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giovedì 15 settembre 2022

Formulario Immigrazione - Modello di ricorso per ottenere il permesso di soggiorno per assistenza ai minori ex art. 31 Testo Unico Immigrazione






TRIBUNALE PER I MINORENNI DI _____________

 

 

Ricorso ex art. 31 D. Lgs. N. 286/98

 

 

Per: (padre) ______________, nato in ______________ (Albania) il _________, in possesso di passaporto n. __________, rilasciato dal governo Albanese il ___________, con scadenza _____________;

 

e / o

 

(madre) _______________, nata in __________ (Albania) il ___________, in possesso di passaporto n. ____________, rilasciato dal governo Albanese il _____________, con scadenza _________________;

 

entrambi residenti dal ________________ a ________________ (NA), in Via ____________________ n. 15, e domiciliati in ___________________ (SA) alla via _______________ n. 10,

 

eventuale [presso la sorella di ____________ (uno dei ricorrenti), sig.ra __________________, soggiornante in Italia da diversi anni e in possesso di regolare permesso, ]

 

 

elett.te dom.ti presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto (Pec: ____________, fax 089123456).

 

 

PREMESSO IN FATTO

 

- Che i ricorrenti sono cittadini extra-comunitari;

 

- Che dalla loro unione, in data ____, in ___ (luogo) è nato il piccolo _____________, come da certificato di nascita che si allega;

 

- Che gli istanti sono attualmente residenti, insieme al figlio, in _________, alla via ____________, come risulta da contratto di locazione e dichiarazione di ospitalità allegati;

 

- Che in data ____, la signora____ ha ottenuto, dalla Questura di ____, un permesso di soggiorno per cure mediche scaduto il  ____ (Ved. Allegato);

 

- Che il sig. _____ attualmente svolge l’attività di _____ presso l’azienda _____ con sede in _____;

 

- Che la sig.ra_____, invece, svolge l’attività di casalinga (o altro);

 

- Che la necessità di chiedere l’autorizzazione ex art. 31 Testo Unico Immigrazione nasce dalla necessità di evitare che l’allontanamento di uno (o di entrambi i) genitori dal territorio italiano possa innescare, in un bambino così piccolo, eventi talmente traumatici da determinare gravi conseguenze in ordine all’equilibrato sviluppo della sua personalità. In tali condizioni, infatti, l’età del minore richiede, al fine di assicurarne l’equilibrato sviluppo psicofisico ed un corretto processo di socializzazione, la presenza di entrambi i genitori, almeno fino al raggiungimento dell’età scolare, che normalmente segna il momento in cui il bambino è in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti ed acquisisce un certo livello di autonomia che permetterà alla famiglia di darsi forme diverse di organizzazione della vita quotidiana (Corte App. Genova, sent. n. 17/2016, 26/02/2016);

 

-  Che la famiglia si è inserita perfettamente nel tessuto socio-economico, instaurando molti rapporti di amicizia, lavorativi (e familiari) di fondamentale importanza per il piccolo____;

 

- Che, inoltre, la famiglia è ben radicata anche dal punto di vista economico e lavorativo, ed un improvviso rientro nel paese di origine comporterebbe sicuramente un grave danno al minore, con conseguente rischio di indigenza e incertezza assoluta sul suo futuro dovute alla disoccupazione dei genitori;

 

- Che la mancanza del permesso di soggiorno per la famiglia dei ricorrenti comporterebbe un grave ed irreparabile danno per il piccolo _____, che non potrebbe frequentare regolarmente le scuole dell’obbligo e nemmeno essere seguito da un medico di famiglia (oppure inserire un altro tipo di danno);

 

- Che un suo sradicamento dal territorio italiano, dove sta crescendo, per far ritorno in un Paese cui non appartiene e in cui non ha mai vissuto, causerebbe, sicuramente, al piccolo ________ un tracollo psicologico irrecuperabile, soprattutto perché la famiglia non sarebbe in grado, in tempi brevi, di reinserirsi nel tessuto sociale lavorativo del paese di origine, con drammatiche ripercussioni a livello economico;

