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lunedì 30 luglio 2012

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI - OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE



REPUBBLICA ITALIANA

                        IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N ZA

nella causa iscritta al n. 5175/08 RG - Affari Contenziosi Civili –
avente ad oggetto:Opposizione a cartella esattoriale.
T R A(…) S., nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…), c.f. (…) - elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. D. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione;      
                                                                        ATTORE

E

U.T.G. – UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, dom.to in Napoli alla Via A. Vespucci, 172;                           CONVENUTO-CONTUMACE


NONCHÉ S.p.A. EQUITALIA POLIS, Commissario Governativo – Concessionario del Servizio Nazionale della Riscossione per la Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te pro-tempore – P.Iva 08704541005 – con sede legale in Napoli alla Via R. Bracco, 20 – elett.te dom.ta in Napoli alla Via (…) n. (…) presso lo studio dell’avv. F. (…) che la rapp.ta e difende giusta procura generale alle liti per Notar (…) in Napoli rep. n.(…) del (…);       

CONVENUTA

CONCLUSIONI Per l’attore: dichiarare l’estinzione del processo verbale sottostante la cartella esattoriale impugnata; dichiarare la nullità della cartella esattoriale per: a) decadenza del termine previsto dall’art. 17 del DPR 602/73; b) mancata indicazione dell’autorità a cui ricorrere; c) mancata sottoscrizione della cartella da parte del concessionario; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Società, essendo solo il tramite per la riscossione coattiva in forza dal ruolo trasmesso dall’Ente impositore titolare del credito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) S., con atto di citazione per opposizione agli atti esecutivi, ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato l’11/12-20/6/08 all’U.T.G. di NAPOLI ed alla S.p.A. EQUITALIA POLIS, si opponeva all’esecuzione forzata iniziata con la notifica della cartella esattoriale n. …., notificatagli il 28/12/07 dalla Spa Equitalia Polis per conto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento dell’importo indicato, per violazione al Codice della Strada.

Deduceva il ricorrente, di non aver mai ricevuto il processo verbale di cui alla cartella esattoriale e che la stessa doveva ritenersi nulla per: a) decadenza del termine previsto dall’art. 17 del DPR 602/73; b) mancata indicazione dell’autorità a cui ricorrere; c) mancata sottoscrizione della cartella da parte del concessionario. Instauratosi il procedimento, risultato contumace l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, si costituiva la SpA Equitalia Polis che eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sulle rassegnate conclusioni, all’udienza dell’11/5/09, la causa veniva assegnata a sentenza.

                                     MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell’UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di NAPOLI ritualmente citato e non costituitosi.

Ancora in via preliminare va significato che la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che: - Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili:

- a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;

- b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;

- c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare - nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cpc, e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/06).

Fatta questa necessaria premessa, nel merito, il ricorso non è fondato e va rigettato.

Il primo motivo del ricorso (mancata o irregolare notifica del verbale di contravvenzione) è inammissibile per essere stato proposto con il rito ordinario anziché con il rito speciale previsto dalla L. 689/81 (a cui deve necessariamente partecipare l’Ente impositore) e, oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella esattoriale (notifica cartella 28/12/07, notifica ricorso 20/6-11/12/08).

Infatti, la Cassazione ha stabilito che: - L'opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, con cui si deduca l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, va proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall'articolo 204 bis cod. strada, e non in quello di trenta giorni di cui all'articolo 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, essendo a tal fine essenziale il dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria dell'opposizione, cui va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. Tale conclusione, peraltro, oltre che trovare sostegno sul piano dogmatico, appare altresì quella più consona ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che essa restituisce al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione dell'infrazione, come previsto dalla legge, gli fosse stato a suo tempo notificato, giacché la riduzione del termine di opposizione da sessanta a trenta giorni per effetto di una mancanza - l'omessa notificazione del verbale - che è imputabile alla sola Amministrazione, finirebbe per favorire, con riferimento al termine perentorio per impugnare, la stessa amministrazione e, per converso, sanzionare il destinatario della cartella, che è chiaramente incolpevole dell'omissione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17312 del 07/08/07).

Il secondo motivo del ricorso (decadenza per inosservanza del termine di cui all’art. 17 del DPR  602/73) non è fondato.
La giurisprudenza della Cassazione è conforme nel ribadire che  In tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall'art. 17 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall'articolo 209 del codice della strada - relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali - sia dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Sent n. 4375 del 20/02/08; Sent. n. 23251 del 17/11/05).

