TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
_____________
Ricorso ex art. 31 D. Lgs. N. 286/98
Per: (padre)
______________, nato in ______________ (Albania) il _________, in possesso di
passaporto n. __________, rilasciato dal governo Albanese il ___________, con
scadenza _____________;
e / o
(madre)
_______________, nata in __________ (Albania) il ___________, in possesso di
passaporto n. ____________, rilasciato dal governo Albanese il _____________,
con scadenza _________________;
entrambi
residenti dal ________________ a ________________ (NA), in Via
____________________ n. 15, e domiciliati in ___________________ (SA) alla via
_______________ n. 10,
eventuale [presso
la sorella di ____________ (uno dei ricorrenti), sig.ra __________________,
soggiornante in Italia da diversi anni e in possesso di regolare permesso, ]
elett.te
dom.ti presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale che li rappresenta e
difende in virtù di mandato a margine del presente atto (Pec: ____________, fax
089123456).
PREMESSO IN FATTO
-
Che i ricorrenti sono cittadini extra-comunitari;
-
Che dalla loro unione, in data ____, in ___ (luogo) è nato il piccolo
_____________, come da certificato di nascita che si allega;
-
Che gli istanti sono attualmente residenti, insieme al figlio, in _________,
alla via ____________, come risulta da contratto di locazione e dichiarazione
di ospitalità allegati;
-
Che in data ____, la signora____ ha ottenuto, dalla Questura di ____, un
permesso di soggiorno per cure mediche scaduto il ____ (Ved. Allegato);
-
Che il sig. _____ attualmente svolge l’attività di _____ presso l’azienda _____
con sede in _____;
-
Che la sig.ra_____, invece, svolge l’attività di casalinga (o altro);
-
Che la necessità di chiedere l’autorizzazione ex art. 31 Testo Unico
Immigrazione nasce dalla necessità di evitare che l’allontanamento di uno (o di
entrambi i) genitori dal territorio italiano possa innescare, in un bambino
così piccolo, eventi talmente traumatici da determinare gravi conseguenze in
ordine all’equilibrato sviluppo della sua personalità. In tali condizioni,
infatti, l’età del minore richiede, al fine di assicurarne l’equilibrato
sviluppo psicofisico ed un corretto processo di socializzazione, la presenza di
entrambi i genitori, almeno fino al raggiungimento dell’età scolare, che
normalmente segna il momento in cui il bambino è in grado di comprendere meglio
le ragioni di eventuali cambiamenti ed acquisisce un certo livello di autonomia
che permetterà alla famiglia di darsi forme diverse di organizzazione della
vita quotidiana (Corte App. Genova, sent. n. 17/2016, 26/02/2016);
- Che la famiglia si è inserita perfettamente
nel tessuto socio-economico, instaurando molti rapporti di amicizia, lavorativi
(e familiari) di fondamentale importanza per il piccolo____;
-
Che, inoltre, la famiglia è ben radicata anche dal punto di vista economico e
lavorativo, ed un improvviso rientro nel paese di origine comporterebbe
sicuramente un grave danno al minore, con conseguente rischio di indigenza e
incertezza assoluta sul suo futuro dovute alla disoccupazione dei genitori;
-
Che la mancanza del permesso di soggiorno per la famiglia dei ricorrenti
comporterebbe un grave ed irreparabile danno per il piccolo _____, che non
potrebbe frequentare regolarmente le scuole dell’obbligo e nemmeno essere seguito
da un medico di famiglia (oppure inserire
un altro tipo di danno);
-
Che un suo sradicamento dal territorio italiano, dove sta crescendo, per far
ritorno in un Paese cui non appartiene e in cui non ha mai vissuto, causerebbe,
sicuramente, al piccolo ________ un tracollo psicologico irrecuperabile,
soprattutto perché la famiglia non sarebbe in grado, in tempi brevi, di
reinserirsi nel tessuto sociale lavorativo del paese di origine, con
drammatiche ripercussioni a livello economico;
-
Che la minore età del piccolo____ e la conseguente esigenza di garantirne lo
sviluppo psicofisico, unitamente alle sopra indicate motivazioni, sono di per
sé sufficienti ad autorizzare la permanenza dei genitori nel territorio
italiano per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni
del Testo Unico Immigrazione, almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto
l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno
scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di
comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un
livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa
organizzazione della vita quotidiana;
-
Che le descritte circostanze di fatto alla base della chiesta autorizzazione
sono transitorie e trascendono il normale disagio causato dall’allontanamento
di un genitore (o familiare di riferimento);
-
Che la natura temporanea della richiesta autorizzazione, in ogni caso, consentirebbe
alla famiglia di prepararsi ad un eventuale rientro nel caso in cui i genitori
non dovessero riuscire a regolarizzare la loro posizione in conformità alle
norme vigenti sull’immigrazione.
DIRITTO
1 -
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. Lgs. 286/98, il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico dei minori stranieri, che si trovano sul territorio italiano,
può autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia di un familiare, anche in
deroga alle altre disposizioni del TU in materia di immigrazione.
2 -
L'interpretazione della suddetta norma, in ogni caso, non può prescindere
dall'affermazione di principio contenuta nel 3° comma dell'art. 28 del T.U.
immigrazione: in tutti i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione
con carattere di priorità il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Tale principio va
applicato a tutti i minori senza discriminazione, anche se essi siano entrati
irregolarmente in Italia (Trib. Min. L’Aquila, 8 Novembre 2013).