 

- Che la minore età del piccolo____ e la conseguente esigenza di garantirne lo sviluppo psicofisico, unitamente alle sopra indicate motivazioni, sono di per sé sufficienti ad autorizzare la permanenza dei genitori nel territorio italiano per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico Immigrazione, almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana;

 

- Che le descritte circostanze di fatto alla base della chiesta autorizzazione sono transitorie e trascendono il normale disagio causato dall’allontanamento di un genitore (o familiare di riferimento);

 

- Che la natura temporanea della richiesta autorizzazione, in ogni caso, consentirebbe alla famiglia di prepararsi ad un eventuale rientro nel caso in cui i genitori non dovessero riuscire a regolarizzare la loro posizione in conformità alle norme vigenti sull’immigrazione.

 

DIRITTO

 

1 - Ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. Lgs. 286/98, il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori stranieri, che si trovano sul territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia di un familiare, anche in deroga alle altre disposizioni del TU in materia di immigrazione.

 

2 - L'interpretazione della suddetta norma, in ogni caso, non può prescindere dall'affermazione di principio contenuta nel 3° comma dell'art. 28 del T.U. immigrazione: in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Tale principio va applicato a tutti i minori senza discriminazione, anche se essi siano entrati irregolarmente in Italia (Trib. Min. L’Aquila, 8 Novembre 2013).

 

3 - La normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in Italia deriva dal complesso di disposizioni che disciplinano la tutela dei minori e da quelle che regolano la posizione amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia.

Da tale normativa discende che il diritto del minore a mantenere rapporti continuativi con la famiglia (artt. 7, 10, 18 e 22 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989) debba andare oltre i genitori, ed essere, quindi, esteso al familiare con il quale egli ha instaurato una relazione affettiva primaria e significativa (TM L’Aquila, 8 Novembre 2013).

La legge dispone, inoltre, il diritto a mantenere e garantire l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri, e ciò in quanto il legislatore ha ritenuto prevalenti, sulle norme in materia di emigrazione e/o espulsione, i principi costituzionali di tutela dei minori e di tutela dell’integrità familiare e psico-fisica i quali, in quanto riferiti alla persona umana, possono trovare applicazione indipendentemente dalle condizioni in base alle quali lo straniero è presente nello Stato Italiano, perché la Repubblica garantisce e riconosce i diritti della famiglia e la propria unità.

 

4 - La tutela prevista dall’art. 31 TUI si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorché a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno.

La valutazione del giudice deve riguardare esclusivamente l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo psicofisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal territorio italiano ed il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.

In altre parole, l’oggetto del giudizio deve essere incentrato esclusivamente sulle esigenze esistenziali ed educative del minore, non potendo assolutamente riguardare l’analisi delle prospettive di integrazione del genitore o familiare (Cass. n. 27238/2020).

 

5 - La Suprema Corte ha precisato che l’art. 31 TU Immigrazione non può essere interpretato in senso restrittivo, in quanto esso tutela il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del D. Lgs. n. 286/98, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore.

Poiché le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui all’art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, il giudice di merito deve valutare tutte le circostanze del caso concreto con particolare attenzione: le condizioni di salute e le esigenze di cure mediche, l’età del minore, la presenza o meno dell’altro genitore, il radicamento nel territorio italiano e l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU. n. 21799/2010).

