REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
Sezione
civile, settore, lavoro
in composizione
monocratica in presenza del giudice Lucio Ardigò pronuncia
SENTENZA
nella causa
civile, col rito del lavoro, iscritta al N. 474/10 RGL, promossa da
***** e ***** in proprio e in qualità di genitori
esercenti la potestà genitoria sul figlio minore ***** ( ) rappresentato e difeso dall’Avv. ****** e
con domicilio eletto in ******** RIMINI presso lo studio dell’avv. *****
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELLA
SALUTE ( CF 80242255589), con il patrocinio dell’avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO e elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI 4 40125 BOLOGNA
presso lo studio dell’avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
CONVENUTO
Avente
ad oggetto:
indennizzo
di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992
MOTIVAZIONE
Con ricorso
depositato 08/06/2010 ***** e **** nella loro qualità di genitori esercenti al
potestà sul figlio **** convenivano in
giudizio il Ministero della Salute domandandone la condanna al pagamento
dell’indennizzo per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazione
obbligatoria.
A fondamento
della domanda esponevano che in data 26/03/2004 il minore **** veniva
sottoposto alla profilassi trivalente MPR presso l’AUSL di Riccione.
Lo stesso giorno
insorgevano sintomi preoccupanti (diarree, nervosismo) mentre tra il 2004 e il
2005 **** manifestava segni di grave disagio psico-fisico fino alla data del
03/08/2007 in cui avveniva il riconoscimento della invalidità totale e
permanente al 100%.
Soltanto in data
27/06/2008 lo specialista dott. NIGLIO
attestava come i danni riportati dal minore fossero riconducibili alle
vaccinazioni praticate, tesi questa definitivamente confermata in data
25/07/2009 dallo specialista dott. MONTANARI.
Pertanto in data
28/04/2008 i genitori ricorrenti presentavano domanda di accertamento dei
requisiti di idoneità per l’indennizzo previsto a favore dei soggetti
danneggiati per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie ma in data 13/10/2008 la Commissione Medica Ospedaliera
respingeva la domanda perché la
vaccinazione MPR non risultava obbligatoria per legge o per Ordinanza di
Autorità Sanitaria.
La causa,
istruita mediante produzione di documenti e l’esperimento di consulenza
medico-legale era discussa alla odierna pubblica come da sentenza contestuale.
In via
pregiudiziale va affermata la legittimazione passiva del Ministero poiché in
deroga a quanto previsto dall’art. 114 del D. l. vo n. 112 del 1998 circa il
conferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in
materia di salute, l’art. 123 stesso decreto ha riconosciuto espressamente il
mantenimento allo Stato delle funzioni in materia di ricorsi (da intendere sia
amministrativi che giurisdizionali, in difetto di distinzione normativa) per
corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e simili trattamenti
sanitari.
Tesi
quest’ultima condivisa dalla più recente e prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha
chiarito come nel caso di specie la legittimazione passiva spetti
esclusivamente al Ministero della Salute (vedi da ultimo Cass. sez. L. n. 29311
del 28/12/2001 Rv. 620379; Conformi stessa sez. 13/12/2009, n. 21702, n.
21703,n. 21704, n. 21706, n. 21707, del 19/10/2009 n. 22111, del 2010/2009, n.
22166, del 3/11/2009 n. 23216, n. 23217, del 5/11/2009 n. 23434, del 6/11/2009
n. 23588).
In punto di
diritto si ritiene che il fatto che la dedotta menomazione permanente della
integrità psicofisica sia riconducibile ad una vaccinazione non obbligatoria non possa rivelarsi ostativo
al riconoscimento dell’indennizzo richiesto.
Vanno, infatti,
qui richiamate le sentenze della Corte Costituzionale n. 27/1998 e 423/2000 che
hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artic. 2
e 32 della Cost, l’art. 1 comma 1
L . 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati),
nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi
stabilite, di coloro che erano stati sottoposti vaccinazioni non obbligatorie
antipoliomelitica e antiepatite B a seguito delle campagne legalmente promosse
dall’autorità sanitaria per la diffusione di tali vaccinazioni.
Vaccinazioni
queste ultime quindi, che al pari della vaccinazione trivalente MPR di cui è
causa, erano state fortemente incentivate dallo Stato, pur non impedendole come
obbligo giuridico: non essendo costituzionalmente lecito alla stregua degli
artt. 2 e 32 Cost., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria
salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia
disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze
negative, non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista dell’anzidetto
principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da
quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in
vista della sua diffusione capillare nella società.
