La liquidazione del danno (equa
riparazione), soprattutto non patrimoniale, prescinde dall'esito della causa di
merito in cui vi è stata violazione del termine ragionevole.
Il ricorso, pertanto, può essere proposto anche dalla parte
soccombente, ma solo quando quest'ultima non sia stata condannata ai sensi dell'art. 96 del codice di
procedura civile, ossia nel caso di cd responsabilità
aggravata (se ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave).
L’equo indennizzo, inoltre, non viene
riconosciuto:
-
Nel
caso previsto dall’art. 91, comma 1, cpc, ossia nei confronti della parte che,
senza giustificato motivo, ha rifiutato la proposta di pagamento in sede
conciliativa quando la domanda è accolta dal giudice in misura non superiore a
tale proposta;
-
Nel
caso di cui all’art. 13, comma1, DL 4/2010 n. 28, ossia nei confronti della
parte che, in fase di mediazione subisca dal giudice i provvedimenti sulle
spese per aver rifiutato la proposta di conciliazione quando il provvedimento
che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta;
-
Nel
caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a
comportamenti dilatori della parte;
-
Quando
l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei
trenta giorni successivi al superamento dei termini di durata dei singoli gradi
di giudizio di cui all’art. 2 bis della legga 89/01, ossia tre anni in primo
grado, due anni in secondo grado, un anno nel giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione;
-
Nei
confronti della parte che abbia abusato dei suoi poteri processuali, provocando
un allungamento ingiustificato dei termini di durata del processo.
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