TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
MEMORIA DIFENSIVA
Per l’ INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587) - corrente in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro-tempore, con Sede
in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. TIZIO, per procura generale alle liti del del 21/07/2015 a rogito Dr. NEVIO, Notaio in Roma, Rep. __________,
elettivamente domiciliato, ai fini del
presente giudizio, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale della Sede
Provinciale di Salerno, in Corso Garibaldi 38.
Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
CONVENUTO IN
RIASSUNZIONE
CONTRO
ELENA PEREIRA , rappresentata e difesa dall’avv. CAIO
RICORRENTE
IN RIASSUNZIONE
-
Con ricorso depositato in data __________ parte ricorrente ha convenuto in giudizio
davanti al Tribunale di Salerno chiedendo l’accertamento del suo diritto ad
includere i nipoti __________ nel proprio nucleo familiare e, conseguentemente,
del suo diritto a percepire gli assegni familiari.
-
Con ordinanza del ________ il Giudice del
Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e
rimesso le parti davanti al Tribunale di Vallo della Lucania assegnando termine
di 30 giorni per la riassunzione della causa;
-
Con ricorso iscritto a ruolo in data _____________
e notificato all’INPS parte ricorrente
ha riassunto la causa davanti al Tribunale di Vallo della Lucania.
-
-
Parte ricorrente afferma:
-
-- di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro e di
lavorare in Italia dal mese di giugno 2008;
- Di essere attualmente disoccupata e
regolarmente iscritta al centro per l’impiego di ________ dal mese di gennaio
2012.
- di avere presentato in data ________________ domanda amministrativa di autorizzazione per gli assegni familiari
per i nipoti diretti _____________ e _________ (figli della figlia ______________)
al cui mantenimento provvede abitualmente da
tempo essendo i genitori disoccupati
e non autosufficienti economicamente;
-- Che con mail dell’______________ la
domanda è stata respinta per mancato ricevimento della documentazione
necessaria e richiesta;
-- di avere presentato ricorso amministrativo in data __________
rimasto senza riscontro.
Parte ricorrente contesta la motivazione del provvedimento
e a sostegno della propria domanda parte ricorrente richiama la sentenza n.
180/1999 della Corte Costituzionale e ribadisce che, indipendentemente dalla
convivenza, sussiste nel caso di specie la vivenza dei nipoti a carico di essa
ricorrente e che tale requisito può essere attestato mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
Con il presente atto si costituisce in giudizio l’INPS,
come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso che impugna e contesta
ogni avversaria deduzione, argomentazione e pretesa, eccependo la totale
inammissibilità e/o improponibilità e/o infondatezza del ricorso in opposizione
avversario, che merita pertanto il totale rigetto per le seguenti ragioni in
FATTO
1) La
Sig.ra ELENA PEREIRA, in qualità di lavoratrice domestica ha presentato in data __________ domanda di assegni al
nucleo familiare per i nipoti relativamente al periodo dal _________ al ____________
OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO (doc. 1).
2) Alla
domanda è stato assegnato il numero XXX.
3) A
tale domanda era allegato solo il
modello sr163 relativo al codice iban dichiarato o attestazione di titolarità
di conto on line di banca virtuale, nonché
copia documento di identità in corso di validità.
4) In
tale domanda, nella sezione redditi 2016, sono stati dichiarati redditi pari ad
euro ____________;
5) Tale
reddito non ha trovato riscontro con le informazioni presenti nelle banche dati
dell’INPS; in particolare, dall’estratto conto della ricorrente (doc. 2) per l’anno
2016 risulta un reddito di gran lunga inferiore ed in parte relativo alla Naspi
percepita;
6) Pertanto,
la domanda di assegni familiari, avente numero XX, è stata respinta con la seguente motivazione: “IL REDDITO
DICHIARATO E' DIVERSO DA QUELLO RISULTANTE DALLE VERIFICHE EFFETTUATE DALLA
SEDE” (doc. 3)
7) Avverso
tale reiezione parte ricorrente ha proposto istanza di riesame della domanda
(doc.4)
8) Trattandosi
di domanda per inclusioni nel nucleo familiare di nipoti minori, la domanda
necessitava di un provvedimento autorizzativo dell’INPS;
9) Pertanto,
in conformità a quanto previsto dal messaggio INPS n ______ (doc. 5), in data
_______ il competente ufficio INPS
ha provveduto ad incardinare d’ufficio la procedura di autorizzazione ai fini
della necessaria istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza dei
requisiti in capo alla ricorrente (doc.
