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mercoledì 21 maggio 2014

Atto di citazione contro Fastweb per ripetizione indebito



GIUDICE DI PACE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. Alonso Gutierrez, nato a San Cipriano Picentino (SA) il 28/28/2028, cf: Vietri Sul Mare, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax numero 089.28.21.92),

presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto;

p r e m e s s o

- 1) Che l’istante, già titolare di un contratto di utenza telefonica con la Fastweb SpA, codice cliente 987654321, con lettera raccomandata n. 123456789 del 3/11/2011, pervenuta alla Fastweb in data 8/11/2011,  ha manifestato la volontà di recedere dallo stesso; 

- 2) Che l’art. 23.1 delle Condizioni Generali di Contratto per l’Offerta Fastweb stabilisce che Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal Contratto FASTWEB in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;

- 3) Che, per quanto sopra esposto, il contratto doveva intendersi risolto alla data dell’ 8/12/2011;

- 4) Che, in data 12/12/2011, l’attore ha riconsegnato alla Fastweb l’apparato ADSL;

- 5) Che, nonostante il recesso, la Fastweb ha continuato ad incassare indebitamente, tramite RID bancario, le somme relative a tre bollette emesse successivamente alla data di risoluzione del contratto: euro 500,00 per bolletta Fastweb valuta 9/12/2011; euro 500,00 per bolletta Fastweb valuta 8/02/2012; euro 500,00 per bolletta Fastweb valuta 10/04/2012, per un totale di euro 1500,00;

- 6) Che, ai sensi dell’art. 16.3 delle Condizioni Generali di Contratto, i corrispettivi periodici (i cd consumi) vengono fatturati con cadenza bimestrale anticipata: ciò significa che il cliente, con il pagamento della fattura/bolletta, versa alla società una somma relativa ad un consumo non ancora effettuato, come è agevole verificare anche dalla lettura della fattura allegata; 

- 7) Che, l’istante, con racc.ta n. 1234567890 del 27/03/2012, e successivamente con racc.ta n. 1234567890 dell’11/04/2012,  ha invitato la convenuta a restituire le somme indebitamente riscosse, senza ottenere alcunché; 

- 8) Che, in data 12/12/12, il difensore dell’istante ha presentato istanza alla CCIAA di Salerno per l’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio;

- 9) Che, in data 45/45/78, è decorso il termine di 45 giorni previsto dal Regolamento di Conciliazione della CCIAA di Salerno, a norma del quale il procedimento deve considerarsi concluso; 

- 10) Che, con nota del 13/13/13, l’Organismo di Mediazione ha comunicato formalmente la conclusione del procedimento con esito negativo, per mancata risposta della Fastweb SpA;

- 11) Che, a tutt’oggi, la Fastweb non ha ancora restituito le somme indebitamente riscosse;

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

Fastweb SpA, con sede in (20155) MILANO  alla Via Caracciolo n. 51, a comparire dinanzi al Giudice di Pace  di Salerno all'udienza del giorno ______________, locali soliti ore di rito col prosieguo, per ivi sentire accogliere le seguenti

C o n c l u s i o n i

voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,  accogliere la domanda proposta e, per l’effetto,

1) Condannare la convenuta, per le causali di cui in narrativa, alla restituzione della somma di euro 1500,00, illegittimamente riscossa,  oltre interessi e rivalutazione monetaria;

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta sulle circostanze di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 11) di cui alla narrativa del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole "Vero che". 

Con riserva, altresì, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta.

Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro *****  e che, pertanto, il valore del contributo unificato versato è pari ad euro **,00.

Si allegano i seguenti documenti:

1)      Comunicazione di benvenuto della Fastweb;
2)      Fattura Fastweb;
3)      Racc.ta di recesso n. 123456789 del 3/11/2011;
4)      Comunicazioni Generali di contratto per l’offerta Fastweb;
5)      Modulo di riconsegna apparato ADSL;
6)      Estratti c/c bancari;
7)      Racc.ta n. 123456789 del 27/03/2012, e racc.ta n. 123456789 dell’11/04/2012;
8)      Istanza alla CCIAA di Salerno per l’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio;
9)      Comunicazione della CCIAA di conclusione del procedimento di mediazione.


