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venerdì 28 giugno 2019

MODELLO RICORSO PER RIPETIZIONE INDEBITO (ASSEGNI FAMILIARI)






Si chiede la restituzione degli assegni familiari illegittimamente trattenuti dal coniuge lavoratore, in costanza di separazione, e non versati alla moglie alla quale è stata affidata la figlia.


TRIBUNALE DI SALERNO

RICORSO ex art.702 bis cpc

Per: Elena Perita, nata a Torre Orsaia (SA) il ______________, residente a Salerno alla Via dei Ciclamini n. 123, C.F: ________________, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata _________________, fax numero ____________), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura speciale in calce al presente atto;
Contro: Caio Decio, nato a Vietri sul Mare il ___________.

Premesso

A) Che, con decreto n. ________/_______, del Tribunale di Salerno, è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi Elena Perita e Caio Decio;

B) Che, con sentenza n. _______/______ del Tribunale di Salerno, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Salerno, in data _____________, tra i suddetti coniugi;

C) Che, con la medesima sentenza, è stato posto a carico del sig. Caio Decio l’obbligo di corrispondere alla ex moglie, Elena Perita, la somma di euro xxx, di cui euro xxx quale contributo al mantenimento della figlia Biancaneve, nata a Cetara il __________, ed euro yyy quale assegno di mantenimento per il coniuge, oltre alla compartecipazione alle spese scolastiche e sanitarie per la figlia;

D) Che è stato inoltre confermato l’affido della figlia minore alla madre, già previsto negli accordi di separazione, con facoltà del padre di tenerla con sé in giorni prestabiliti;

E) Che l’art. 211, legge 19/05/1975 n. 151, stabilisce che il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto, in ogni caso, a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge;

F) Che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all’altro coniuge, in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest’ultimo sia parte, indipendentemente dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione (Cass. 23/05/2013 n. 12770; Cass. 1/12/2011 n. 25707);

G) Che, a seguito della riforma del 2006, con la conseguente introduzione della figura dell’affido condiviso, la ratio della norma contenuta nell’art. 211, Legge n. 151/1975, è quella di garantire un supporto al nucleo familiare, ragion per cui gli assegni non possono che spettare al genitore con il quale i figli minorenni convivono, e ciò anche nell’ipotesi in cui il Tribunale abbia disposto l’affido condiviso;

H) Che, la coabitazione della figlia minore con la madre, originariamente disposta in sede presidenziale, individua quest’ultima come soggetto legittimato alla percezione degli assegni familiari (Trib. Nocera Inferiore 09/10/2013);

I) Che, il resistente Caio Decio, dipendente del __________, in costanza di separazione, ha sempre percepito e trattenuto illegittimamente gli assegni familiari corrisposti dal datore di lavoro, violando, in tal modo, la normativa dell’art. 211, Legge n. 151/1975;

L) Che, pertanto, la ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire gli assegni familiari a far data dall’udienza presidenziale del giudizio di separazione, tenutasi il ____________, fino al ___________, giorno del raggiungimento della maggiore età della figlia, con essa convivente;

M) Che, quindi, la ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal resistente, a titolo di assegni familiari, per il periodo dal ___________ al __________, per un totale di 80 mensilità;

N) Che il valore dell’assegno per il nucleo familiare, nel mese di _________ ammontava ad euro ________;

O) Che, in definitiva, la ricorrente ha diritto alla restituzione della somma pari ad almeno euro ___________, così determinata: n. 80 mensilità per euro ______ = _________ oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo;

P) Che, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per istruire la presente controversia secondo il rito sommario di cognizione, trattandosi di causa di competenza del giudice monocratico ex art. 50 ter cpc. Tanto premesso, l’istante, come in atti, rapp.ta difesa e dom.ta,

chiede

 che il Tribunale di Salerno, nella persona del giudice monocratico designando, ai sensi dell’art. 702 bis, 3 comma, cpc, voglia fissare con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando al convenuto congruo termine per la sua costituzione; e nel contempo

invita

Caio Decio, nato a Salerno il __________, a costituirsi nel predetto termine ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 702 bis 3° comma, cpc, ed a comparire all’udienza fissata dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 702 bis, 2° comma, cpc, con l’avvertimento che la costituzione oltre il termine predetto, e comunque oltre i dieci giorni prima dell’udienza, implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 702 bis, commi 4 e 5, cpc, per ivi sentir accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la domanda proposta, e, per l’effetto:

1) Condannare, il convenuto, per le causali di cui in narrativa, al pagamento della somma di euro __________ oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al soddisfo, ovvero di quella maggior somma dovuta a causa dell’aumento degli assegni familiari percepiti dopo l’anno ____________;

2) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CNAP come per legge.