Il terzo motivo del ricorso (mancata indicazione dell’autorità a cui ricorrere) non è fondato.
A pagina cinque della cartella esattoriale (quando e come il contribuente può presentare ricorso) vi è l’avvertenza che ai sensi dell’art. 22 della L. 689/81, il ricorso alla cartella esattoriale va proposto entro 30 giorni dalla notifica al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l’infrazione.

Il quarto motivo del ricorso (mancata sottoscrizione della cartella da parte del Concessionario) è inammissibile.
La giurisprudenza della Cassazione è conforme nello statuire che:-  L'opposizione con la quale si denuncino vizi propri della cartella esattoriale, per carenze di elementi che essa dovrebbe contenere in base agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e deve quindi proporsi, come sancisce questa norma, nei venti giorni dalla notificazione dell'atto impugnato (Cassazione Sezione I Civile, sentenza 20/07/01 n. 9912).

 La natura della controversia e le ragioni che hanno portato al rigetto dell’opposizione, giustificano la compensazione delle spese del procedimento.
La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c. 2 cpc ed è esecutiva ex lege.

                                             P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da (…) S. nei confronti dell’UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, e della S.p.A. EQUITALIA POLIS, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:
1) rigetta il ricorso;

2) compensa tra le parti le spese del procedimento;

3) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 27 maggio 2009 al n. 1560 del Mod. 16.IL

          GIUDICE DI PACE           (Avv. Italo BRUNO)

martedì 17 luglio 2012

SENTENZA N. 403/12 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE ROMA

UFFICIO 1

Il Giudice di Pace di Roma Avv. Oliviero Campana
Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. ****/11 R.G.

TRA

Convenuti

ROMA CAPITALE, già Comune di Roma , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura Comunale e rappresentata e difesa dal Funzionario Dott.ssa ***, in virtù di procura in atti.

EQUITALIA GERIT S.p.A.- Agente della Riscossione  per la provincia di Roma domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18 (contumace)

OGGETTO

Opposizione ex art. 615 c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Pregiudizialmente si rileva la tempestività (l’opposizione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta a termine) e l’ammissibilità dell’opposizione introdotta ai sensi del comma 1, art. 615 cpc, alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione (Cass. nn. 5871/2007, 2214/2007,5279/2002, ss.uu. 1162/2000, ss.uu. 491/2000, ss. uu. 489/2000, ss. uu. 96/2000, 1285/1999).

Sussiste, del pari, al competenza del giudice adito in relazione al credito, vantato con al cartella in esame n. 097 2010 0182104481000, trattandosi di sanzioni relative a violazioni del C.d.S.

Ciò detto, occorre osservare che la parte attrice, in questa sede, si è opposta all’esecuzione relativa alla cartella di pagamento in esame n. . 097 2010 0182104481000, sostenendo l’inesistenza del titolo esecutivo per difetto di notifica del verbale presupposto.

Sul punto si deve osservare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4814/2008 ha chiarito che “ qualora l’opponente deduca il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e l’inosservanza del termine di decadenza previsto  dall’art. 201 C.d.S. o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa all’amministrazione, l’azione, essendo diretta a contestare la pretesa dall’amministrazione, l’azione , essendo diretta a contestare al formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione”.

L’azione, nel caso di specie, è stata correttamente proposta ex art. 615 cpc e l’oggetto, quindi, del presente giudizio è esclusivamente l’accertamento della legittimità della pretesa creditoria del Comune di Roma, relativa ad una pretesa violazione del C.d. S. e l’azione spiegata risulta sicuramente fondata in quanto il verbale di contravvenzione presupposto alla cartella, come si evince dalla copia della notifica prodotta agli atti, risulta irregolarmente notificato ai sensi dell’art. 139 cpc , ed, anzi,  risulta che l’asserita notifica non è stata affatto eseguita.

Infatti, dal documento prodotto agli atti risulta che in data 08.09.2006 è stata tentata la notifica del verbale e l’attrice è risultata assente nel luogo di notifica.

Essendo, però, risultata “assente” l’attrice nel luogo di notifica, è di tutta evidenza che il notificatore avrebbe dovuto procedere alla notifica dell’atto ai sensi dell’art. 140 cpc, e tale procedura di notifica non risulta essere stata eseguita.

