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lunedì 10 maggio 2021

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO - RICORSO EX ART. 12 BIS LEGGE N. 898/1970 - QUOTA DEL 40% DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL CONIUGE

 


IL TRIBUNALE DI SALERNO

Prima Sezione Civile

 

riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:

 

1) dott.ssa   Caterina       Costabile                      - Presidente

2) dott.ssa   Francesca     Sicilia                          - Giudice

3) dott.ssa   Valentina      Chiosi                          - Giudice rel.

 

ha pronunciato la seguente  

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al n. 457/2019 R.V.G.,

 

avente per oggetto: Ricorso ex art. 12 bis L. n. 898/1970, vertente

 

TRA

 

CAIA, RICORRENTE

 

E

 

TIZIO, RESISTENTE CONTUMACE

E

 

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pt, RESISTENTE CONTUMACE

 

   

FATTO E DIRITTO

 

1.         Con ricorso ex art. 12 bis L. N. 898/1970, CAIA ha premesso che, con sentenza n. XX/2008, il Tribunale di Salerno ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con TIZIO con la quale è stato previsto l’obbligo a carico del TIZIO di versarle la somma di € 150,00 a titolo di assegno divorzile.

Pertanto, considerata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la ricorrente ha richiesto il versamento in suo favore di una somma pari al 40% del TFR liquidato in favore dell’ex coniuge, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro presso DATORE DI LAVORO avvenuto nel marzo 2018

Instaurato regolarmente il contraddittorio, TIZIO non si è costituito in giudizio.

2.         La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di TIZIO e dell’INPS che, regolarmente citati, non si sono costituito in giudizio.

Tanto premesso, si osserva che l’art. 16 della legge 16 marzo 1987 n. 74 ha introdotto nel tessuto originario della legge sul divorzio n. 898/1979 l’art. 12 bis, il quale dispone: “1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.”

Al riguardo, occorre precisare che obbligato alla corresponsione della percentuale dell'indennità di fine rapporto all'ex coniuge è il lavoratore e non il suo datore di lavoro o l’INPS, trattandosi di un diritto che trova fondamento nel rapporto di coniugio e, quindi, è configurabile solo tra le relative parti.

Del resto, una diversa interpretazione sarebbe inconciliabile con il tenore lessicale della disposizione, che parla del diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto non semplicemente spettante, ma percepita dal proprio ex coniuge. Ne consegue che soggetto obbligato è necessariamente l'ex coniuge e non l'erogatore del trattamento di fine rapporto, il quale, nel momento in cui sorge il diritto ex art. 12 l.n. 898/1970, con la riscossione dell'importo da parte del lavoratore, ha già adempiuto la propria prestazione.

Inoltre, la percentuale spettante all'ex coniuge, secondo quanto stabilito dall'art. 12 bis, comma 2, l.n. 898/1970, è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio; ne consegue che, alla luce del primo e del secondo comma dell'articolo in esame, occorre dividere l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro e moltiplicare il risultato ottenuto per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro e quello matrimoniale sono coincisi, calcolando successivamente il 40 per cento su tale importo (sul punto Cass. 6 luglio 2007, n. 15299).

In proposito la giurisprudenza ha sottolineato che il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza.

I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che la percentuale del quaranta per cento spettante all'ex coniuge deve essere calcolata sull'indennità di fine rapporto al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, visto che altrimenti l'obbligato dovrebbe corrisponderla in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 29 ottobre 2013, n. 24421).

Nel caso di specie risulta documentalmente provata la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 12 bis L. Div.: invero la ricorrente è titolare dell’assegno divorzile in forza della sentenza n. XX del 25.06.2008 del Tribunale di Salerno (passata in giudicato) e non ha contratto nuove nozze (cfr. certificato di Stato libero in atti); inoltre la ricorrente ha depositato documentazione dell’INPS attestante la durata del rapporto di lavoro del resistente e l’ammontare della indennità di fine rapporto (al netto delle ritenute di legge) in parte già versata.

Quindi, la ricorrente ha diritto a percepire una quota del 40% della somma derivante dalle seguenti operazioni: 1) divisione dell'indennità di fine rapporto percepita e spettante al TIZIO  al netto delle ritenute di legge (€ 69.341,28) per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro (40); 2) moltiplicazione del risultato (€ 1.733,53) per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il rapporto matrimoniale (11), per un totale di 19.068,85; la quota spettante alla ricorrente ammonta, in definitiva, ad € 7.627,52.

