REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Busto
Arsizio, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari, ha
pronunziato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE
CONTESTUALE
Nella causa R.G..L. 745/07, avente ad oggetto
in ricorso ex art. 442cpc, promessa
***** e da****, in
qualità di genitori di ****, difesi e rappresentati dall’avv. **** e
dall’avv.****, ed elettivamente domiciliati in Busto Arsizio alla Via ****
presso lo studio dell’avv. ****, giusta delega a margine del ricorso in forza
di procura a margine del ricorso
RICORRENTE
Contro
MINISTERO DELLA
SALUTE, in persona del Ministro,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano,
presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano , Via Freguglia, 1
CONVENUTO
e
Azienda Sanitaria Locale
della provincia di Varese, in persona del Legale rappresentante pt,
rappresentata e difesa dall’avv. **** ed elettivamente domiciliata in Busto
Arsizio Via**** presso lo studio dell’avv. ****, giusta delega in calce al
ricorso notificato dall’avv. ****, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell’avv. ****, via **** n. ** in virtù di procura in calce all’atto
notificato di chiamata in causa dal terzo
CONVENUTA
CONCLUSIONI: all’udienza
di discussione i procuratori delle parti costituite concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente ricorso i genitori di C B hanno convenuto in
giudizio il Ministero della Salute e l’ASL di Varese per sentirli condannare
alla corresponsione in favore della figlia minore dell’indennizzo di cui alla
L. 210 del 25.2.1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(28.10.2003) e dell’assegno una tantum di cui alla legge 238/97 con decorrenza
dalla data di manifestazione della lesione.
Va preliminarmente
affrontata la questione attinente al soggetto legittimato passivo.
La Suprema Corte, mutando
un precedente indirizzo, ha recentemente, ripetutamente, affermato come per tutte
le istanze proposte ai sensi della L. 210/92, qualunque sia l’epoca della
domanda e qualunque sia la data in cui la medesima sia stata trasmessa all’ASL
al Ministero della salute, la titolarità del lato passivo del rapporto
controverso spetta in ogni caso al Ministero
(da ultimo si veda Cass. 13/10/2009 n. 21704 alle cui motivazioni
integralmente ci si riporta).
Deve, pertanto essere
dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’ASL convenuta.
Nel merito, per il
riconoscimento dell’indennizzo ex lege 210/1992 è necessaria la contemporanea
presenza di tre presupposti:
a). l’esistenza di un
nesso di causalità fra la somministrazione del vaccino e la menomazione
irreversibile dell’integrità psicofisica;
b). l’ascrivibilità della
lesione a una delle categorie di cui, alla tab. A annessa al T.U. approvato con
DPR 915/78 come sostituita dalla tab. A allegata al DPR 834/81;
c). la presentazione
dell’istanza di indennizzo nel termine perentorio di tre anni a decorrere dal
momento in cui l’avente diritto risulti avere avuto conoscenza del danno;
Nel caso in esame non è
contestata la sussistenza dell’infermità che affligge C B, nè la sua natura e
ascrivibilità alla 1a categoria della tab. A allegata al DPR 834/81
e neppure al tempestiva presentazione della domanda amministrava. La materia del contendere si indentra sulla
sussistenza o meno del nesso di causalità (o con causalità) fra l’infermità e
la vaccinazione antipolio somministrata a C. il CTU incaricato ha confermato le
conclusioni a cui era giunta la commissione medica che ha escluso la
sussistenza di tale nesso eziologico.
Ritiene la scrivente di
non poter condividere l’opinione negativa espressa accertata e le vaccinazioni
somministrate, in ragione delle considerazioni che seguono.
Già con le sentenze
21.4.1977 n. 1476 e 13.5.1982 n. 3013 e poi di recente con la sentenza 21/01/02
n. 632 la Cass. aveva avuto occasione di puntualizzare come l’individuazione
del rapporto di causalità che attiene ad un evento lesivo collegato
all’esecuzione di terapie mediche o di interventi chirurgici deve essere
effettuata, non solo con criteri giuridici, ma anche tenendo conto delle
nozioni della patologia medica e della medicina legale, per cui la possibilità
teorica di un margine inevitabile di relatività non può, di per sé sola
invalidare un accertamento basato sulla corrispondenza di alcune affezioni a un
determinato meccanismo causale, in assenza di qualsiasi altra causa patogena.
