Persone giuridiche.
Secondo la
giurisprudenza della CEDU, i principi in materia di equa riparazione a tutela delle persone fisiche valgono anche per le persone giuridiche e, più in
generale, per i soggetti collettivi, per i quali il danno non patrimoniale,
inteso come danno morale soggettivo, non diversamente da quanto avviene per le
persone fisiche, si pone quale conseguenza normale, ancorché non automatica e
necessaria della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo,
di cui all'art. 6 della Convenzione CEDU, a causa dei disagi e dei turbamenti
di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca
alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (Cass.
13504/2004; Cass. 13163/2004; Cass. 15093/2004; Cass. 3396/2005; Cass. 8604/2007).
Persone giuridiche pubbliche.
La Corte di Cassazione ha ritenuto
che gli enti pubblici, invece, non abbiano diritto all’equa riparazione in caso
di violazione del termine ragionevole del processo (Sent. n. 21326/2012): il
giudice nazionale, per quanto possibile, deve interpretare ed applicare il
diritto interno conformemente alla Convenzione ed alla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo (cfr. Cass. SS.UU. n. 1340/04; Cass. n. 21403/05; Cass. n.
13657/07; Cass. n. 2371/11); ebbene, l'art. 34 della
CEDU esclude dal novero degli aventi diritto le organizzazioni non
governative, ossia gli enti pubblici, ed in generale ogni ente o
articolazione amministrativa pubblica che, in quanto tale, detiene o esercita
un pubblico potere.
Contumacia.
Sempre secondo la Cassazione, il contumace ha diritto al riconoscimento dell’equa riparazione, in
quanto la scelta della contumacia può derivare dalla più varie ragioni, anche
diverse dall’indifferenza per il risultato e per i tempi della controversia,
come, ad esempio, la convinzione della totale plausibilità o, al contrario,
della assoluta infondatezza delle ragioni avversarie, che possono far apparire
inutile affrontare le spese occorrenti per contrastarle, costituendosi in
giudizio (Cass. SS. UU. 14/01/2014 n. 585). Quindi, anche il contumace ha il
diritto di ottenere, in tempi ragionevoli, la conclusione del giudizio.
Infatti, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo attribuisce tale diritto
ad ogni persona, mentre la legge 89/01 assicura l’indennizzo a chi ha subito un
danno.
Condominio
Il condominio è
privo di personalità giuridica, in quanto trattasi di ente di gestione delle
cose comuni; pertanto, l'amministratore può agire in virtù della sola delibera
assembleare, anche non totalitaria, a tutela della gestione delle stesse,
mentre, per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli,
è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (Ved. ex
plurimis: Cass. 26/4/2005, n. 8570). … non
vi è dubbio che il diritto all'equo
indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all'ente condominiale,
che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l'eventuale
patema d'animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui
condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto al risarcimento
(Cass. 27 maggio - 23 ottobre 2009, n.
22558).
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