In considerazione della natura della controversia e dell’esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, decidendo nel procedimento iscritto al n. 457/2019 R.V.G., così provvede:

-           dichiara la contumacia di TIZIO e dell’INPS;

-           accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna TIZIO al pagamento in favore di CAIA della somma di € 7.627,52 per la causale di cui in parte motiva;

-           dichiara compensate le spese di lite;

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2020

            Il Giudice rel.                                                       Il Presidente

dott.ssa Valentina Chiosi                               dott.ssa Caterina Costabile

 


DECRETO DEL TRIBUNALE DI SALERNO - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO




IL TRIBUNALE DI SALERNO

Prima Sezione Civile

 

riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:

1) dott.      Guerino        Iannicelli              - Presidente 

2) dott.ssa   Caterina      Costabile            - Giudice

3) dott.ssa   Valentina    Chiosi                - Giudice rel.

 

 ha pronunciato il seguente 

 

DECRETO

 

nella procedura camerale  iscritta al n.  1894/2018 R.G.V.G.,

avente per oggetto: Modifica delle condizioni di Divorzio, proposta da

 

 

TIZIA, RICORRENTE

 

E

 

CAIO, RESISTENTE

 

NONCHE’

 

IL P.M. IN SEDE

INTERVENTORE EX LEGE

 

 

 

FATTO E DIRITTO

 

1.Con ricorso ex art. 710 c.p.c., TIZIA ha premesso che, con sentenza n. XX/08, il Tribunale di Salerno ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con CAIO dove, tra l’altro, è stato disposto l’obbligo dell’ex marito di corrisponderle la complessiva somma di € 500,00 mensili per il mantenimento della figlia NEVIA (€ 350,00) e a titolo di assegno divorzile (€ 150,00).

 

Al riguardo, la ricorrente ha richiesto una modifica delle suddette condizioni di divorzio, chiedendo in particolare l’aumento della somma disposta a titolo di assegno divorzile in proprio favore, deducendo le accresciute potenzialità economiche del resistente e l’inadeguatezza dei propri mezzi anche in considerazione del proprio stato di salute.

 

Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito CAIO che ha contestato quanto allegato dalla ricorrente e ha chiesto in via riconvenzionale la revoca dell’assegno divorzile in ragione delle mutate condizioni economiche delle parti.

 

All’udienza del 18 aprile 2019, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alla richiesta modifica.

 

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

 

In via preliminare, il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio.

 

La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).

 

Orbene, nella fattispecie concreta, l'intervenuto accordo tra le parti interessate elimina in radice qualsiasi valutazione in merito alla sopravvenienza di fattori sopravvenuti incidenti sulla pregressa condizione e determinanti, dunque, la revisione di quanto in precedenza disposto.

 

Pertanto, il Tribunale ratifica quanto concordato e richiesto dalle parti, ritenendo equo il contenuto dell’accordo sottoscritto dalle parti alla citata udienza del 18 aprile 2019, che qui si richiama integralmente, laddove le stesse hanno concordato l’aumento a € 400,00 della somma a titolo di assegno divorzile in favore della ricorrente e l’obbligo a carico del CAIO di corrispondere direttamente alla figlia NEVIA la somma di € 170,00 per il suo mantenimento fino al raggiungimento della sua completa indipendenza economica.

 

In considerazione della natura della controversia e dell’esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

 

P.Q.M.     

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:

 

 modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. XX/08 in conformità all’accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;

 

 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

 

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 

 

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 aprile 2019

 

      Il Giudice rel.                                                                                 Il Presidente

dott.ssa Valentina Chiosi                                                       dott. Guerino Iannicelli


lunedì 26 agosto 2019

Ricorso al Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 317, 320 3° comma, 471 e 484 c.c






AL GIUDICE TUTELARE


PRESSO IL TRIBUNALE DI ___________


Ricorso per Autorizzazione
ad Accettare Eredità con Beneficio d’Inventario


Per: Elena Pereira, nata a Nocera Inferiore il ___________, e residente a _____________ (____), via ________________ n. 11, CF: ______________, nella qualità di genitore esercente la responsabilità esclusiva sulla figlia minore _____________, nata ad ___________(__) il _________, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. ____________ che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto (PEC: __________, fax ________);


Premesso


- Che i sig.ri Elena Pereira e Alonso Gutierrez si sono uniti in matrimonio concordatario a _______________ (___) il giorno _____________;


