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mercoledì 30 gennaio 2013

MODELLO CITAZIONE PER DENUNCIA VIZI AUTO USATA




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

La Sig.ra ************* nata in Salerno  il ************ e  residente in Salerno alla Via ************ cod. fisc: ************** elettivamente domiciliata  in Salerno (SA) alla Via __________ presso lo Studio dell’avv. Gennaro De Natale dalla quale è rappresentata e difesa , giusta mandato a margine del presente atto e che dichiara ex art. 170 c.p.c. di volere ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura al seguente numero di fax 089/______, PEC: _____________ oltre che nelle forme prescritte dalla legge;

PREMESSO

- che l’istante in data 21.03.2011 acquistava dal Centro Rivendita ***************” di ************ l’autovettura ALFA ROMEO 156 JTD tg: ***********;

- che a distanza di pochi mesi dall’acquisto l’autovettura suindicata presentava dei vizi occulti all’atto di vendita che ha costretto l’attrice a delle riparazioni relative all’impianto di aria condizionata, alle candelette e ai pneumatici anteriori ovalizzati;

- che in data 18.07.2011 l’attrice per il tramite del proprio legale inviava con lettera raccomandata a .r  alla ************* ” messa in mora al fine di avere la restituzione della somma di danaro quale esborso per le riparazioni effettuate;

- che in data 01.09.2011 veniva inoltrata alla **************” altra raccomandata a.r.  con la quale nel comunicare un errata corrige relativa alla data di acquisto dell’autovettura de qua, si sollecitava il summenzionato Centro Rivendite Auto ad un componimento bonario della vertenza;

CONSIDERATO

- che alle lettere raccomandate a.r. del 18 luglio e del 01 settembre 2011 nessuna risposta è stata data dal Centro Rivendite Auto ******************;

- che pertanto non si è addivenuti ad una definizione transattiva della questione de quo;

Tanto premesso e  considerato

CITA

*************** con sede legale in Salerno,  alla Via ************ a comparire innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Salerno , nella nota sede e Giudice designandi , per l’udienza  che ivi sarà tenuta  il giorno **************, ore di rito, con  invito  per  i  convenuti  a  costituirsi nei modi e termini come per legge, avvertendola che, in difetto, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

                                                 CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:

1.accertare e dichiarare la responsabilità del venditore nella vendita dell’autovettura di cui in causa affetta da vizi occulti che hanno cagionato all’attrice acquirente della summenzionata autovettura un esborso di danaro in conseguenza dei summenzionati vizi;

2. Condannare il convenuto al pagamento  della somma di euro _________ quale esborso di danaro per la riparazione dell’autovettura di cui in  causa derivante da vizi occulti,così come da fatture esibite e depositate agli atti, oppure della maggiore o minore somma che l’Ill.mo Giudicante riterrà opportuno  secondo  le  risultanze   processuali  e  comunque  entro  i  limiti  di  competenza  del  Giudice  adito  oltre  interessi  legali  ed il maggiore danno  da  svalutazione  monetaria  dal  dì  dell’evento  al  dì dell’effettivo  soddisfo;

3. Con  vittoria  di  spese,  diritti  ed  onorari  del presente  giudizio  da  attribuirsi all’avvocato antistatario.

Con riserva di esperire ulteriori mezzi istruttori, all’atto della costituzione della controparte.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 Legge 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni il sottoscritto avvocato dichiara che il valore del procedimento rientra   nella prima fascia  del  contributo  unificato  e  pertanto il contributo unificato dovuto è in  37,00 euro.

Si deposita e si offre in comunicazione:

1.Libretto di circolazione e foglio matricolare dell’autovettura attestante la legittimazione attiva;

2. Ricevuta acconto rilasciata dalla ********* all’acquirente datata 30.11.2010;

3.Modello di ricevuta temporanea rilasciata dalla ************* ;

4. Ricevuta fiscale dell’Officina “********* Auto” del 29.12.2010 attestante spese di riparazione sull’autovettura;                                                                                 
5. Fattura n.49/2001 del 27.06.2011 attestante spese di riparazione effettuate sull’ autovettura;
6. Lettera raccomandata a.r. del 18.07.2011;
7. Lettera raccomandata a.r. del 01.09.2011.

Salvis Juribus

Salerno, 30 novembre 2011  

                                                           Avv. Gennaro De Natale

giovedì 10 maggio 2012

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO - RISARCIMENTO DANNI - AUTOLAVAGGIO



GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, avv. Raffaele Russo, ha pronunziato la seguente

sentenza

nella causa civile promossa da ************** difeso dall’avv. G. De Natale, attore, contro ************** convenuto contumace.

Oggetto: risarcimento danni.

Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. ********* conveniva in giudizio il sig. ************, titolare dell’omonima ditta di autolavaggio, sita in Salerno alla via ********** e con sede legale alla via ***********, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura ************ a seguito del lavaggio effettuato in data 05/01/10, con vittoria di spese.

All’udienza di comparizione fissata nessuno si costituiva per il convenuto, che rimaneva contumace.

