TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Ricorso ex art. 31 D. Lgs. N. 286/98
Per: (padre)
______________, nato in ______________ il _________, in possesso di passaporto
n. __________, rilasciato dal governo _________ il ___________, con scadenza
_____________;
e / o
(madre)
_______________, nata in __________ il
___________, in possesso di passaporto n. ____________, rilasciato dal governo _____________
il _____________, con scadenza _________________;
entrambi
residenti dal ________________ a ________________ (___), in Via
____________________ n. 15, e domiciliati in ___________________ (___) alla via
_______________ n. 10,
eventuale [presso
la sorella di ____________ (uno dei ricorrenti), sig.ra __________________,
soggiornante in Italia da diversi anni e in possesso di regolare permesso,]
elett.te
dom.ti presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale che li rappresenta e
difende in virtù di mandato a margine del presente atto (Pec: ____________, fax
089123456).
PREMESSO IN FATTO
-
Che i ricorrenti sono cittadini extracomunitari;
-
Che, con decreto n. _______________ di codesto Tribunale per i Minorenni (o del
Tribunale per i Minorenni di ________________), gli istanti hanno ottenuto, in
data _______________, il permesso di soggiorno con validità di anni _____,
scaduto in data _______________, e che pertanto si trovano ad essere
irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
-
Che entrambi sono conviventi (o sposati), e genitori dei minori di seguito
indicati:
1) _____________, nato
in ____________ il ___________, in possesso di passaporto ________________
rilasciato dal Governo _________ il ________________, con scadenza
____________;
2) ______________, nata
a ______________ il _________________, in possesso di passaporto
_______________ rilasciato dal Governo _______ il ____________, con scadenza
_______________;
-
Che il padre dei minori ha svolto, e tutt’ora svolge, attività lavorativa nella
raccolta stagionale della frutta, attualmente nel comune di ______________ (___),
conseguendo un guadagno che consente alla propria famiglia una vita serena e
dignitosa;
-
Che le piccole __________ e ________________frequentano regolarmente la scuola
elementare presso l’Istituto Comprensivo Statale ________________, Scuola dell’Infanzia
- ______________, in _______________ (__), Via _____________ n. ____;
-
Che il nucleo familiare è ben integrato e radicato nel territorio italiano,
grazie anche all’aiuto della sorella di (padre o madre dei minori) ___________,
____________, dalla quale la famiglia viene supportata moralmente e
materialmente;
-
Che i bambini hanno effettuato tutte le vaccinazioni di rito e sono curati
nell’aspetto e nell’igiene personale;
-
Che l’eventuale allontanamento dei ricorrenti dal territorio nazionale, in
questa particolare e delicata fase della loro crescita, arrecherebbe certamente
notevoli disagi ai minori, nonché gravi danni al loro sviluppo psico-fisico, in
quanto, al momento, l’Italia rappresenta il riferimento territoriale nel quale
il nucleo familiare è maggiormente radicato e sostenuto;
-
Che entrambi i genitori, con il sostegno della zia (o altro familiare),
riescono a garantire ai minori il soddisfacimento delle principali esigenze di
crescita, le cure necessarie ed un ambiente familiare sereno ed accudente;
-
Che, in questo momento, il ritorno improvviso nel paese di origine
costituirebbe senza dubbio un pregiudizio per lo sviluppo psicofisico dei
minori a causa dello smembramento della famiglia allargata e dello sradicamento
dal territorio, con conseguente rischio di indigenza e incertezza assoluta sul
loro futuro, stante l’impossibilità, per la famiglia, di reinserirsi, in tempi
brevi, nel tessuto sociale e lavorativo del paese di origine, con drammatiche
ricadute a livello economico;
-
Che la minore età del piccolo____ e la conseguente esigenza di garantirne lo
sviluppo psicofisico, unitamente alle sopra indicate motivazioni, sono di per
sé sufficienti ad autorizzare la permanenza dei genitori nel territorio
italiano per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni
del Testo Unico Immigrazione, almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto
l’età scolare (o non avrà completato il ciclo o almeno l’anno scolastico) (o
altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere
meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di
maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione
della vita quotidiana;
-
Che le descritte circostanze di fatto alla base della chiesta autorizzazione
sono transitorie e trascendono il normale disagio causato dall’allontanamento
di (o da) un genitore (o familiare di riferimento);
-
Che la natura temporanea della richiesta autorizzazione, in ogni caso,
consentirebbe alla famiglia di prepararsi ad un eventuale rientro nel caso in
cui i genitori non dovessero riuscire a regolarizzare la loro posizione in
conformità alle norme vigenti sull’immigrazione.
DIRITTO
1 - Ai sensi dell’art. 31,
comma 3, D. Lgs. 286/98, il Tribunale per
i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori
stranieri, che si trovano sul territorio italiano, può autorizzare l’ingresso
o la permanenza in Italia di un familiare, anche in deroga alle altre
disposizioni del TU in materia di immigrazione.
2 - L'interpretazione della
suddetta norma, in ogni caso, non può prescindere dall'affermazione di
principio contenuta nel 3° comma dell'art. 28 del T.U. immigrazione: in tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e
riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di
priorità il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall' art. 3 della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Tale principio va applicato a
tutti i minori senza discriminazione, anche se essi siano entrati
irregolarmente in Italia (Trib. Min. L’Aquila, 8 Novembre 2013).