- Che dal loro matrimonio, in data ___________, è nata la figlia Lucilla Lucrezia;


- Che, in data _________, è venuto prematuramente a mancare il sig. Alonso Gutierrez, padre della minore, lasciando a se superstite “ab intestato” il coniuge Elena Pereira, nata ad ____________ (___) il __________, e la figlia minore Lucilla Lucrezia;


- Che, pertanto, la sig.ra Elena Pereira è la genitrice superstite esercente la responsabilità in via esclusiva sulla minore Lucilla Lucrezia, nata a __________, il ____________ e residente a _______________ (___) alla via _______________ n. 11;


- Che la dichiarazione di successione del sig. Alonso Gutierrez è stata presentata a _____________ (__), il __________, n. ____, volume ___________;


- Che pertanto, si rende necessario per la sig.ra Elena Pereira, in qualità di genitrice esercente la responsabilità in via esclusiva e legale rappresentante della figlia minore Lucilla Lucrezia, accettare con beneficio d’inventario ai sensi degli artt. 484 e segg. c.c. in nome e per conto della suddetta figlia minore, l’eredità del padre Alonso Gutierrez. Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,


Chiede


All’On. Giudice Tutelare


a) di voler autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 317, 320 3° comma, 471 e 484 c.c., la sig.ra Elena Pereira, nella sua qualità di genitrice e legale rappresentante esercente la responsabilità in via esclusiva sulla figlia minore, ad accettare con beneficio d’inventario l’eredità del defunto sig. Alonso Gutierrez;


b) di voler autorizzare la sig.ra Elena Pereira ad intervenire nell’atto pubblico di accettazione ed a compiere tutte le necessarie e opportune operazioni ed a fare tutte le dichiarazioni previste dalla legge con tutti i conseguenti poteri.


Si chiede, inoltre, l’immediata esecutività del provvedimento, poiché vi è la necessità, da parte degli eredi, di alienare parte dei beni ereditari, eventualità che comporterebbe sicuramente un vantaggio patrimoniale per la minore.


Si allega:


1) Copia carta d’identità Elena Pereira;


2) Dichiarazione di successione;


3) _______________;


4) Titolo di proprietà;


5) Stato di famiglia originario di Alonso Gutierrez;


6) Certificato di morte di Alonso Gutierrez;


7) Stato di famiglia e residenza Elena Pereira;


8) Certificato di matrimonio;


9) Certificato di nascita Lucilla Lucrezia;


10) Procura ad litem.


________________, _______________


Avv. __________________





giovedì 22 agosto 2019

MODELLO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER LA CONSEGNA DEI "CONTEGGI ESTINTIVI" IN CASO DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE







GIUDICE DI PACE DI SALERNO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La Sig.ra Selena Gutierrez, nata a Salerno il ______, ed ivi residente alla Via __________ n. ___, CF: _________________, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata _____________________, fax numero ___________________), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,

p r e m e s s o

- Che, in data __________, la ricorrente ha sottoscritto un contratto di finanziamento, contraddistinto dal n. __________, contro cessione di quote di emolumenti (Cessione del quinto della pensione) con la Findomestic BF5 Spa – Findomestic Banca Spa, con sede in (50123) Firenze, alla via Jacopo da Diaccetto, n. 48;

- Che tale contratto prevede n. 72 rate mensili da €. _________, per un importo totale pagato di €. __________ a fronte di un importo ricevuto di €. __________; un Taeg/Isc dichiarato dalla Findomestic del 16,50% (tale dato è da considerarsi puramente indicativo, come espressamente riconosciuto dalla società finanziaria nel contratto); interessi € _______________; Commissione di istruttoria pratica €. ___________; Commissione di gestione pratica €. _________; Polizza vita e residuo impiego € ___________; Imposta di bollo sul contratto € ___________; Spese per richiesta documentazione relativa ad operazioni perfezionate € ___________;

  - Che, successivamente, l’importo di €. ____________ è stato erogato alla ricorrente a mezzo bonifico bancario;

- Che la ricorrente, a mezzo dell’INPS, ha provveduto al pagamento integrale delle 72 rate del finanziamento da euro __________ ciascuna, per un totale di euro _________________;

- Che, con racc.ta ar del ____________, ricevuta il _____________, la ricorrente, ai sensi dell’art. 17, DPR n. 895/1950 (Regolamento di attuazione del DPR 180/1950), ha chiesto alla Findomestic BF5 Spa- Findomestic Banca Spa la trasmissione del conteggio estintivo relativo al finanziamento erogato;