Avv. Gennaro De Natale
RELAZIONE DI NOTIFICA

Salerno,
Ad  istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Fastweb SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in (20155) MILANO  alla Via Caracciolo n. 51


martedì 22 aprile 2014

PRESTITO AL CONSUMO, INTERESSI DI MORA E CLAUSOLE VESSATORIE



Le società finanziarie stipulano con la loro clientela dei contratti di finanziamento, normalmente denominati di credito al consumo o piccoli prestiti.


Ebbene, queste società, di solito, inseriscono nei loro contratti, che normalmente sono dei  prestampati, delle clausole che prevedono il pagamento degli interessi di mora in caso di ritardo nel versamento delle rate.


Ebbene, secondo la Corte di Cassazione (Sent. N. 23273/2010) queste clausole sono da considerarsi vere e proprie clausole penali, e, come tali, soggette alla disciplina dell’art. 33, comma 2, lett f) del DL 6/9/2005 n. 206 (Codice del Consumo), secondo il quale si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che impongono al consumatore (in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento) il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo.


Fra l’altro, nei contratti prestampati predisposti dalle società finanziarie (cd formulari), queste ultime devono provare che la clausola è stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, DL 206/2005.


In tali circostanze, le clausole vessatorie sono da considerarsi nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto, e le somme eventualmente corrisposte a titolo di interessi di mora devono essere restituite (Cfr. Tribunaledi Cremona, sent. 24/10/2013).


lunedì 14 aprile 2014

LEGGE PINTO: CASI PARTICOLARI



Persone giuridiche.
Secondo la giurisprudenza della CEDU, i principi in materia di equa riparazione a tutela delle persone fisiche valgono anche per le persone giuridiche e, più in generale, per i soggetti collettivi, per i quali il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, non diversamente da quanto avviene per le persone fisiche, si pone quale conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione CEDU, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (Cass. 13504/2004; Cass. 13163/2004; Cass. 15093/2004; Cass. 3396/2005; Cass. 8604/2007).


Persone giuridiche pubbliche.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che gli enti pubblici, invece, non abbiano diritto all’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (Sent. n. 21326/2012): il giudice nazionale, per quanto possibile, deve interpretare ed applicare il diritto interno conformemente alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Cass. SS.UU. n. 1340/04; Cass. n. 21403/05; Cass. n. 13657/07; Cass. n. 2371/11); ebbene, l'art. 34 della CEDU esclude dal novero degli aventi diritto le organizzazioni non governative, ossia gli enti pubblici, ed in generale ogni ente o articolazione amministrativa pubblica che, in quanto tale, detiene o esercita un pubblico potere.


Contumacia.
Sempre secondo la Cassazione, il contumace ha diritto al riconoscimento dell’equa riparazione, in quanto la scelta della contumacia può derivare dalla più varie ragioni, anche diverse dall’indifferenza per il risultato e per i tempi della controversia, come, ad esempio, la convinzione della totale plausibilità o, al contrario, della assoluta infondatezza delle ragioni avversarie, che possono far apparire inutile affrontare le spese occorrenti per contrastarle, costituendosi in giudizio (Cass. SS. UU. 14/01/2014 n. 585). Quindi, anche il contumace ha il diritto di ottenere, in tempi ragionevoli, la conclusione del giudizio. Infatti, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo attribuisce tale diritto ad ogni persona, mentre la legge 89/01 assicura l’indennizzo a chi ha subito un danno.