6- 7)
10) A
tal fine, in pari data il competente
ufficio INPS ha inviato alla ricorrente richiesta della seguente documentazione
necessaria ai fini dell’istruttoria della domanda (doc. 8):
11) autocertificazione
dello stato di famiglia del richiedente e documentazione dei genitori circa il
loro stato di non percezione redditi di nessuna natura o decreto di affidamento
da parte del tribunale; con tale
richiesta è stato assegnato alla
ricorrente il termine di 30 giorni per la consegna della documentazione richiesta;
12) Poiché
la suddetta richiesta di documentazione è rimasta senza riscontro, la domanda
di riesame, avente numero XX viene respinto in data 25/10/2018 con la seguente motivazione:
“MANCANZA DEL DIRITTO RELATIVAMENTE AL NUCLEO FAMILIARE”.
13) Veniva,
altresì, rigettata la domanda di
autorizzazione aperta d’ufficio (doc. 10)
14) Con
successiva comunicazione del __________ (doc. 11) la sig. ELENA PEREIRA ha
trasmesso a mezzo mail all’Agenzia INPS di _________ ad integrazione della
documentazione relativa all’autorizzazione alla percezione degli ANF copia del
Decreto del Tribunale per i Minorenni emesso in data _________ (doc 12) e copia del certificato dello stato di famiglia del Comune di __________
(doc. 13) .
15) In
data __________ (doc. 11) l’INPS confermava la reiezione della domanda in
quanto dal certificato di stato di famiglia i minori non risultavano inseriti
nel nucleo familiare della richiedente
16) Con
il decreto del 22.3.2017 il Tribunale per i minorenni di Napoli ha
autorizzato il sig. _______________ nato
a _______, il ____________e la sig.ra _____________
nata a _____________ il _____________ (figlia della sig.ra ELENA PEREIRA),
elettivamente domiciliati c/o lo studio dell'Avv. _________________, a
soggiornare ex art. 31 comma 3 D.LGS 286/98 con i figli minori sul territorio
italiano per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di deposito del
provvedimento in questione.
17) Da
tale decreto emerge, altresì, che il sig. SEMPRONIO, datore di lavoro della
ricorrente, è convivente della stessa sig.ra ELENA PEREIRA
E’ necessario premettere che parte ricorrente contesta il
provvedimento di reiezione della prima domanda presentata in data ___________,
ossia quella concernente il periodo _________________, per la quale è
stata aperta d’ufficio in data ____________
la procedura di autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare che
si è conclusa con un provvedimento di reiezione avverso il quale la ricorrente
ha proposto ricorso amministrativo (v
doc avv 1)
Ne consegue che la prestazione richiesta con il ricorso
introduttivo del presente giudizio è riferita al periodo _____________ e che la
domanda concernente altri periodi deve
ritenersi inammissibile in quanto non oggetto dell’iter amministrativo
contestato dalla ricorrente .
VIVENZA
A CARICO DELLA RICORRENTE – INSUSSISTENZA
Parte ricorrente sostiene di avere
diritto alla prestazione richiesta in quanto “da tempo provvede abitualmente al mantenimento dei suddetti minori,
poiché i genitori di questi ultimi non svolgono attività lavorativa e non sono
economicamente autosufficienti e conseguentemente non possono provvedere al
mantenimento dei figli”
Produce al riguardo autocertificazione con cui dichiara di
provvedere al mantenimento dei nipoti dal
_______________ per i suddetti motivi (doc avv 16)
Al riguardo si rileva quanto segue
L’art. 2, D.L. n 69/1988 conv con modifi nella L. n
153/1988, dispone:
“Per i lavoratori dipendenti, i titolari
delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro
dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il
personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e
pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo
di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e
la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste
dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2.
L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al
numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella
allegata al presente decreto, [ed è concesso per i componenti del nucleo
familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale]. I livelli di
reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i
nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi
livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al
comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio
1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più
figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per
ogni figlio, con esclusione del primo (1).
3.
Si osservano, per quanto non previsto dal presente
articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni e integrazioni, nonchè le norme che disciplinano
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di
famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4.
La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia
comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non
comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a
carico e/o ad essa connessi.
5.
Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia
spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162
e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonchè
dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.
215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6.
Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con
esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed
equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste
per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore
a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità
di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di
entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
superstiti (2).
6- bis . Non fanno parte del nucleo
familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che
dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di
reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è
effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Ministro degli affari esteri (3).
7.
Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate
al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro
verificarsi.
8.