- Che, nonostante il decorso del termine di gg. 10 previsto dal suddetto art. 17 DPR n. 895/1950, la Findomestic non ha inviato alla ricorrente la documentazione richiesta;

- Che, in base alle leggi vigenti in materia (art. 119 TUB) il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni;

- Che l’art. 119 TUB deve essere interpretato alla luce della sua ratio ispiratrice, che è quella di permettere al cliente di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l’esecuzione del rapporto;

- Che il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova fondamento, oltre che nel citato art. 119 TUB, anche nel dovere di buona fede nella esecuzione del contratto previsto dall’art. 1375 cc;

- Che In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come impegno o obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere  quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dall’altra parte; tra i  doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede, vi è anche quello di fornire alla contro-parte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento (Cass.27/9/2001, n.12093 Cpc; Cass. n.1669/2007);

- Che, in base ad un esame della documentazione in possesso della ricorrente, risulta che nel calcolo del TAEG non siano state incluse le spese relative alle coperture assicurative per le polizze vita e rischio impiego, pari ad euro __________;

- Che l’art. 644 cp (usura) stabilisce che per determinare se un tasso di interesse si possa definire usurario, si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del credito, tranne le tasse e le imposte;

- Che, quindi, per calcolare il tasso di interesse (Taeg), e per stabilire se tale tasso debba considerarsi usurario o meno, si devono considerare tutte le spese collegate alla erogazione del credito: non solo gli interessi veri e propri, ma anche tutti gli altri costi legati al prestito, le varie commissioni di gestione pratica e di intermediazione; le spese per l’assicurazione; tutte le remunerazioni a favore della banca, e le ulteriori spese collegate all’erogazione del finanziamento, con la sola esclusione delle tasse ed imposte.

- Che il tasso di interesse si considera usurario quando supera il cosiddetto tasso soglia determinato trimestralmente dai decreti ministeriali. Appare chiaro che, quando si vanno a considerare, nel calcolo del tasso di interesse, altri importi aggiuntivi come le spese di assicurazione, gli interessi moratori, le clausole penali, le penali per ritardato pagamento, l’indennità di contenzioso ed altro ancora, il tasso aumenta notevolmente finendo molto spesso per superare il tasso soglia usurario, come nel caso di specie;

- Che, a norma dell’art. 1815 cc, quando il tasso di interesse supera il tasso soglia e diventa usurario, la clausola è nulla e non sono più dovuti interessi;

- Che, in base all’art. 12 cpc, il valore della presente controversia si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione, ossia euro 1.141,72, pari alle spese relative alle coperture assicurative pagate dalla ricorrente; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

chiede

 che l’Ill.mo Giudice di Pace di Salerno voglia ingiungere alla BF5 Spa- Findomestic Banca Spa, con sede con sede in (50123) Firenze, alla via Jacopo da Diaccetto, n. 48, in persona del legale rappresentante pt, di consegnare immediatamente alla Sig. ra Selena Gutierrez, nata a Salerno, il __________, ed ivi residente alla via __________ n. __, i seguenti documenti:

1) conteggi estintivi relativi al finanziamento contro cessione di quote del quinto della pensione, n. ___________ del ___________,

2) copia del contratto di assicurazione sottoscritto.

Con condanna, altresì, del debitore al pagamento delle spese e competenze della presente procedura, che, ai sensi del D.M. n. 55/2014, si quantificano come segue:

Spese: Contributo unificato   €              ______

            Marca                         €              ______

Compensi professionali          €             ______

Spese forfetarie                      €              ______

Oltre IVA e CNAP come per legge.

Ai sensi della Legge n. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro ___________ e che, pertanto, trattandosi di procedimento monitorio, il valore del contributo unificato è pari ad euro _____.

Si deposita:

1) Documento di sintesi;

2) Condizioni dell’operazione;

3) Racc.ta del ___________.

