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mercoledì 30 gennaio 2013

MODELLO CITAZIONE PER DENUNCIA VIZI AUTO USATA




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

La Sig.ra ************* nata in Salerno  il ************ e  residente in Salerno alla Via ************ cod. fisc: ************** elettivamente domiciliata  in Salerno (SA) alla Via __________ presso lo Studio dell’avv. Gennaro De Natale dalla quale è rappresentata e difesa , giusta mandato a margine del presente atto e che dichiara ex art. 170 c.p.c. di volere ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura al seguente numero di fax 089/______, PEC: _____________ oltre che nelle forme prescritte dalla legge;

PREMESSO

- che l’istante in data 21.03.2011 acquistava dal Centro Rivendita ***************” di ************ l’autovettura ALFA ROMEO 156 JTD tg: ***********;

- che a distanza di pochi mesi dall’acquisto l’autovettura suindicata presentava dei vizi occulti all’atto di vendita che ha costretto l’attrice a delle riparazioni relative all’impianto di aria condizionata, alle candelette e ai pneumatici anteriori ovalizzati;

- che in data 18.07.2011 l’attrice per il tramite del proprio legale inviava con lettera raccomandata a .r  alla ************* ” messa in mora al fine di avere la restituzione della somma di danaro quale esborso per le riparazioni effettuate;

- che in data 01.09.2011 veniva inoltrata alla **************” altra raccomandata a.r.  con la quale nel comunicare un errata corrige relativa alla data di acquisto dell’autovettura de qua, si sollecitava il summenzionato Centro Rivendite Auto ad un componimento bonario della vertenza;

CONSIDERATO

- che alle lettere raccomandate a.r. del 18 luglio e del 01 settembre 2011 nessuna risposta è stata data dal Centro Rivendite Auto ******************;

- che pertanto non si è addivenuti ad una definizione transattiva della questione de quo;

Tanto premesso e  considerato

CITA

*************** con sede legale in Salerno,  alla Via ************ a comparire innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno , nella nota sede e Giudice designandi , per l’udienza  che ivi sarà tenuta  il giorno **************, ore di rito, con  invito  per  i  convenuti  a  costituirsi nei modi e termini come per legge, avvertendola che, in difetto, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

                                                 CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:

1.accertare e dichiarare la responsabilità del venditore nella vendita dell’autovettura di cui in causa affetta da vizi occulti che hanno cagionato all’attrice acquirente della summenzionata autovettura un esborso di danaro in conseguenza dei summenzionati vizi;

2. Condannare il convenuto al pagamento  della somma di euro _________ quale esborso di danaro per la riparazione dell’autovettura di cui in  causa derivante da vizi occulti,così come da fatture esibite e depositate agli atti, oppure della maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudicante riterrà opportuno  secondo  le  risultanze   processuali  e  comunque  entro  i  limiti  di  competenza  del  Giudice  adito  oltre  interessi  legali  ed il maggiore danno  da  svalutazione  monetaria  dal  dì  dell’evento  al  dì dell’effettivo  soddisfo;

3. Con  vittoria  di  spese,  diritti  ed  onorari  del presente  giudizio  da  attribuirsi all’avvocato antistatario.

Con riserva di esperire ulteriori mezzi istruttori, all’atto della costituzione della controparte.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 Legge 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni il sottoscritto avvocato dichiara che il valore del procedimento rientra   nella prima fascia  del  contributo  unificato  e  pertanto il contributo unificato dovuto è in  37,00 euro.

Si deposita e si offre in comunicazione:

1.Libretto di circolazione e foglio matricolare dell’autovettura attestante la legittimazione attiva;

2. Ricevuta acconto rilasciata dalla ********* all’acquirente datata 30.11.2010;

3.Modello di ricevuta temporanea rilasciata dalla ************* ;

4. Ricevuta fiscale dell’Officina “********* Auto” del 29.12.2010 attestante spese di riparazione sull’autovettura;                                                                                 
5. Fattura n.49/2001 del 27.06.2011 attestante spese di riparazione effettuate sull’ autovettura;
6. Lettera raccomandata a.r. del 18.07.2011;
7. Lettera raccomandata a.r. del 01.09.2011.

Salvis Juribus

Salerno, 30 novembre 2011  

                                                           Avv. Gennaro De Natale

martedì 15 gennaio 2013

GARANZIA AUTO USATA - COMPARSA CONCLUSIONALE



GIUDICE DI PACE DI SALERNO

COMPARSA CONCLUSIONALE


Per: ***********, con l’avv. Gennaro De Natale.

Contro: ********, con l’avv. *********.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Le eccezioni della convenuta sono tutte rigettabili secondo le seguenti argomentazioni.

 1  La dinamica dei fatti, così come prospettati da parte attrice, ha trovato riscontro nelle risultanze processuali e nella testimonianza dei testi, i quali hanno confermato che la denuncia dei vizi dell’auto è stata fatta nei termini di legge, secondo quanto si dirà in prosieguo.

Il quantum è stato provato mediante l’allegazione delle fatture comprovanti gli esborsi sostenuti dall’istante, peraltro non specificatamente contestati dalla convenuta: ciò comporta che, ai sensi dell’art. 115 cpc, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti … nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Risulta palese, pertanto, la responsabilità esclusiva del titolare della concessionaria, non confutata da nessuna prova contraria.

