Il Comune di
Salerno, tramite la Soget, sta inviando ai cittadini salernitani degli avvisi
di accertamento con i quali richiede il pagamento della sanzione per
dichiarazione infedele Tarsu, per le annualità dal 2008 al 2012.
Le richieste di
questi due simpatici enti, a prima vista, sembrerebbero un tantino illegittime,
come affermato negli ultimi giorni dai quotidiani locali.
Cerchiamo di scoprire
se è vero e perché.
Gli avvisi
relativi alla annualità 2008 dovrebbero essere prescritti a causa del decorso
del termine quinquennale previsto dalla legge 296/2006, art.1, comma 161.
Il problema,
però, è …. da quando inizia a decorrere questo termine?
Ce lo spiega la
sentenza n. 1343/2014
della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che l’anno scorso ha
risolto un caso simile.
In sostanza, i
giudici della CTP salernitana, ai sensi dell’art. 70, comma 1, D. LGS. n.
507/1993, hanno affermato che,
1) in caso di denuncia infedele o incompleta, l’ente può emettere un
avviso di accertamento in rettifica entro il quinto anno a decorrere da quello
entro il quale la denuncia andava effettuata;
2) non essendo contestata l’infedeltà dell’originaria denuncia,
trattandosi di illecito permanente, l’obbligo di presentare una corretta
dichiarazione si rinnova ad ogni nuovo esercizio finanziario, e, quindi,
3) poiché per l’anno 2008 (come stabilisce l’art. 70, comma 1, D. LGS. n.
507/1993) la dichiarazione andava presentata entro il 20 gennaio 2009, ne
discende che il termine quinquennale di
prescrizione è scaduto il 31 dicembre 2014.
Riassumendo: ai
sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e dell’art. 70, comma 1,
del D. LGS n. 507/1993,
il contribuente
doveva presentare la dichiarazione per l’anno 2008 entro il 20 gennaio 2009;
quindi il termine quinquennale di prescrizione è scaduto il 31 dicembre 2014.
Ciò significa
che, gli avvisi di accertamento
notificati DOPO il 31 dicembre 2014 possono considerarsi prescritti.
In tutti gli
altri casi di notifica avvenuta entro quella data, il termine di prescrizione
quinquennale è stato rispettato, e quindi non vi sono rimedi per i contribuenti.
Nei casi in cui
il termine sia scaduto, però, come ben sanno il Comune di Salerno e la Soget,
la prescrizione va eccepita davanti al giudice, che nel caso in questione è proprio
la Commissione Tributaria.
E le cause
davanti alla Commissione Tributaria, come tutte le cause, costano.
E indovina un
po’… in alcuni casi, il costo della causa potrebbe essere superiore al valore
della stessa, quindi il gioco non sempre (o non per tutti) vale la candela!
Ma ciò è vero solo
per il povero contribuente tartassato, non certamente per il Comune che, seguendo l’esempio dello Stato, in
casi come questo ha trovato una miniera d’oro, un modo semplice, illegittimo e
vergognoso per battere cassa, tanto per rispettare l’italica tradizione.
In definitiva,
il Comune di Salerno, confidando nel fatto che i costi della causa in cui si
dovrebbe eccepire la prescrizione potrebbero essere equivalenti o superiori
alla cifra che esso dovrebbe restituire, spera che i contribuenti paghino senza
fare troppe storie.
Alcune persone, effettivamente,
per evitare il costo della causa e tutti i noti fastidi della burocrazia
italiana e salernitana, hanno preferito pagare e chiudere la questione.
Ma chi non
volesse subire questo sopruso legalizzato, cosa può fare?
Vediamo quali
rimedi abbiamo a disposizione.
Ricorso alla Commissione Tributaria.
Va proposto
tramite un legale, e, come ti ho detto prima,
ha dei costi. Non mi soffermo oltre, basta rivolgersi al proprio
avvocato di fiducia. Si trova anche materiale esplicativo su internet.
Istanza di autotutela.
E’ una domanda
che si fa allo stesso ente dal quale proviene l’atto, nei casi in cui
l’illegittimità sia palese.
Non è necessario
rivolgersi ad un legale. Devi inviarla tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno, allegando copia della carta d’identità.
Ricorda però che
non vi è garanzia di accoglimento dell’istanza, e che i termini per il ricorso al giudice non sono sospesi
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