LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA
SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio
nelle persone dei magistrati
1) dott. Luigi Martone Presidente;
2) dott. Giancarlo De Donato Consigliere relatore;
3) dott. Magda Cristiano Consigliere;
ha pronunziato il seguente
D E
C R E T O
nel procedimento
camerale n. 1580/08 VG, avente ad oggetto Equa
riparazione ex legge n. 89/2001 discusso all’udienza del 20/6/2008 ad
istanza di ************ rappresentata dall'avv. Gennaro De Natale, contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede ivi via Diaz n.
11;
sciolta la
riserva formulata all’udienza camerale del 20/6/2008, rileva
i
n f a t t o
La ricorrente si
duole dell’eccessiva durata del procedimento da lei introdotto innanzi alla
Pretura di Eboli (poi divenuta sezione distaccata del Tribunale di Salerno) con
citazione del 12/1/96, al fine di ottenere il risarcimento dei danni
cagionatile dall’avv. ******** per il negligente svolgimento dell’incarico
professionale di difesa in un precedente procedimento; deduce che il processo è
stato definito con sentenza del 28/1/2008, circa 12 anni dopo la sua
introduzione. Chiede, pertanto, la liquidazione dell’equa riparazione prevista
dalla legge 24/3/2001 n. 89 per la violazione del principio di ragionevole
durata dei procedimenti giudiziari fissato dall’art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali ratificata con legge 4/8/55 n. 848, in misura di €
18.000,00 per danno morale. Il Ministero resistente ha chiesto il rigetto del
ricorso. Tanto premesso, si osserva
i
n d i r i t t o
1. Il ricorso è ammissibile,
poiché proposto mentre ancora pendeva il termine per l’appello contro la
sentenza che ha definito il giudizio.
2. L’obbligo indennitaria
dello Stato per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario può
sussistere anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento
stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato; infatti, l’obbligo
assunto a livello internazionale dalla Repubblica Italiana con la
sottoscrizione e la ratifica della Convenzione impegna lo Stato unitariamente
considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni
strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni,
concorrere all’adempimento di tale obbligo (ved. Sentenza CEDU 26/10/1988,
Martins Moreira c/ Portogallo) con la conseguenza che lo Stato risponde non
solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in
generale per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema
giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la
domanda di giustizia (v. sentenza 12/10/92, Boddeart c/ Belgio).
Pertanto, se
l’eccessivo carico di lavoro, che notoriamente affligge la maggior parte degli
uffici giudiziari italiani può giustificare sul piano soggettivo il
comportamento del singolo organo giudiziario, ciò tuttavia non è rilevante ai
fini della valutazione richiesta dalla legge n. 89/2001, che pone
un’obbligazione ex lege e non ex delicto, che sorge per il fatto
oggettivo dell’eccessiva durata del processo e non già per il comportamento
colposo o doloso degli organi giudiziari (Cass. 22/10/2002 n. 14885). Tale
situazione, pertanto, non esime lo Stato dall’obbligo di indennizzare chi ha
subito l’eccessiva durata di un processo, per il fatto di non avere apprestato
procedure snelle e strutture adeguate al carico di lavoro, che sono destinate a
smaltire, in modo da consentire ad organi giudiziari ordinariamente diligenti
di rispondere in tempi accettabili alla domanda di giustizia (Cass. 3/1/03 n.
8).
Nel caso in
esame, peraltro, non può non segnalarsi il grave ritardo (circa cinque anni)
con il quale il GOT, dr. ********** che si era riservata la decisione
all’udienza di precisazione delle conclusioni del 18/6/02 (con scadenza dei
termini per le difese finali delle parti all’11/11/02) ha depositato la
sentenza (28/1/08).
3.
Ciò premesso, va rilevato che il procedimento oggetto del presente ricorso è
durato circa undici anni e dieci mesi per un grado di giudizio (dal 4/4/96,
data dell’udienza di prima comparizione fissata dagli attori, al 28/1/2008) e
che ciò costituisce violazione del diritto costituzionalmente garantito alla
ragionevole durata del processo.
Il procedimento
di complessità ordinaria, non avendo richiesto che l’esame dei documenti
prodotti, avrebbe dovuto esser definito nell’arco di tre anni, secondo gli
standards all’uopo fissati dalla giurisprudenza della CEDU, sicché esso si è
protratto otto anni e dieci mesi oltre il limite della ragionevolezza.
Dal fascicolo
d’ufficio trasmesso dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli,
emerge che a causa di un furto avvenuto in quell’ufficio il fascicolo stesso
è stato ricostruito (per quel che era
possibile) nel 2001; dell’attività iniziale delle parti e dell’organo
giudiziario, pertanto, non v’è (né è possibile recuperare) traccia, salvo che
per la prima udienza ed i provvedimenti relativi alla trasmissione degli atti
alla sezione distaccata di Roccadaspide (che produsse un ritardo di tre mesi,
che va imputato agli attori, che individuarono erroneamente l’ufficio al quale
rivolgere la domanda); dai verbali successivi alla ricostruzione del fascicolo
non emergono ulteriori ritardi imputabili alle parti. Dal periodo di durata eccessiva sopra
determinata, dunque, vanno sottratti tre mesi, onde ai fini della liquidazione
si terrà conto di un periodo di otto anni e sette mesi eccedente il limite
della ragionevolezza.
4. La ricorrente ha articolato la
sua richiesta di indennizzo indicando solo danni non patrimoniali.
Va, pertanto,
preso in considerazione solo il danno morale (art. 2, c. 1° della legge n.
89/2001), che, secondo i parametri di valutazione della CEDU, cui il giudice
nazionale è tenuto ad adeguarsi, costituisce conseguenza ordinaria del
prolungarsi del giudizio oltre i termini di ragionevole durata, sicché può
essere escluso solo in quei casi in cui specifici elementi di fatto dimostrino
che la durata del procedimento corrisponde all’interesse del ricorrente (Cass.
SS. UU. 26/01/2004 n. 1338); esso non può essere oggetto che di valutazione
equitativa, nell’operare la quale occorre attenersi, in linea di massima, al
metro di valutazione adottato dalla CEDU in casi analoghi, dal quale ci si può
discostare solo in misura ragionevole (Cass. SS. UU. 26/01/2004 n. 1340).
Pertanto, orientandosi sui parametri normalmente praticati dalla Corte Europea
(da € 1.000,00 ad € 1.500,00 per ogni anno di ritardo) e considerato che la
domanda riguardava interessi di modesto rilievo, appare adeguato un indennizzo
di € _______________, oltre gli interessi al tasso legale
dalla domanda al saldo (Cass. 27/01/2004 n. 1405; Cass. 3/4/2003 n. 5110).
5. Le spese seguono la soccombenza e
vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell’importo liquidato ed
applicando, secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte, la tariffa
per i procedimenti contenziosi,con distrazione in favore del procuratore
antistatario.
P Q
M
1) Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di
************ a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo
di cui in premessa, di € _______________, oltre gli interessi al tasso legale dal
27/5/2008 al saldo;
2) Condanna altresì il Ministero della Giustizia alla rifusione delle
spese anticipate per il giudizio dal ricorrente ….
Così deciso in
Napoli il 26 giugno 2008.
Il consigliere
estensore Il
Presidente
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