TRIBUNALE DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
Proc. n. 5789.2020 RG
Il Tribunale di Salerno - I Sezione
civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Caterina Costabile Presidente
Dott.ssa Francesca Sicilia Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
vista l'istanza in atti presentata dall'Avv. TIZIO, di
liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato, per
la difesa prestata in favore di CAIO nel giudizio in epigrafe indicato;
ritenuto che qualora la
documentazione prodotta dall’istante risulti carente o contraddittoria il
magistrato, prima di disporre le necessarie verifiche finanziarie ai sensi
dell’art. 127, comma 4, D.P.R. n. 115/2002 prodromiche alla liquidazione, possa
richiedere al difensore di integrarla;
ritenuto che non si possa far
riferimento alla documentazione allegata ad altri fini nel fascicolo perché non
agevolmente trasmissibile agli uffici finanziari; considerato, all’uopo, che
- ai
sensi dell’art. 126, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 “il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità
dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al
patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione
prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è
subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono
manifestamente infondate”;
- ai
sensi dell’art. 127, comma 4, D.P.R. n. 115/2002 “La effettività e la permanenza delle condizioni previste per
l’ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all’ammissione,
verificata su richiesta dell’autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa
dell’ufficio finanziario o della Guardia di finanza”;
- il
magistrato può revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato “se nel corso del processo sopravvengono
modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al
patrocinio” (art. 136, comma 1, D.P.R. n. 115/2002);
- l’art.
76, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua il limite di reddito per
essere ammessi al gratuito patrocinio in quello risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi antecedente all’istanza di ammissione, va
interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, lett. d), del
medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostanziale per
l’ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell’anno
antecedente all’istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi
non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti
di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito
avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata
del procedimento e sino alla sua definizione; conseguentemente, deve disporsi
la revoca dell’ammissione ove vengano meno le condizioni reddittuali nel corso
del giudizio, nonché, “a fortiori”, quando sia accertato il superamento della
soglia nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cfr. Cass. civ.,
sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4429);
- per
valutare le condizioni per l'ammissione dell'istante al patrocinio a spese
dello Stato, si debba (cfr. Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30068)
escludere dal cumulo il solo reddito dell'altro coniuge separando ma vadano inclusi i redditi dei figli conviventi
con il genitore richiedente il beneficio;
- la
recente Circolare del Ministero della Giustizia del 10 gennaio 2018 è
intervenuta per fornire chiarimenti in ordine all’interpretazione e conseguente
applicazione dell’articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio
2002, nonché sulla gestione delle istanze di liquidazione;
- in
particolare, viene evidenziato che il magistrato deve svolgere i dovuti
accertamenti prima dell’emissione del decreto di pagamento anche richiedendo ai
difensori – in un’ottica di velocizzazione del procedimento - di depositare,
contestualmente all’istanza di liquidazione, tutta la documentazione necessaria
a consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per procedere al
pagamento;
- tale
documentazione viene così individuata: “le
dichiarazioni dei redditi sino all’anno di conclusione del procedimento; la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure altra documentazione per il
computo del reddito (cedolini pensione, buste paga, ecc.); in mancanza di
dichiarazione fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
il reddito o la mancanza di reddito; la documentazione presentata unitamente
alla richiesta di ammissione; il provvedimento di ammissione in originale; il
certificato di stato di famiglia aggiornato” (cfr.
punto 4
della summenzionata Circolare);
P.Q.M.
Invita il difensore a ridepositare l’istanza:
includendo eventuali redditi dei figli
conviventi con il genitore richiedente il beneficio;
depositando contestualmente alla nuova
istanza telematica di liquidazione, tutta la documentazione necessaria a
consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per procedere al
pagamento;
numerando e denominando i singoli
documenti telematici allegati onde consentire alla Cancelleria l’agevole
trasmissione agli uffici finanziari ai sensi dell’art. 127 D.P.R. n. 115/2002;
allegando in particolare:
- la
documentazione presentata unitamente alla richiesta di ammissione e la
richiesta di ammissione;
- il
provvedimento di ammissione;
- lo
stato di famiglia aggiornato;
- le
dichiarazioni dei redditi sino all’anno di conclusione del procedimento;
- in
mancanza di dichiarazione fiscale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
predisposta da tutti i componenti maggiorenni del nucleo famigliare conviventi;
- in
mancanza di dichiarazione fiscale ogni altra documentazione per il computo del
reddito (cedolini pensione, buste paga, ecc. ).
- Riserva all’esito dell’integrazione ogni
ulteriore valutazione.
Manda alla Cancelleria per la
comunicazione all’istante.
Così deciso in Salerno nella camera di
consiglio del
Il
Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Sicilia dott. ssa Caterina Costabile
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