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lunedì 13 aprile 2015

Anziano malato dimenticato al pronto soccorso.



Tempo fa, mi sono interessato ad una situazione di malasanità un po’ particolare. 

Non si è trattato, per fortuna,  dell’ennesimo  episodio  del malato che perde la vita a causa del cattivo funzionamento del sistema sanitario, ma di un caso, altrettanto importante,  di dignità calpestata.

Un signore anziano, che chiameremo Mario, è affetto da bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO IV grado severo) e da cardiopatia ischemica cronica.

Queste patologie sono abbastanza serie; diciamo che, a seconda dei casi, comportano una notevole riduzione del funzionamento dell’apparato cardio-respiratorio.

Una mattina, a causa di un malore provocato da uno scompenso cardiaco, Mario  è costretto a chiamare l’ambulanza.

Il medico del 118, resosi conto delle precarie condizioni di salute del malato, decide per un ricovero urgente in ospedale.

Alle  ore 10,00 Mario entra nel reparto di pronto soccorso e viene sistemato su una lettiga in attesa del suo turno, sotto un condizionatore acceso dal quale fuoriesce aria fredda.

E’ anche febbricitante. Non può muoversi, perché è allettato da diversi anni.

Dopo un po’ di attesa, chiede al personale dell’ospedale la cortesia di cambiargli il pannolone che, nel frattempo,  si è sporcato, ma viene completamente ignorato.

I familiari, che aspettano in sala di attesa, si offrono di cambiare loro stessi il pannolone, ma dagli infermieri ottengono solo risposte evasive, frettolose e sgarbate.

Nel corso della giornata, i figli spiegano più volte al personale medico e paramedico  che il loro papà non è autonomo, utilizza pannoloni e ha bisogno di essere cambiato,  anche per evitare di aggravare ulteriormente la sofferenza delle piaghe da decubito.

Inoltre, chiedono agli infermieri di spostarlo dal getto di aria fredda del condizionatore.

Ma non succede niente. Rimane sempre lì, solo. Con il pannolone sporco di urina e feci.

Mario è malato nel corpo, ma è mentalmente lucido. Il pannolone sporco gli dà un fastidio enorme. Ma lo infastidiscono ancora di più gli sguardi delle persone che lo fissano con aria un po’ schifata a causa del cattivo odore che proviene dal suo lettino.

E si sente sempre più imbarazzato ed umiliato quando a guardarlo in quel modo sono alcuni suoi conoscenti intrufolatisi nel reparto per fare compagnia agli altri malati ricoverati.

Sì, proprio così! I suoi figli non li hanno fatti entrare, come è giusto che sia, ma quel giorno, nel reparto di pronto soccorso, ci sono i familiari di altri malati. Nemmeno loro dovrebbero trovarsi lì!

Il calvario di Mario termina alle ore 17,00, quando viene trasferito nel reparto di pneumologia  ancora nelle condizioni vergognose in cui si trovava 7 ore prima.  

A quel punto, può essere finalmente cambiato dai parenti. Non dagli infermieri.

Qualche mese dopo, il nostro amico, ritenendo di aver subito un trattamento degradante e lesivo della sua dignità sia di uomo che di malato, mi chiede di citare in giudizio l’ospedale, per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.

Non si può negare che, a causa della disorganizzazione, della carenza di personale e di un po’  mancanza di umanità e di buona volontà, Mario ha effettivamente subìto una immobilità forzata in condizioni decisamente  disumane e poco igieniche per ben 7 ore!!

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), pronunciandosi in materia di dignità, ha sostenuto che deve considerarsi  degradante quel trattamento che può causare alla persona una umiliazione o un avvilimento di una certa gravità.  

Infatti, il malato ha il diritto di  ricevere le cure e l’assistenza che si rendono necessarie in base al proprio stato di salute ed alla propria situazione personale, e tale diritto non può essere limitato o escluso da ragioni organizzative della struttura ospedaliera (poco personale, mancanza di spazio, ecc.).

L’Azienda Ospedaliera è responsabile delle azioni (e delle omissioni) compiute dai suoi dipendenti, e risponde direttamente della loro negligenza ed imperizia per le prestazioni effettuate (o non effettuate) nei confronti dei pazienti.