 

6 - Alla luce dei principi esposti dalla Suprema Corte (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU.  n. 21799/2010), la valutazione del giudice deve essere svolta in concreto, avendo riguardo alle specifiche circostanze del caso, e deve tener conto della sussistenza di un significativo legame di accudimento affettivo e materiale tra il genitore ed il minore, come nel caso di specie, nonché della necessità di non privare quest’ultimo di una figura parentale presente e consolidata nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell’esigenza di non determinare una traumatica frattura tra il minore, il contesto ambientale e relazionale nel quale è inserito e le sue radicate abitudini di vita. Infatti, nella attuale delicata fase di crescita, l’eventuale sradicamento del bambino dal contesto italiano a causa di un rimpatrio forzato dei genitori, con l’inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali e sociali in atto, appare del tutto contrastante con l’interesse del minore e probabile causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il profilo evolutivo. D’altro canto, l’allontanamento dei genitori dal territorio italiano, dove il nucleo familiare è insediato da molti anni, provocherebbe lo smembramento della famiglia, con inevitabili conseguenze dannose per il minore, che verrebbe in tal modo privato del sostegno affettivo, educativo e materiale di uno dei genitori o di entrambi (Cfr. Corte d’Appello di Milano, 27 Giugno 2019).

 

Per i motivi  innanzi indicati, i ricorrenti, nell’interesse superiore dei minori, ai quali vorrebbero continuare ad offrire una vita dignitosa e migliori condizioni di crescita, in attesa di poter regolarizzare la loro permanenza in Italia, chiedono, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di immigrazione, di essere autorizzati alla permanenza sul territorio italiano per un periodo di tempo determinato, almeno sino a quando gli stessi non saranno in grado di regolarizzare altrimenti la loro presenza in Italia, o almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana.

 

Tanto premesso, i ricorrenti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,

 

c h i e d o n o

 

Che l’Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di ______________, voglia accogliere il ricorso che precede e, visto l’art. 31 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, pronunciando nel superiore interesse dei minori ___________, e ____________:

 

A) Autorizzare la permanenza in Italia dei ricorrenti per un periodo di tempo determinato;

 

B) Dichiarare che i ricorrenti hanno diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per i motivi indicati in ricorso;

 

C) Emettere ogni altro provvedimento necessario.

 

Si depositano i seguenti atti:

1) Certificati Carichi pendenti e Casellario giudiziale dei ricorrenti;

2) Copia della documentazione medica relativa allo stato di salute dei minori con copia libretti di vaccinazione;

3) Certificato di matrimonio;

4) Copia del contratto di locazione;

5) Copia del decreto n. ______________ del Tribunale per i Minorenni di _________________.

6) Copia dei passaporti, dei documenti di identità e dei permessi di soggiorno scaduti dei ricorrenti e dei minori;

7) Contratto di lavoro/Buste paga del ricorrente;

8) Certificati di frequenza scolastica dei minori;

9) Dichiarazione di ospitalità.

 

Luogo, __________________

 

Avv. Gennaro De Natale

 

 

 

martedì 9 agosto 2022

Ricorso ai sensi dell'art. 31 Decreto Legislativo n. 286/1998 - Permesso di soggiorno per assistenza ai minori. Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 31 TUI




 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

 

 

Ricorso ex art. 31 D. Lgs. N. 286/98

 

 

Per: (padre) ______________, nato in ______________ il _________, in possesso di passaporto n. __________, rilasciato dal governo _________ il ___________, con scadenza _____________;

 

e / o

 

(madre) _______________, nata in __________  il ___________, in possesso di passaporto n. ____________, rilasciato dal governo _____________ il _____________, con scadenza _________________;

entrambi residenti dal ________________ a ________________ (___), in Via ____________________ n. 15, e domiciliati in ___________________ (___) alla via _______________ n. 10,

 

eventuale [presso la sorella di ____________ (uno dei ricorrenti), sig.ra __________________, soggiornante in Italia da diversi anni e in possesso di regolare permesso,]

 

elett.te dom.ti presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto (Pec: ____________, fax 089123456).