Inoltre, l’art. 139 cpc prevede che, in assenza del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario debba consegnare l’atto stesso ad una persona di famiglia o addetta alla casa (o ufficio) ed, in assenza di tali soggetti, al portiere o ad un vicino di casa che accetti di ricevere la notifica. In mancanza di tali soggetti deve essere eseguita la notificazione ai sensi  dell’art. 140 cpc.

L’ufficiale giudiziario è, quindi, tenuto a tentare la notifica nei modi indicati e a darne contezza, in modo adeguatamente chiaro e comprensibile, nella relata di notifica, anche mediante solo l’apposizione di semplici “crocette” su un atto di notifica già prestampato o a delle sottolineature, per indicare esattamente le attività compiute nell’esecuzione della notifica.

Su punto, la Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha definitivamente chiarito che la notifica deve ritenersi nulla, laddove non sia fatta menzione dell’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto ( Cass. Sez. Unite 20.04.2005 n. 8214; Cass. Sez. unite 12.10.2000 n. 1097; Cass. Lav. 10.06.1999 n. 5706; Cass. Civ. Sez. I 11.05.1998 n. 4739).

Nel caso di specie, nella relata di notifica del verbale, peraltro interamente prestampata e quindi di facile compilazione, il notificatore non ha indicato di aver compiuto ricerche e di non aver reperito indicati dall’art. 139 cpc.

Inoltre, alla luce della recente sentenza n. 3 del 11.01.2010 la Corte cost. ha risolto una questione di legittimità cost. dell’art. 140 cpc, stabilendo che l’illegittimità cost. dell’art. 140 cpc risiede nella parte in cui la norma, secondo il diritto (finora) vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, anche per il destinatario e non solo per il notificante, dal momento in cui l’ufficiale giudiziario completa l’iter notificatorio, inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell’avvenuto deposito.

Ed effettivamente sussiste una discrasia con quanto previsto, in tema di notifica a mezzo del servizio postale, dell’art. 149, ultimo comma cpc – per cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto – ovvero, secondo l’art. 8, quarto  comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 decorsi  dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Nel caso di specie, il verbale in esame, come detto, pur essendo risultata assente la destinataria, non risulta notificato ai sensi dell’art. 140 cpc mediante deposito alla Casa comunale e non risulta neppure inviata la raccomandata contenete notizia dell’avvenuto deposito.

Da qualsiasi profilo si esamini la fattispecie, quindi, il verbale in oggetto risulta sostanzialmente non notificato.

Essendo tale motivo assorbente appare ultroneo l’esame delle altre doglianze. Si deve  infine osservare, ai fini sia della legittimazione in giudizio e sia dell’attribuzione di responsabilità, che il credito per al violazione al codice della strada risulta azionato per conto del Comune di Roma e , quindi, la domanda determinerebbe effetti diretti nella sfera giuridica dell’amministrazione con venuta; in tal senso, quindi, il Comune di Roma è legittimato passivamente.

Non può neppure dubitarsi della legittimazione passiva del concessionario/agente per la riscossione (cfr. Cass. 709/2008, 24154/2007, Cass. n. 11274/2007, 3338/2007, 27065/2005, 23701/2004, 1174/2004, 21398/2004, 17936/2003, 5277/2001, 4324/1999) sia per l’autonomia del concessionario/agente per la riscossione (di cui appresso si dirà) e sia quanto la domanda incide, in via diretta, anche nella sua sfera patrimoniale.

Va anche aggiunto che, in presenza di un’eccezione di inesistenza del titolo presupposto, non può non rilevarsi una diretta responsabilità nella vicenda del concessionario/ agente  per la riscossione. Senza poi dire che il Concessionario/agente per la riscossione, per potere agire e procedere all’esecuzione o ad atti a garanzia del credito (fermo o ipoteca), ai sensi dell’art. 12 DPR n. 602/1973, deve ricevere dalle amministrazioni interessate ed essere in possesso dei ruoli  debitamente sottoscritti dal responsabile e nel presente giudizio l’Equitalia Gerit, rimasta contumace, non ah fornito la prova della consegna dei suddetti ruoli e neppure dell’esistenza degli stessi.

Infatti, con d. lgs. 27 aprile 2001, n. 193 è stata prevista l’attribuzione diretta, al concessionario/agente, della potestà di disporre, addirittura, la misura conservativa con il solo limite del decorso del termine stabilito dall’art. 50 co. 1 DPR n. 602 del 1973 ( vale a dire il termine per l’inizio del procedimento esecutivo).