Quindi, il personale di un ospedale non può rifiutarsi (o ritardare) di accudire un malato ricoverato con la scusa che c’è poco personale, troppo lavoro, o altre amenità del genere.

In una situazione simile, la Corte di Cassazione (Sent. n. 39486 del 27/09/2006), giudicando il caso di una infermiera che aveva ritardato il cambio del pannolone ad un malato, ha affermato che l’infermiere che rifiuta di effettuare le operazioni di pulizia di un degente, che per ragioni di igiene e sanità devono essere compiute senza ritardo,  risponde del reato di omissione di atti d’ufficio (art. 328 cp).

Sempre secondo la Cassazione, in questi casi l’infermiere non può nemmeno addurre come scusante la vergogna dovuta alla differenza di sesso.

Pertanto, la struttura ospedaliera risponde anche dei danni causati dalle sue gravi carenze organizzative.

Questi principi, ormai pacifici, sono stati confermati più volte da vari Tribunali italiani.

Nel corso del giudizio abbiamo richiesto anche l’interrogatorio formale del rappresentante legale dell’ospedale, ma questi non si è presentato, per cui il giudice, anche da tale comportamento, ha tratto elementi di valutazione per la sua decisione.

L’azienda ospedaliera (forse per la vergogna) non ha neanche provato a difendersi.

Ovvero, per la precisione, si è costituita in giudizio, ma  i suoi legali non si sono mai presentati al processo.
Il Giudice di Pace, valutate le prove, ha accolto la nostra domanda, condannando l’azienda ospedaliera al risarcimento del danno.

Il giudice ha ritenuto che l’anziano paziente  sia stato trattato in modo indegno e contrario ai principi  etici e morali, con grave violazione del diritto alla salute in senso ampio e del diritto alla dignità umana.

Alla luce di quello che si sente dire, sempre più spesso, sul “Pronto Soccorso”, ultimamente ribattezzato “Lento Soccorso”, sono sempre più convinto che Mario abbia fatto bene a citare l’ospedale.

Non per i soldi. La sua vita non è cambiata con mille euro in più.

Ma per ricordare ad alcuni boriosi professoroni in camice bianco che la dignità umana va sempre rispettata, a prescindere dall’età, dallo stato di salute e dalla posizione sociale del malato.

Siamo in Italia, e certi episodi non dovrebbero verificarsi. Tuttavia, quando succedono, fanno arrabbiare.

Soprattutto perché gettano discredito anche sui medici e paramedici, e sono tanti,  che svolgono con diligenza, professionalità ed umanità il proprio lavoro.

Ritengo, pertanto, che siano sicuramente da condannare quegli episodi in cui i familiari dei malati, presi dall’esasperazione, minacciano, ingiuriano o, peggio, picchiano medici ed infermieri giudicati poco attenti, garbati o umani, pensando di ottenere, in tal modo, più rispetto e considerazione.

Credo, tuttavia, che siano altrettanto riprovevoli quei comportamenti arroganti e boriosi di una parte del ceto medico, che appaiono ancora più odiosi e vili perché compiuti con il camice bianco, in strutture che dovrebbero essere al servizio esclusivo del malato, e non centri di potere clientelare, in cui ci si riveste di forza ed autorità solo con i più deboli e gli inermi.


sabato 14 marzo 2015

DICHIARAZIONE DI DISSENSO ALLE CONCLUSIONI DELLA CTU EX ART. 445 BIS, COMMA 4, CPC



TRIBUNALE DI PISTOIA – SEZ. LAVORO

DOTT. ********* - RG ****/****

DICHIARAZIONE DI DISSENSO

ALLE CONCLUSIONI DELLA CTU


Per: Elena Pereira Perita Peraria, nata ad Agliana (PT) il **/**/19**, residente in (51039) Quarrata (PT), alla via Tito Livio Sempronio n. 14, CF: CALENZANO, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato su foglio separato congiunto al presente atto mendiante contestuale deposito telematico, il quale chiede che le comunicazioni ex artt. 136, 137 e 170 cpc vengano effettuate a mezzo posta elettronica all’indirizzo __________, ovvero a mezzo fax al numero 0123456;


