IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott.
Guerino Iannicelli - Presidente
2) dott.ssa
Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa
Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il
seguente
DECRETO
nella procedura camerale
iscritta al n. 1894/2018
R.G.V.G.,
avente per oggetto: Modifica delle condizioni di Divorzio,
proposta da
TIZIA, RICORRENTE
E
CAIO, RESISTENTE
NONCHE’
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 710 c.p.c., TIZIA ha premesso che, con
sentenza n. XX/08, il Tribunale di Salerno ha dichiarato lo scioglimento del
matrimonio dalla stessa contratto con CAIO dove, tra l’altro, è stato disposto
l’obbligo dell’ex marito di corrisponderle la complessiva somma di € 500,00
mensili per il mantenimento della figlia NEVIA (€ 350,00) e a titolo di assegno
divorzile (€ 150,00).
Al riguardo, la ricorrente ha richiesto una modifica delle
suddette condizioni di divorzio, chiedendo in particolare l’aumento della somma
disposta a titolo di assegno divorzile in proprio favore, deducendo le
accresciute potenzialità economiche del resistente e l’inadeguatezza dei propri
mezzi anche in considerazione del proprio stato di salute.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito
CAIO che ha contestato quanto allegato dalla ricorrente e ha chiesto in via
riconvenzionale la revoca dell’assegno divorzile in ragione delle mutate condizioni
economiche delle parti.
All’udienza del 18 aprile 2019, le parti hanno raggiunto un
accordo in merito alla richiesta modifica.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di
ragione.
In via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di
divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in
relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e
che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio
congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti
avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di
divorzio.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla
sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione preesistente,
mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito
le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Orbene, nella fattispecie concreta, l'intervenuto accordo
tra le parti interessate elimina in radice qualsiasi valutazione in merito alla
sopravvenienza di fattori sopravvenuti incidenti sulla pregressa condizione e
determinanti, dunque, la revisione di quanto in precedenza disposto.
Pertanto, il Tribunale ratifica quanto concordato e
richiesto dalle parti, ritenendo equo il contenuto dell’accordo sottoscritto
dalle parti alla citata udienza del 18 aprile 2019, che qui si richiama
integralmente, laddove le stesse hanno concordato l’aumento a € 400,00 della
somma a titolo di assegno divorzile in favore della ricorrente e l’obbligo a
carico del CAIO di corrispondere direttamente alla figlia NEVIA la somma di €
170,00 per il suo mantenimento fino al raggiungimento della sua completa indipendenza
economica.
In considerazione della natura della controversia e
dell’esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente
le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così
provvede:
modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
XX/08 in conformità all’accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte
motiva;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di
lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18
aprile 2019
Il
Giudice rel. Il
Presidente
dott.ssa Valentina
Chiosi dott. Guerino Iannicelli
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