Venendo al
merito, devono essere condivise le valutazioni medico-legali svolte
dall’ausiliare medico-legale il quale, sulla base di un esame approfondito del
caso anche alla luce della letteratura specialistica aggiornata, ha
conclusivamente affermato come il piccolo ***** sia affetto da DISTURBO
AUTISTICO ASSOCIATO A RITADO COGNITIVO MEDIO
“riconducibile con ragionevole probabilità scientifica alla
somministrazione del vaccino MPR avvenuta in data 26/03/2004 presso l’ASL di
Riccione.
Va altresì
recepita la valutazione dell’ausiliare che in conformità alla valutazione
espressa dalla Commissione Medica ha ritenuto che sussista una menomazione
permanente della integrità psicofisica accertata ascrivibile alla Prima
Categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 30/12/81 n. 834.
Quanto
all’accertamento, da parte dei genitori, della effettiva conoscenza della causa
dell’infermità, va evidenziato il fatto che in nessuno dei documenti medici
esaminati il quadro patologico accertato sia stato definito come post- vaccinico
nel senso causato dall’inoculo del vaccino e che il rapporto di causalità viene
indicato per la prima volta soltanto nella relazione medica in data 27/06/2008
dallo specialista dott. NIGLIO.
In particolare
si deve evidenziare come il dies a quo decorra non già dalla conoscenza della
diagnosi ovvero dal mero sospetto di una origine da vaccinazione obbligatoria
ma dal momento in cui, sulla base della documentazione medica, l’avente diritto
risulti aver avuto conoscenza eziologica tra il danno irreversibile (compresa
l’ascrivibilità tabellare) e la causa di vaccinazione (che dà titolo
all’indennizzo).
Come ribadito
dalla Corte di Cassazione nella materia analoga della conoscenza della malattia
professionale indennizzabile, non è sufficiente che il lavoratore sia informato
della mera genesi professionale della patologia ma è altresì necessario che lo
stesso sia consapevole della importanza dei postumi tali da realizzare una
menomazione superiore al discrimine percentuale fissato per il riconoscimento
del diritto alla rendita (cfr., in tal senso Cassazione civile sez. sez. lav.,
3 aprile 19993, n. 4031, in Riv. infort. E mal. Prof. 1993, II, 111;
nonché Cassazione civ. sez. lav., 8 gennaio 1996, n. 63 INAIL c Bulgari rv
495260).
Pertanto, poiché
risulta rispettato il termine perentorio di anni 3 dalla conoscenza della causa
del danno ( art. 3 della l. n. 210 del 1992), essendo la menomazione permanente
dell’integrità psico-fisica del soggetto ascrivibile alla 1^ categoria della
tabella A allegata al D.P. R. 30/12/81 n. 834, va riconosciuto il diritto
all’indennizzo previsto di cui agli artic. 1 e 2 della l. 210/1992 ivi compresa
la corresponsione dell’Una Tantum di cui all’art. 2 comma 2 della medesima
legge.
A norma della
combinata disposizione di cui agli artic. 429 cpc e 16 comma 6, della l.
30/12/1991 n. 412, l’importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti
previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a
ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione
per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i
periodi di tempo per i quali l’importo
degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da
svalutazione.
Le spese del
giudizio liquidate in dispositivo cedono a carico del Ministero per il generale
criterio della soccombenza.
Per lo stesso
motivo sono poste definitivamente a carico del Ministero anche le spese di CTU, nella misura già
liquidata con separato decreto.
PER
QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
in composizione monocratica in funzione di
giudice del lavoro
pronunziando in
via definitiva sulla domanda proposta da *****
e *** *** quali genitori
esercenti la potestà sul figlio *****
con ricorso depositato il giorno 8/06/2010, disattesa ogni altra istanza,
eccezione o deduzione, così provvede, in
contraddittorio con il Ministero della Salute:
1) accertato che
***** è stato danneggiato da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazione (profilasse trivalente MPR) con diritto all’indennizzo di cui agli
artt. 1 e 2 della l. n. 210 del 1992, (assegno vitalizio reversibile per 15
anni), condanna il Ministero della Salute in persona del ministro in carica a
corrispondere a ****** l’indennizzo previsto dagli artic. 1 e 2 della l.
210/1992 ivi compresa la corresponsione dell’Una Tantum di cui all’art. 2 comma
2 della medesima legge (per i ratei arretrati oltre interessi nella misura
legale ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, come per
legge dalla domanda al saldo);
1. condanna il
Ministero della Salute al pagamento delle spese giudiziali che si liquidano in
complessivi € 2.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese generali
come per legge;
2. Pone
definitivamente a carico del Ministero della Salute il pagamento delle spese di
CTU.
Così deciso in
Rimini, all’udienza pubblica del giorno 15/03/2012.
IL GIUDICE
Lucio
ARDIGO’
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