Contro

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del Presidente pro tempore, dom.to per la carica presso al sede dell’Istituto in Roma, al Piazzale delle Nazioni EUR;


nonché


I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliato in (51100) Pistoia, al Viale Adua n. 123;


Premesso


- Che il CTU dott. Tizio Caio concludeva per la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto nell’atto introduttivo, ma con decorrenza  1/12/2014 invece che dalla domanda;


- Che, a seguito del formale deposito dell’elaborato peritale, con decreto comunicato a mezzo Pec veniva fissato il termine perentorio per depositare atto di dissenso; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta, ai sensi dell’art. 445 bis, comma 4, cpc,


dichiara di contestare


le conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio rassegnate dal dott. Tizio Caio nella relazione del 11/11/1234, comunicata al sottoscritto difensore a mezzo PEC in data 14/15/1456, ed al contempo,


Si impegna


 

A depositare entro il termine massimo di 30 giorni dal deposito della presente dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, al contempo, i motivi della contestazione.




Salvis Iuribus


Pistoia,


Avv. Gennaro De Natale

mercoledì 11 marzo 2015

RISARCIMENTO DEL DANNO DA SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO



Recentemente, e tanto per cambiare, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha condannato l’Italia a causa della situazione rovinosa in cui si trovano i detenuti ospitati nelle nostre carceri.

 

La Corte Europea, infatti,  ha riscontrato violazioni sistematiche dei diritti dei detenuti, che subiscono trattamenti inumani e degradanti a causa del sovraffollamento carcerario. 

 

I detenuti, infatti, hanno a disposizione meno di tre metri quadrati di spazio individuale (che dovrebbe essere il minimo), bagni (WC) non separati dal resto della cella, privi di finestre, senza acqua calda, celle concepite per un solo detenuto ma occupate da tre o più persone.

 

Emblematico, ad esempio, il caso di un detenuto affetto da incontinenza urinaria: era costretto a stare in una cella affollata e subire umiliazioni a causa della totale mancanza di intimità. Si può facilmente immaginare cosa significhi cambiarsi il pannolone più volte al giorno in questa situazione…

 

In un altro caso, un detenuto era costretto a trascorrere circa 20 ore al giorno sdraiato sul letto, a 50 cm di distanza dal soffitto, non per pigrizia, ma a causa della mancanza di spazio nella cella.

 

A causa di queste condizioni, numerosi detenuti hanno presentato dei ricorsi a Strasburgo, e la Corte Europea ha deciso (sentenza Torreggiani) che lo Stato italiano, entro il mese di giugno 2015, deve adottare le misure necessarie per rimediare alla situazione del sovraffollamento carcerario.

 

La Corte Europea ha gentilmente invitato il nostro solerte Stato, fra l’altro sempre attento e sensibile alla tutela dei diritti e della dignità dei propri cittadini, a fare fondamentalmente due cose:

 

1)      da una parte, predisporre delle misure strutturali che risolvano le cause del sovraffollamento carcerario;

 

2)      dall’altra parte, creare un rimedio interno che consenta ai detenuti di ottenere un risarcimento per i danni subiti  a causa di un trattamento inumano contrario all’art. 3 della Convenzione Europea (nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti).

 

Come ha risposto l’Italia alle sollecitazioni europee?

 

Con il DL n. 92/2014, convertito in legge n. 117/2014, con il quale è stata introdotta una riforma dell’ordinamento giudiziario che ha previsto dei rimedi con i quali il detenuto o l’internato può chiedere al giudice di porre rimedio alla situazione di grave pregiudizio nella quale si trova.

 

Prima di continuare, però, per chi non lo sapesse, precisiamo che

 

Detenuto è chi è stato condannato, con sentenza irrevocabile, ad una pena detentiva;

 

Internato è chi è stato privato della libertà personale in applicazione di una misura di sicurezza (colonia agricola, casa di cura e di custodia, ospedale psichiatrico giudiziario).