3 - Dal complesso di
disposizioni che disciplinano la tutela dei minori e da quelle che regolano la
posizione amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia discende
che il diritto del minore a mantenere
rapporti continuativi con la famiglia (artt. 7, 10, 18 e 22 Convenzione ONU
sui diritti del fanciullo, 1989) debba
andare oltre i genitori, ed essere, quindi, esteso al familiare con il quale
egli ha instaurato una relazione affettiva primaria e significativa (TM
L’Aquila, 8 Novembre 2013).
La legge
dispone, inoltre, il diritto a mantenere e garantire l’unità familiare nei
confronti dei familiari stranieri, e ciò in quanto il legislatore ha ritenuto
prevalenti, sulle norme in materia di emigrazione e/o espulsione, i principi costituzionali di tutela dei
minori e di tutela dell’integrità familiare e psico-fisica i quali, in quanto
riferiti alla persona umana, possono
trovare applicazione indipendentemente dalle condizioni in base alle quali lo
straniero è presente nello Stato Italiano, perché la Repubblica garantisce
e riconosce i diritti della famiglia e la propria unità.
4 - La tutela prevista
dall’art. 31 TUI si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore
alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorché a determinate
condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia
sfornito di un titolo di soggiorno.
La valutazione del giudice deve
riguardare esclusivamente l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo
psicofisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal
territorio italiano ed il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle
disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.
In
altre parole, l’oggetto del giudizio
deve essere incentrato esclusivamente sulle esigenze esistenziali ed educative
del minore, non potendo assolutamente riguardare l’analisi delle
prospettive di integrazione del genitore o familiare (Cass. n. 27238/2020).
5 - La Suprema Corte ha
precisato che l’art. 31 TU Immigrazione
non può essere interpretato in senso restrittivo, in quanto esso tutela il
diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche
in deroga alle altre disposizioni del D. Lgs. n. 286/98, sicché la norma non
pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate
alla sua salute, ma comprende qualsiasi
danno grave che potrebbe subire il minore.
Poiché
le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui all’art. 31 non si
prestano ad essere catalogate o standardizzate, il giudice di merito deve
valutare tutte le circostanze del caso concreto con particolare attenzione: le
condizioni di salute e le esigenze di cure mediche, l’età del minore, la
presenza o meno dell’altro genitore, il radicamento nel territorio italiano e
l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali, in considerazione
della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di
crescita (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass.
SS. UU. n. 21799/2010).
6 - Alla luce dei principi
esposti dalla Suprema Corte (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015;
Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU. n.
21799/2010), la valutazione del giudice deve essere svolta in concreto, avendo
riguardo alle specifiche circostanze del caso, e deve tener conto della sussistenza di un significativo legame di
accudimento affettivo e materiale tra il genitore ed il minore, come nel
caso di specie, nonché della necessità
di non privare quest’ultimo di una figura parentale presente e consolidata
nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell’esigenza di non determinare una traumatica frattura tra il minore,
il contesto ambientale e relazionale nel quale è inserito e le sue radicate
abitudini di vita. Infatti, nella attuale delicata fase di crescita,
l’eventuale sradicamento del bambino dal contesto italiano a causa di un
rimpatrio forzato dei genitori (SPECIFICARE:
o del familiare con il quale esista un legame significativo), con
l’inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali e
sociali in atto, appare del tutto contrastante con l’interesse del minore e
probabile causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il
profilo evolutivo. D’altro canto, l’allontanamento del genitore (o del
familiare) dal territorio italiano, dove il nucleo familiare è insediato da
molti anni, provocherebbe lo smembramento della famiglia, con inevitabili
conseguenze dannose per il minore, che verrebbe in tal modo privato del
sostegno affettivo, educativo e materiale di uno dei genitori (Cfr. Corte
d’Appello di Milano, 27 Giugno 2019).
Per
i motivi innanzi indicati, i ricorrenti,
nell’interesse superiore dei minori, ai quali vorrebbero continuare ad offrire
una vita dignitosa e migliori condizioni di crescita, in attesa di poter
regolarizzare la loro permanenza in Italia, chiedono, anche in deroga alle
disposizioni di legge vigenti in materia di immigrazione, di essere autorizzati
alla permanenza sul territorio italiano per un periodo di tempo determinato,
almeno sino a quando gli stessi non saranno in grado di regolarizzare altrimenti
la loro presenza in Italia, o almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto
l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno scolastico)
(o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere o
affrontare meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un
livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa
organizzazione della vita quotidiana.
Tanto
premesso, i ricorrenti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,
c h i e d o n o
Che
l’Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di ______________, voglia accogliere
il ricorso che precede e, visto l’art. 31 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, pronunciando
nel superiore interesse dei minori ___________,
e ____________:
A) Autorizzare la
permanenza in Italia dei ricorrenti per un periodo di tempo determinato;
B) Dichiarare che i
ricorrenti hanno diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per
i motivi indicati in ricorso;
C) Emettere ogni altro
provvedimento necessario.
Si
depositano i seguenti atti:
1) Certificati Carichi pendenti e
Casellario giudiziale dei ricorrenti;
2) Copia della documentazione
medica relativa allo stato di salute dei minori con copia libretti di
vaccinazione;
3)
Certificato di matrimonio;
4) Copia del contratto di
locazione;
5) Copia del decreto n.
____________ del Tribunale per i Minorenni di Milano.
6) Copia dei passaporti, dei
documenti di identità e dei permessi di soggiorno scaduti dei ricorrenti e dei
minori;
7)
Contratto di lavoro/Buste paga del ricorrente;
8) Certificati di frequenza
scolastica dei minori;
9) Dichiarazione di ospitalità.
Luogo, __________________
Avv.
________________
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