TRIBUNALE DI ROMA
Ricorso ex art. 9 Legge n. 898/70
La Sig.ra Elena Perita Peraria, nata a Vietri sul Mare (SA) il _________,
residente a ____________alla Via Pinco Pallino n. 140, C.F: ABC DFG 123 JKT,
rapp.ta e difesa dall’avvocato Gennaro De Natale (posta elettronica certificata
_______________, fax numero ____________), presso il cui studio elettivamente
domicilia in virtù di procura in calce al presente atto, espone quanto segue.
* * * * * * * *
- Nel mese di ____________, la ricorrente ha iniziato una relazione
sentimentale, sfociata in convivenza nel successivo mese di ____________, con
il sig. Marco Caio Gaio, nato a Baronissi (SA) il ___________, ed ivi residente
alla Via Pietrangelo Belli n. 128.
- Successivamente, nel mese di ____________, dall’unione dei sig.ri
___________e ___________, è nata la figlia ___________.
- In data ________________, con rito civile, è stato celebrato il
matrimonio tra i sig.ri _____________ e __________.
- In data __________________, il Tribunale di __________ ha omologato la
separazione consensuale dei suddetti coniugi.
- Infine, con sentenza n. ________________, il Tribunale di __________ ha
pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri ____________ e
______________.
- Con la medesima sentenza, è stato posto a carico del sig. __________ il
versamento di un assegno complessivo di euro _________, annualmente
rivalutabile, di cui euro ___________ quale contributo al mantenimento della
figlia __________ ed euro _______ quale assegno di mantenimento per la
ricorrente.
- Successivamente, tuttavia, sono intervenuti giustificati motivi, che
rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella
predetta sentenza.
Infatti, sono mutate le condizioni in base alle quali fu determinato
l’assegno divorzile.
1) Inadeguatezza dei mezzi della ricorrente, ed impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive.
La ricorrente ha subito un notevole peggioramento delle condizioni di
salute, che ha avuto una ripercussione sulla sua capacità lavorativa, tant’è
che dal ____________ è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente
della capacità lavorativa al 75%, come risulta dall’allegato verbale della
Commissione Medica dell’Inps di _______.
Infatti, le saltuarie attività lavorative, che dapprima le permettevano di
guadagnare quelle piccole somme necessarie alle strette esigenze alimentari,
sono diventate sempre più rarefatte e difficoltose proprio a causa delle
patologie fisiche e psicologiche che l’affliggono, tanto da rendere
indispensabili vari ricoveri per cure farmacologiche, e rendere necessario
l’aiuto di altre persone, amici e familiari.
Dall’esame della documentazione allegata emerge che dal punto di vista
clinico sono presenti note depressive associate a tratti di irrequietezza
ansiosa (Cartella clinica n. _____________, Casa di Cura ______).
La ricorrente, nell’estate del ________, è stata ricoverata per circa 3
mesi presso la Casa di Cura __________________) per essere sottoposta a
trattamento farmacologico, in quanto affetta da Disturbo bipolare di I Tipo
(Cartella Clinica n. ___________).
Successivamente, è stata ricoverata, per altri _____ giorni, presso la
medesima struttura a distanza di 5 giorni con diagnosi di ingresso di disturbo
bipolare in fase di depressione subacuta. Anche in occasione di tale ricovero è
stata sottoposta a terapia farmacologica fino al ______________, data delle
dimissioni (Cartella clinica n. _____________).
Sembra verosimile, come documentato in tale ultima Cartella, che solo a
seguito della separazione dal marito, avvenuta circa 14 anni fa, ha iniziato a
presentare sintomatologia invalidante.
L'impossibilità di trovare un lavoro, determinata dallo stato depressivo
della ricorrente, dalla situazione del mercato, dall'età e da altre condizioni
oggettive, giustifica lo stato di disoccupazione, e quindi la revisione
migliorativa dell'assegno di divorzio (Cass. n. 22752/2012; Cass. Ord. N.
3365/2014; Cass. Ord. N. 7153/2017).
Lo stato di disoccupazione della ricorrente non è imputabile ad inerzia nel
reperire un lavoro, ma dipende da un insieme di elementi, quali la sindrome
depressiva di cui soffre, per la precisione disturbo bipolare di tipo I in
trattamento farmacologico multiplo e continuativo con ipertensione arteriosa,
la situazione del mercato e l'età.
2) Squilibrio della situazione economico-patrimoniale delle parti.
Le condizioni patrimoniali ed economiche delle parti hanno subìto una
variazione, positiva nel caso del (ex marito), negativa nel caso della (ex
moglie).
Infatti, la consistenza del patrimonio immobiliare del resistente è
aumentata, è divenuto, direttamente o per interposta persona, proprietario di
barche o natanti, il cui possesso notoriamente richiede una situazione
economica più florida (Cfr. Cass. 16923/2012).
La ricorrente, invece, a causa del peggioramento dello stato di salute, si
trova in una situazione di notevole difficoltà economica: laureata in Lingue e
Letterature Straniere, ha rinunziato alle sue legittime aspettative
professionali, sacrificandole in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante
endofamiliare da parte del compagno e marito, consentendo a quest’ultimo di
dedicarsi esclusivamente al lavoro ed alla formazione del patrimonio personale
e familiare.
Questa situazione ha comportato un notevole squilibrio nella situazione
economica delle parti, determinato dall’impegno che la ricorrente ha profuso
all’interno della famiglia, e che ha impedito la costruzione di un percorso
professionale e reddituale autonomo.