 

Fatta questa necessaria distinzione, possiamo continuare illustrando in maniera semplice e sintetica i rimedi previsti dalla legge.

 

 

Primo rimedio: art. 35 ter, commi 1 e 2, legge n. 354/1975 (ordinamento giudiziario).

 

Si rivolge a persone detenute o internate.

 

Abbiamo tre ipotesi:

 

1)      Detenuto o internato che si trova nelle condizioni inumane e degradanti che abbiamo sommariamente descritto sopra: Si può rivolgere al magistrato di sorveglianza per ottenere uno sconto della pena ancora da espiare. Lo sconto è pari  ad un giorno per ogni dieci di pregiudizio subito. Ad esempio: 570 giorni di carcere in condizioni disumane o degradanti  danno diritto a 57 giorni di sconto di pena.

 

2)      Detenuto o internato che abbia subito un pregiudizio inferiore a 15 giorni: Ha diritto ad un risarcimento monetario pari ad 8 (otto!) euro per ogni giorno di pregiudizio subito. Es.: pregiudizio di 14 giorni  è 14 x 8,00 = € 112,00.

 

3)      Detenuto o internato che ha subito un pregiudizio, ma lo sconto di pena è maggiore del residuo di pena che deve ancora scontare. Possiamo avere due ipotesi:

 

A)    ha diritto ad 8 euro per ogni giorno di pregiudizio subito. Es.: un pregiudizio di 640 giorni darebbe diritto ad uno sconto di 64 giorni; ma se restano da scontare solo 25 giorni, ha diritto ad 8,00 euro per ogni giorno di pregiudizio subito è 64 x 8,00 = 512,00. 

 

B)    Si può anche chiedere al magistrato di combinare il risarcimento monetario con lo sconto di pena. Per rimanere all’esempio precedente: pregiudizio di 640 giorni è sconto di pena di 64 giorni; poiché restano da scontare 25 gg., si potrebbero concedere 25 giorni di sconto di pena, e sui rimanenti (64 – 25 = 39) 39 giorni si calcola il risarcimento monetario è 39 x 8 = 312,00 euro.

 

L’istanza può essere presentata personalmente o tramite difensore.

 

Contro i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza si può proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 15 giorni dalla notifica.

 

 

Secondo rimedio: art. 35 ter, comma 3, legge n. 354/1975 (ordinamento giudiziario).

 

Si rivolge a persone in stato di libertà che:

 

1)      Hanno finito di scontare la pena detentiva;

 

2)      Hanno subito il pregiudizio durante un periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare: significa che dalla pena detentiva non si può detrarre il periodo di custodia cautelare perché, ad esempio, l’imputato è stato assolto.

   

In questi due casi, che, come abbiamo detto, presuppongono la fine della detenzione o della custodia cautelare, si può chiedere, personalmente o tramite avvocato, al Tribunale civile (non al Magistrato di sorveglianza) del capoluogo del distretto in cui risiede il ricorrente, il risarcimento in forma monetaria, di 8 euro per ogni giorno di pregiudizio subito, entro 6 mesi dalla fine della pena detentiva (carcerazione) o della custodia cautelare.

lunedì 9 marzo 2015

FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DI MOBILI E MANCATA CONSEGNA



Qualche anno fa, un amico ha acquistato a rate la camera da letto dei bambini, facendo ricorso ad  un finanziamento.

Poco dopo, a causa della crisi, il negozio dove è stato effettuato l’acquisto è fallito senza consegnare la merce al cliente.

Come se non bastasse, per colmo della sfortuna, la finanziaria che aveva concesso il prestito ha avuto la faccia tosta di richiedere al mio amico il pagamento delle rate del finanziamento, anche se non era avvenuta la consegna dei mobili acquistati.

Il povero ragazzo, quindi, era doppiamente disperato, non solo perché era rimasto senza i mobili che gli servivano ad arredare la stanzetta dei bambini, ma rischiava anche di pagare senza motivo il prestito solo per evitare una ingiunzione di pagamento.

Cosa succede in queste situazioni?

Il consumatore deve pagare il prestito anche se non ha ricevuto la merce, e così accollarsi il rischio di tutta l’operazione?