Condominio
Il condominio è privo di personalità giuridica, in quanto trattasi di ente di gestione delle cose comuni; pertanto, l'amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare, anche non totalitaria, a tutela della gestione delle stesse, mentre, per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli, è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (Ved. ex plurimis: Cass. 26/4/2005, n. 8570). … non vi è dubbio che il diritto all'equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all'ente condominiale, che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l'eventuale patema d'animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto al risarcimento (Cass. 27 maggio - 23 ottobre 2009, n. 22558).


venerdì 4 aprile 2014

LEGGE PINTO: IL PROCEDIMENTO



La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’art. 1 cpp, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto, relativamente ai gradi di merito, il procedimento nel quale si è verificata la violazione del termine ragionevole. 

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 6306 del 16/03/2010, ha precisato che la competenza deve essere determinata con riguardo al giudice di merito dinanzi al quale il procedimento è iniziato. 

Dopo la riforma del 2012, come si vedrà più avanti, non è più possibile proporre ricorso durante la pendenza del procedimento presupposto.

Il ricorso va proposto nei confronti:  

1)      Del Ministero della Giustizia, quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario;

2)      Del Ministero della Difesa, quando si tratta di procedimenti del giudice militare;

3)      Del Ministro dell’Economia e delle Finanze, negli altri casi (es. TAR).

Al ricorso devono essere allegati i seguenti atti in copia autentica:

1)      L’atto introduttivo del processo presupposto (atto di citazione o ricorso), tutte le comparse e le memorie successive (comparsa di costituzione e risposta, memorie istruttorie, conclusionali, memorie di replica);

2)      I verbali di causa ed i provvedimenti del giudice (ad es., le comunicazioni dei rinvii d’ufficio);

3)      Il provvedimento che ha definito il giudizio.

E’ consigliabile, anche se non richiesto, allegare la copia del frontespizio del fascicolo d’ufficio, per una maggiore completezza, in quanto questo può essere utile al magistrato per riassumere e valutare, in un solo colpo d’occhio, l’intero processo. 

Come si vede, mentre prima della riforma del 2012 gli atti del processo presupposto potevano essere allegati in copia semplice, ora è necessaria la copia autentica degli stessi (in parole povere … bisogna pagare le marche da bollo!!!).

Il Presidente della Corte d’Appello, o il magistrato designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato. Il decreto deve essere emesso entro trenta giorni dal deposito del ricorso. A seguito della riforma del 2012, la causa non viene più decisa dal collegio, ma da un giudice singolo.

Se il giudice ritiene che la domanda non sia sufficientemente giustificata, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere all’integrazione della prova. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso, oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione (contro cui è stata proposta la domanda) di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.

Se il ricorso è totalmente o parzialmente respinto, la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione nel temine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (mediante deposito dell’atto in cancelleria), o dalla sua notificazione.
L’erogazione degli indennizzi avviene nei limiti delle risorse disponibili.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, ossia non più impugnabile. Da questo momento inizia a decorrere il termine di sei mesi di cui all’art. 4 L. 89/2001 entro il quale può essere validamente proposto il ricorso ex legge Pinto.

La Corte di Cassazione (Sent. N. 5895/2009; sent. 22242/2010) ha stabilito che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (i 46 giorni dal 1° agosto al 15 settembre) deve essere applicata anche al suddetto termine di sei mesi di cui all’art. 4 della cd legge Pinto.

Il ricorso ed il decreto che accoglie la domanda di equa riparazione vanno notificati, in copia autentica, al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta,  presso il competente ufficio dell’Avvocatura.

La notifica deve essere eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento (decreto di accoglimento).  
Se la notifica non viene effettuata nel suddetto termine, il decreto diviene inefficace e la domanda di equa riparazione non può essere più riproposta.

La notifica del ricorso e del decreto comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente e, pertanto, rende improponibile l’opposizione.  

Il decreto che accoglie la domanda viene comunicato al procuratore generale della Corte dei Conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati al procedimento.

Opposizione
Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero della sua notificazione.