Inoltre, con l’art. 10 DPR n. 602 del 1973 al Concessionario /Agente per la riscossione è stato “affidato in concessione il servizio di riscossione”, il quale, ai sensi dell’art. 45 DPR n. 602/73 “procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione “.

 Con il decreto legislativo n. 193/2001 è stato modificato l’art. 86 del DPR n. 602/73 ed è stato attribuito al Concessionario /Agente il potere che “decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50 co. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili al debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.”.

Ciò rende evidente che è stata riconosciuta al concessionario/Agente una facoltà discrezionale nell’adozione dei provvedimenti, anche con l’eliminazione della preventiva infruttuosità dell’azione esecutiva.

Il Concessionario/Agente per la riscossione è, quindi, un soggetto privato che esercita pubbliche funzioni, in virtù di un rapporto concessorio e, conseguentemente, agisce automaticamente e pone in essere atti di proprio impulso, disciplinati dal DPR 602/73.

Il tal senso, infatti, l’art. 59 del DPR 602/73 prevede che “Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con al cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori”.

Il definitiva, quindi, si deve pervenire alla conclusione che, nel caso di specie (mancata notifica sia dei verbali che della cartella di pagamento), sussiste una duplice responsabilità: del Concessionario/Agente per gli evidenti motivi di cui sopra e dell’amministrazione dell’interessata (nella specie il Comune di Roma), in quanto il credito illegittimo è iscritto nei ruoli esattoriali dell’amministrazione stessa e, quindi, gli effetti patrimoniali dell’ingiusta azione intrapresa si rifletterebbero direttamente  nella sfera giuridica e ciò impone sicuramente un obbligo di vigilanza e di controllo sul comportamento e sugli atti posti in essere dal Concessionario/Agente per al riscossione.

Nel caso di specie, la pretesa avanzata dall’Equitalia Gerit S.p.A., in nome e per conto del Comune di Roma, del pagamento dell’importo portato dalla cartella in esame è del tutto infondata.

In tale contesto, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte attrice ed accertata l’estinzione del credito vantato con la cartella di pagamento n. *****************, si deve chiarire che i convenuti non hanno diritto di procedere all’esecuzione forzata per gli importi da tale atto.

Stante la soccombenza dei convenuti e la loro corresponsabilità nella vicenda, per el motivazioni di cui sopra, le spese del giudizio devono essere poste  solidamente a loro carico  e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, deduzione disattese, così provvede:

1. Dichiara estinto il credito portato dalla cartella di pagamento n. ************* e dichiara che i convenuti non hanno diritto di procedere all’esecuzione forzata per tale titolo;

2. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore della parte opponente delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di € 860,12 (di cui euro 419,00 per diritti, euro 390,00 per onorari ed euro 51,12 per spese) oltre IVA, CPA.

Roma, lì 05.01.2012
Il Giudice di Pace

(Dott. Oliviero Campana)
  

mercoledì 27 giugno 2012

CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI **********

Atto di citazione in opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Ex artt. 6151 e 6171 c.p.c.

Per *** nato a *** residente *** rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro De Natale,

Attore
Contro Equitalia Polis SpA agente della Riscossione per la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via delle Calabrie 19/B - 8431 Salerno.

Nonché Prefettura di Salerno Ufficio territoriale del Governo in persona del legale rappresentante pro tempore dom.to per la carica in P.zza Giovanni Amendola 15 – 84121 Salerno.

Convenuti
Premesso che

- l’Agente per la Riscossione dei Tributi Equitalia Polis SpA notificava all’istante, a mezzo del servizio postale con racc. a/r, la cartella esattoriale n. *********** intimandolo al pagamento della somma di € *** ;

- la intimata somma risulterebbe dovuta in seguito ad una sanzione amministrativa per presunta violazione di norme del codice della strada, elevata dalla Prefettura di Salerno, risalente nell’anno 20**;
- l’istante  non ha mai ricevuto la notifica del verbale posto alla base della opposta cartella esattoriale;

- la indicata cartella esattoriale risulta essere, altresì viziata sotto diversi profili giuridici.

Ciò premesso, l’attore si oppone all’indicata cartella esattoriale per i motivi esposti:

MOTIVI

NULLITA’ e/o INESISTENZA DELA NOTIFICA DELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO, INVALIDITA’ DELLA NOTIFICA EFFETTUATA DIRETTAMENTE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DPR 602/1973.

