TRIBUNALE DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
Proc. n. 5789.2020 RG
Il Tribunale di Salerno - I Sezione
civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Caterina Costabile Presidente
Dott.ssa Francesca Sicilia Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
vista l'istanza in atti presentata dall'Avv. TIZIO, di
liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato, per
la difesa prestata in favore di CAIO nel giudizio in epigrafe indicato;
ritenuto che qualora la
documentazione prodotta dall’istante risulti carente o contraddittoria il
magistrato, prima di disporre le necessarie verifiche finanziarie ai sensi
dell’art. 127, comma 4, D.P.R. n. 115/2002 prodromiche alla liquidazione, possa
richiedere al difensore di integrarla;
ritenuto che non si possa far
riferimento alla documentazione allegata ad altri fini nel fascicolo perché non
agevolmente trasmissibile agli uffici finanziari; considerato, all’uopo, che
- ai
sensi dell’art. 126, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 “il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità
dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al
patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione
prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è
subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono
manifestamente infondate”;
- ai
sensi dell’art. 127, comma 4, D.P.R. n. 115/2002 “La effettività e la permanenza delle condizioni previste per
l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione,
verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa
dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza”;
- il
magistrato può revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato “se nel corso del processo sopravvengono
modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al
patrocinio” (art. 136, comma 1, D.P.R. n. 115/2002);
- l’art.
76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per
essere ammessi al gratuito patrocinio in quello risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi antecedente all’istanza di ammissione, va
interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, lett. d), del
medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per
l’ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell’anno
antecedente all’istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi
non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti
di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito
avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata
del procedimento e sino alla sua definizione; conseguentemente, deve disporsi
la revoca dell’ammissione ove vengano meno le condizioni reddittuali nel corso
del giudizio, nonché, “a fortiori”, quando sia accertato il superamento della
soglia nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cfr. Cass. civ.,
sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4429);
- per
valutare le condizioni per l'ammissione dell'istante al patrocinio a spese
dello Stato, si debba (cfr. Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30068)
escludere dal cumulo il solo reddito dell'altro coniuge separando ma vadano inclusi i redditi dei figli conviventi
con il genitore richiedente il beneficio;
- la
recente Circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2018 è
intervenuta per fornire chiarimenti in ordine all’interpretazione e conseguente
applicazione dell’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio
2002, nonché sulla gestione delle istanze di liquidazione;
- in
particolare, viene evidenziato che il magistrato deve svolgere i dovuti
accertamenti prima dell’emissione del decreto di pagamento anche richiedendo ai
difensori – in un’ottica di velocizzazione del procedimento - di depositare,
contestualmente all’istanza di liquidazione, tutta la documentazione necessaria
a consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per procedere al
pagamento;
- tale
documentazione viene così individuata: “le
dichiarazioni dei redditi sino all’anno di conclusione del procedimento; la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure altra documentazione per il
computo del reddito (cedolini pensione, buste paga, ecc.); in mancanza di
dichiarazione fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
il reddito o la mancanza di reddito; la documentazione presentata unitamente
alla richiesta di ammissione; il provvedimento di ammissione in originale; il
certificato di stato di famiglia aggiornato” (cfr.
punto 4
della summenzionata Circolare);
P.Q.M.
Invita il difensore a ridepositare l’istanza:
includendo eventuali redditi dei figli
conviventi con il genitore richiedente il beneficio;
depositando contestualmente alla nuova
istanza telematica di liquidazione, tutta la documentazione necessaria a
consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per procedere al
pagamento;
numerando e denominando i singoli
documenti telematici allegati onde consentire alla Cancelleria l’agevole
trasmissione agli uffici finanziari ai sensi dell’art. 127 D.P.R. n. 115/2002;
allegando in particolare:
- la
documentazione presentata unitamente alla richiesta di ammissione e la
richiesta di ammissione;
- il
provvedimento di ammissione;
- lo
stato di famiglia aggiornato;
- le
dichiarazioni dei redditi sino all’anno di conclusione del procedimento;
- in
mancanza di dichiarazione fiscale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
predisposta da tutti i componenti maggiorenni del nucleo famigliare conviventi;
- in
mancanza di dichiarazione fiscale ogni altra documentazione per il computo del
reddito (cedolini pensione, buste paga, ecc. ).