 2  La fattispecie oggetto del presente giudizio è regolata, in primo luogo, dalla disciplina codicistica comune, e cioè dagli articoli da 1490 a 1495 cc, relativi alla garanzia per i vizi della cosa venduta.

L'art. 1494 cc, norma speciale rispetto a quella dall'art. 1218, secondo gli ordinari principi in materia di responsabilità contrattuale pone una presunzione di colpa a carico del venditore, la quale viene meno solo se lo stesso provi di avere ignorato incolpevolmente l'esistenza dei vizi, dovendosi aver riguardo alla diligenza impiegata nella verifica dei vizi stessi, con riguardo al tipo di attività esercitata, alla stregua del parametro di cui all'art. 1176 co. 2 cc, e tenuto anche conto degli usi invalsi nello specifico settore commerciale (Cass. 26 aprile 1991, n. 4564).

In ogni caso, la presunzione di colpevolezza a carico della convenuta non può essere superata così semplicemente, in quanto, trattandosi di vettura usata, una più approfondita revisione del mezzo doveva considerarsi rientrante nei doveri di diligenza del venditore, in misura più ampia che se si fosse trattato di vettura nuova (Trib. Pistoia, Sez. dist. di Pescia, sent. 16/4/2000).

 3  Inoltre, va presa in esame anche la normativa più recente, ossia il D. Lgs. n. 24 del 2/2/2002, attuazione della direttiva CE n. 44 del 1999 in materia di tutela dei consumatori, che ha introdotto nel codice civile gli artt. da 1519 bis a 1519 nonies, nella sezione relativa alla vendita di beni mobili.

Tale decreto ha come oggetto la disciplina della vendita dei beni di consumo, che si applica a quei contratti che siano stati conclusi tra un consumatore e un professionista.

La nuova normativa, pertanto, si applica anche agli acquisti effettuati presso i professionisti dell'auto:  infatti, l'art. 1519 bis, ultimo comma, cc, estende la nuova disciplina alla vendita di beni di consumo usati.

In base a tale normativa, il  venditore  ha  l’obbligo  di  consegnare  al  consumatore  beni  conformi  al contratto di vendita.

Nella fattispecie in esame, l’auto acquistata dalla Sig.ra ******* è priva del requisito della conformità a causa dei vizi e difetti di funzionamento descritti in atto di citazione, che hanno reso l’autoveicolo non rispondente a quanto concordato, descritto e garantito dal venditore al momento dell’acquisto, ai sensi dell’art. 1519 ter, 2° comma, cc.

Il decreto n. 24/2002 introduce una nozione uniforme di difetto di conformità. Essa ricomprende ogni specie di difetto del bene venduto, e cioè sia i vizi che le mancanze di qualità (essenziali o promesse), sia la totale difformità, come si presenta nelle ipotesi cosiddette di vendita di aliud pro alio.

Il suddetto decreto,  con tale disposizione, stabilisce una presunzione iuris tantum sulla nozione di conformità al contratto dei beni di consumo oggetto della vendita.

Occorre precisare, però,  che il concetto di non conformità ex D. Lgs. 24/2002 è molto più ampio rispetto a quello di vizio contemplato nella disciplina codicistica comune, nel senso che il venditore è responsabile nei confronti  del  consumatore  per  qualsiasi  difetto  di  conformità  del  bene esistente al momento della consegna.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il bene non è conforme alla descrizione fatta dal venditore, nel senso che non possiede le qualità che questi ha presentato all’attrice al momento dell’acquisto, come è stato ampiamente provato in fase istruttoria.

Orbene, in caso di difetto di conformità, la nuova normativa riconosce al consumatore il diritto a richiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del bene. 

Le riparazioni o le sostituzioni, senza spese in entrambi i casi, devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore  tenendo  conto  della  natura  del  bene  e  dello  scopo  per  il  quale  il consumatore ha acquistato il bene.

In  via  sussidiaria,  il  consumatore  può  chiedere,  sempre  a  sua  scelta,  una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. 

Nel caso in esame, la Sig.ra ******** trovandosi nella necessità di dover usare l’autoveicolo per far fronte alle esigenze di vita quotidiana, ha dovuto provvedere personalmente alle riparazioni e sostituzioni necessarie, a causa della inerzia del venditore, pur sollecitato più volte in tal senso, come provato con testimoni.

Inoltre, l’art. 1519 sexies cc prevede che salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità  che  si  manifestano  entro  6   mesi  dalla  consegna  del  bene  esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Pertanto, per i difetti di conformità che si manifestano nei primi 6 mesi dalla consegna del bene, come nel caso in esame, il consumatore non è nemmeno tenuto a provare (come invece ha fatto parte attrice) che il difetto esisteva in nuce al momento della consegna, in quanto tale circostanza è data per presunta.

Spetta, eventualmente, al venditore dimostrare il contrario, e cioè che il prodotto non era difettoso al momento della consegna: tuttavia, quest’ultimo non ha nemmeno fornito tale prova contraria, né tantomeno ha contestato la  circostanza, limitandosi a fornire vaghe quanto inutili contestazioni di stile, prive di qualsiasi valore probatorio.

Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c o n c l u d e

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:

1) Dichiarare la responsabilità della convenuta per i fatti descritti in narrativa, e per l’effetto, 

2) Condannare la convenuta al pagamento dei danni subiti dall’istante, come descritti in atto introduttivo, oltre interessi dal fatto, con vittoria di spese ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Salerno, 18 Dicembre 2012
avv. Gennaro De Natale