 

 

PREMESSO IN FATTO

 

- Che i ricorrenti sono cittadini extracomunitari;

 

- Che, con decreto n. _______________ di codesto Tribunale per i Minorenni (o del Tribunale per i Minorenni di ________________), gli istanti hanno ottenuto, in data _______________, il permesso di soggiorno con validità di anni _____, scaduto in data _______________, e che pertanto si trovano ad essere irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;

 

- Che entrambi sono conviventi (o sposati), e genitori dei minori di seguito indicati:

 

1) _____________, nato in ____________ il ___________, in possesso di passaporto ________________ rilasciato dal Governo _________ il ________________, con scadenza ____________;

 

2) ______________, nata a ______________ il _________________, in possesso di passaporto _______________ rilasciato dal Governo _______ il ____________, con scadenza _______________;

 

- Che il padre dei minori ha svolto, e tutt’ora svolge, attività lavorativa nella raccolta stagionale della frutta, attualmente nel comune di ______________ (___), conseguendo un guadagno che consente alla propria famiglia una vita serena e dignitosa;

 

- Che le piccole __________ e ________________frequentano regolarmente la scuola elementare presso l’Istituto Comprensivo Statale ________________, Scuola dell’Infanzia - ______________, in _______________ (__), Via _____________ n. ____;

 

- Che il nucleo familiare è ben integrato e radicato nel territorio italiano, grazie anche all’aiuto della sorella di (padre o madre dei minori) ___________, ____________, dalla quale la famiglia viene supportata moralmente e materialmente;

 

- Che i bambini hanno effettuato tutte le vaccinazioni di rito e sono curati nell’aspetto e nell’igiene personale;

 

- Che l’eventuale allontanamento dei ricorrenti dal territorio nazionale, in questa particolare e delicata fase della loro crescita, arrecherebbe certamente notevoli disagi ai minori, nonché gravi danni al loro sviluppo psico-fisico, in quanto, al momento, l’Italia rappresenta il riferimento territoriale nel quale il nucleo familiare è maggiormente radicato e sostenuto;

 

- Che entrambi i genitori, con il sostegno della zia (o altro familiare), riescono a garantire ai minori il soddisfacimento delle principali esigenze di crescita, le cure necessarie ed un ambiente familiare sereno ed accudente;

 

- Che, in questo momento, il ritorno improvviso nel paese di origine costituirebbe senza dubbio un pregiudizio per lo sviluppo psicofisico dei minori a causa dello smembramento della famiglia allargata e dello sradicamento dal territorio, con conseguente rischio di indigenza e incertezza assoluta sul loro futuro, stante l’impossibilità, per la famiglia, di reinserirsi, in tempi brevi, nel tessuto sociale e lavorativo del paese di origine, con drammatiche ricadute a livello economico;

 

- Che la minore età del piccolo____ e la conseguente esigenza di garantirne lo sviluppo psicofisico, unitamente alle sopra indicate motivazioni, sono di per sé sufficienti ad autorizzare la permanenza dei genitori nel territorio italiano per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico Immigrazione, almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana;

 

- Che le descritte circostanze di fatto alla base della chiesta autorizzazione sono transitorie e trascendono il normale disagio causato dall’allontanamento di (o da) un genitore (o familiare di riferimento);

 

- Che la natura temporanea della richiesta autorizzazione, in ogni caso, consentirebbe alla famiglia di prepararsi ad un eventuale rientro nel caso in cui i genitori non dovessero riuscire a regolarizzare la loro posizione in conformità alle norme vigenti sull’immigrazione.

 

DIRITTO

 

1 - Ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. Lgs. 286/98, il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori stranieri, che si trovano sul territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia di un familiare, anche in deroga alle altre disposizioni del TU in materia di immigrazione.

 

2 - L'interpretazione della suddetta norma, in ogni caso, non può prescindere dall'affermazione di principio contenuta nel 3° comma dell'art. 28 del T.U. immigrazione: in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall' art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Tale principio va applicato a tutti i minori senza discriminazione, anche se essi siano entrati irregolarmente in Italia (Trib. Min. L’Aquila, 8 Novembre 2013).