Ebbene, quando sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale
derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate
sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente
all’interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione
del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge, occorre tener conto di
questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza
dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni
oggettive (Cass. SS. UU. N. 18287/2018).
La recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 18287/2018
ha attribuito preminente importanza alla relazione tra la condizione economica
individuale delle parti, al momento dello scioglimento del vincolo
matrimoniale, e le scelte di vita e di ruoli adottate e condivise nel corso
della vita matrimoniale.
3) Contributo della ricorrente e durata del matrimonio.
Non si può trascurare, nell’esame della presente controversia, il
contributo fornito dalla ricorrente alla conduzione della vita familiare, sin
dalla fase di convivenza more uxorio iniziata nel mese di ___________, ed alla
formazione del patrimonio comune e personale di entrambi.
Il periodo di convivenza prematrimoniale non è affatto irrilevante quando
si colloca rispetto al matrimonio come un periodo di convivenza continuativo;
in tal caso, di esso si deve tener conto, nella valutazione complessiva della
vita della coppia, ai fini del calcolo dell’assegno (Cass. n. 15486/2013).
Secondo la Suprema Corte, infatti, la convivenza more uxorio ha un distinto
ed autonomo rilievo giuridico quando sussista stabilità ed effettività della
comunione di vita prematrimoniale (Cass. n. 1736/2012; Cass. n. 26358/2011).
La odierna comparente è meritevole di tutela per aver dedicato, sin dal
_______, la propria vita alla cura della famiglia e della casa, consentendo, in
tal modo, al resistente, il raggiungimento di risultati economici e di
carriera.
L’assegno divorzile, di cui in questa sede si chiede la modifica, deve
adeguatamente compensare il danno ricevuto dal coniuge che abbia fornito, nel
corso della vita familiare (e non solo matrimoniale), un notevole contributo, e
sarebbe sommamente ingiusto se di tale apporto, dopo lo scioglimento
dell’unione, dovesse godere solo l’altro coniuge. Pertanto, nella
determinazione dell’assegno, si dovrà tener conto anche del periodo di
convivenza prematrimoniale.
L’assegno da riconoscere alla ricorrente deve tener conto non soltanto del
raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l’autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello
reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed
economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del
matrimonio e dell’età del richiedente (Cass. SS. UU. N. 18287/2018).
Quindi, il contributo da riconoscere in questa sede alla ricorrente deve
essere adeguato ai risultati economici che la coppia ha complessivamente
conseguito e se tali risultati ricadono favorevolmente solo su uno degli ex
coniugi, in conseguenza della divisione dei ruoli adottati durante la
convivenza, il giudice deve operare un riequilibrio con l’assegno divorzile,
anche in presenza di una situazione di autosufficienza della parte più debole e
senza imporre alla stessa un obbligo di lavoro non confacente alla sua età ed
alle concrete possibilità di utile ricollocazione sul mercato del lavoro (Cfr.
B. De Filippis, Il nuovo quantum dell’assegno di divorzio, Wolters Lkuwer,
2018).
Le scelte compiute dai coniugi ed i ruoli che, con reciproca
consapevolezza, essi hanno assunto in costanza di convivenza, non possono
essere ignorati al momento del divorzio, in quanto, per la profonda influenza
che hanno avuto sulle persone e sulla loro vita, sono determinanti quando
l’unione si scioglie.
Non può chiedersi ad un coniuge che abbia assunto per molti anni compiti
esclusivamente domestici di riconvertirsi totalmente e di trovare un lavoro.
Non può farlo e sarebbe ingiusto se lo si volesse costringere a ciò,
sottovalutando le difficoltà (spesso insormontabili) che le scelte comuni del
periodo pregresso hanno determinato (B. De Filippis, cit. pag. 63-64).
Pertanto, l’On.le Giudicante non potrà non tener conto, nella
determinazione del nuovo assegno, delle accresciute potenzialità economiche
dell’obbligato e della inadeguatezza dei mezzi e dello stato di salute della
ricorrente.
In base all’art. 5, comma 6, L. 898/1970, l’assegno spetta al coniuge
divorziato solo se quest’ultimo non possiede mezzi adeguati, ovvero non possa
procurarseli per ragioni oggettive. Il parametro dell’adeguatezza va ora
individuato alla luce della valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito
dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla
durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.
In sede di revisione, il giudice deve limitarsi a verificare se e in che
misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così
raggiunto, e ad adeguare l’importo dell’assegno alla nuova situazione
patrimoniale (Cass. n. 6/2008; Cass. 10133/2007).
La teorica possibilità del coniuge privo di reddito di trovare
un’occupazione non elide il dovere di solidarietà persistente tra i coniugi
anche dopo la separazione (Cass. 5253/2000) ed il conseguente obbligo di
condivisione dei beni e di sostegno verso il coniuge più debole, mediante la
corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura indicata dalle
circostanze (Cass. n. 1595/2008).
Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,
chiede
che l’Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate
le modifiche economiche e patrimoniali indicate, Voglia accogliere il presente
ricorso di revisione per i motivi descritti in narrativa e disporre l’aumento
dell’assegno di mantenimento nella misura che riterrà equa e giusta a seguito
della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire
dalla data della presente domanda.
Con vittoria di spese e competenze.
A tal fine si allegano i documenti indicati in ricorso.
Roma, ______________
Avvocato Gennaro De Natale
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