GIUDICE
DI PACE DI SALERNO
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di
Pace, avv. Raffaele Russo, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa
civile promossa da ************** difeso dall’avv. G. De Natale, attore, contro
************** convenuto contumace.
Oggetto:
risarcimento danni.
Con atto di
citazione regolarmente notificato, il Sig. ********* conveniva in giudizio il
sig. ************, titolare dell’omonima ditta di autolavaggio, sita in Salerno
alla via ********** e con sede legale alla via ***********, al fine di sentirlo
condannare al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura ************
a seguito del lavaggio effettuato in data 05/01/10, con vittoria di spese.
All’udienza di
comparizione fissata nessuno si costituiva per il convenuto, che rimaneva
contumace.
Espletata la
prova testi ammessa e dato atto della mancata comparizione del convenuto a
rendere l’interrogatorio formale deferitogli, la causa è stata trattenuta per
la decisione sulle conclusioni rassegnate, come da verbali d’udienza che quivi
si riportano e come reiterate in comparsa conclusiva.
MOTIVAZIONE
Innanzitutto va
detto che la domanda è ammissibile, proponibile e procedibile. L’attore ha
dato, altresì, la prova della sua legittimazione attiva, versando in atti la
fotocopia (con l’esibizione dell’originale) del libretto di circolazione della
vettura ********** nonché della legittimazione passiva, versando in atti la
misura certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Salerno
attestante la ditta individuale del convenuto.
Nel merito, va
subito detto che la domanda è fondata e merita accoglimento.
La prova
espletata ha confermato la modalità dell’accadimento nonché le circostanze di
tempo e di luogo dei fatti per cui è causa. I testi ************* e **********,
anche con dovizia di particolari ed univocamente, hanno confermato che la Golf
era stata portata all’autolavaggio e
che, al ritiro, la stessa presentava delle abrasioni ai cerchioni delle ruote
ed ai copribulloni (macchie biancastre), che prima non c’erano.
Hanno, altresì, specificato che il titolare, interrogato sulle cause, aveva risposto che le abrasioni potevano essere state causate dal prodotto detergente usato rendendosi disponibile a cambiare eventualmente i cerchioni, senza però farlo attesa la pendenza della lite.
In punto d’an c’è anche da dire che il convenuto, titolare della omonima ditta, nulla ha provato in contrario e neppure si è presentato a rendere l’interrogatorio formale deferitogli dall’attore.
Ed, a tal proposito, anche questo Giudice, in conformità al pressoché concorde orientamento della giurisprudenza di merito, che trova il suo fondamento nei principi sanciti dalla Suprema Corte (ex plurimis: sent. n. 11439/97), ritiene che la mancata risposta all’interrogatorio formale deferito al convenuto, ancorché contumace, può da sola fondare un giudizio di condanna ai sensi dell’art. 2733co. 3 del c.c. e che pertanto, nel giudizio di risarcimento danni instaurato contro il responsabile, il Giudice di merito può liberamente convincersi del fatto proprio per la mancata risposta al deferito interrogatorio formale del responsabile, ritenendo i capi per ammessi seppur valutati unitamente agli altri elementi probatori.
Nel caso non vi sono dubbi, tenuto conto dell’ulteriore elemento di valutazione dato dal comportamento processuale tenuto dal convenuto, che ha fatto una scelta ben precisa, che in un qualche modo non contesta né contrasta la domanda attrice, cioè: essere addirittura assenti al giudizio. In punto di quantum, l’attore ha depositato in atti un preventivo di spesa e numerosi rilievi fotografici relativi ai danni arrecati alla sua vettura.
In primo luogo, va ribadito che già il semplice preventivo conserva un’indubbia efficacia di elemento utile alla formazione del proprio convincimento ed è assolutamente irrilevante se via sia o meno la prova dell’avvenuta esecuzione dei lavori in esso descritti, in quanto ciò non esclude di certo la sussistenza del danno risarcibile, consistente in tal caso non nel materiale esborso della somma, ma nella diminuzione del valore subito dalla cosa in sé e, come tale, abilitante il danneggiato a chiederne la reintegrazione.
Contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo, va però precisato che entrambi i testi hanno precisato che le abrasioni erano presenti solo sui cerchioni in lega e sui copribulloni e non anche sui copertoni, il cui costo va certamente detratto.
Pertanto, dalla comparazione dei rilievi fotografici con la descrizione dei lavori di riparazione del preventivo, con le dichiarazioni rese dalle testi e sulla scorta della non poca esperienza maturata, questo Giudice ha la possibilità di dare una giusta ed equa valutazione del danno, che si determina in complessivi 500,00 euro.