 

3 - Dal complesso di disposizioni che disciplinano la tutela dei minori e da quelle che regolano la posizione amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia discende che il diritto del minore a mantenere rapporti continuativi con la famiglia (artt. 7, 10, 18 e 22 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989) debba andare oltre i genitori, ed essere, quindi, esteso al familiare con il quale egli ha instaurato una relazione affettiva primaria e significativa (TM L’Aquila, 8 Novembre 2013).

La legge dispone, inoltre, il diritto a mantenere e garantire l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri, e ciò in quanto il legislatore ha ritenuto prevalenti, sulle norme in materia di emigrazione e/o espulsione, i principi costituzionali di tutela dei minori e di tutela dell’integrità familiare e psico-fisica i quali, in quanto riferiti alla persona umana, possono trovare applicazione indipendentemente dalle condizioni in base alle quali lo straniero è presente nello Stato Italiano, perché la Repubblica garantisce e riconosce i diritti della famiglia e la propria unità.

 

4 - La tutela prevista dall’art. 31 TUI si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorché a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno.

La valutazione del giudice deve riguardare esclusivamente l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo psicofisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal territorio italiano ed il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.

In altre parole, l’oggetto del giudizio deve essere incentrato esclusivamente sulle esigenze esistenziali ed educative del minore, non potendo assolutamente riguardare l’analisi delle prospettive di integrazione del genitore o familiare (Cass. n. 27238/2020).

 

5 - La Suprema Corte ha precisato che l’art. 31 TU Immigrazione non può essere interpretato in senso restrittivo, in quanto esso tutela il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del D. Lgs. n. 286/98, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore.

Poiché le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui all’art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, il giudice di merito deve valutare tutte le circostanze del caso concreto con particolare attenzione: le condizioni di salute e le esigenze di cure mediche, l’età del minore, la presenza o meno dell’altro genitore, il radicamento nel territorio italiano e l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU. n. 21799/2010).

 

6 - Alla luce dei principi esposti dalla Suprema Corte (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU.  n. 21799/2010), la valutazione del giudice deve essere svolta in concreto, avendo riguardo alle specifiche circostanze del caso, e deve tener conto della sussistenza di un significativo legame di accudimento affettivo e materiale tra il genitore ed il minore, come nel caso di specie, nonché della necessità di non privare quest’ultimo di una figura parentale presente e consolidata nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell’esigenza di non determinare una traumatica frattura tra il minore, il contesto ambientale e relazionale nel quale è inserito e le sue radicate abitudini di vita. Infatti, nella attuale delicata fase di crescita, l’eventuale sradicamento del bambino dal contesto italiano a causa di un rimpatrio forzato dei genitori (SPECIFICARE: o del familiare con il quale esista un legame significativo), con l’inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali e sociali in atto, appare del tutto contrastante con l’interesse del minore e probabile causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il profilo evolutivo. D’altro canto, l’allontanamento del genitore (o del familiare) dal territorio italiano, dove il nucleo familiare è insediato da molti anni, provocherebbe lo smembramento della famiglia, con inevitabili conseguenze dannose per il minore, che verrebbe in tal modo privato del sostegno affettivo, educativo e materiale di uno dei genitori (Cfr. Corte d’Appello di Milano, 27 Giugno 2019).

 

Per i motivi  innanzi indicati, i ricorrenti, nell’interesse superiore dei minori, ai quali vorrebbero continuare ad offrire una vita dignitosa e migliori condizioni di crescita, in attesa di poter regolarizzare la loro permanenza in Italia, chiedono, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di immigrazione, di essere autorizzati alla permanenza sul territorio italiano per un periodo di tempo determinato, almeno sino a quando gli stessi non saranno in grado di regolarizzare altrimenti la loro presenza in Italia, o almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere o affrontare meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana.

 

Tanto premesso, i ricorrenti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,

 

c h i e d o n o

 

Che l’Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di ______________, voglia accogliere il ricorso che precede e, visto l’art. 31 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, pronunciando nel superiore interesse dei minori ___________, e ____________:

 

A) Autorizzare la permanenza in Italia dei ricorrenti per un periodo di tempo determinato;

 

B) Dichiarare che i ricorrenti hanno diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per i motivi indicati in ricorso;

 

C) Emettere ogni altro provvedimento necessario.