Il nucleo familiare può essere composto di una sola
persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro
dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a
causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
8- bis . Per lo stesso nucleo familiare non può essere
concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno
è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso
trattamento di famiglia a chiunque spettante (3).
9.
Il reddito del nucleo familiare è costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti
dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed
ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno
successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno
1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla
formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi
compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si
computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le
anticipazioni sui trattamenti stessi, nonchè l'assegno previsto dal presente
articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con
dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla
quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne
immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10.
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro
dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da
lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del
nucleo familiare.
11.
L'assegno non concorre a formare la base imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12.
I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al
presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati
annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun
anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT,
intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12- bis . Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio
di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto
la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni e integrazioni (3).
13.
L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel
presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal
1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”
15.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n
180/1999, l’INPS ha emanato alcune circolari in materia di nipoti in linea diretta, minori e viventi a carico
dell'ascendente, equiparati ai figli legittimi anche se non formalmente
affidati.
Con circolare n. 195 del 4 novembre 1999 (doc. 14) è stato stabilito che la vivenza a carico,
condizione essenziale per il riconoscimento del diritto alle prestazioni, è
dimostrata quando sussiste una condizione di non autosufficienza economica del
minore, in relazione alle sue fonti di reddito e all'eventuale concorso al
mantenimento da parte di altri familiari, e l'ascendente provvede abitualmente
al suo mantenimento.
Con circolare
n 213/2000 (doc. 15 ) è stato precisato
che “ove il minore non risulti orfano, la
presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del
diritto ai trattamenti di famiglia all'ascendente ovvero al riconoscimento del
diritto alla pensione ai superstiti nei confronti del minore, purchè sia
accertata l'impossibilità di uno o entrambi i genitori di provvedere al
mantenimento del figlio in quanto non svolgono alcun tipo di attività
lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito.”
E’ stato, in ogni caso, prescritto che venga effettuato
ogni accertamento necessario allo scopo di stabilire che il minore è effettivamente
a carico dell'ascendente.
Con circolare n 132/2007 (doc. 16)
è stato precisato che “ i nipoti minori
diretti sono equiparati a figli se viventi a carico dell’ascendente e, come
precisato con le Circolari citate in premessa, la vivenza a carico sussiste in caso
di mantenimento abituale dei minori da parte dell’ascendente, di non autosufficienza economica degli stessi e di
impossibilità da parte di uno o entrambi i
genitori dei minori di provvedere al
mantenimento di questi ultimi.
Affinché i nipoti possano essere
considerati a carico degli ascendenti è
necessario quindi che i genitori
dei minori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun
reddito da intendersi quest’ultimo quale
percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita .
Dette
circostanze, autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere
oggetto di approfondito accertamento da
parte delle Strutture periferiche mediante consultazione degli archivi a disposizione dell’Istituto nonché in collaborazione con le Amministrazioni
pubbliche (Guardia di Finanza, Agenzia
delle Entrate ed Enti territoriali).
Al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico
degli ascendenti, il requisito dell’assenza di reddito in capo ai genitori dei
minori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa
di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la
rendita catastale, costituisce una reddito virtuale e non effettivo.
Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere
considerati a carico degli ascendenti,
non si considera reddito l’eventuale indennità di accompagnamento
percepita dai genitori dei minori, poiché quest’ultima, essendo un’erogazione
finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il
soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all’ incremento del patrimonio del
genitore stesso”
Al riguardo si osserva che il requisito della “vivenza a
carico” va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare
che il genitore o il nonno provvede, in via continuativa e in misura quanto
meno prevalente, al mantenimento del figlio/nipote
Ora, nel caso di specie, sia dal
decreto del Tribunale di Minori di Napoli del ___________ sia dalle
verifiche effettuate dall’INPS emergono
circostanze ben diverse da quelle dichiarate dalla ricorrente.
In primo luogo si rileva che il Decreto del Tribunale dei
Minori di Napoli aveva per oggetto la richiesta
di autorizzazione alla permanenza temporanea nel territorio
italiano dei sig.rri _______________(figlia
della ricorrente ) e del coniuge _________________ con i figli minori ex art.
31 comma 3 D.LGS 286/98 presumibilmente finalizzata alla concessione del
permesso di soggiorno ex D.LGS 8 gennaio 2007, n. 5 che all’art 2, commi 5 e 6
dispone
“5.Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito
l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in
Italia, del genitore naturale che dimostri,
entro un anno dall'ingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al
comma 3.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per
assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal
Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere
attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di
lavoro”.
