IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)
dott.ssa Caterina Costabile -
Presidente
2)
dott.ssa Francesca Sicilia - Giudice
3)
dott.ssa Valentina Chiosi -
Giudice rel.
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa
civile iscritta al n. 457/2019 R.V.G.,
avente per
oggetto: Ricorso ex art. 12 bis L. n. 898/1970, vertente
TRA
CAIA, RICORRENTE
E
TIZIO, RESISTENTE
CONTUMACE
E
I.N.P.S., in
persona del legale rappresentante pt, RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 12 bis L. N.
898/1970, CAIA ha premesso che, con sentenza n. XX/2008, il Tribunale di
Salerno ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto
con TIZIO con la quale è stato previsto l’obbligo a carico del TIZIO di
versarle la somma di € 150,00 a titolo di assegno divorzile.
Pertanto,
considerata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la ricorrente
ha richiesto il versamento in suo favore di una somma pari al 40% del TFR liquidato
in favore dell’ex coniuge, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro
presso DATORE DI LAVORO avvenuto nel marzo 2018
Instaurato
regolarmente il contraddittorio, TIZIO non si è costituito in giudizio.
2. La domanda è parzialmente fondata e
deve essere accolta per quanto di ragione. In via preliminare deve essere
dichiarata la contumacia di TIZIO e dell’INPS che, regolarmente citati, non si
sono costituito in giudizio.
Tanto
premesso, si osserva che l’art. 16 della legge 16 marzo 1987 n. 74 ha
introdotto nel tessuto originario della legge sul divorzio n. 898/1979 l’art.
12 bis, il quale dispone: “1. Il coniuge nei cui confronti sia stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di
assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine
rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale
è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui
il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.”
Al
riguardo, occorre precisare che obbligato alla corresponsione della percentuale
dell'indennità di fine rapporto all'ex coniuge è il lavoratore e non il suo
datore di lavoro o l’INPS, trattandosi di un diritto che trova fondamento nel
rapporto di coniugio e, quindi, è configurabile solo tra le relative parti.
Del
resto, una diversa interpretazione sarebbe inconciliabile con il tenore
lessicale della disposizione, che parla del diritto ad una percentuale
dell'indennità di fine rapporto non semplicemente spettante, ma percepita dal
proprio ex coniuge. Ne consegue che soggetto obbligato è necessariamente l'ex
coniuge e non l'erogatore del trattamento di fine rapporto, il quale, nel
momento in cui sorge il diritto ex art. 12 l.n. 898/1970, con la riscossione
dell'importo da parte del lavoratore, ha già adempiuto la propria prestazione.
Inoltre,
la percentuale spettante all'ex coniuge, secondo quanto stabilito dall'art. 12
bis, comma 2, l.n. 898/1970, è pari al quaranta per cento dell'indennità totale
riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
ne consegue che, alla luce del primo e del secondo comma dell'articolo in
esame, occorre dividere l'indennità percepita per il numero degli anni di
durata del rapporto di lavoro e moltiplicare il risultato ottenuto per il
numero degli anni in cui il rapporto di lavoro e quello matrimoniale sono
coincisi, calcolando successivamente il 40 per cento su tale importo (sul punto
Cass. 6 luglio 2007, n. 15299).
In
proposito la giurisprudenza ha sottolineato che il legislatore si è ancorato ad
un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio,
piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della
convivenza.
I
giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che la percentuale del quaranta
per cento spettante all'ex coniuge deve essere calcolata sull'indennità di fine
rapporto al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, visto che altrimenti
l'obbligato dovrebbe corrisponderla in relazione ad un importo da lui non
percepito siccome gravato dal carico fiscale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 29
ottobre 2013, n. 24421).
Nel
caso di specie risulta documentalmente provata la sussistenza dei presupposti
richiesti dall’art. 12 bis L. Div.: invero la ricorrente è titolare
dell’assegno divorzile in forza della sentenza n. XX del 25.06.2008 del
Tribunale di Salerno (passata in giudicato) e non ha contratto nuove nozze
(cfr. certificato di Stato libero in atti); inoltre la ricorrente ha depositato
documentazione dell’INPS attestante la durata del rapporto di lavoro del resistente
e l’ammontare della indennità di fine rapporto (al netto delle ritenute di
legge) in parte già versata.
Quindi,
la ricorrente ha diritto a percepire una quota del 40% della somma derivante
dalle seguenti operazioni: 1) divisione dell'indennità di fine rapporto
percepita e spettante al TIZIO al netto
delle ritenute di legge (€ 69.341,28) per il numero degli anni di durata del
rapporto di lavoro (40); 2) moltiplicazione del risultato (€ 1.733,53) per il
numero degli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto
matrimoniale (11), per un totale di 19.068,85; la quota spettante alla
ricorrente ammonta, in definitiva, ad € 7.627,52.
In
considerazione della natura della controversia e dell’esito della stessa,
sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il
Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, decidendo nel procedimento iscritto
al n. 457/2019 R.V.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di TIZIO e
dell’INPS;
- accoglie il ricorso e, per l’effetto,
condanna TIZIO al pagamento in favore di CAIA della somma di € 7.627,52 per la
causale di cui in parte motiva;
- dichiara compensate le spese di lite;
Così
deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2020
Il
Giudice rel. Il
Presidente
dott.ssa
Valentina Chiosi dott.ssa Caterina Costabile
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