 In via istruttoria, si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del resistente sulle circostanze di cui al capo I) di cui alla narrativa del presente atto, che qui si abbia integralmente trascritto, preceduto dalle parole Vero che.

Con riserva, altresì, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori in conseguenza del comportamento processuale del resistente.

Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara, che il valore della controversia è compreso nello scaglione da €. ___________ ed €. __________ e che, pertanto, il valore del contributo unificato è pari ad euro _______.

Si allegano i seguenti documenti:

1) Copia sentenza n. _______ del Tribunale di Salerno;

2) Copia della busta paga del mese ______;

3)  Copia omologa della separazione;

4) Procura ad litem.

Salerno
Avv. Gennaro de Natale


DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' - MODELLO ATTO DI CITAZIONE



TRIBUNALE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

La Sig.ra Elena Perita Peraria, nata a Salerno il _____________, CF: aaa bbb ccc ddd, nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore Cesare Augusto, nato a Salerno (SA) il 12/12/12, CF: qq ww ee rr, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata _______ , fax n. __________), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto;

Premesso

- A) Che, dal mese di _____________ al mese di ________________, la Sig.ra Elena Perita Peraria ha avuto una relazione sentimentale con il Sig. Massimo Meridio, nato a Salerno il 13/14/15, e residente a Salerno (Sa), alla via dei Ciclamini n. 123, CF: mlo dfg ert uty;

- B) Che, da parte della Sig.ra Elena Pereira, tale relazione è stata sempre caratterizzata da un autentico e sincero amore, sicché la stessa è naturalmente sfociata anche in rapporti intimi e sessuali;

- Che, a seguito ed in occasione di uno di tali rapporti, è stato concepito il piccolo Cesare Augusto;

- C) Che, nel mese di ___________, la ricorrente si è accorta di essere incinta e lo ha comunicato al Sig. Massimo Meridio, il quale, dopo una fase di iniziale euforia, ha opposto un netto rifiuto in ordine all’assunzione di qualsiasi responsabilità nei confronti del nascituro;

- D Che la ricorrente non ha mai avuto dubbi in ordine alla scelta di portare a termine la gravidanza;

- E) Che, dopo la nascita del piccolo Cesare, avvenuta a Salerno in data _____________, il Sig. Meridio si è totalmente eclissato, pervenendo alla inspiegabile decisione di non riconoscere il bambino;

- Che la ricorrente non nutre alcun dubbio sul fatto che padre del bambino sia il Sig. Massimo Meridio;

- F) Che, nel mese di ___________, la ricorrente ha chiesto a sua madre di intercedere con il padre del bambino affinché questi si assumesse le proprie responsabilità, non ottenendo nessun risultato;

- Che, il Sig. Massimo Meridio attualmente ha riallacciato i rapporti con sua moglie, dalla quale si era precedentemente separato;

- G) Che la Sig.ra Elena Perita Peraria ha sempre provveduto da sola a tutte le necessità del figlio, e tutt’ora continua a provvedere;

- Che la ricorrente non ha intentato in precedenza nessuna azione nei confronti del Sig. Massimo Meridio a causa delle difficoltà frapposte dalla moglie di quest’ultimo;

- Che la ricorrente, nell’esclusivo interesse del figlio, per non privarlo della figura paterna, ha deciso di accertare giudizialmente la predetta paternità; tanto premesso, la Sig.ra Elena Perita Peraria, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c i t a

il Sig. ____________________, dom.to in  Salerno, alla via dei Ciclamini n. 123, a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno, all’udienza del giorno _________________, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Accertare e dichiarare che il Sig. Massimo Meridio, nato a Salerno, il _____________, CF: __________, è il padre naturale del piccolo __________, nato a Salerno (SA) il ______________, CF: _________________;