 

Si depositano i seguenti atti:

1) Certificati Carichi pendenti e Casellario giudiziale dei ricorrenti;

2) Copia della documentazione medica relativa allo stato di salute dei minori con copia libretti di vaccinazione;

3) Certificato di matrimonio;

4) Copia del contratto di locazione;

5) Copia del decreto n. ____________ del Tribunale per i Minorenni di Milano.

6) Copia dei passaporti, dei documenti di identità e dei permessi di soggiorno scaduti dei ricorrenti e dei minori;

7) Contratto di lavoro/Buste paga del ricorrente;

8) Certificati di frequenza scolastica dei minori;

9) Dichiarazione di ospitalità.

 

Luogo, __________________

 

Avv. ________________

 

 

 


sabato 2 luglio 2022

MODELLO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO IN CASO DI CESSIONE DI CREDITI

 


TRIBUNALE DI ROMA

 

Atto di citazione

 

In Opposizione a decreto ingiuntivo

 

Il sig. ___, nato a ____ il ____, residente in ___ alla via ____, cf: _______, rapp.to e difeso dall’Avv. Gennaro de Natale (PEC: ______, fax n. _____), presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto, propone formale

 

O P P O S I Z I O N E

 

Avverso il decreto ingiuntivo n. ____, RG n ____, emesso in data ____ dal Tribunale di Roma___ per la somma di euro ____ oltre interessi e spese, notificato in data ____ ad istanza della società Delta, in quanto tale decreto è illegittimo per i seguenti

 

M O T I V I

 

In data ____ il sig. ____ ha sottoscritto un contratto di prestito personale n. ____ con Alfa spa, con sede in ____, Via ____ n. ___; P. Iva n. ____.

 

Successivamente i crediti di Alfa SpA sono stati ceduti prima alla Beta ___ Spa e da quest’ultima alla Delta Srl.

 

L’opponente contesta la legittimazione attiva in capo all’odierna opposta, deducendo l’insussistenza di idonea prova dell’avvenuta cessione del credito da Alfa Spa a beta Spa e successivamente da quest’ultima a delta Srl.

 

Infatti, chi si dichiara successore dell’originario titolare di un diritto di credito deve fornire la prova documentale della propria legittimazione, che attesti, senza ombra di dubbio, la effettività della avvenuta cessione (Cass. n. 4116/2016).

 

Nonostante quanto affermato dall’opposta in ricorso per decreto ingiuntivo, non vi è nessuna prova, invece, dell’avvenuta cessione del credito tra la parte originaria (Alfa Spa) e la Beta Spa, non avendo la prima prodotto il relativo contatto di cessione, né dato altra prova al riguardo.

 

L’opposta Delta ha affermato di essere divenuta cessionaria del credito oggetto del presente giudizio in virtù di un contratto di cessione di crediti sottoscritto in data ____________ con la società Beta, avente ad oggetto la cessione, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell’art. 58 TUB, costituito da crediti pecuniari nella titolarità della società Beta, derivanti da contratti di credito originariamente stipulali ed erogati, tra gli altri, anche dalla società Alfa e precedentemente acquistati da Beta mediante diversi contratti di cessione.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo stato prodotto in atti il contratto di cessione stipulato tra la originaria cedente, Alfa Spa, e beta spa, ma solo il contratto di cessione di crediti tra beta spa e delta Srl, ed in mancanza di altri elementi probatori, non può considerarsi raggiunta la prova che l’odierna opposta sia divenuta cessionaria dello specifico credito per cui è causa.

 

Tale prova non può considerarsi raggiunta nemmeno dalla circostanza che delta Srl sia in possesso del contratto di finanziamento stipulato tra il sig. ___ e Alfa spa, atteso che costituisce mero elemento indiziario la circostanza del possesso della documentazione relativa al contratto di finanziamento fra terzi, non idonea a sostituire il documento attestante l’intervenuta cessione del credito tra Alfa e Beta (Cass. n.  2780/2019).