L’odierno ricorrente lamenta, altresì, la irregolarità della notifica eseguita da Equitalia. Alla luce delle indicazioni generali dettate dall’art. 26, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 602, la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli altri atti dell’esecuzione  (ipoteca, fermi amministrativi e altro), deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:

- ufficiali della riscossione,

- soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge in base a un documento ufficiale precedente alle notifiche con data certa;

- messi comunali, previa convenzione tra Comune e concessionario, anche questo caso in base ad un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

- agenti di Polizia Municipale.

Pertanto, le notifiche effettuate direttamente da Equitalia attraverso il servizio postale sono inesistenti, in quanto l’Agente per la riscossione non può effettuare la notifica dell’atto a mezzo di raccomandata postale, ma deve eseguirla esclusivamente attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell’art. 26 cit.

Solo questi potranno poi fruire del servizio postale. Pertanto, le notifiche eseguite per posta, come nel caso di specie, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non entra nelle categorie espressamente contemplate dalla suddetta norma.

Questa è l’interpretazione della citata legge data da recente giurisprudenza:

La Commissione Tributaria di primo grado a Lecce, nella sentenza 23/10/2009 n. 909/05/09 ha stabilito che … nel modificare l’art. 19 D. lgs 546/1992 il legislatore ha trascurato di disciplinare le modalità di notifica dell’impugnata misura cautelare. Pertanto in assenza di una specifica previsione è corretto fare riferimento all’art. 26 DPR 602/1973, rubricato – Notificazione della cartella di pagamento – a mente del quale la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente abilitato, il quale può avvalersi del servizio postale. Quindi sono illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Se pur vero che la notifica può essere effettuata anche mediante invio di raccomandata a/r, tale locuzione va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o ad altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’agente della Riscossione (nello stesso senso CTP Lecce, sent. 436/02/10; Commissione Tributaria Regione Lombardia – Milano, sez. XXIII sent. 15/04/2010).

Pertanto la notifica dell’atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente.

MANCATA INDICAZIONE DELLA DATA DI CONSEGNA DEL RUOLO;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 dpr 602/1973;

CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO, NULLITA’ DELL’AVVISO DI MORA E DEL RELATIVO TITOLO.

Recentemente, la Suprema Corte ha stabilito l’obbligo di indicazione della data di consegna del ruolo al Concessionario all’interno della cartella esattoriale. Tale omissione, infatti, comporta l’illegittimità dell’atto poiché non permette al contribuente di verificare il preciso ammontare degli interessi liquidati (Sentenza Corte Cassazione n. 22997/10). L’importanza di tale data è evidente dalla lettura dell’art. 20 del DPR 29/09/1973 n. 602, il quale stabilisce che sulle imposte o le maggiori imposte dovute [..] si applicano, a partire dal giorno successivo a quello, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del  pagamento  e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo.

È agevole, quindi, rendersi conto di come il contribuente sia materialmente impossibilitato a verificare l’esattezza degli interessi non avendo a disposizione gli elementi all’uopo necessari. Tale pronuncia segue un’altra recente sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Lecce, la quale ha avuto modo di ribadire l’importanza della trasparenza della cartella anche per quanto  riguarda il calcolo degli interessi (Ctp di Lecce n. 206/02/10).

Mancando, dunque, il requisito della certezza, ne deriva necessariamente la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile) che può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva (Cassazione  n. 9293/2001).

NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER DECADENZA DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE A CAUSA DI TARDIVA NOTIFICA EX ART. 25 DPR 602/73 E SUCC. MODIFICHE.

La notifica della cartella esattoriale, per essere regolare, deve essere effettuata entro il termine perentorio stabilito dall’art. 25 del DPR 602/73. In ogni caso di inosservanza di detto termine, decade il diritto dell’ente riscossore a veder soddisfatto il credito intimato. La ratio di detta norma è quella di non rendere indefinito nel tempo l’obbligo del contribuente, ponendo un preciso limite temporale al diritto alla riscossione. La perentorietà del termine per la notifica della cartella esattoriale da parte dell’ente concessionario è stata ribadita, in modo particolare, dalla sentenza n. 107/2003 della Corte Cost., la quale ha giudicato infondata la questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa sull’art. 17 DPR n. 602/1973.

MANCATA NOTIFICA/NULLITA’ DEL TITOLO (VERBALE DI ACCERTAMENTO) POSTO ALLA BASE DELLA CARTELLA ESATTORIALE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 201 CDS E DEGLI ARTT. 137 E SEGUENTI CPC.