- Riserva all’esito dell’integrazione ogni
ulteriore valutazione.
Manda alla Cancelleria per la
comunicazione all’istante.
Così deciso in Salerno nella camera di
consiglio del
Il
Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Sicilia dott. ssa Caterina Costabile
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)
dott.ssa Caterina Costabile -
Presidente
2)
dott.ssa Francesca Sicilia - Giudice
3)
dott.ssa Valentina Chiosi -
Giudice rel.
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa
civile iscritta al n. 457/2019 R.V.G.,
avente per
oggetto: Ricorso ex art. 12 bis L. n. 898/1970, vertente
TRA
CAIA, RICORRENTE
E
TIZIO, RESISTENTE
CONTUMACE
E
I.N.P.S., in
persona del legale rappresentante pt, RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 12 bis L. N.
898/1970, CAIA ha premesso che, con sentenza n. XX/2008, il Tribunale di
Salerno ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto
con TIZIO con la quale è stato previsto l’obbligo a carico del TIZIO di
versarle la somma di € 150,00 a titolo di assegno divorzile.
Pertanto,
considerata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la ricorrente
ha richiesto il versamento in suo favore di una somma pari al 40% del TFR liquidato
in favore dell’ex coniuge, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro
presso DATORE DI LAVORO avvenuto nel marzo 2018
Instaurato
regolarmente il contraddittorio, TIZIO non si è costituito in giudizio.
2. La domanda è parzialmente fondata e
deve essere accolta per quanto di ragione. In via preliminare deve essere
dichiarata la contumacia di TIZIO e dell’INPS che, regolarmente citati, non si
sono costituito in giudizio.
Tanto
premesso, si osserva che l’art. 16 della legge 16 marzo 1987 n. 74 ha
introdotto nel tessuto originario della legge sul divorzio n. 898/1979 l’art.
12 bis, il quale dispone: “1. Il coniuge nei cui confronti sia stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di
assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine
rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale
è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui
il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.”
Al
riguardo, occorre precisare che obbligato alla corresponsione della percentuale
dell'indennità di fine rapporto all'ex coniuge è il lavoratore e non il suo
datore di lavoro o l’INPS, trattandosi di un diritto che trova fondamento nel
rapporto di coniugio e, quindi, è configurabile solo tra le relative parti.
Del
resto, una diversa interpretazione sarebbe inconciliabile con il tenore
lessicale della disposizione, che parla del diritto ad una percentuale
dell'indennità di fine rapporto non semplicemente spettante, ma percepita dal
proprio ex coniuge. Ne consegue che soggetto obbligato è necessariamente l'ex
coniuge e non l'erogatore del trattamento di fine rapporto, il quale, nel
momento in cui sorge il diritto ex art. 12 l.n. 898/1970, con la riscossione
dell'importo da parte del lavoratore, ha già adempiuto la propria prestazione.
Inoltre,
la percentuale spettante all'ex coniuge, secondo quanto stabilito dall'art. 12
bis, comma 2, l.n. 898/1970, è pari al quaranta per cento dell'indennità totale
riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
ne consegue che, alla luce del primo e del secondo comma dell'articolo in
esame, occorre dividere l'indennità percepita per il numero degli anni di
durata del rapporto di lavoro e moltiplicare il risultato ottenuto per il
numero degli anni in cui il rapporto di lavoro e quello matrimoniale sono
coincisi, calcolando successivamente il 40 per cento su tale importo (sul punto
Cass. 6 luglio 2007, n. 15299).
In
proposito la giurisprudenza ha sottolineato che il legislatore si è ancorato ad
un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio,
piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della
convivenza.
I
giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che la percentuale del quaranta
per cento spettante all'ex coniuge deve essere calcolata sull'indennità di fine
rapporto al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, visto che altrimenti
l'obbligato dovrebbe corrisponderla in relazione ad un importo da lui non
percepito siccome gravato dal carico fiscale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 29
ottobre 2013, n. 24421).