Inoltre si deve poter
tenere conto del fatto che in campo biopatologico, è estremamente difficile
raggiungere un grado di certezza assoluta e, pertanto, la sussistenza del nesso
causale fra un determinato antecedente e l’evento dannoso ben può essere
affermata in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità
scientifica, soprattutto quando manca la prova della preesistenza della
concomitanza o della sopravvenienza di altri fattori determinanti.
È di esperienza comune,
infine, come nella realtà medica non accade quasi mai che intervenga un’unica
causa nella determinazione di una patologia, accade molto più spesso che il
danno sia provocato dal verificarsi di una serie di concause, in altre parole
nella eziologia delle malattie i fattori sono spesso plurimi.
Ritiene dunque la
scrivente che sia sufficiente la sussistenza del nesso eziologico una
“ragionevole probabilità” unitamente alla mancanza di prova di altre (con )
cause determinanti.
Nel caso in esame la
perizia di parte ha analizzato la storia clinica di C B e, sulla scorta della
connessione logica dei dati e delle conoscenze medico-biologiche più recenti,
ha elaborato un giudizio, (di probabilità), in favore della sussistenza del
nesso causale fra l’infermità e el vaccinazioni somministratele in data
16.12.1999 e le seguenti reazioni allergico - immunologiche post-vaccinali.
Tale giudizio è, a parere
di questo giudice, condivisibile in quanto congruamente motivato e sopportato
da una letteratura scientifica. In particolare, il caso è stato valutato
rispettando i dati obiettivi, i dati casistici, i dati statistico –
epidemiologici e i dati sperimentali.
La malattia ha esordito
immediatamente dopo la somministrazione dei vaccini del dicembre 1999 con
comparsa della perdita di equilibrio e
regressione del linguaggio e ciò in una situazione antecedente di pieno
benessere (criterio cronologico).
La malattia ha sede
nell’encefalo dove l’azione del vaccino si è concentrata con meccanismo di tipo
allergico – immunitario e la malattia si è manifestata in maniera sistematica,
ma come conseguenza di un unico danno in una precisa sede il Sistema Nervoso
Centrale (criterio topografico).
La grave entità delle
manifestazioni che sono seguite si spiega con la funzione mediatrice che ha
avuto il cervello (criterio di efficienza).
La somministrazione di un
vaccino in un soggetto predisposto ha scatenato immediatamente una
encefalopatia allergico/immunitaria con le manifestazioni seguenti descritte.
Ed infine non sono stati individuati altri fattori causali che abbiano giocato
un ruolo nella genesi della malattia (criterio di esclusione).
Il quadro clinico si è
aggravato in seguito ala ulteriore somministrazione vaccinale con Anti MMR del
15/06/2000, Anti Haemophilus Influenzae tipo B del 22.2.2000 e Anti Polio del
30.1.2001.
La domanda dei ricorrenti
relativa all’indennizzo merita, pertanto, accoglimento.
All’importo capitale si
aggiunge il pagamento di rivalutazione monetaria e di interessi legali ex art. 2 L . 210/92.
Detta rivalutazione andrà
applicata su entrambe le voci dell’indennizzo, giusto il disposto dell’art. 2,
commi 1 e 2 della L. 210/92 (in tal senso da ult. Cass. 18109/2007).
Non può invece essere
accolta la domanda relativa all’assegno una tantum in quanto i ricorrenti non
hanno dedotto (e quindi tanto meno provato) di aver espletato l’iter
amministrativo previsto alla legge 229/05 e dal D.M. di attuazione.
La complessità delle
questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite fra le
parti in causa.
La sentenza deve essere
dichiarata esecutiva ex art. 447cpc.
P Q M
Definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa,
dichiara il difetto di
legittimazione passiva dell’ASL;
Dichiara, sussistente il
diritto di C B a percepire l’indennizzo di cui la L. 210/92 per le patologie
della 1acategoria d cui la tab. A allegata al DPR 834/81 e
conseguentemente condanna il Ministero della Salute a pagare in favore dei
ricorrenti l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 1 L . 210/92 e l’indennità
integrativa speciale di cui alla L. 324/59 e successive modificazioni, a fa
data dall’1.11.2003, oltre rivalutazione su entrambe le voci dell’indennizzo ,
e interessi legali sino al soddisfo;
Condanna il Ministero convenuto al
pagamento delle spese di CTU liquidate dal giudice.
Dichiara integralmente
compensate le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Busto Arsizio, 2.12.2009
Il Giudice
dott.ssa franca Molinari
Per gentile concessione dell'avv. Saverio Crea.
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