Oppure la finanziaria deve richiedere la restituzione delle somme al soggetto che effettivamente le ha ricevute, cioè al negoziante, anche se fallito?

Chi sopporta il rischio o la perdita finale? Il consumatore o la finanziaria?

Bene, in questi casi, che capitano abbastanza frequentemente, la Cassazione ha stabilito che se il contratto di finanziamento è stato stipulato per acquistare un bene, e questo non viene consegnato, va dichiarata la risoluzione sia del contratto di vendita che di quello di mutuo.

Infatti, i due contratti sono collegati, e se viene dichiarato invalido il contratto di vendita, necessariamente seguirà la stessa sorte anche il contratto di finanziamento.

Questo comporta che la finanziaria, per ottenere la restituzione della somma erogata, dovrà rivolgersi al negoziante e non al consumatore.

Anzi, il consumatore, non solo non dovrà più continuare a pagare le rate del prestito, ma avrà anche diritto alla restituzione delle somme già pagate.

Di solito, le finanziarie si difendono sostenendo che il consumatore può chiedere l’annullamento del finanziamento solo se tra la società che ha erogato il prestito ed il venditore esiste un rapporto di esclusiva.

Queste società, infatti,  preferiscono agire giudizialmente nei confronti dei malcapitati consumatori, in primo luogo perché questi hanno fornito garanzie ed informazioni (dichiarazioni dei redditi) in base alle quali è più semplice recuperare il credito, anche con il ricorso a strategie spesso scorrette; in secondo luogo perché, agendo nei confronti del venditore fallito, dovrebbero accontentarsi del pagamento dei crediti in moneta fallimentare, e quindi in misura notevolmente ridotta (sempre ammesso che riescano effettivamente a recuperare qualcosa).

Tuttavia, la sentenza  23 aprile 2009, n. 509/07, della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, interpretando la Direttiva 87/102 CEE, ha confermato che, in una simile situazione, l’esistenza di un accordo di esclusiva tra la finanziaria ed il fornitore (negoziante) non pregiudica il diritto del consumatore di agire contro il finanziatore per chiedere la risoluzione del contratto di credito e la restituzione delle somme già versate.

Ciò significa che, in casi come questo, se la finanziaria dovesse fare una ingiunzione di pagamento, il consumatore potrebbe giustamente opporsi e far dichiarare dal giudice l’invalidità del contratto.

A proposito … come è andata a finire la vicenda del mio amico?

Diciamo innanzi tutto che la finanziaria è stata molto scorretta anche nella gestione processuale della vicenda.
Infatti, approfittando della sua situazione di forza, e contrariamente a quanto stabilisce il Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), ha notificato una ingiunzione di pagamento del Tribunale di Prato, mentre avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale di Salerno, luogo di residenza del consumatore.

Il decreto ingiuntivo è stato richiesto al giudice del luogo in cui la società finanziaria aveva la sede operativa allo scopo di scoraggiare qualsiasi iniziativa difensiva del consumatore,  residente invece nel Comune di Salerno.

Costringendo i consumatori a doversi difendere in altre città, spesso e volentieri abbastanza lontane, le finanziarie riversano sui consumatori dei costi aggiuntivi, pregiudicando così il diritto della parte debole alla difesa.

Questo comportamento, in effetti, è un mezzo di pressione psicologica per ottenere, in maniera quanto mai scorretta, il pagamento di somme in realtà non dovute, inducendo le persone ad abbandonare la difesa a causa dei costi eccessivi.

In ogni caso, tornando alla nostra vicenda, abbiamo proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Prato, il quale ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo ottenuto dalla finanziaria, condannandola anche alle spese processuali.

Se ti interessa leggere la sentenza, clicca qui!


lunedì 9 febbraio 2015

COMUNE DI SALERNO E PRESCRIZIONE TARSU 2008



Il Comune di Salerno, tramite la Soget, sta inviando ai cittadini salernitani degli avvisi di accertamento con i quali richiede il pagamento della sanzione per dichiarazione infedele Tarsu, per le annualità dal 2008 al 2012.