3 -
La normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in Italia deriva dal
complesso di disposizioni che disciplinano la tutela dei minori e da quelle che
regolano la posizione amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in
Italia.
Da
tale normativa discende che il diritto
del minore a mantenere rapporti continuativi con la famiglia (artt. 7, 10,
18 e 22 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989) debba andare oltre i genitori, ed essere, quindi, esteso al familiare
con il quale egli ha instaurato una relazione affettiva primaria e
significativa (TM L’Aquila, 8 Novembre 2013).
La
legge dispone, inoltre, il diritto a mantenere e garantire l’unità familiare
nei confronti dei familiari stranieri, e ciò in quanto il legislatore ha
ritenuto prevalenti, sulle norme in materia di emigrazione e/o espulsione, i principi costituzionali di tutela dei
minori e di tutela dell’integrità familiare e psico-fisica i quali, in quanto
riferiti alla persona umana, possono trovare
applicazione indipendentemente dalle condizioni in base alle quali lo straniero
è presente nello Stato Italiano, perché la Repubblica garantisce e
riconosce i diritti della famiglia e la propria unità.
4 -
La tutela prevista dall’art. 31 TUI si fonda sul presupposto dell’esistenza del
diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere,
ancorché a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino
straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno.
La valutazione del giudice deve
riguardare esclusivamente l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo
psicofisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal
territorio italiano ed il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle
disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.
In
altre parole, l’oggetto del giudizio
deve essere incentrato esclusivamente sulle esigenze esistenziali ed educative
del minore, non potendo assolutamente riguardare l’analisi delle prospettive
di integrazione del genitore o familiare (Cass. n. 27238/2020).
5 -
La Suprema Corte ha precisato che l’art.
31 TU Immigrazione non può essere interpretato in senso restrittivo, in
quanto esso tutela il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con
entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del D. Lgs. n.
286/98, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o
necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore.
Poiché
le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui all’art. 31 non si
prestano ad essere catalogate o standardizzate, il giudice di merito deve
valutare tutte le circostanze del caso concreto con particolare attenzione: le
condizioni di salute e le esigenze di cure mediche, l’età del minore, la
presenza o meno dell’altro genitore, il radicamento nel territorio italiano e
l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali, in considerazione
della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di
crescita (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011;
Cass. SS. UU. n. 21799/2010).
6 -
Alla luce dei principi esposti dalla Suprema Corte (Cass. n. 4197/2018; Cass.
Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU. n. 21799/2010), la valutazione del giudice
deve essere svolta in concreto, avendo riguardo alle specifiche circostanze del
caso, e deve tener conto della sussistenza
di un significativo legame di accudimento affettivo e materiale tra il genitore
ed il minore, come nel caso di specie, nonché della necessità di non privare quest’ultimo di una figura parentale presente
e consolidata nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell’esigenza di non determinare una
traumatica frattura tra il minore, il contesto ambientale e relazionale nel
quale è inserito e le sue radicate abitudini di vita. Infatti, nella
attuale delicata fase di crescita, l’eventuale sradicamento del bambino dal
contesto italiano a causa di un rimpatrio forzato dei genitori, con
l’inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali e
sociali in atto, appare del tutto contrastante con l’interesse del minore e
probabile causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il
profilo evolutivo. D’altro canto, l’allontanamento dei genitori dal territorio
italiano, dove il nucleo familiare è insediato da molti anni, provocherebbe lo
smembramento della famiglia, con inevitabili conseguenze dannose per il minore,
che verrebbe in tal modo privato del sostegno affettivo, educativo e materiale
di uno dei genitori o di entrambi (Cfr. Corte d’Appello di Milano, 27 Giugno
2019).
Per
i motivi innanzi indicati, i ricorrenti,
nell’interesse superiore dei minori, ai quali vorrebbero continuare ad offrire
una vita dignitosa e migliori condizioni di crescita, in attesa di poter
regolarizzare la loro permanenza in Italia, chiedono, anche in deroga alle
disposizioni di legge vigenti in materia di immigrazione, di essere autorizzati
alla permanenza sul territorio italiano per un periodo di tempo determinato,
almeno sino a quando gli stessi non saranno in grado di regolarizzare
altrimenti la loro presenza in Italia, o almeno fino a quando il minore non
avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo o almeno l’anno
scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di
comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un
livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa
organizzazione della vita quotidiana.
Tanto
premesso, i ricorrenti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,
c h i e d o n o
Che
l’Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di ______________, voglia
accogliere il ricorso che precede e, visto l’art. 31 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286,
pronunciando nel superiore interesse dei minori ___________, e ____________:
A) Autorizzare la
permanenza in Italia dei ricorrenti per un periodo di tempo determinato;
B) Dichiarare che i
ricorrenti hanno diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per
i motivi indicati in ricorso;
C) Emettere ogni altro
provvedimento necessario.
Si
depositano i seguenti atti:
1) Certificati Carichi pendenti e
Casellario giudiziale dei ricorrenti;
2) Copia della documentazione
medica relativa allo stato di salute dei minori con copia libretti di
vaccinazione;
3)
Certificato di matrimonio;
4) Copia del contratto di
locazione;
5) Copia del decreto n.
______________ del Tribunale per i Minorenni di _________________.
6) Copia dei passaporti, dei
documenti di identità e dei permessi di soggiorno scaduti dei ricorrenti e dei
minori;
7)
Contratto di lavoro/Buste paga del ricorrente;
8) Certificati di frequenza
scolastica dei minori;
9) Dichiarazione di ospitalità.
Luogo, __________________
Avv.
Gennaro De Natale
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