L’opposizione si propone con ricorso alla Corte d’Appello che ha emesso il decreto. La Corte provvede in camera di consiglio, e del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, ma il collegio, se ricorrono gravi motivi, può sospenderne l’efficacia esecutiva.

La Corte, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, pronuncia decreto impugnabile per cassazione, immediatamente esecutivo.

Con il decreto che definisce il giudizio (sia nella prima fase che in quella, eventuale, della opposizione) il giudice, se la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro, da 1.000,00 a 10.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.


lunedì 24 marzo 2014

LEGGE PINTO - DOMANDE FREQUENTI: CASI IN CUI NON VIENE RICONOSCIUTO L’INDENNIZZO



La liquidazione del danno (equa riparazione), soprattutto non patrimoniale, prescinde dall'esito della causa di merito in cui vi è stata violazione del termine ragionevole.

Il ricorso, pertanto, può essere proposto anche dalla parte soccombente, ma solo quando quest'ultima non sia stata condannata ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, ossia nel caso di cd responsabilità aggravata (se ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave).

L’equo indennizzo, inoltre, non viene riconosciuto:

-          Nel caso previsto dall’art. 91, comma 1, cpc, ossia nei confronti della parte che, senza giustificato motivo, ha rifiutato la proposta di pagamento in sede conciliativa quando la domanda è accolta dal giudice in misura non superiore a tale proposta;

-          Nel caso di cui all’art. 13, comma1, DL 4/2010 n. 28, ossia nei confronti della parte che, in fase di mediazione subisca dal giudice i provvedimenti sulle spese per aver rifiutato la proposta di conciliazione quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta;

-          Nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a comportamenti dilatori della parte;

-          Quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di durata dei singoli gradi di giudizio di cui all’art. 2 bis della legga 89/01, ossia tre anni in primo grado, due anni in secondo grado, un anno nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione;

-          Nei confronti della parte che abbia abusato dei suoi poteri processuali, provocando un allungamento ingiustificato dei termini di durata del processo.


giovedì 13 marzo 2014

LEGGE PINTO - DOMANDE FREQUENTI: LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO



La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’azione tendente ad ottenere l’equa riparazione è di natura indennitaria e non risarcitoria.

Ciò significa che il diritto all'equa riparazione non richiede l’accertamento di un illecito, né presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente: esso è invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, cioè di un evento di per sé  lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole.


Inoltre, la funzione risarcitoria del danno per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo si distacca dallo schema del risarcimento da fatto illecito, e deve essere correttamente ricondotta nell’ambito delle fattispecie indennitarie compensative di danni prodotti nell’esercizio di attività lecite (Cass. 18/3/2003 n. 3973).


Dall’esame delle pronunce della giurisprudenza di legittimità, emerge una responsabilità di tipo oggettivo del Ministero resistente, il quale ha violato il termine ragionevole di durata del procedimento.


In sostanza, per attribuire tale forma di responsabilità al Ministero, non occorre provarne la colpa ex art. 2043 cc, ma è sufficiente provare il dato oggettivo del tempo in eccesso trascorso dall’inizio del procedimento.


Il presupposto della responsabilità del Ministero resistente risiede nella violazione del termine di durata del procedimento, che non è rigidamente predeterminata, ma va desunta anche con ricorso ai criteri indicati nell’art. 2 L. 89/2001: comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla definizione del processo.


Infatti, anche le cause complesse e quelle in cui le parti abbiano tenuto un comportamento defatigatorio soggiacciono alla norma che ne impone la definizione in un tempo ragionevole, in quanto, secondo un principio enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite, il giudice deve fare fronte alla complessità del caso con un più risoluto ed incisivo impegno, ed al comportamento defatigatorio delle parti con l'attivazione dei rimedi all'uopo previsti dal codice di procedura civile.


