UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI **********
Atto di citazione in opposizione
all’esecuzione e agli atti esecutivi
Ex artt. 6151 e 6171 c.p.c.
Per *** nato a
*** residente *** rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro De Natale,
Attore
Contro Equitalia
Polis SpA agente della Riscossione per la Provincia di Salerno, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Via delle Calabrie 19/B - 8431
Salerno.
Nonché
Prefettura di Salerno Ufficio territoriale del Governo in persona del legale
rappresentante pro tempore dom.to per la carica in P.zza Giovanni Amendola 15 –
84121 Salerno.
Convenuti
Premesso
che
- l’Agente per la
Riscossione dei Tributi Equitalia Polis SpA notificava all’istante, a mezzo del
servizio postale con racc. a/r, la cartella esattoriale n. *********** intimandolo
al pagamento della somma di € *** ;
- la intimata
somma risulterebbe dovuta in seguito ad una sanzione amministrativa per
presunta violazione di norme del codice della strada, elevata dalla Prefettura
di Salerno, risalente nell’anno 20**;
- l’istante non ha mai ricevuto la notifica del verbale
posto alla base della opposta cartella esattoriale;
- la indicata
cartella esattoriale risulta essere, altresì viziata sotto diversi profili
giuridici.
Ciò premesso,
l’attore si oppone all’indicata cartella esattoriale per i motivi esposti:
MOTIVI
NULLITA’ e/o INESISTENZA DELA NOTIFICA
DELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO, INVALIDITA’ DELLA NOTIFICA EFFETTUATA
DIRETTAMENTE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL’ART. 26 DPR 602/1973.
L’odierno
ricorrente lamenta, altresì, la irregolarità della notifica eseguita da
Equitalia. Alla luce delle indicazioni generali dettate dall’art. 26, comma 1,
del DPR 29 settembre 1973 n. 602, la notificazione della cartella di
pagamento e di tutti gli altri atti dell’esecuzione (ipoteca, fermi amministrativi e altro), deve
essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:
- ufficiali
della riscossione,
- soggetti
abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge in base a un
documento ufficiale precedente alle notifiche con data certa;
- messi
comunali, previa convenzione tra Comune e concessionario, anche questo caso in
base ad un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;
- agenti di
Polizia Municipale.
Pertanto, le notifiche effettuate
direttamente da Equitalia attraverso il servizio postale sono inesistenti,
in quanto l’Agente per la riscossione
non può effettuare la notifica dell’atto a mezzo di raccomandata postale, ma deve
eseguirla esclusivamente attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell’art.
26 cit.
Solo questi
potranno poi fruire del servizio postale. Pertanto, le notifiche eseguite per
posta, come nel caso di specie, con raccomandata, direttamente da Equitalia
sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non entra nelle
categorie espressamente contemplate dalla suddetta norma.
Questa è
l’interpretazione della citata legge data da recente giurisprudenza:
La Commissione Tributaria di primo grado a
Lecce, nella sentenza 23/10/2009 n. 909/05/09 ha stabilito che … nel modificare l’art. 19 D. lgs 546/1992
il legislatore ha trascurato di disciplinare le modalità di notifica
dell’impugnata misura cautelare. Pertanto in assenza di una specifica
previsione è corretto fare riferimento all’art. 26 DPR 602/1973, rubricato –
Notificazione della cartella di pagamento – a mente del quale la notificazione
deve sempre essere effettuata da un agente abilitato, il quale può avvalersi
del servizio postale. Quindi sono illegittime le notifiche eseguite a mezzo del
servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Se pur
vero che la notifica può essere effettuata anche mediante invio di raccomandata
a/r, tale locuzione va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o ad
altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre
sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’agente della
Riscossione (nello stesso senso CTP Lecce, sent. 436/02/10; Commissione
Tributaria Regione Lombardia – Milano, sez. XXIII sent. 15/04/2010).