Salerno, _____________
Avv. Gennaro de Natale

mercoledì 21 agosto 2019

MODELLO DI RICORSO PER LA MODIFICA DEL COGNOME AL FIGLIO MINORE EX ART. 262 CODICE CIVILE

  


  

TRIBUNALE DI SALERNO

 

 

Ricorso per l’attribuzione del cognome

al figlio minore ex art. 262 cc

 

 

La Sig.ra Lucilla Lopez, nata a Vattelapesca il 33/13/1862, CF: __________, nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore Massimo Decimo Meridio, nato a Sancaspio sul Mincio (xm) il 33/14/3014, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata avvgennarodenatale@__________, fax n. _____________), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura in calce al presente atto;

 

Premesso

 

- Che, con atto di citazione notificato il ____________, la sig.ra Lucilla Lopez, nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Massimo, ha chiesto la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del sig. Muzio Scevola, nato a ___________ il ________, CF: AAA BBB MMM 95DF, genitore naturale del figlio, con il quale ha intrattenuto una relazione sentimentale da ________ a ____________;

 

 

- Che il sig. Muzio Scevola è coniugato con la sig.ra Maruska Rodriguez ed è padre di tre figli nati dal matrimonio con quest’ultima;

 



- Che, instauratosi regolarmente il contraddittorio, il sig Muzio Scevola si è costituito allegando di avere riconosciuto il figlio con dichiarazione resa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di __________ in data __________, iscritta al n. xx Parte y Serie k Anno _______;

 



- Che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. ________, passata in giudicato, ha altresì disposto l’aggiunta del cognome paterno “Scevola” al cognome materno “Lopez” del piccolo Massimo, ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ___________ di provvedere all’annotazione della sentenza nell’atto di nascita del minore; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

 

c h i e d e

 

che l’ill.mo Giudice adito voglia autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 262 cc, l’attribuzione al minore del solo cognome paterno, in sostituzione di quello materno, e con eliminazione di quest’ultimo.

In definitiva, si chiede l’eliminazione del cognome materno “Lopez”, con conseguente assunzione, da parte del minore, del seguente nome e cognome:

 

Massimo Scevola

 

Per i seguenti motivi:

 

1) Necessità, per il piccolo Massimo, di essere identificato, immediatamente e senza alcun dubbio, come figlio del sig. Scevola, attesa l’esistenza di altri figli/e di quest’ultimo che abitano nello stesso quartiere e che, presumibilmente, frequenteranno le stesse scuole.

 

2) Per una migliore integrazione sociale del minore, in quanto la presenza del doppio cognome rende chiaramente visibile, anche all’esterno, il non contestuale riconoscimento da parte dei genitori, ossia il fatto che il riconoscimento del padre è avvenuto successivamente a quello della madre e solo a seguito di azione giudiziaria.

 

3) Per ragioni psicologiche e sociali legate alla situazione familiare, in quanto trattasi di figlio di genitori non coniugati, con diversi e separati nuclei familiari, ed allo scopo di eliminare ogni possibile disagio del minore, che potrebbe sentirsi “diverso” proprio in virtù del doppio cognome.

 

Per le medesime ragioni innanzi descritte, si chiede l’efficacia immediata del provvedimento ai sensi dell’art. 741 cpc.

 

Poiché il presente procedimento riguarda un minorenne, ai sensi dell’art. 10, DPR n. 115/2002, non è dovuto il contributo unificato.

 

Si allegano i seguenti documenti:

1) Fotocopia del documento di identità della sig.ra Lucilla Lopez;

2) Sentenza n. __________ del Tribunale di Salerno, con certificato di mancata proposizione di appello;

3) Certificato di stato di famiglia dell’istante;

4) Certificato di nascita del minore;

5) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’istante.

Salerno, _________________

Avv. Gennaro De Natale

 

venerdì 28 giugno 2019

MODELLO RICORSO PER RIPETIZIONE INDEBITO (ASSEGNI FAMILIARI)






Si chiede la restituzione degli assegni familiari illegittimamente trattenuti dal coniuge lavoratore, in costanza di separazione, e non versati alla moglie alla quale è stata affidata la figlia.


TRIBUNALE DI SALERNO

RICORSO ex art.702 bis cpc

Per: Elena Perita, nata a Torre Orsaia (SA) il ______________, residente a Salerno alla Via dei Ciclamini n. 123, C.F: ________________, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata _________________, fax numero ____________), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura speciale in calce al presente atto;
Contro: Caio Decio, nato a Vietri sul Mare il ___________.

