica
a mezzo del servizio postale, dell’art. 149, ultimo comma cpc – per cui la notifica
si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico
all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso
ha la legale conoscenza dell’atto – ovvero, secondo l’art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della
lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del
piego, se anteriore.
Nel caso di
specie, il verbale in esame, come detto, pur essendo risultata assente la
destinataria, non risulta notificato ai sensi dell’art. 140 cpc mediante
deposito alla Casa comunale e non risulta neppure inviata la raccomandata
contenete notizia dell’avvenuto deposito.
Da qualsiasi
profilo si esamini la fattispecie, quindi, il verbale in oggetto risulta
sostanzialmente non notificato.
Essendo tale
motivo assorbente appare ultroneo l’esame delle altre doglianze. Si deve infine osservare, ai fini sia della
legittimazione in giudizio e sia dell’attribuzione di responsabilità, che il
credito per al violazione al codice della strada risulta azionato per conto del
Comune di Roma e , quindi, la domanda determinerebbe effetti diretti nella
sfera giuridica dell’amministrazione con venuta; in tal senso, quindi, il
Comune di Roma è legittimato passivamente.
Non può neppure
dubitarsi della legittimazione passiva del concessionario/agente per la
riscossione (cfr. Cass. 709/2008, 24154/2007, Cass. n. 11274/2007, 3338/2007,
27065/2005, 23701/2004, 1174/2004, 21398/2004, 17936/2003, 5277/2001, 4324/1999)
sia per l’autonomia del concessionario/agente per la riscossione (di cui
appresso si dirà) e sia quanto la domanda incide, in via diretta, anche nella
sua sfera patrimoniale.
Va anche
aggiunto che, in presenza di un’eccezione di inesistenza del titolo
presupposto, non può non rilevarsi una diretta responsabilità nella vicenda del
concessionario/ agente per la
riscossione. Senza poi dire che il Concessionario/agente per la riscossione,
per potere agire e procedere all’esecuzione o ad atti a garanzia del credito
(fermo o ipoteca), ai sensi dell’art. 12 DPR n. 602/1973, deve ricevere dalle
amministrazioni interessate ed essere in possesso dei ruoli debitamente sottoscritti dal responsabile e
nel presente giudizio l’Equitalia Gerit, rimasta contumace, non ah fornito la
prova della consegna dei suddetti ruoli e neppure dell’esistenza degli stessi.
Infatti, con d.
lgs. 27 aprile 2001, n. 193 è stata prevista l’attribuzione diretta, al
concessionario/agente, della potestà di disporre, addirittura, la misura
conservativa con il solo limite del decorso del termine stabilito dall’art. 50
co. 1 DPR n. 602 del 1973 ( vale a dire il termine per l’inizio del
procedimento esecutivo).
Inoltre, con
l’art. 10 DPR n. 602 del 1973 al Concessionario /Agente per la riscossione è
stato “affidato in concessione il servizio di riscossione”, il quale, ai sensi
dell’art. 45 DPR n. 602/73 “procede alla riscossione coattiva delle somme
iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione “.
Con il decreto legislativo n. 193/2001 è stato
modificato l’art. 86 del DPR n. 602/73 ed è stato attribuito al Concessionario
/Agente il potere che “decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50 co. 1,
il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili al debitore o dei
coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione
regionale delle entrate ed alla regione di residenza.”.
Ciò rende
evidente che è stata riconosciuta al concessionario/Agente una facoltà
discrezionale nell’adozione dei provvedimenti, anche con l’eliminazione della
preventiva infruttuosità dell’azione esecutiva.
Il
Concessionario/Agente per la riscossione è, quindi, un soggetto privato che
esercita pubbliche funzioni, in virtù di un rapporto concessorio e,
conseguentemente, agisce automaticamente e pone in essere atti di proprio
impulso, disciplinati dal DPR 602/73.
Il tal senso,
infatti, l’art. 59 del DPR 602/73 prevede che “Chiunque si ritenga leso
dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento
dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. Il concessionario
risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con al cauzione prestata,
salvi i diritti degli enti creditori”.
Il definitiva,
quindi, si deve pervenire alla conclusione che, nel caso di specie (mancata
notifica sia dei verbali che della cartella di pagamento), sussiste una duplice
responsabilità: del Concessionario/Agente per gli evidenti motivi di cui sopra
e dell’amministrazione dell’interessata (nella specie il Comune di Roma), in
quanto il credito illegittimo è iscritto nei ruoli esattoriali
dell’amministrazione stessa e, quindi, gli effetti patrimoniali dell’ingiusta
azione intrapresa si rifletterebbero direttamente nella sfera giuridica e ciò impone
sicuramente un obbligo di vigilanza e di controllo sul comportamento e sugli
atti posti in essere dal Concessionario/Agente per al riscossione.
Nel caso di
specie, la pretesa avanzata dall’Equitalia Gerit S.p.A., in nome e per conto
del Comune di Roma, del pagamento dell’importo portato dalla cartella in esame
è del tutto infondata.
In tale
contesto, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte attrice ed
accertata l’estinzione del credito vantato con la cartella di pagamento n. *****************,
si deve chiarire che i convenuti non hanno diritto di procedere all’esecuzione
forzata per gli importi da tale atto.
Stante la
soccombenza dei convenuti e la loro corresponsabilità nella vicenda, per el
motivazioni di cui sopra, le spese del giudizio devono essere poste solidamente a loro carico e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di
Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza,
deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara
estinto il credito portato dalla cartella di pagamento n. ************* e
dichiara che i convenuti non hanno diritto di procedere all’esecuzione forzata
per tale titolo;
2. Condanna i
convenuti, in solido, al pagamento in favore della parte opponente delle spese
di giudizio liquidate nella somma complessiva di € 860,12 (di cui euro 419,00 per diritti, euro 390,00 per
onorari ed euro 51,12 per spese) oltre IVA, CPA.
Roma, lì
05.01.2012
Il
Giudice di Pace
(Dott.
Oliviero Campana)
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