Espletata la prova testi ammessa e dato atto della mancata comparizione del convenuto a rendere l’interrogatorio formale deferitogli, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate, come da verbali d’udienza che quivi si riportano e come reiterate in comparsa conclusiva.

MOTIVAZIONE

Innanzitutto va detto che la domanda è ammissibile, proponibile e procedibile. L’attore ha dato, altresì, la prova della sua legittimazione attiva, versando in atti la fotocopia (con l’esibizione dell’originale) del libretto di circolazione della vettura ********** nonché della legittimazione passiva, versando in atti la misura certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Salerno attestante la ditta individuale del convenuto.

Nel merito, va subito detto che la domanda è fondata e merita accoglimento.

La prova espletata ha confermato la modalità dell’accadimento nonché le circostanze di tempo e di luogo dei fatti per cui è causa. I testi ************* e **********, anche con dovizia di particolari ed univocamente, hanno confermato che la Golf era stata portata  all’autolavaggio e che, al ritiro, la stessa presentava delle abrasioni ai cerchioni delle ruote ed ai copribulloni (macchie biancastre), che prima non c’erano. 

Hanno, altresì, specificato che il titolare, interrogato sulle cause, aveva risposto che le abrasioni potevano essere state causate dal prodotto detergente usato rendendosi disponibile a cambiare eventualmente i cerchioni, senza però farlo attesa la pendenza della lite. 

In punto d’an c’è anche da dire che il convenuto, titolare della omonima ditta, nulla ha provato in contrario e neppure si è presentato a rendere l’interrogatorio formale deferitogli dall’attore.

Ed, a tal proposito, anche questo Giudice, in conformità al pressoché concorde orientamento della giurisprudenza di merito, che trova il suo fondamento nei principi sanciti dalla Suprema Corte (ex plurimis: sent. n. 11439/97), ritiene che la mancata risposta all’interrogatorio formale deferito al convenuto, ancorché contumace, può da sola fondare un giudizio di condanna ai sensi dell’art. 2733co. 3 del c.c. e che pertanto, nel giudizio di risarcimento danni instaurato contro il responsabile, il Giudice di merito può liberamente convincersi del fatto proprio per la mancata risposta al deferito interrogatorio formale del responsabile, ritenendo i capi per ammessi seppur valutati unitamente agli altri elementi probatori. 

Nel caso non vi sono dubbi, tenuto conto dell’ulteriore elemento di valutazione dato dal comportamento processuale tenuto dal convenuto, che ha fatto una scelta ben precisa, che in un qualche modo non contesta né contrasta la domanda attrice, cioè: essere addirittura assenti al giudizio. In punto di quantum, l’attore ha depositato in atti un preventivo di spesa e numerosi rilievi fotografici relativi ai danni arrecati alla sua vettura. 

In primo luogo, va ribadito che già il semplice preventivo conserva un’indubbia efficacia di elemento utile alla formazione del proprio convincimento ed è assolutamente irrilevante se via sia o meno la prova dell’avvenuta esecuzione dei lavori in esso descritti, in quanto ciò non esclude di certo la sussistenza del danno risarcibile, consistente in tal caso non nel materiale esborso della somma, ma nella diminuzione del valore subito dalla cosa in sé e, come tale, abilitante il danneggiato a chiederne la reintegrazione. 

Contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo, va però precisato che entrambi i testi hanno precisato che le abrasioni erano presenti solo sui cerchioni in lega e sui copribulloni e non anche sui copertoni, il cui costo va certamente detratto. 

Pertanto, dalla comparazione dei rilievi fotografici con la descrizione dei lavori di riparazione del preventivo, con le dichiarazioni rese dalle testi e sulla scorta della non poca esperienza maturata, questo Giudice ha la possibilità di dare una giusta ed equa valutazione del danno, che si determina in complessivi 500,00 euro. 

Gli interessi e la rivalutazione vanno riconosciuti, in quanto il danno derivante da fatto illecito è un credito di valore e vanno calcolati dal fatto all’effettivo soddisfo. 

Per quanto riguarda le spese di lite, innanzitutto va detto che chi esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici, svolge un servizio di pubblica necessità e, quindi, contribuisce alla realizzazione delle finalità della Giustizia nel processo. 

Quindi, atteso l’art. 9 DL n. 1/12, per la liquidazione dei compensi si applica l’art. 2225 c.c., facendo riferimento agli standards in precedenza applicati ed alle somme indicate nella nota spese di cui all’art. 75 disp. att. cpc (se presente) e seguono il principio della soccombenza.

P Q M

Questo Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda del Sig. *********** contro ************, titolare della omonima ditta, così decide:

1) preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi;

2) accoglie parzialmente la domanda e, per l’effetto, lo condanna al risarcimento dei danni subiti dall’attore, ed in suo favore, determinati nella complessiva somma di 500,00 euro, oltre interessi dal fatto al soddisfo;

3) lo condanna altresì alla refusione delle spese di lite che, come motivato e distratte a favore del procuratore costituito, si determinano in complessivi …………; la sentenza è esecutiva come per legge.

Salerno, lì 23/02/12

Il Giudice di Pace

Avv. Raffaele Russo