 

Per tutto quanto sopra esposto, il sig. _________, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

 

Cita

 

1) Delta  srl, in persona del lrpt, con sede in ___________, alla via___________,   a comparire dinanzi al Tribunale di Roma all’udienza del giorno _____, locali soliti, ore di rito, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ed, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

 

Conclusioni

 

Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.

 

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

 

Si depositano i seguenti documenti:

1) _________

2) _________

 

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari a Euro _______

 

Roma, _________

Avv. Gennaro De Natale


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venerdì 1 luglio 2022

MODELLO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PRECETTO, AI SENSI DELL'ART. 615 CPC, PRIMO COMMA

 


TRIBUNALE DI GENOVA

 

Atto di citazione in Opposizione a precetto 

ex art. 615, 1° comma, cpc

 

Il Sig. ________, nato a _________ il __________, residente in ____________, via ______________, C.F: ________________, rappresentato e difeso dall’avv.  Gennaro De Natale in virtù di mandato a margine del presente atto (PEC: ______________, fax n. __________);

 

P r e m e s s o

 

 

- Che in data _____________, la Sig.ra ____________ ha notificato all’odierno ricorrente un atto di precetto, intimandogli di pagare i ratei dell’assegno di mantenimento come da accordi intercorsi in sede di separazione consensuale, per un valore pari ad euro ____________;

 

 

- Che il ricorrente intende proporre formale opposizione avverso il suddetto atto di pignoramento per i seguenti

 

M o t i v i

 

 

1) Inesistenza del titolo esecutivo.

 Gli accordi e le condizioni della separazione, omologate con decreto del Tribunale di _____________ n. RG. _____/_____, sono stati superati dall’Accordo concluso innanzi all’Ufficiale di Stato civile del Comune di __________ in data _______, con il quale sono cessati gli effetti civili del matrimonio tra le parti del presente giudizio.

 

Infatti, le statuizioni contenute nella sentenza o nell’accordo di divorzio (anche nel caso in cui quest’ultimo sia stato effettuato innanzi all’ufficiale di stato civile, come nel caso di specie) vanno a sostituire integralmente quelle della separazione.

 

Pertanto, nel caso in cui l’accordo divorzile non disponga diversamente, e nel caso in questione non è stato allegato nessun accordo relativo all’assegno divorzile, non si può in alcun modo ritenere che con il divorzio resti in vigore la previsione dell’assegno prevista in sede di separazione, poiché assegno di mantenimento e divorzile si basano su presupposti differenti: in buona sostanza la determinazione dell’assegno divorzile è indipendente dai precedenti accordi di separazione, in quanto il primo è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato (Cass. 5866/2000).

 

2) Prescrizione parziale del credito.

In subordine, e senza con ciò voler abbandonare l’eccezione che precede, si eccepisce la prescrizione parziale del credito.

 

Ai sensi dell’art. 2948 cc, e come confermato dalla Suprema Corte, il credito relativo ai ratei mensili dell’assegno di mantenimento si prescrive in cinque anni.

 

Infatti, In tema di separazione e di divorzio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, in quanto aventi ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche, non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, ma dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in relazione alle quali sorge di volta in volta il diritto all'adempimento.

 

In proposito va precisato che detti assegni si ricollegano ad obbligazioni di durata e non ad obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi, e che il principio su detto trova fondamento nelle differenze ontologiche esistenti fra i due tipi di obbligazioni, con le relative conseguenze in tema di prescrizione.

 

Le obbligazioni istantanee ad adempimenti plurimi sono caratterizzate dall'unicità dell'obbligazione, ancorché le prestazioni siano frazionate nel tempo secondo modalità contingenti di adempimento previste dal titolo. Le obbligazioni di durata, invece, sono caratterizzate da una causa debendi continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, in relazione all'interesse che sono volte a soddisfare, il protrarsi nel tempo delle prestazioni è una caratteristica essenziale, che ne determina il contenuto e la misura.