Nel suddetto decreto è
espressamente precisato che ______ E ___________ “sono stati ospitati dalla nonna (ndr. Sig.ra ELENA PEREIRA) e dal suo
compagno e ancora ora oggi vivono tutti uniti insieme in una casa in affitto,
della quale dividono le spese; che attualmente lei si occupa dell'ultimo nato
pur svolgendo saltuariamente attività di collaboratrice domestica, mentre lui ____________
ha trovato lavoro presso un vivaio con un reddito mensile di circa 900,00
euro”.
Dalla situazione descritta dal Tribunale dei Minori di
Napoli emerge, pertanto, per gli anni 2016 e 2017 una situazione ben lontana da
quella prescritta per la concessione della prestazione (assenza in capo ai
genitori di attività lavorativa e di percezione di alcun reddito da intendersi quest’ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita)
Inoltre, dagli accertamenti effettuati dal competente
ufficio , è emerso che il sig. __________
nell’anno 2018 ha prestato attività di lavoro dipendente agricolo giornaliero
percependo un reddito pari ad euro 1265,00
(doc. 17)
Ne consegue che per il periodo oggetto di causa – ______________
– risulta che il genitore di minori ha
prestato attività lavorativa percependo un reddito e che, pertanto non
ricorrono le condizioni prescritte per la concessione della prestazione.
Non solo.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente,
proprio il Tribunale di Napoli ha
accertato che il nucleo familiare è
supportato “moralmente e materialmente”
dal compagno della ricorrente, sig. _____________M, e che i minori ed i loro genitori “sono stati ospitati dalla nonna e dal
compagno ancora ora oggi vivono tutti uniti insieme in una casa in affitto,
della quale dividono le spese..”
Deve, quindi, ritenersi accertato che è il sig. _________________,
che è anche il datore di lavoro della ricorrente
dall’anno 2012 , ossia già all’epoca della verifica da parte del Tribunale dei
Minori (v estratto conto assicurativo doc 2 ) a sostenere economicamente il nucleo familiare e non la ricorrente
e che i genitori dei minori siano in grado di provvedere a sostenere una quota
dell’affitto e che quindi siano
percettori di denaro.
E non vi è motivo per ritenere, né controparte deduce nulla
al riguardo, che la situazione sia
mutata in epoca successiva al decreto del Tribunale per i Minori di Napoli.
Anzi, tale situazione è proseguita anche nel 2018,
allorquando la sig.ra ELENA ha
trasferito la propria residenza nel Comune di _______________ allo stesso
domicilio del sig. ______________ dal Comune di _____________ dove fino al mese
di maggio ______ ha risieduto e dove
tuttora risiedono la figlia, il coniuge
ed i minori (doc 20-22) che la ricorrente afferma di mantenere abitualmente
E’ del tutto evidente che tale allontanamento dimostra che
i genitori dei minori (o uno di essi) percepiscano somme di denaro sufficienti
per provvedere alle proprie esigenze (affitto, spese ecc…) e che la ricorrente non provvede abitualmente
al mantenimento dei nipoti minori
Peraltro, la stessa figlia della ricorrente risulta aver
prestato nell’anno 2020 attività come lavoratrice domestica alle dipendenze del
sig. ________________ (doc 23.)
D’altra parte dall’estratto
conto assicurativo della ricorrente (doc 2) risulta che la stessa
alterna periodi di occupazione come
lavoratrice domestica alle dipendenze del sig. ___________ a periodi di
disoccupazione per i quali ha percepito NASPI .
A fronte della precarietà della situazione lavorativa della
ricorrente (per come risulta dall’estratto conto assicurativo) non appare
verosimile che la ricorrente possa provvedere continuativamente e abitualmente
al mantenimento dei due nipoti.
Dalle circostanze sopra evidenziate emerge, quindi, una
situazione ben diversa da quella dichiarata con autocertificazione prodotta in
giudizio e datata __________ (doc. avv
16)
In ogni caso,
secondo il principio dell’onere della prova, è onere di parte ricorrente
provare i fatti a sostegno della domanda e nel caso di specie parte ricorrente
non ha allegato né dedotto nulla a sostegno della domanda
Ed invero la
documentazione prodotta dalla ricorrente (autocertificazione e
certificati di disoccupazione del genero
e della figlia) non è conforme a quanto accertato e dichiarato dal Tribunale
dei Minori di Napoli e a quanto accertato dall’INPS ; in particolare le
circostanze dichiarate con
autocertificazione non sembrano conformi alle risultanze documentali prodotte dall’INPS (attività
lavorativa dei genitori dei minori).
