REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. ri
Magistrati:
Dott. Francesco Maria Fioretti Presidente Est. - Ud. 10/07/2012
Dott. Sergio Di Amato Consigliere – PU
Dott. Massimi Dogliotti Consigliere
Dott. Rosa Maria Di Virgilio Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso
26730-2008 proposta da
B L (cf *****);
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Sallusto 9, presso l’Avv. ************,
che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. ************, giusta procura
in calce al ricorso
2012 ricorrente
1182 contro
N A (cf *****), elettivamente domiciliata in
Roma, Via monte Zebio 30, presso l’avv. *********, che la rappresenta e la
difende unitamente all’avv. ************, giusta procura a margine del
controricorso;
controricorrente
avverso la
sentenza n. 537/2008 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il
04/04/2008;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2012 dal
consigliere Dott. Massimo Dogliotti;
udito, per il
ricorrente, l’avv. ******** che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente,
l’avv. ***********, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il PM, in
persona del Sostituto Procuratore Generale Libertino Alberto Russo che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
L B conveniva in
giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze A N, esponendo di avere
a suo tempo contratto matrimonio concordatario con la N; di avere ottenuto
sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio; di voler conseguire la
declaratoria di efficacia in Italia di detta sentenza.
La convenuta A
N, costituendosi in giudizio, si opponeva alla delibazione della sentenza di
nullità del matrimonio, deducendo che era passata in giudicato tra el stesse
parti sentenza di divorzio, il che costituiva ostacolo al riconoscimento di una
sentenza straniera avente lo stesso oggetto.
La Corte
d’Appello adita, con sentenza 14. 3-4.4.2008, respingeva la domanda del B, sul ricorso che, essendo contraria ad altra sentenza
pronunziata dal giudice italiano, passata in giudicato, quella di divorzio, la
sentenza del giudice ecclesiastico non poteva più essere dichiarata efficace in
Italia.
Avverso la
sentenza B L ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo
illustrato con memoria, cui A N ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 co/2 lett. c) della legge 31 maggio 1995 n. 218
nonché in relazione agli artic. 324 cpc e 2909 cod. civ.
Assume il
ricorrente che avrebbe errato la Corte di merito nell’aver ritenuto che
sussista contrarietà tra la sentenza ecclesiastica e quella precedente passata
in giudicato del giudice italiano di divorzio, atteso che l’esistenza e la
validità del matrimonio se costituiscono un presupposto della pronuncia di
divorzio, non costituiscono oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare al
formazione del giudicato.
Il Ricorso è
fondato.
L’affermazione
contenuta nella pronuncia n. 3345 del 1997 di questa Corte, che il giudice a
quo sembra condividere, secondo la quale la cognizione della domanda di
divorzio presuppone in ogni caso l’accertamento della esistenza e validità del
matrimonio è , da considerare superata dal successivo orientamento espressi da
questa Suprema Corte nella sentenza n. 4202 del 2001, nella quale si è posto in
luce che la domanda di divorzio ha causa petendi e petitum diversi da quelli
della domanda di nullità del matrimonio e che, ove nel giudizio di divorzio le
parti non introducano esplicitamente questioni sull’esistenza e validità del
vincolo – che darebbero luogo a statuizioni incidenti sullo status delle
persone e, quindi, da decidere
necessariamente ai sensi dell’art. 34cpc con efficacia di giudicato-
l’esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un presupposto della
pronuncia di divorzio, ma non formano oggetto di specifico accertamento
suscettibile di determinare la formazione del giudicato.
Per questa
ragione al sentenza di divorzio – che ha causa petendi e petitum diversi da
quelli della sentenza di nullità del matrimonio, investendo il matrimonio
–rapporto e non l’atto con cui è stato
costituito il vincolo tra i coniugi- ove nel relativo giudizio non si sia
espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio (con il
conseguente insorgere delle problematiche poste dalla statuizione contenuta
nell’art. 8 comma 2 lett. c) dell’Accordo del 18 febbraio 1984 tra lo Stato
Italiano e la Santa sede), non impedisce la delibabilità della sentenza dei
Tribunali ecclesiastici, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario,
in coerenza con gli impegni concordatari assunti dallo Stato Italiano e nei
limiti di essi (cfr, in tal senso Cass. n. 10055 del 2003 n. 4795 del 2005;
Cass. n. 3186 del 2008).
Il collegio, non
ravvisando serie ragioni per discostarsene, ritiene di dover condividere tale
consolidato orientamento giurisprudenziale.
Alla stregua di
quanto precede, il ricorso deve essere accolto; conseguentemente la sentenza
impugnata deve essere cassata e la causa rinviata dinanzi alla Corte d’appello
di Firenze, in diversa composizione, che provvederà a liquidare anche le spese
del giudizio di cassazione e che nel decidere si atterrà al sopra enunciato
principio di diritto
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa al sentenza impugnata e rinvia la causa , anche per
la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello
di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in
Roma il 10 luglio 2012
Il Presidente estensore
Francesco Maria Fioretti.
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