2) Autorizzare, a norma dell’art. 262 cc, il minore ad assumere il cognome paterno aggiungendolo a quello della madre, con ordine all’Ufficiale di Stato civile di provvedere a quanto di sua competenza;

3) Emettere, ai sensi dell’art. 277 cc, i provvedimenti che si ritengono necessari per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore;

4) Condannare il Sig. _____________________ al versamento, in favore della ricorrente, di un importo determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento sin dalla nascita del minore;

5) Determinare l’importo dell’assegno di mantenimento mensile a carico del Sig. __________________ con condanna dello stesso al versamento di quanto determinato in favore del minore;

6) Condannare il Sig. ______________ al pagamento del compenso professionale e delle spese del presente procedimento.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione della prova per testi nonché dell’interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), di cui alla narrativa del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole Vero che.

Si indicano a testi i sig.ri:

_______________________________

Si chiede, inoltre, disporsi CTU che accerti mediante le opportune indagini ematologiche e genetiche, la paternità di Cesare Augusto in capo a Massimo Meridio.

Con più ampia riserva di produrre ulteriore documentazione, richiedere ulteriori mezzi istruttori ed indicare nuovi testi, in conseguenza del comportamento processuale del convenuto.

Con espresso invito al convenuto a costituirsi in giudizio nei modi e termini di cui all’art. 166 cpc, almeno 20 giorni prima della fissata udienza, con avvertenza che, in difetto, sarà dichiarata la sua contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc, per cui non potrà proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, indicare mezzi di prova o produrre documenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 488/99 e succ. mod., l’istante dichiara che, trattandosi di dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di minorenne, non è dovuto il contributo unificato.

 Si allegano i seguenti documenti:

1) Estratto dell’atto di nascita.


Salerno,


Avv. Gennaro de Natale






giovedì 18 aprile 2019

MODELLO DI RICORSO PER LA MODIFICA DELL’ASSEGNO DIVORZILE



TRIBUNALE DI ROMA

 

Ricorso ex art. 9 Legge n. 898/70

 

 

La Sig.ra Elena Perita Peraria, nata a Vietri sul Mare (SA) il _________, residente a ____________alla Via Pinco Pallino n. 140, C.F: ABC DFG 123 JKT, rapp.ta e difesa dall’avvocato Gennaro De Natale (posta elettronica certificata _______________, fax numero ____________), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura in calce al presente atto, espone quanto segue.

 

 

* * * * * * * *

 

 

- Nel mese di ____________, la ricorrente ha iniziato una relazione sentimentale, sfociata in convivenza nel successivo mese di ____________, con il sig. Marco Caio Gaio, nato a Baronissi (SA) il ___________, ed ivi residente alla Via Pietrangelo Belli n. 128.

 

 

- Successivamente, nel mese di ____________, dall’unione dei sig.ri ___________e ___________, è nata la figlia ___________.

 

 

- In data ________________, con rito civile, è stato celebrato il matrimonio tra i sig.ri _____________ e __________.

 

 

- In data __________________, il Tribunale di __________ ha omologato la separazione consensuale dei suddetti coniugi.

 

 

- Infine, con sentenza n. ________________, il Tribunale di __________ ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri ____________ e ______________.

 

 

- Con la medesima sentenza, è stato posto a carico del sig. __________ il versamento di un assegno complessivo di euro _________, annualmente rivalutabile, di cui euro ___________ quale contributo al mantenimento della figlia __________ ed euro _______ quale assegno di mantenimento per la ricorrente.

 

 

- Successivamente, tuttavia, sono intervenuti giustificati motivi, che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza.

 

 

Infatti, sono mutate le condizioni in base alle quali fu determinato l’assegno divorzile.

 

 

1) Inadeguatezza dei mezzi della ricorrente, ed impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

La ricorrente ha subito un notevole peggioramento delle condizioni di salute, che ha avuto una ripercussione sulla sua capacità lavorativa, tant’è che dal ____________ è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, come risulta dall’allegato verbale della Commissione Medica dell’Inps di _______.