Dunque, il dato fondamentale da assumere a base dell'accertamento della violazione è quello, di natura oggettiva, costituito dalla durata del processo, sul quale possono incidere i criteri indicati nell'art. 2, senza peraltro eliminare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass. n. 8600/2005; Cass. SS. UU., n. 1338 del 2004).


Ai fini della responsabilità dello Stato, il criterio della durata massima del procedimento si dovrebbe armonizzare con un metro di scansione temporale interna del procedimento che fissa in tre mesi la lunghezza del rinvio ragionevole (Corte appello Firenze, 25 gennaio 2002).


A proposito dei rinvii che, nell’ambito di un processo, siano stati chiesti dalle parti, è necessario evidenziare che, in tema di valutazione della ragionevole durata del processo, non tutto il lasso di tempo intercorso tra una udienza e l’altra può essere imputato al comportamento della parte che abbia chiesto il rinvio, dovendo il giudice adito in sede di equa riparazione verificare se l’entità del rinvio sia ascrivibile anche a concorrenti cause dell’organizzazione giudiziaria (Cass. 30/03/2005 n. 6713; Cass. 7/2/2004 n. 6856).


Per la precisione, ai fini dell'accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di rinvii chiesti dalla parte e disposti dal giudice, si deve distinguere tra tempi addebitabili alla parti e tempi addebitabili allo Stato, individuando la durata irragionevole comunque ascrivibile a quest'ultimo, soprattutto quando l'intervallo fra le udienze sia considerevole (Cass. 20233/2008).


A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “in caso di non ragionevole durata del processo, ove si richieda il risarcimento del danno non patrimoniale subito, la natura dello stesso rende plausibile sia il suo accertamento mediante il ricorso a presunzioni e a fatti notori, sia la liquidazione con valutazione equitativa, a norma dell’art. 1226 cc, atteso che preoccupazioni, tensioni e disagi della persona fisica non sono suscettibili di una facile dimostrazione diretta che può, dunque, essere desunta anche in via indiretta dalla deduzione dell’insieme delle circostanze di fatto del caso concreto allegate e provate o, comunque, emergenti dagli atti” (Cass. 24/10/2003 n. 16047).


Le Sezioni Unite della Suprema Corte, conformemente ai principi elaborati in materia dalla Corte di Strasburgo, hanno precisato che, allorquando venga accertata la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento, il danno non patrimoniale deve presumersi esistente, a meno che, per la particolarità della fattispecie, possa rivelarsi inesistente.


La Corte d'Appello di Napoli (13 dicembre 2001) ha ritenuto che è indubbio che la lunga attesa della definizione di un qualsiasi giudizio determini nel cittadino stanchezza, sfiducia nella giustizia e più in genere nelle istituzioni, senso di impotenza e, quindi, in definitiva uno stato d'animo negativo suscettibile di ristoro in termini di danno morale ai sensi del disposto di cui all'art. 2 comma 1 della l. n. 89 del 2001, da liquidarsi in via equitativa.


In buona sostanza, una volta accertata la violazione deve, di regola, considerarsi in re ipsa la prova del relativo pregiudizio, nel senso che detta violazione comporta nella normalità dei casi anche la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno della parte processuale (Cass. 16/2/2005 n. 3118).


Pertanto, in assenza di situazioni particolari che si rivelino presenti nel singolo caso concreto, il danno non patrimoniale non può essere negato alla persona che ha visto violato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo.


Tanto anche perché l’equa riparazione riconosciuta dalla legge 89/2001 è un diritto non al risarcimento del danno, ma un indennizzo: di conseguenza, rimane irrilevante ogni eventuale riferimento all’elemento soggettivo della responsabilità (Cass. Sez. Un. 27/11/2003-26/01/2004 n. 1339).