Le richieste di questi due simpatici enti, a prima vista, sembrerebbero un tantino illegittime, come affermato negli ultimi giorni dai quotidiani locali.

Cerchiamo di scoprire se è vero e perché.

Gli avvisi relativi alla annualità 2008 dovrebbero essere prescritti a causa del decorso del termine quinquennale previsto dalla legge 296/2006, art.1, comma 161.

Il problema, però, è …. da quando inizia a decorrere questo termine?

Ce lo spiega la sentenza n. 1343/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che l’anno scorso ha risolto un  caso simile.

In sostanza, i giudici della CTP salernitana, ai sensi dell’art. 70, comma 1, D. LGS. n. 507/1993, hanno affermato che,

1) in caso di denuncia infedele o incompleta, l’ente può emettere un avviso di accertamento in rettifica entro il quinto anno a decorrere da quello entro il quale la denuncia andava effettuata;

2) non essendo contestata l’infedeltà dell’originaria denuncia, trattandosi di illecito permanente, l’obbligo di presentare una corretta dichiarazione si rinnova ad ogni nuovo esercizio finanziario, e, quindi,

3) poiché per l’anno 2008 (come stabilisce l’art. 70, comma 1, D. LGS. n. 507/1993) la dichiarazione andava presentata entro il 20 gennaio 2009, ne discende che il termine quinquennale di prescrizione è scaduto il 31 dicembre 2014.

Riassumendo: ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e dell’art. 70, comma 1, del D. LGS n. 507/1993,

il contribuente doveva presentare la dichiarazione per l’anno 2008 entro il 20 gennaio 2009; quindi il termine quinquennale di prescrizione è scaduto il 31 dicembre 2014.

Ciò significa che, gli avvisi di accertamento notificati DOPO il 31 dicembre 2014 possono considerarsi prescritti.

In tutti gli altri casi di notifica avvenuta entro quella data, il termine di prescrizione quinquennale è stato rispettato, e quindi non vi sono rimedi per i contribuenti.

Nei casi in cui il termine sia scaduto, però, come ben sanno il Comune di Salerno e la Soget, la prescrizione va eccepita davanti al giudice, che nel caso in questione è proprio la Commissione Tributaria.

E le cause davanti alla Commissione Tributaria, come tutte le cause, costano.

E indovina un po’… in alcuni casi, il costo della causa potrebbe essere superiore al valore della stessa, quindi il gioco non sempre (o non per tutti) vale la candela!

Ma ciò è vero solo per il povero contribuente tartassato, non certamente per il  Comune che, seguendo l’esempio dello Stato, in casi come questo ha trovato una miniera d’oro, un modo semplice, illegittimo e vergognoso per battere cassa, tanto per rispettare l’italica tradizione.

In definitiva, il Comune di Salerno, confidando nel fatto che i costi della causa in cui si dovrebbe eccepire la prescrizione potrebbero essere equivalenti o superiori alla cifra che esso dovrebbe restituire, spera che i contribuenti paghino senza fare troppe storie.

Alcune persone, effettivamente, per evitare il costo della causa e tutti i noti fastidi della burocrazia italiana e salernitana, hanno preferito pagare e chiudere la questione.

Ma chi non volesse subire questo sopruso legalizzato, cosa può fare?

Vediamo quali rimedi abbiamo a disposizione.


Ricorso alla Commissione Tributaria.

Va proposto tramite un legale, e, come ti ho detto prima,  ha dei costi. Non mi soffermo oltre, basta rivolgersi al proprio avvocato di fiducia. Si trova anche materiale esplicativo su internet.


Istanza di autotutela.

E’ una domanda che si fa allo stesso ente dal quale proviene l’atto, nei casi in cui l’illegittimità sia palese.

Non è necessario rivolgersi ad un legale. Devi inviarla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia della carta d’identità.


Ricorda però che non vi è garanzia di accoglimento dell’istanza, e che i termini per il  ricorso al giudice non sono sospesi


venerdì 6 febbraio 2015

NIPOTINA SEPARATA DAI NONNI



UN TRISTE CASO DI (IN)GIUSTIZIA ITALIANA.