Gli interessi e la rivalutazione vanno riconosciuti, in quanto il danno derivante da fatto illecito è un credito di valore e vanno calcolati dal fatto all’effettivo soddisfo.
Per quanto riguarda le spese di lite, innanzitutto va detto che chi esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici, svolge un servizio di pubblica necessità e, quindi, contribuisce alla realizzazione delle finalità della Giustizia nel processo.
Quindi, atteso l’art.9 DL
n. 1/12, per la liquidazione dei compensi si applica l’art. 2225 c.c., facendo
riferimento agli standards in precedenza applicati ed alle somme indicate nella
nota spese di cui all’art. 75 disp. att. cpc (se presente) e seguono il
principio della soccombenza.
Hanno, altresì, specificato che il titolare, interrogato sulle cause, aveva risposto che le abrasioni potevano essere state causate dal prodotto detergente usato rendendosi disponibile a cambiare eventualmente i cerchioni, senza però farlo attesa la pendenza della lite.
In punto d’an c’è anche da dire che il convenuto, titolare della omonima ditta, nulla ha provato in contrario e neppure si è presentato a rendere l’interrogatorio formale deferitogli dall’attore.
Ed, a tal proposito, anche questo Giudice, in conformità al pressoché concorde orientamento della giurisprudenza di merito, che trova il suo fondamento nei principi sanciti dalla Suprema Corte (ex plurimis: sent. n. 11439/97), ritiene che la mancata risposta all’interrogatorio formale deferito al convenuto, ancorché contumace, può da sola fondare un giudizio di condanna ai sensi dell’art. 2733co. 3 del c.c. e che pertanto, nel giudizio di risarcimento danni instaurato contro il responsabile, il Giudice di merito può liberamente convincersi del fatto proprio per la mancata risposta al deferito interrogatorio formale del responsabile, ritenendo i capi per ammessi seppur valutati unitamente agli altri elementi probatori.
Nel caso non vi sono dubbi, tenuto conto dell’ulteriore elemento di valutazione dato dal comportamento processuale tenuto dal convenuto, che ha fatto una scelta ben precisa, che in un qualche modo non contesta né contrasta la domanda attrice, cioè: essere addirittura assenti al giudizio. In punto di quantum, l’attore ha depositato in atti un preventivo di spesa e numerosi rilievi fotografici relativi ai danni arrecati alla sua vettura.
In primo luogo, va ribadito che già il semplice preventivo conserva un’indubbia efficacia di elemento utile alla formazione del proprio convincimento ed è assolutamente irrilevante se via sia o meno la prova dell’avvenuta esecuzione dei lavori in esso descritti, in quanto ciò non esclude di certo la sussistenza del danno risarcibile, consistente in tal caso non nel materiale esborso della somma, ma nella diminuzione del valore subito dalla cosa in sé e, come tale, abilitante il danneggiato a chiederne la reintegrazione.
Contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo, va però precisato che entrambi i testi hanno precisato che le abrasioni erano presenti solo sui cerchioni in lega e sui copribulloni e non anche sui copertoni, il cui costo va certamente detratto.
Pertanto, dalla comparazione dei rilievi fotografici con la descrizione dei lavori di riparazione del preventivo, con le dichiarazioni rese dalle testi e sulla scorta della non poca esperienza maturata, questo Giudice ha la possibilità di dare una giusta ed equa valutazione del danno, che si determina in complessivi 500,00 euro.
Gli interessi e la rivalutazione vanno riconosciuti, in quanto il danno derivante da fatto illecito è un credito di valore e vanno calcolati dal fatto all’effettivo soddisfo.
Per quanto riguarda le spese di lite, innanzitutto va detto che chi esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici, svolge un servizio di pubblica necessità e, quindi, contribuisce alla realizzazione delle finalità della Giustizia nel processo.
Quindi, atteso l’art.
P Q
M
Questo Giudice,
definitivamente pronunciando sulla domanda del Sig. *********** contro
************, titolare della omonima ditta, così decide:
1)
preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto, non costituitosi;
2) accoglie
parzialmente la domanda e, per l’effetto, lo condanna al risarcimento dei danni
subiti dall’attore, ed in suo favore, determinati nella complessiva somma di
500,00 euro, oltre interessi dal fatto al soddisfo;
3) lo condanna
altresì alla refusione delle spese di lite che, come motivato e distratte a
favore del procuratore costituito, si determinano in complessivi …………; la
sentenza è esecutiva come per legge.
Salerno, lì
23/02/12
Il Giudice di
Pace
Avv. Raffaele
Russo
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