 

 

Infatti, le saltuarie attività lavorative, che dapprima le permettevano di guadagnare quelle piccole somme necessarie alle strette esigenze alimentari, sono diventate sempre più rarefatte e difficoltose proprio a causa delle patologie fisiche e psicologiche che l’affliggono, tanto da rendere indispensabili vari ricoveri per cure farmacologiche, e rendere necessario l’aiuto di altre persone, amici e familiari.

 

 

Dall’esame della documentazione allegata emerge che dal punto di vista clinico sono presenti  note depressive associate a tratti di irrequietezza ansiosa (Cartella clinica n. _____________, Casa di Cura  ______).

 

 

La ricorrente, nell’estate del ________, è stata ricoverata per circa 3 mesi presso la Casa di Cura __________________) per essere sottoposta a trattamento farmacologico, in quanto affetta da Disturbo bipolare di I Tipo (Cartella Clinica n. ___________).

 

 

Successivamente, è stata ricoverata, per altri _____ giorni, presso la medesima struttura a distanza di 5 giorni con diagnosi di ingresso di disturbo bipolare in fase di depressione subacuta. Anche in occasione di tale ricovero è stata sottoposta a terapia farmacologica fino al ______________, data delle dimissioni (Cartella clinica n. _____________).

 

 

Sembra verosimile, come documentato in tale ultima Cartella, che solo a seguito della separazione dal marito, avvenuta circa 14 anni fa, ha iniziato a presentare sintomatologia invalidante.

 

 

L'impossibilità di trovare un lavoro, determinata dallo stato depressivo della ricorrente, dalla situazione del mercato, dall'età e da altre condizioni oggettive, giustifica lo stato di disoccupazione, e quindi la revisione migliorativa dell'assegno di divorzio (Cass. n. 22752/2012; Cass. Ord. N. 3365/2014; Cass. Ord. N. 7153/2017).

 

 

Lo stato di disoccupazione della ricorrente non è imputabile ad inerzia nel reperire un lavoro, ma dipende da un insieme di elementi, quali la sindrome depressiva di cui soffre, per la precisione disturbo bipolare di tipo I in trattamento farmacologico multiplo e continuativo con ipertensione arteriosa, la situazione del mercato e l'età.

 

 

2) Squilibrio della situazione economico-patrimoniale delle parti.

Le condizioni patrimoniali ed economiche delle parti hanno subìto una variazione, positiva nel caso del (ex marito), negativa nel caso della (ex moglie).

 

 

Infatti, la consistenza del patrimonio immobiliare del resistente è aumentata, è divenuto, direttamente o per interposta persona, proprietario di barche o natanti, il cui possesso notoriamente richiede una situazione economica più florida (Cfr. Cass. 16923/2012).

 

 

La ricorrente, invece, a causa del peggioramento dello stato di salute, si trova in una situazione di notevole difficoltà economica: laureata in Lingue e Letterature Straniere, ha rinunziato alle sue legittime aspettative professionali, sacrificandole in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare da parte del compagno e marito, consentendo a quest’ultimo di dedicarsi esclusivamente al lavoro ed alla formazione del patrimonio personale e familiare.

Questa situazione ha comportato un notevole squilibrio nella situazione economica delle parti, determinato dall’impegno che la ricorrente ha profuso all’interno della famiglia, e che ha impedito la costruzione di un percorso professionale e reddituale autonomo.

 

 

Ebbene, quando sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge, occorre tener conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive (Cass. SS. UU. N. 18287/2018).

 

 

La recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 18287/2018 ha attribuito preminente importanza alla relazione tra la condizione economica individuale delle parti, al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, e le scelte di vita e di ruoli adottate e condivise nel corso della vita matrimoniale.

 

 

3) Contributo della ricorrente e durata del matrimonio.

Non si può trascurare, nell’esame della presente controversia, il contributo fornito dalla ricorrente alla conduzione della vita familiare, sin dalla fase di convivenza more uxorio iniziata nel mese di ___________, ed alla formazione del patrimonio comune e personale di entrambi.

 

 

Il periodo di convivenza prematrimoniale non è affatto irrilevante quando si colloca rispetto al matrimonio come un periodo di convivenza continuativo; in tal caso, di esso si deve tener conto, nella valutazione complessiva della vita della coppia, ai fini del calcolo dell’assegno (Cass. n. 15486/2013).