Pertanto la
notifica dell’atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente.
MANCATA INDICAZIONE DELLA DATA DI
CONSEGNA DEL RUOLO;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.
20 dpr 602/1973;
CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO,
NULLITA’ DELL’AVVISO DI MORA E DEL RELATIVO TITOLO.
Recentemente, la
Suprema Corte ha stabilito l’obbligo di indicazione della data di consegna del ruolo al Concessionario
all’interno della cartella esattoriale. Tale omissione, infatti,
comporta l’illegittimità dell’atto poiché non permette al contribuente di
verificare il preciso ammontare degli interessi liquidati (Sentenza Corte
Cassazione n. 22997/10). L’importanza di tale data è evidente dalla lettura
dell’art. 20 del DPR 29/09/1973 n. 602, il quale stabilisce che sulle imposte o le maggiori imposte dovute
[..] si applicano, a partire dal giorno successivo a quello, a partire dal
giorno successivo a quello di scadenza del
pagamento e fino alla data di
consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli
interessi al tasso del 4% annuo.
È agevole,
quindi, rendersi conto di come il contribuente sia materialmente
impossibilitato a verificare l’esattezza degli interessi non avendo a disposizione
gli elementi all’uopo necessari. Tale pronuncia segue un’altra recente sentenza
della Commissione Tributaria provinciale di Lecce, la quale ha avuto modo di
ribadire l’importanza della trasparenza della cartella anche per quanto riguarda il calcolo degli interessi (Ctp di
Lecce n. 206/02/10).
Mancando,
dunque, il requisito della certezza, ne deriva necessariamente la caducazione
del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile) che può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del
giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di
presupposto dell’azione esecutiva (Cassazione n. 9293/2001).
NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER
DECADENZA DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE A CAUSA DI TARDIVA NOTIFICA EX ART. 25
DPR 602/73 E SUCC. MODIFICHE.
La notifica
della cartella esattoriale, per essere regolare, deve essere effettuata entro
il termine perentorio stabilito dall’art. 25 del DPR 602/73. In ogni caso di
inosservanza di detto termine, decade il diritto dell’ente riscossore a veder
soddisfatto il credito intimato. La ratio di detta norma è quella di non
rendere indefinito nel tempo l’obbligo del contribuente, ponendo un preciso
limite temporale al diritto alla riscossione. La perentorietà del termine per
la notifica della cartella esattoriale da parte dell’ente concessionario è
stata ribadita, in modo particolare, dalla sentenza n. 107/2003 della Corte
Cost., la quale ha giudicato infondata la questione sollevata dalla Commissione
tributaria provinciale di Ragusa sull’art. 17 DPR n. 602/1973.
MANCATA NOTIFICA/NULLITA’ DEL TITOLO
(VERBALE DI ACCERTAMENTO) POSTO ALLA BASE DELLA CARTELLA ESATTORIALE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.
201 CDS E DEGLI ARTT. 137 E SEGUENTI CPC.
VIOLAZIONE E FALSA APPLIACZIONE DEGLI
ARTt. 3 L .
241/1990 NONCHÉ 6 E 7 L .
212/2000.
VIOLAZIONE ART. 24 COST.
E’ pacifico, in
giurisprudenza, il principio base al quale, quando la cartella di pagamento
non è stata preceduta da un avviso di pagamento, devono ritenersi applicabili i
principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo
dall’art. 3 della L. 7/08/1990 n. 241 (espressamente recepiti, per la materia
tributaria, dall’art. 7 della L. 212/2000), ponendosi una diversa
interpretazione in insanabile contrasto con l’art. 24 della cost. (Cass. Sez. Trib.
sent. 16/09/2005 n. 18415 e sent. 21/12/2005 n. 28318).
L’esistenza di
un obbligo, e non quindi di una semplice facoltà, per l’Ente impositore di
inviare l’avviso di pagamento e/o
verbale al contribuente è stato ribadito dal legislatore con l’art. 6 dello
Statuto dei Diritti del contribuente (L. n. 212/2000).