VIOLAZIONE E FALSA APPLIACZIONE DEGLI ARTt. 3 L. 241/1990 NONCHÉ 6 E 7 L. 212/2000.

VIOLAZIONE ART. 24 COST.
E’ pacifico, in giurisprudenza, il principio base al quale, quando la cartella di pagamento non è stata preceduta da un avviso di pagamento, devono ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della L. 7/08/1990 n. 241 (espressamente recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della L. 212/2000), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con l’art. 24 della cost. (Cass. Sez. Trib. sent. 16/09/2005 n. 18415 e sent. 21/12/2005 n. 28318).

L’esistenza di un obbligo, e non quindi di una semplice facoltà, per l’Ente impositore di inviare l’avviso di pagamento  e/o verbale al contribuente è stato ribadito dal legislatore con l’art. 6 dello Statuto dei Diritti del contribuente (L. n. 212/2000).

L’originaria sanzione amministrativa, alla base dell’intimidazione di pagamento, non è stata mai notificata. Da ciò scaturisce l’illegittimità dell’emissione dell’opposta cartella.

Le regole fondamentali per la notifica del verbale di accertamento e contestazione sono essenzialmente quelle previste ex artt 201 cds e 385 e 386 Reg. che allo stato risultano  rispettate.

Ne consegue che nella fattispecie in esame la pretesa avanzata dall’ente impositore è viziata ab origine in quanto nel verbale inglobato nella opposta cartella esattoriale manca la prova della sua avvenuta notifica.

Quando trattasi di violazione al codice della strada è fatto obbligo all’organo accertatore notificare bene ed in maniera conforme alla legge gli estremi della violazione al presunto contravventore (ivi compresa l’individuazione del soggetto notificatore), qualora non sia stato possibile contestarla immediatamente e poiché l’istante non ha mai ricevuto il relativo verbale, si deduce che nessuna notifica sia mai avvenuta in maniera regolare.

Le Sez. Unite  della Suprema Corte, nella sent. n. 5791 del 4/03/2008, hanno affermato un importante principio il contribuente, nell’impugnare l’atto esattivo (cartella di pagamento e relativa iscrizione a ruolo) ben può limitarsi a denunziare l’illegittimità per vizio di notifica dell’atto impositivo presupposto.

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Per tutto quanto sopra esposto, l’attore, come in atti rapp.to dom.to e difeso

C I T A

1) Equitalia Polis SpA Agente della Riscossione per la Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via delle Calabrie 19/B – 84131 - Salerno;

2) Prefettura di Salerno Ufficio territoriale del Governo, in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in P.zza Giovanni Amendola 15 – 84121 – Salerno, a comparire innanzi al Sig. Giudice  di Pace di *** all’udienza del *** ora di rito con prosieguo, con invio a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di legge, con espresso avvertimento che non comparendo si procederà in sua contumacia, per sentir così provvedere:

In via cautelare: sussistendo in capo alla parte attrice sia il fumus boni iuris, e cioè la verosimiglianza della fondatezza della sua pretesa, evidenziandosi l’insussistenza in capo alla controparte di titoli idonei a suffragare il suo diritto di riscuotere le somme indicate, che il periculum in mora, ovvero, al fine di evitare eventuali azioni esecutive (iscrizione ipotecarie, fermi amministrativi ecc. ) con eventuale grave pregiudizio per l’attore, pronunciare provvedimento di sospensione dell’esecutorietà dell’impugnata cartella esattoriale. Inibire in ogni caso ad Equitalia Polis SpA l’adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione alla stessa, con eventuale condanna ex art. 96 cpc nell’ipotesi contraria.

Nel merito: Accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la illegittimità dell’atto impugnato e l’inesistenza dell’obbligo dell’istante di pagare la somma relativa all’atto impugnato;

Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini e per gli effetti dell’art. 170 cpc e dell’art. 14 DPR 115/2002, si precisa che il valore della causa è pari ad euro ************ ed il contributo unificato è di € ******.

Si dichiara di voler ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura al seguente numero fax: ************** o al seguente indirizzo di posta elettronica avvocato@libero.it oltre che nelle altre forme prescritte per legge.

Si depositano i seguenti documenti: cartella esattoriale n. ***** ***** **** *****.

Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie a seguito delle difese argomentate da controparte

Salerno,  
avv. Gennaro De Natale