 

 

Secondo la Suprema Corte, infatti, la convivenza more uxorio ha un distinto ed autonomo rilievo giuridico quando sussista stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (Cass. n. 1736/2012; Cass. n. 26358/2011).

 

 

La odierna comparente è meritevole di tutela per aver dedicato, sin dal _______, la propria vita alla cura della famiglia e della casa, consentendo, in tal modo, al resistente, il raggiungimento di risultati economici e di carriera.

 

 

L’assegno divorzile, di cui in questa sede si chiede la modifica, deve adeguatamente compensare il danno ricevuto dal coniuge che abbia fornito, nel corso della vita familiare (e non solo matrimoniale), un notevole contributo, e sarebbe sommamente ingiusto se di tale apporto, dopo lo scioglimento dell’unione, dovesse godere solo l’altro coniuge. Pertanto, nella determinazione dell’assegno, si dovrà tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale.

 

 

L’assegno da riconoscere alla ricorrente deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente (Cass. SS. UU. N. 18287/2018).

 

 

Quindi, il contributo da riconoscere in questa sede alla ricorrente deve essere adeguato ai risultati economici che la coppia ha complessivamente conseguito e se tali risultati ricadono favorevolmente solo su uno degli ex coniugi, in conseguenza della divisione dei ruoli adottati durante la convivenza, il giudice deve operare un riequilibrio con l’assegno divorzile, anche in presenza di una situazione di autosufficienza della parte più debole e senza imporre alla stessa un obbligo di lavoro non confacente alla sua età ed alle concrete possibilità di utile ricollocazione sul mercato del lavoro (Cfr. B. De Filippis, Il nuovo quantum dell’assegno di divorzio, Wolters Lkuwer, 2018).

 

 

Le scelte compiute dai coniugi ed i ruoli che, con reciproca consapevolezza, essi hanno assunto in costanza di convivenza, non possono essere ignorati al momento del divorzio, in quanto, per la profonda influenza che hanno avuto sulle persone e sulla loro vita, sono determinanti quando l’unione si scioglie.

 

 

Non può chiedersi ad un coniuge che abbia assunto per molti anni compiti esclusivamente domestici di riconvertirsi totalmente e di trovare un lavoro. Non può farlo e sarebbe ingiusto se lo si volesse costringere a ciò, sottovalutando le difficoltà (spesso insormontabili) che le scelte comuni del periodo pregresso hanno determinato (B. De Filippis, cit. pag. 63-64).

 

 

Pertanto, l’On.le Giudicante non potrà non tener conto, nella determinazione del nuovo assegno, delle accresciute potenzialità economiche dell’obbligato e della inadeguatezza dei mezzi e dello stato di salute della ricorrente.

 

 

In base all’art. 5, comma 6, L. 898/1970, l’assegno spetta al coniuge divorziato solo se quest’ultimo non possiede mezzi adeguati, ovvero non possa procurarseli per ragioni oggettive. Il parametro dell’adeguatezza va ora individuato alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

 

 

In sede di revisione, il giudice deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l’importo dell’assegno alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 6/2008; Cass. 10133/2007).

 

 

La teorica possibilità del coniuge privo di reddito di trovare un’occupazione non elide il dovere di solidarietà persistente tra i coniugi anche dopo la separazione (Cass. 5253/2000) ed il conseguente obbligo di condivisione dei beni e di sostegno verso il coniuge più debole, mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura indicata dalle circostanze (Cass. n. 1595/2008).

 

 

Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

 

chiede

 

 

che l’Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, Voglia accogliere il presente ricorso di revisione per i motivi descritti in narrativa e disporre l’aumento dell’assegno di mantenimento nella misura che riterrà equa e giusta a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.

 

 

Con vittoria di spese e competenze.

 

 

A tal fine si allegano i documenti indicati in ricorso.

