GIUDICE DI PACE DI SALERNO
COMPARSA CONCLUSIONALE
Per: ***********, con l’avv. Gennaro De Natale.
Contro: ********, con l’avv. *********.
La domanda è fondata e
merita accoglimento.
Le eccezioni della
convenuta sono tutte rigettabili secondo le seguenti argomentazioni.
1 La dinamica dei fatti, così come prospettati
da parte attrice, ha trovato riscontro nelle risultanze processuali e nella
testimonianza dei testi, i quali hanno confermato che la denuncia dei vizi
dell’auto è stata fatta nei termini di legge, secondo quanto si dirà in
prosieguo.
Il quantum è stato provato
mediante l’allegazione delle fatture
comprovanti gli esborsi sostenuti dall’istante, peraltro non specificatamente contestati dalla convenuta: ciò comporta che,
ai sensi dell’art. 115 cpc, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti … nonché i fatti non specificatamente
contestati dalla parte costituita.
Risulta palese, pertanto, la responsabilità
esclusiva del titolare della concessionaria, non confutata da nessuna prova
contraria.
2 La fattispecie oggetto del presente giudizio è
regolata, in primo luogo, dalla disciplina codicistica comune, e cioè dagli
articoli da 1490 a
1495 cc, relativi alla garanzia per i
vizi della cosa venduta.
L'art. 1494 cc,
norma speciale rispetto a quella dall'art. 1218, secondo gli ordinari principi
in materia di responsabilità contrattuale pone
una presunzione di colpa a carico del venditore, la quale viene meno solo
se lo stesso provi di avere ignorato incolpevolmente l'esistenza dei vizi,
dovendosi aver riguardo alla diligenza impiegata nella verifica dei vizi
stessi, con riguardo al tipo di attività esercitata, alla stregua del parametro
di cui all'art. 1176 co. 2 cc, e tenuto anche conto degli usi invalsi nello
specifico settore commerciale (Cass. 26 aprile 1991, n. 4564).
In ogni caso, la presunzione di
colpevolezza a carico della convenuta non può essere superata così
semplicemente, in quanto, trattandosi di vettura usata, una più approfondita
revisione del mezzo doveva considerarsi rientrante nei doveri di diligenza del
venditore, in misura più ampia che se si fosse trattato di vettura nuova (Trib.
Pistoia, Sez. dist. di Pescia, sent. 16/4/2000).
3 Inoltre, va presa in esame anche la normativa
più recente, ossia il D. Lgs. n. 24 del
2/2/2002, attuazione della direttiva CE n. 44 del 1999 in materia di tutela dei consumatori, che ha introdotto
nel codice civile gli artt. da 1519 bis
a 1519 nonies, nella sezione relativa
alla vendita di beni mobili.
Tale decreto ha come oggetto la
disciplina della vendita dei beni di
consumo, che si applica a quei contratti che siano stati conclusi tra un consumatore e un professionista.
La nuova normativa, pertanto, si
applica anche agli acquisti effettuati presso i professionisti dell'auto: infatti, l'art.
1519 bis, ultimo comma, cc, estende
la nuova disciplina alla vendita di beni di consumo usati.
In base a tale normativa, il
venditore ha l’obbligo
di consegnare al consumatore beni
conformi al contratto di vendita.
Nella fattispecie in esame, l’auto
acquistata dalla Sig.ra ******* è priva del requisito della conformità a causa
dei vizi e difetti di funzionamento descritti in atto di citazione, che hanno
reso l’autoveicolo non rispondente a
quanto concordato, descritto e garantito dal venditore al momento dell’acquisto,
ai sensi dell’art. 1519 ter, 2°
comma, cc.
Il decreto n. 24/2002 introduce una
nozione uniforme di difetto di conformità.
Essa ricomprende ogni specie di difetto del bene venduto, e cioè sia i vizi che
le mancanze di qualità (essenziali o promesse), sia la totale difformità, come
si presenta nelle ipotesi cosiddette di vendita di aliud pro alio.
Il suddetto decreto, con tale disposizione, stabilisce una
presunzione iuris tantum sulla nozione di conformità al contratto dei beni di
consumo oggetto della vendita.
Occorre precisare, però, che il
concetto di non conformità ex D. Lgs.
24/2002 è molto più ampio rispetto a quello di vizio contemplato nella
disciplina codicistica comune, nel senso che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per
qualsiasi difetto di
conformità del bene esistente al momento della consegna.
Nella fattispecie oggetto del
presente giudizio, il bene non è conforme alla descrizione fatta dal venditore,
nel senso che non possiede le qualità che questi ha presentato all’attrice al
momento dell’acquisto, come è stato ampiamente provato in fase istruttoria.
Orbene, in caso di difetto di
conformità, la nuova normativa riconosce al consumatore il diritto a
richiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del bene.
Le riparazioni o le sostituzioni,
senza spese in entrambi i casi, devono essere effettuate entro un congruo
termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore tenendo
conto della natura
del bene e
dello scopo per
il quale il consumatore ha acquistato il bene.
In
via sussidiaria, il
consumatore può chiedere,
sempre a sua
scelta, una congrua riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto.
Nel caso in esame, la Sig.ra ********
trovandosi nella necessità di dover usare l’autoveicolo per far fronte alle
esigenze di vita quotidiana, ha dovuto provvedere personalmente alle
riparazioni e sostituzioni necessarie, a causa della inerzia del venditore, pur
sollecitato più volte in tal senso, come provato con testimoni.
Inoltre, l’art. 1519 sexies cc prevede che salvo
prova contraria, si presume che i difetti di conformità che
si manifestano entro
6 mesi dalla
consegna del bene
esistessero già a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura
del difetto di conformità.
Pertanto, per i difetti di conformità che si manifestano nei primi 6 mesi dalla
consegna del bene, come nel caso in esame, il consumatore non è nemmeno tenuto
a provare (come invece ha fatto parte attrice) che il difetto esisteva in nuce al momento della consegna, in
quanto tale circostanza è data per
presunta.
Spetta, eventualmente, al venditore
dimostrare il contrario, e cioè che il prodotto non era difettoso al momento
della consegna: tuttavia, quest’ultimo non ha nemmeno fornito tale prova
contraria, né tantomeno ha contestato la
circostanza, limitandosi a fornire vaghe quanto inutili contestazioni di
stile, prive di qualsiasi valore probatorio.
Tutt’altro impugnato,
l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,
c o n c l u d e
affinché l’Ill.mo
Giudicante voglia così decidere:
1) Dichiarare la
responsabilità della convenuta per i fatti descritti in narrativa, e per
l’effetto,
2) Condannare la
convenuta al pagamento dei danni subiti dall’istante, come descritti in atto
introduttivo, oltre interessi dal fatto, con vittoria di spese ed onorari di
causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Salerno, 18 Dicembre 2012
avv. Gennaro De Natale
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