In ogni caso, non è sufficiente ai fini della dimostrazione della vivenza a
carico in quanto tale requisito non è
integrato soltanto dalla dimostrazione dello stato di disoccupazione dei
genitori (uno dei quali tra l’altro è percettore di reddito) ma anche dalla
ulteriore dimostrazione che la ricorrente provvede al mantenimento abituale dei
minori e tale requisito in corso di giudizio non può essere provato attraverso
autocertificazione ma deve essere oggetto di allegazione, capitolazione e
istanze istruttorie che nel caso d ispecie non sono state specificamente
formulate. Ed invero, secondo
consolidato orientamento giurisprudenziale
“L'autocertificazione, prevista dall'art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, può essere idonea, ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a
se favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi
procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario,
può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto
caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte
non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e
che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare
dallo onus probandi “ (Cass 17538/2010, conf. Cass 12065/2014)
Parte ricorrente, pertanto , non ha ottemperato all’onere
della prova e, anche alla luce di tutte le circostanze evidenziate dall’INPS e
della documentazione prodotta dall’ente convenuto, la domanda è del tutto
infondata e dovrà essere rigettata
IN VIA ISTRUTTORIA
La difesa dell’INPS si oppone all’ammissione delle prove
richieste da parte ricorrente in quanto del tutto irrilevanti e
ripetitive di espressioni riportate nella dichiarazione di autocertificazione;
trattasi , pertanto, di circostanze generiche e non specifiche circa il
mantenimento dei minori
La difesa dell’INPS si oppone, altresì, all’escussione del
teste indicato ____________ in quanto, come precisato dal Tribunale dei Minori
di Napoli, è il compagno della ricorrente e provvede al supporto materiale e
morale del nucleo familiare ed è, altresì, il datore di lavoro sia della ricorrente che della figlia della ricorrente; sussiste, pertanto,
quantomeno una situazione di
incompatibilità del suddetto teste
rispetto alla domanda formulata dalla ricorrente.
La difesa dell’INPS
si oppone , altresì, a qualsiasi richiesta o produzione di
documento di controparte ai fini probatori, da considerarsi tardive.
Per mero scrupolo difensivo si chiede l’ammissione della
prova testimoniale sulle circostanze sovracapitolate dal n 1 al n 16 che si
intendono di seguito e precedute dalla locuzione “Vero che”, nonché sui
seguenti capitoli di prova:
17) “Vero
che il sig. _________________nell’anno
2018 ha prestato attività di lavoro dipendente agricolo giornaliero
percependo un reddito pari ad euro
1265,00.
18) “Vero
che la sig.ra ______________ (figlia della ricorrente ) nell’anno 2020 ha
prestato attività lavorativa come collaboratrice domestica alle dipendenze del
sig. ___________”
19) “Vero
che la sig.ra ELENA a maggio 2018 ha trasferito la residenza nel Comune di __________
,
20) “Vero
che i sig. _____________ e i minori _________________ risiedono tuttora nel
Comune di __________”
21) “Vero
che la ricorrente presta attività di collaboratrice domestica alle dipendenze
del sig. ______________ dall’anno 2012”
22)
Si indica come teste il Direttore dell’Agenzia INPS di _______.
Per tutto quanto sovraesposto, l’INPS, come
in epigrafe rappresentato e difeso rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di VALLO
DELLA LUCANIA – Sez. Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare:
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In via preliminare dichiarare l’inammissibilità
del ricorso per periodo diversi dal periodo 1.7.2017-30.6.2018
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Nel merito rigettare siccome assolutamente
infondato il ricorso presentato dalla sig,.ra ELENA
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in via di ulteriore subordine, nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la prestazione limitatamente al periodo _____________
oggetto della domanda amministrativa oggetto di causa. Spese come per legge.
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Si producono
1 ) Domanda assegni familiari anno 2017
2) Estratto
conto assicurativo
3) Reiezione
domanda ANF anno 2017
4) Domanda
di riesame
5) Messaggio
INPS
6) Domanda
autorizzazione ANF d’ufficio
7) Domanda
autorizzazione ANF caricata da operatore INPS d’ufficio
Ai sensi dell’art. 14 del DPR 115/2002,
come modificato dall’art. 28 della legge n. 183/2011, si dichiara che con il
presente atto non vengono proposte domande nuove, né domande riconvenzionali,
né si modificano le domande già proposte e neppure vengono chiamati in causa
terzi.
Salerno-Torino,
Avv. __________________
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