LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
in persona del dott. Vito
Frallicciardi
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 3154/2012 RG di
VG, avente ad oggetto la domanda di equa riparazione ai sensi della legge 24
marzo 2001, n. 89 (come modificato dall’art. 55, comma 1, lett. c del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), proposta
da
*********, rappresentata e difesa
dall’avv. Gennaro De Natale in forza di procura rilasciata a margine del ricorso
e con lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, Via ______, che
dichiara di volere ricevere comunicazioni e notificazioni al numero di fax
__________ o all’indirizzo di posta certificata _____________;
ricorrente
nei confronti del
Ministero della Giustizia in persona
del Ministro pt, domiciliato ex lege
in Napoli, alla via Diaz 11, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato
resistente
- Letto il ricorso depositato in data
28 novembre 2012;
- esaminata la documentazione
prodotta ed allegata nel fascicolo di parte, da cui risultano le seguenti
circostanze di fatto, rilevanti ai fini della decisione:
- 1) Giudizio presupposto: azione per
violazione di distanze legali tra edifici proposta nei confronti della
ricorrente da ******* innanzi al
Tribunale di Salerno;
- 1a) l’atto di citazione è stato
notificato in data 2 aprile 1985;
- 1b) il giudizio è stato definito in
secondo grado, con sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. ****/2011,
pubblicata in data 28.2.2011 e divenuta irrevocabile per il vano decorso del
termine per l’ulteriore gravame;
- 1c) il giudizio si è svolto in due
gradi ed ha avuto, pertanto, la durata complessiva di circa 26 anni, senza
subire interruzioni e/o sospensioni;
- 1d) non ricorre alcuna delle
ipotesi di cui all’art. 2, comma 2 quinquies.
- 2) Il procedimento
- 2a) sussiste la competenza di
questa Corte, giusta il combinato disposto degli artt. 3 L . n. 89/2001 e 11 cpp, in
considerazione del fatto che il giudizio presupposto si è concluso nel
distretto di Salerno;
- 2b) sussiste la legittimazione del
Ministero della Giustizia, essendo stato il giudizio presupposto trattato dal
giudice ordinario;
- 2c) la domanda è stata proposta nel
rispetto del termine di sei mesi dacché la decisione che ha concluso il
procedimento presupposto è divenuta definitiva in data 14 aprile 2012. E’,
pertanto, proponibile;
- 3) Il merito.
- 3a) Il giudizio presupposto ebbe
per oggetto la violazione delle distanze legali e non si rivelò particolarmente
complesso. Da cui, considerati anche gli altri parametri indicati nel novellato
art. 2 (in particolare la condotta processuale della ricorrente che ha
ripetutamente assecondato le avverse istanze di rinvio, quando addirittura non
se ne è fatta promotrice in primo grado e pur a voler considerare che
l’intervallo temporale tra i rinvii concessi è andato ben al di là del termine
minimo previsto dal codice) avrebbe potuto e dovuto concludersi entro
l’aprile dell’anno 1992 (di cui anni
cinque, secondo il disposto dell’art. 2 bis) con la conseguenza che la sua
durata deve ritenersi eccedente quella ragionevole nella misura di anni 9
circa.
- 3b) in considerazione del
presumibile patema d’animo, che l’eccessiva durata della controversia può avere
causato alla parte ricorrente, anche in relazione alla posta in gioco ed alla
qualità soggettiva del ricorrente e valutati i criteri direttivi indicati dall’art.
2 bis, appare congruo liquidare all’istante, a titolo di equa riparazione dei
danni non patrimoniali sofferti in conseguenza dell’irragionevole durata del
giudizio, l’importo di euro 7.000,00 oltre interessi dalla domanda.
- 4) Le spese del procedimento.
Ai fini della regolamentazione delle
spese il procedimento va considerato di
natura contenziosa. Epperò, le spese devono seguire la soccombenza e devono
essere liquidate alla stregua del valore della controversia, in relazione alla
fase di studio ed alla fase introduttiva, con la riduzione di cui all’art. 9
del d.m. n. 140 del 2012;
ingiunge
al Ministero della Giustizia di
pagare senza dilazione alla ricorrente la somma di euro 7.000,00 per il titolo
di cui in premessa, oltre interessi con decorrenza dalla domanda, IVA e CPA
come per legge, nonché al rimborso delle spese del procedimento che, in
mancanza della relativa nota specifica, liquida di ufficio in euro 38,40 per
esborsi ed euro 900 per onorario di avvocato, con distrazione in favore del
difensore che ne ha fatto richiesta, autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione
del decreto.
Napoli, 13 dicembre 2012
Il presidente
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