Premesso

A) Che, con decreto n. ________/_______, del Tribunale di Salerno, è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi Elena Perita e Caio Decio;

B) Che, con sentenza n. _______/______ del Tribunale di Salerno, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Salerno, in data _____________, tra i suddetti coniugi;

C) Che, con la medesima sentenza, è stato posto a carico del sig. Caio Decio l’obbligo di corrispondere alla ex moglie, Elena Perita, la somma di euro xxx, di cui euro xxx quale contributo al mantenimento della figlia Biancaneve, nata a Cetara il __________, ed euro yyy quale assegno di mantenimento per il coniuge, oltre alla compartecipazione alle spese scolastiche e sanitarie per la figlia;

D) Che è stato inoltre confermato l’affido della figlia minore alla madre, già previsto negli accordi di separazione, con facoltà del padre di tenerla con sé in giorni prestabiliti;

E) Che l’art. 211, legge 19/05/1975 n. 151, stabilisce che il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto, in ogni caso, a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge;

F) Che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all’altro coniuge, in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest’ultimo sia parte, indipendentemente dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione (Cass. 23/05/2013 n. 12770; Cass. 1/12/2011 n. 25707);

G) Che, a seguito della riforma del 2006, con la conseguente introduzione della figura dell’affido condiviso, la ratio della norma contenuta nell’art. 211, Legge n. 151/1975, è quella di garantire un supporto al nucleo familiare, ragion per cui gli assegni non possono che spettare al genitore con il quale i figli minorenni convivono, e ciò anche nell’ipotesi in cui il Tribunale abbia disposto l’affido condiviso;

H) Che, la coabitazione della figlia minore con la madre, originariamente disposta in sede presidenziale, individua quest’ultima come soggetto legittimato alla percezione degli assegni familiari (Trib. Nocera Inferiore 09/10/2013);

I) Che, il resistente Caio Decio, dipendente del __________, in costanza di separazione, ha sempre percepito e trattenuto illegittimamente gli assegni familiari corrisposti dal datore di lavoro, violando, in tal modo, la normativa dell’art. 211, Legge n. 151/1975;

L) Che, pertanto, la ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire gli assegni familiari a far data dall’udienza presidenziale del giudizio di separazione, tenutasi il ____________, fino al ___________, giorno del raggiungimento della maggiore età della figlia, con essa convivente;

M) Che, quindi, la ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal resistente, a titolo di assegni familiari, per il periodo dal ___________ al __________, per un totale di 80 mensilità;

N) Che il valore dell’assegno per il nucleo familiare, nel mese di _________ ammontava ad euro ________;

O) Che, in definitiva, la ricorrente ha diritto alla restituzione della somma pari ad almeno euro ___________, così determinata: n. 80 mensilità per euro ______ = _________ oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo;

P) Che, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per istruire la presente controversia secondo il rito sommario di cognizione, trattandosi di causa di competenza del giudice monocratico ex art. 50 ter cpc. Tanto premesso, l’istante, come in atti, rapp.ta difesa e dom.ta,

chiede

 che il Tribunale di Salerno, nella persona del giudice monocratico designando, ai sensi dell’art. 702 bis, 3 comma, cpc, voglia fissare con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando al convenuto congruo termine per la sua costituzione; e nel contempo

invita

Caio Decio, nato a Salerno il __________, a costituirsi nel predetto termine ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 702 bis 3° comma, cpc, ed a comparire all’udienza fissata dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 702 bis, 2° comma, cpc, con l’avvertimento che la costituzione oltre il termine predetto, e comunque oltre i dieci giorni prima dell’udienza, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 702 bis, commi 4 e 5, cpc, per ivi sentir accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la domanda proposta, e, per l’effetto:

1) Condannare, il convenuto, per le causali di cui in narrativa, al pagamento della somma di euro __________ oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo, ovvero di quella maggior somma dovuta a causa dell’aumento degli assegni familiari percepiti dopo l’anno ____________;

2) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CNAP come per legge.

 In via istruttoria, si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del resistente sulle circostanze di cui al capo I) di cui alla narrativa del presente atto, che qui si abbia integralmente trascritto, preceduto dalle parole Vero che.

Con riserva, altresì, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori in conseguenza del comportamento processuale del resistente.

Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara, che il valore della controversia è compreso nello scaglione da €. ___________ ed €. __________ e che, pertanto, il valore del contributo unificato è pari ad euro _______.

Si allegano i seguenti documenti:

1) Copia sentenza n. _______ del Tribunale di Salerno;

2) Copia della busta paga del mese ______;

3)  Copia omologa della separazione;

4) Procura ad litem.

Salerno
Avv. Gennaro de Natale