Anno 2002. Due genitori in fase di separazione. Lei accusa il marito di abusi sessuali sulla figlia. 

Il Tribunale di Torino decide la sospensione dei rapporti anche con i familiari del padre, per evitare ulteriori sofferenze alla minore, e la affida alla custodia dei nonni materni, con diritto di visita da parte della madre. 

I nonni paterni, addolorati a causa della negazione del diritto di visita, chiedono al Tribunale di essere autorizzati ad incontrare la nipotina. 

Nel 2003, i servizi sociali, incaricati dal tribunale, esprimono un primo parere favorevole: i nonni possono incontrare la bimba, ma solo in presenza degli psicologi dei servizi stessi. 

Giustissimo. 

Si sa, i nonni possono essere molto terribili con i nipoti, e quindi ben venga la presenza di estranei, psicologi, che, nei loro uffici caldi ed accoglienti, predisposti proprio per creare un clima favorevole agli incontri familiari, salvaguardino e tutelino la sensibilità e l’incolumità della bambina dalle grinfie di due agguerriti e bellicosi vecchietti. 

Per tre anni i nonni vanno a questi benedetti incontri … ma, la nipotina non viene mai convocata dai servizi sociali. 

I servizi sociali, tuttavia, apprezzando la disponibilità e la pazienza dei nonni alla partecipazione a questi sicuramente piacevoli e solitari incontri con il loro personale, e verificata la mancanza di pericolosità sociale da parte dei vecchietti, esprimono parere favorevole affinché la bimba incontri finalmente i nonni. 

Nel frattempo, il padre viene assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste!) dall’accusa di abusi sessuali, ma gli psicologi dei servizi sociali che fanno? 

Esprimono parere negativo in merito al diritto di visita dei nonni, in quanto la bimba, incontrandoli, avrebbe potuto essere traumatizzata perché questi le ricordavano il padre, ormai assolto … (!?). 

Il Tribunale, tra una scartoffia e l’altra, condivide il parere dei servizi e nega il diritto di visita. 

Intanto, la bimba ed i nonni non si sono ancora incontrati.

Per farla breve, stanchi della giustizia italiana, i nonni ricorrono alla Corte Europea, a Strasburgo. 

La Convenzione Europea, infatti, stabilisce (art. 8) che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.

A questo punto, il giudizio della Corte nei confronti della nostra giustizia è molto duro. 


Essa ribadisce che: 

1) Il diritto alla vita privata e familiare include la piena realizzazione dei rapporti tra nonni e nipoti, che deve essere assicurata con contatti frequenti.

2) La realizzazione dell’interesse del minore impone prudenza e cautela, ma deve essere assicurato anche in tempi rapidi, perché il decorso del tempo (che in Italia è sempre eccessivo per tutto) può avere conseguenze irreparabili nei rapporti familiari. 

3) L’inerzia e i ritardi dei servizi sociali, hanno causato la mancata realizzazione del diritto di visita tra i nonni e la nipote.

4) Se vero che le misure di protezione del minore possono comportare la riduzione dei contatti con i familiari, nel caso in questione le autorità responsabili, forse più attente alle carte che alle persone ed ai loro legami, non hanno usato la dovuta diligenza. 

5) Vi è stata una grave incongruenza tra la sentenza di assolvimento del padre dalle accuse di abusi sulla figlia e la negazione del diritto di visita ai nonni, il tutto aggravato dai tempi biblici della giustizia italiana. 

In conclusione, la Corte europea (gennaio 2015) condanna l’Italia anche al risarcimento del danno in favore dei due nonni … ormai morti alla fine del 2014.

Giustizia è stata fatta!

Chissà se pagheranno, in qualche modo, anche i responsabili di tutto ciò?

