REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale ****** del 2010, proposto da:
************, rappresentato e
difeso dall'avv. ********, con domicilio eletto presso ************ in Roma,
via ************;
contro
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
********************
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. *********
del 2010:
decreto del Corte D'appello di
Palermo - Sezione *** Civile n. *******, resa tra le parti, concernente EQUA
RIPARAZIONE PER IRRAGIONEVOLE DURATA PROCESSO
Visti i ricorsi in ottemperanza e
i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia
e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 7 dicembre 2010 il Cons. ********* e uditi per le parti
gli avvocati *************e l’avvocato dello Stato ***********;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti in ottemperanza
agiscono con distinti ricorsi per la esecuzione di un provvedimento
giurisdizionale emesso dalla Corte di appello di Palermo (in realtà si tratta
di un unico giudizio, r.g.n. *** del 2008, definito con unico decreto, cron, n.
****), che, in accoglimento in loro favore di ricorsi proposti ai sensi
dell’art. 3 L .
89 del 2001, ha
condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme come
indicato in parentesi (euro 4.500
a favore di ognuno dei ricorrenti *******).
Tali giudizi di ottemperanza sono
stati già riuniti da questa sezione con ordinanza n. **** del 2010, attesa la
connessione oggettiva e soggettiva e la considerazione che trattasi di medesima
questione di diritto.
Questa sezione, con la medesima
ordinanza, ha altresì chiesto al Dipartimento Amministrazione Generale del
personale e dei servizi- Direzione centrale dei servizi del tesoro – rilevato
che solo nei giudizi r.g. n. ************ del **** era iniziato il procedimento
di liquidazione con la autorizzazione di pagamento, finalizzata alla estinzione
del debito in favore dei creditori, mentre nulla risultava per il resto –
chiarimenti in ordine allo stato dei pagamenti e alla eventuale sussistenza di
motivi giustificativi di tipo ostativo.
Le cause sono state rinviate alla
camera di consiglio del ***********.
Nel frattempo, con nota
depositata in data 3 dicembre 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri-
DAGL, Ufficio per il contenzioso e per la consulenza giuridica, si è limitata a
rappresentare che nelle controversie relative agli indennizzi in questione la
legittimazione passiva spetterebbe al Ministero dell’economia e delle finanze.
Nulla altro è stato aggiunto
dalle amministrazioni statali in relazione allo stato dei procedimenti
estintivi dei debiti.
Alla camera di consiglio del 7
dicembre 2010 la causa (con i giudizi riuniti) è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I proposti ricorsi per
l’ottemperanza vanno accolti.
La sezione ha già chiarito che il
decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in
materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore e efficacia
di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza (ex
plurimis, Consiglio di Stato, IV, 10 dicembre 2007, n. 6318); tale rimedio è
esperibile per la esecuzione di una condanna al pagamento di somme di danaro,
alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di
esecuzione dinanzi al giudice civile, con il solo limite della impossibilità di
conseguire due volte la medesima somma.
Non sussistono dubbi in relazione
al passaggio in giudicato del decreto posto come titolo del credito, né
l’Amministrazione ha dedotto alcuna contestazione sul punto.
Non sussistono dubbi quindi sia
in relazione alla idoneità del titolo alla esecuzione che al suo passaggio in
giudicato.
Sussiste anche la inerzia
dell’Amministrazione che, solo con riguardo a tre ricorsi su tredici, ha fatto
presente di avere attivato il procedimento di pagamento, mentre nulla ha
dedotto, senza spiegazioni, per i restanti creditori.
Per inciso, il Collegio rileva
che, come noto, la iniziativa del procedimento di pagamento così come
l’autorizzazione al medesimo pagamento è ben lungi dal dimostrare la effettiva
estinzione, tramite pagamento materiale, del debito esistente.
Con riguardo poi alla eccezione
sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la effettiva
legittimazione passiva nella suddetta materia, che spetterebbe al Ministero
delle Finanze, il Collegio rileva che il titolo (successivo alla invocata legge
finanziaria per il 2007) è stato emesso nei confronti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri; inoltre, nel giudizio non è stata sollevata la eccezione
ai sensi dell’art. 1 L .
260 del 1958 e quindi vale il principio della unità della persona giuridica
statale, fermo restando il principio secondo cui non può escludersi la
dovutezza del Ministero dell’Economia, proprio alla luce della invocata
normativa.
Conclusivamente, va dichiarato
l’obbligo sia del Ministero dell’economia e delle finanze che della Presidenza
del Consiglio dei Ministri di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe,
provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti, entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla data di recezione della comunicazione in via
amministrativa o dalla notificazione se precedente, della presente sentenza,
della complessiva somma di euro 4.500 dovuta per il suddetto titolo a favore di
ognuno dei tredici ricorrenti.
Nella eventualità di inutile
decorso del termine di cui sopra, si nomina fin da ora quale commissario ad
acta il direttore dell’Ufficio X della direzione centrale dei servizi del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle finanze, con
facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello
stesso ufficio.
Le spese di lite seguono la
soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie i ricorsi riuniti sopra indicati in
epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo delle amministrazioni statali di
conformarsi al giudicato nei modi e nei termini di cui in motivazione;
Condanna le amministrazioni
statali intimate al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite
liquidate nella misura complessiva di euro seimilacinquecento, in ragione di
cinquecento euro a ricorrente, oltre accessori come per legge (IVA e CPA).
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera
di consiglio del giorno ************ con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Anna Leoni, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere,
Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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