 

Gli assegni alimentari e di mantenimento sono tipiche obbligazioni di durata, correlate ad un interesse variabile nel tempo e condizionate, nel loro perdurare e nella loro misura, al permanere o al mutare del fatto costitutivo (da identificarsi nella situazione economica dell'avente diritto e dell'obbligato). Detti assegni formano oggetto di obbligazioni necessariamente periodiche, collegate fra loro ma dotate singolarmente di autonomia, caratterizzate dall'essere le relative prestazioni - per loro natura, in relazione alla loro causa ed agli interessi che sono destinati a soddisfare - suscettibili solo di adempimenti ricorrenti nel tempo, non quantificabili complessivamente ab origine e ontologicamente non eseguibili in modo unitario.

 

Ne deriva che, in relazione a tali obbligazioni, a norma dell'art. 2935 c. c., la prescrizione non può decorrere unitariamente, giacché l'interesse tutelato si attualizza, per sua natura, in momenti successivi del tempo in relazione a ogni singola prestazione, cosicché anteriormente al suo attualizzarsi in ciascun successivo momento, non può "essere fatto valere".

 

La prescrizione, infatti, si fonda sulla divergenza fra una situazione di fatto (non esercizio di un diritto) e una situazione di diritto (titolarità di un diritto esercitabile), protrattasi per un determinato periodo di tempo che inizia a decorrere da quando il diritto, pur potendo in astratto essere esercitato, non lo sia stato. Nel caso delle obbligazioni periodiche, quali gli assegni alimentari e di mantenimento, finché non si maturino i periodi di tempo ai quali sono correlati dal titolo su cui si fondano, il diritto a percepire la singola prestazione non può essere fatto valere, con la conseguenza che la prescrizione non può iniziare a decorrere.

 

Tale struttura delle obbligazioni in questione implica … secondo quanto questa Corte ha già affermato (Cass. 5 dicembre 1998, n. 12333) - che alla loro base non esiste un diritto unitario che possa prescriversi per mancato esercizio a far data dal titolo, negoziale o giudiziario, su cui si fondano, essendo esse fonte di una pluralità di diritti - corrispondenti ciascuno alla prestazione dovuta per ciascun periodo - suscettibili di autonome vicende giuridiche e quindi singolarmente assoggettabili a prescrizione dal momento in cui possono essere fatti valere (Cass. 04/04/2005 n. 6975).

 

 

Ne consegue che, poiché l’atto di precetto, interruttivo della prescrizione, è stato notificato in data ____________, il diritto al pagamento dei ratei dell’assegno di mantenimento si è prescritto per tutto il periodo anteriore al mese di ____________.

La somma precettata, dunque, andrà ridotta in misura pari al valore dei ratei del suddetto periodo, nonché della relativa rivalutazione ISTAT.

 

Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

 

Cita

 

la sig.ra _______________ C.F. _____________, residente in ____________, alla via ______________, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. ____________, in ___________ alla piazza ______________, a comparire dinanzi al Tribunale di Genova, all’udienza del ___________, ore di rito con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., e a comparire dinanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 38 c.p.c. ed all’art. 167 c.p.c., ed in difetto si procederà in sua contumacia al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni.

 

Voglia il Tribunale adito

2) dichiarare l’inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente dichiarare l’inefficacia del precetto notificato all’opponente in data _________;

 

2) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

 

Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori, all’esito del comportamento dell’opposto.

 

Dichiara che il valore del presente processo è pari ad € _____________.

 

Si allegano i seguenti atti e documenti:

 

1) Atto di Precetto con antescritto Decreto di Omologa della Separazione;

 

2) Istanza di ammissione al gratuito patrocinio;

 

3) Certificato di matrimonio.

 

Genova, _________________

 

Avv. Gennaro De Natale


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