Dott.ssa Lucia Pica




NUOVO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI POST D.L. 132/2014



TRIBUNALE DI SALERNO

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L’avv. Gennaro De Natale, nato a ________ il ________, CF:  ___________, in giudizio ex art. 86 cpc posta elettronica certificata posta@pec.it, fax numero 089.123456789), ele.tte domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via ___________ n.36,

premesso

-          Che l’istante, in virtù di decreto ingiuntivo n. ________,  RG n. __________, reso dal Giudice di Pace di Salerno, notificato in data ________, divenuto esecutivo per mancata opposizione, munito di apposita formula in data __________, risulta creditore, nei confronti della Sig.ra ___________(nata a Salerno il __________, CF: ************),  della somma di euro ****** oltre IVA e CNAP come per legge;


-          Che l’atto di precetto notificato in data _______________, rimasto infruttuoso, conteneva l’intimazione a pagare la somma di euro _________;


-          Che la Sig.ra ______________ risulta essere creditrice di somme nei confronti dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di _________, in quanto percettrice di pensione cat. ______________;


-          Che l’istante intende procedere a pignoramento presso INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di tutte le somme dovute e debende, in virtù del suddetto titolo e comunque dovute alla Sig.ra __________ (nata a Salerno il _______________, CF: __________________), fino alla concorrenza della somma di  €. _____________ (_________/00), che si ritiene sufficiente in via prudenziale a soddisfare il credito per cui si procede, per capitale, interessi, spese di procedura e successive, salvo conteggi ed esazioni; tanto premesso, l’istante, come in atto rapp.to, difeso e dom.to,


CITA

_____________, dom.ta in Salerno alla via __________ n.1 (Frazione ________), a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno, Ufficio Esecuzioni Mobiliari,  all’udienza del ____________, locali soliti ore di rito col prosieguo;


INVITA IL TERZO

     INPS -  Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Provinciale di Salerno, in persona del LRTP, dom.to in (84123) Salerno, al C.so Garibaldi n. 38, a rendere la dichiarazione di quantità prevista dall’art. 547 cpc al creditore procedente entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, a mezzo raccomandata AR o a mezzo posta elettronica certificata (posta@pec.it) all’indirizzo del Procuratore del creditore procedente.


AVVERTE ALTRESI’ IL TERZO

che in caso di mancata comunicazione della suddetta dichiarazione,  la stessa dovrà essere resa  dal terzo comparendo in un’apposita udienza  e che qualora il terzo non compaia o, sebbene comparso, non renda la dichiarazione, il credito pignorato si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Salerno, __________________.

Avv. Gennaro De Natale

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’UNEP della Corte d’Appello di Salerno, visto il titolo esecutivo di cui in premessa, visto l’atto di precetto recante intimazione di pagamento della somma di €. _____________oltre eventuali ulteriori spese di notifica, notificato al debitore in data _________________,

HO PIGNORATO

in virtù del titolo richiamato, tutte le somme presenti e future, dovute o detenute, in virtù di pensione cat. __________________, dall’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Salerno e dovute a ____________ (nata a _____________, il ___________, CF: _______________), fino alla concorrenza di €. _________ (________/00) che mi viene indicata dall’istante come sufficiente a soddisfare il credito per il quale attualmente si procede, oltre interessi, spese, diritti ed onorari del presente procedimento e successive occorrende, ed a tal fine


HO INGIUNTO

Ex art. 492 cpc alla debitrice, ___________________, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito sopra indicato le somme pignorate col presente atto e, contemporaneamente,

HO INTIMATO

al terzo pignorato, INPS-  Istituto della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Salerno, in persona del LRPT, di non disporre senza ordine del Giudice, sin dalla data di notifica del presente atto, delle somme a qualunque titolo detenute ed assoggettate a pignoramento.


HO AVVERTITO

Il terzo pignorato che dal giorno della notifica di questo atto è soggetto, relativamente alle somme dovute al debitore e nei  limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Ho, quindi, rivolto al debitore l’invito ad effettuare presso la Cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.

Ho, altresì avvertito il debitore medesimo che, ai sensi dell’art. 495 cpc, può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 cpc, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data la prova documentale.

L’UFFICIALE GIUDIZIARIO


nello stesso tempo




HO NOTIFICATO

l’atto di citazione che precede a


1)      INPS – Istituto della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Salerno, in presenza del LRPT, dom.to in ( 84123) Salerno, al C.so Garibaldi n. 38;









2)      ___________, dom.ta  in  Salerno alla via _____________ n.1 (Frazione _______).