Inoltre, ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione, la parte privata ricorrente non deve provare il danno morale, trattandosi di conseguenze che normalmente si verificano secondo l’id quod plerumque accidit (Cass. 29/03-11/05/2004 n. 8896): una volta accertata la sussistenza della violazione del termine di ragionevole durata del processo, la parte che assume di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza della eccessiva durata del processo, non è tenuta a fornire specifica prova dello stesso, atteso che, secondo la CEDU, il danno non patrimoniale (da identificarsi col patema d’animo, con l’ansia, con la sofferenza morale causate dall’esorbitante attesa della decisione), a differenza del danno patrimoniale, si verifica normalmente, e cioè di regola per effetto della violazione della durata ragionevole del processo, per cui deve ritenersi presente secondo l’id quod plerumque accidit senza bisogno di alcun sostegno probatorio (Cass. 12/08/2005 n. 16885).


In definitiva, il riconoscimento del processo come causa di ansia, di stress e di dispendio di tempo ed energie suscettibile di dar luogo al risarcimento delle parti che lo abbiano irragionevolmente subito è da ritenere principio d’ordine costituzionale immediatamente precettivo (Ved. Cass. Sez. Un. 23/12/2005 n. 28507).


Per quanto riguarda la misura dell’indennizzo, l’art. 2 bis della legge Pinto, così come modificato dal DL 83/2012, stabilisce che il giudice liquida una somma di denaro compresa tra un minimo di 500,00 euro ed un massimo di 1.500,00 euro, per ciascun anno,  o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.


Il giudice determina l’indennizzo in base all’art. 2056 cc, tenendo conto dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione del termine ragionevole (cd giudizio presupposto); del comportamento del giudice e delle parti; della natura degli interessi coinvolti; del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.



La misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, art. 2 bis, comunque, non può essere superiore al valore della causa o al valore del diritto accertato dal giudice: pertanto, l’indennizzo potrebbe essere anche inferiore a 500,00 euro. 

martedì 11 marzo 2014

LEGGE PINTO - DOMANDE FREQUENTI: COMPETENZA TERRITORIALE



La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto si è concluso o estinto, relativamente ai gradi di merito, il procedimento nel quale si è verificata la violazione.


La competenza per territorio, ai sensi dell’art. 3 L. 89/01 che richiama l’art. 11 cpp, deve essere determinata con riguardo al giudice di merito dinanzi al quale il procedimento è iniziato (Cass. SS. UU., Ord. n. 6306 del 16/03/2010). 

In tal modo, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è verificata la violazione della durata del termine ragionevole, ed il fattore rilevante della sua localizzazione diventa la sede del giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale il giudizio è iniziato.


E' agevole osservare che il termine distretto appartiene alla descrizione del criterio di collegamento, che il legislatore importa dalla disposizione processuale penale e che la sua valenza di delimitare un certo ambito territoriale può funzionare in modo identico, quale che sia l'ufficio giudiziario davanti al quale il giudizio presupposto è iniziato e l'ordine giudiziario cui appartiene, perché dell'ufficio giudiziario viene in rilievo la sede e non l'ambito territoriale di competenza (Cass. SS. UU., Ord. n. 6306 del 16/03/2010).


Si applica l’art. 125 del codice di procedura civile: Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore [disp. att. 170] che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax.


La domanda di equa riparazione, per i procedimenti svoltisi in un Ufficio Giudiziario del distretto di Corte d’Appello di Salerno, si propone alla Corte d’Appello di Napoli.

Le Corti d’Appello competenti sono le seguenti:

Roma Perugia
Perugia Firenze
Firenze Genova
Genova Torino
Torino Milano
Milano Brescia
Brescia Venezia
Venezia Trento
Trento Trieste
Trieste Bologna
Bologna Ancona
Ancona L’Aquila
L’Aquila Campobasso
Campobasso Bari
Bari Lecce
Lecce Potenza
Potenza Catanzaro
Cagliari Roma
Palermo Caltanissetta
Caltanissetta Catania
Catania Messina
Messina Reggio Calabria
Reggio Calabria Catanzaro
Catanzaro Salerno
Salerno Napoli
Napoli Roma