Nel
caso di specie risulta documentalmente provata la sussistenza dei presupposti
richiesti dall’art. 12 bis L. Div.: invero la ricorrente è titolare
dell’assegno divorzile in forza della sentenza n. XX del 25.06.2008 del
Tribunale di Salerno (passata in giudicato) e non ha contratto nuove nozze
(cfr. certificato di Stato libero in atti); inoltre la ricorrente ha depositato
documentazione dell’INPS attestante la durata del rapporto di lavoro del resistente
e l’ammontare della indennità di fine rapporto (al netto delle ritenute di
legge) in parte già versata.
Quindi,
la ricorrente ha diritto a percepire una quota del 40% della somma derivante
dalle seguenti operazioni: 1) divisione dell'indennità di fine rapporto
percepita e spettante al TIZIO al netto
delle ritenute di legge (€ 69.341,28) per il numero degli anni di durata del
rapporto di lavoro (40); 2) moltiplicazione del risultato (€ 1.733,53) per il
numero degli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto
matrimoniale (11), per un totale di 19.068,85; la quota spettante alla
ricorrente ammonta, in definitiva, ad € 7.627,52.
In
considerazione della natura della controversia e dell’esito della stessa,
sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il
Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, decidendo nel procedimento iscritto
al n. 457/2019 R.V.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di TIZIO e
dell’INPS;
- accoglie il ricorso e, per l’effetto,
condanna TIZIO al pagamento in favore di CAIA della somma di € 7.627,52 per la
causale di cui in parte motiva;
- dichiara compensate le spese di lite;
Così
deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2020
Il
Giudice rel. Il
Presidente
dott.ssa
Valentina Chiosi dott.ssa Caterina Costabile
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott.
Guerino Iannicelli - Presidente
2) dott.ssa
Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa
Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il
seguente
DECRETO
nella procedura camerale
iscritta al n. 1894/2018
R.G.V.G.,
avente per oggetto: Modifica delle condizioni di Divorzio,
proposta da
TIZIA, RICORRENTE
E
CAIO, RESISTENTE
NONCHE’
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 710 c.p.c., TIZIA ha premesso che, con
sentenza n. XX/08, il Tribunale di Salerno ha dichiarato lo scioglimento del
matrimonio dalla stessa contratto con CAIO dove, tra l’altro, è stato disposto
l’obbligo dell’ex marito di corrisponderle la complessiva somma di € 500,00
mensili per il mantenimento della figlia NEVIA (€ 350,00) e a titolo di assegno
divorzile (€ 150,00).
Al riguardo, la ricorrente ha richiesto una modifica delle
suddette condizioni di divorzio, chiedendo in particolare l’aumento della somma
disposta a titolo di assegno divorzile in proprio favore, deducendo le
accresciute potenzialità economiche del resistente e l’inadeguatezza dei propri
mezzi anche in considerazione del proprio stato di salute.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito
CAIO che ha contestato quanto allegato dalla ricorrente e ha chiesto in via
riconvenzionale la revoca dell’assegno divorzile in ragione delle mutate condizioni
economiche delle parti.
All’udienza del 18 aprile 2019, le parti hanno raggiunto un
accordo in merito alla richiesta modifica.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di
ragione.
In via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di
divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in
relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e
che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio
congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti
avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di
divorzio.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla
sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione preesistente,
mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito
le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Orbene, nella fattispecie concreta, l'intervenuto accordo
tra le parti interessate elimina in radice qualsiasi valutazione in merito alla
sopravvenienza di fattori sopravvenuti incidenti sulla pregressa condizione e
determinanti, dunque, la revisione di quanto in precedenza disposto.
Pertanto, il Tribunale ratifica quanto concordato e
richiesto dalle parti, ritenendo equo il contenuto dell’accordo sottoscritto
dalle parti alla citata udienza del 18 aprile 2019, che qui si richiama
integralmente, laddove le stesse hanno concordato l’aumento a € 400,00 della
somma a titolo di assegno divorzile in favore della ricorrente e l’obbligo a
carico del CAIO di corrispondere direttamente alla figlia NEVIA la somma di €
170,00 per il suo mantenimento fino al raggiungimento della sua completa indipendenza
economica.
In considerazione della natura della controversia e
dell’esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente
le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così
provvede:
modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
XX/08 in conformità all’accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte
motiva;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di
lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18
aprile 2019
Il
Giudice rel. Il
Presidente
dott.ssa Valentina
Chiosi dott. Guerino Iannicelli