 

 

Roma, ______________

 

 

Avvocato Gennaro De Natale

 

venerdì 18 gennaio 2019

MODELLO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER CONSEGNA DOCUMENTI FINANZIARIA



TRIBUNALE DI SALERNO
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Sig. Aleandro Lopez, nato a Salerno il ________, CF: AAA BBB CCC, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata _________.it, fax numero __________), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura in calce al presente atto,

P r e m e s s o

- Che, nell’anno ____, il ricorrente ha sottoscritto un contratto di finanziamento, contraddistinto dal n. _________, con Findomestic Banca Spa, con sede in (50123) Firenze, alla via Jacopo da Diacceto, n. 48;

- Che, a tutt’oggi, il sig. Lopez ha provveduto al pagamento di un importo pari ad € ______,00 nei confronti di Findomestic Banca SpA, per la estinzione del suddetto finanziamento;

- Che il ricorrente, non avendo nessuna copia del contratto di finanziamento n. _____________ e dei documenti ad esso collegati, con racc.ta ar del __________, ai sensi dell’art. 119 del TUB, ha chiesto alla Findomestic Banca Spa la trasmissione dei seguenti documenti: 1) copia del contratto di finanziamento n. ___________; 2) piano di ammortamento aggiornato; 3) documento di sintesi delle condizioni contrattuali, con indicazione analitica di spese ed assicurazioni varie;

- Che la Findomestic Banca Spa ha ricevuto la suddetta raccomandata in data __________;

- Che, in base all’art. 119 del TUB, il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni;

- Che, con deliberazione n. 14 del 23/12/2004, il Garante della Privacy ha stabilito un tetto massimo di spesa pari a 10,00 euro per le copie documentali richieste;

- Che l’art. 119 TUB deve essere interpretato alla luce della sua ratio ispiratrice, che è quella di permettere al cliente di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l’esecuzione del rapporto;

- Che la locuzione singole operazioni non deve essere intesa in senso letterale, per non correre il rischio di imporre al cliente il diabolico onere di indicare gli estremi di una operazione di cui non ha riscontro contabile, vanificando di fatto quella tutela che il legislatore ha inteso, invece, garantire (Tribunale di Nola, 13/6/2000; Tribunale di Prato, 13/4/2015);

- Che non è necessario che siano specificate o rese note le ragioni per cui tale richiesta è avanzata, in quanto il diritto previsto dal citato art. 119 TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. 10/9/1999,  n. 11773);

- Che il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova fondamento, oltre che nel citato art. 119 TUB, anche nel dovere di buona fede nella esecuzione del contratto previsto dall’art. 1375 cc;

- Che In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come impegno o obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere  quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dall’altra parte; tra i  doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede, vi è anche quello di fornire alla contro-parte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento (Cass.27/9/2001, n.12093 Cpc; Cass. n.1669/2007);

- Che, nonostante il decorso del termine di gg. 90 previsto dal suddetto art. 119 TUB, la Findomestic non ha inviato al ricorrente la documentazione richiesta; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c h i e d e

 che il Tribunale di Salerno voglia ingiungere alla Findomestic Banca Spa, con sede con sede in (50123) Firenze, alla via Jacopo da Diacceto, n. 48, in persona del legale rappresentante pt, di consegnare al Sig. Aleandro Lopez, i seguenti documenti:

1) copia del contratto di finanziamento n. _______________;

2) piano di ammortamento aggiornato;

3) documento di sintesi delle condizioni contrattuali, con indicazione analitica di spese ed assicurazioni varie;

4) copia del contratto di assicurazione eventualmente sottoscritto.

Con condanna, altresì, del debitore al pagamento delle spese e competenze della presente procedura, che, ai sensi del 2° comma dell’art 9 D.L. n. 1/2012, si quantificano come segue:

Spese: Contributo unificato   €              0,00
            Marca                         €              0,00
Compensi professionali          €          000,00
Spese forfetarie                      €          00,00
Totale                                     €          000,00

Ai sensi della Legge n. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro ____________,00.

Tuttavia, il pagamento del contributo unificato non è dovuto, in quanto il presente procedimento è stato ammesso al Gratuito Patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno del _____________.

Si deposita:

1) Messa in mora della Findomestic Banca Spa.

2) Racc.ta del _________ di Aleandro Lopez.

3) Delibera ammissione gratuito patrocinio.

4) Istanza di liquidazione gratuito patrocinio.

Salerno, _______________
Avv. Gennaro de Natale