L’originaria
sanzione amministrativa, alla base dell’intimidazione di pagamento, non è stata
mai notificata. Da ciò scaturisce l’illegittimità dell’emissione dell’opposta
cartella.
Le regole
fondamentali per la notifica del verbale di accertamento e contestazione sono
essenzialmente quelle previste ex artt 201 cds e 385 e 386 Reg. che allo stato
risultano rispettate.
Ne consegue che
nella fattispecie in esame la pretesa avanzata dall’ente impositore è viziata
ab origine in quanto nel verbale inglobato nella opposta cartella esattoriale
manca la prova della sua avvenuta notifica.
Quando trattasi
di violazione al codice della strada è fatto obbligo all’organo accertatore
notificare bene ed in maniera conforme alla legge gli estremi della violazione
al presunto contravventore (ivi compresa l’individuazione del soggetto
notificatore), qualora non sia stato possibile contestarla immediatamente e
poiché l’istante non ha mai ricevuto il relativo verbale, si deduce che nessuna
notifica sia mai avvenuta in maniera regolare.
Le Sez. Unite della Suprema Corte, nella sent. n. 5791 del
4/03/2008, hanno affermato un importante principio il contribuente, nell’impugnare l’atto esattivo (cartella di pagamento
e relativa iscrizione a ruolo) ben può
limitarsi a denunziare l’illegittimità per vizio di notifica dell’atto
impositivo presupposto.
********
Per tutto quanto
sopra esposto, l’attore, come in atti rapp.to dom.to e difeso
C I T A
1) Equitalia Polis SpA Agente della
Riscossione per la Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in via delle Calabrie 19/B – 84131 - Salerno;
2) Prefettura di Salerno Ufficio
territoriale del Governo, in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la
carica in P.zza Giovanni Amendola 15 – 84121 – Salerno, a comparire innanzi
al Sig. Giudice di Pace di ***
all’udienza del *** ora di rito con prosieguo, con invio a costituirsi in
giudizio nei modi e nei termini di legge, con espresso avvertimento che non
comparendo si procederà in sua contumacia, per sentir così provvedere:
In via cautelare: sussistendo in
capo alla parte attrice sia il fumus boni
iuris, e cioè la verosimiglianza della fondatezza della sua pretesa,
evidenziandosi l’insussistenza in capo alla controparte di titoli idonei a
suffragare il suo diritto di riscuotere le somme indicate, che il periculum in mora, ovvero, al fine di
evitare eventuali azioni esecutive (iscrizione ipotecarie, fermi amministrativi
ecc. ) con eventuale grave pregiudizio per l’attore, pronunciare provvedimento di sospensione dell’esecutorietà
dell’impugnata cartella esattoriale. Inibire in ogni caso ad Equitalia Polis SpA
l’adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione alla stessa, con
eventuale condanna ex art. 96 cpc nell’ipotesi contraria.
Nel merito: Accogliere la domanda e
conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti,
dichiarare la illegittimità dell’atto impugnato e l’inesistenza dell’obbligo
dell’istante di pagare la somma relativa all’atto impugnato;
Condannare i convenuti al pagamento
delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Ai fini e per
gli effetti dell’art. 170 cpc e dell’art. 14 DPR 115/2002, si precisa che il
valore della causa è pari ad euro ************ ed il contributo unificato è di
€ ******.
Si dichiara di
voler ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente
procedura al seguente numero fax: ************** o al seguente indirizzo di
posta elettronica avvocato@libero.it
oltre che nelle altre forme prescritte per legge.
Si depositano i
seguenti documenti: cartella esattoriale n. ***** ***** **** *****.
Con riserva di integrazione e precisazione
delle conclusioni e delle istanze istruttorie a seguito delle difese
argomentate da controparte
Salerno,
avv. Gennaro De Natale
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