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venerdì 28 giugno 2019

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' - MODELLO ATTO DI CITAZIONE



TRIBUNALE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

La Sig.ra Elena Perita Peraria, nata a Salerno il _____________, CF: aaa bbb ccc ddd, nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore Cesare Augusto, nato a Salerno (SA) il 12/12/12, CF: qq ww ee rr, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata _______ , fax n. __________), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto;

Premesso

- A) Che, dal mese di _____________ al mese di ________________, la Sig.ra Elena Perita Peraria ha avuto una relazione sentimentale con il Sig. Massimo Meridio, nato a Salerno il 13/14/15, e residente a Salerno (Sa), alla via dei Ciclamini n. 123, CF: mlo dfg ert uty;

- B) Che, da parte della Sig.ra Elena Pereira, tale relazione è stata sempre caratterizzata da un autentico e sincero amore, sicché la stessa è naturalmente sfociata anche in rapporti intimi e sessuali;

- Che, a seguito ed in occasione di uno di tali rapporti, è stato concepito il piccolo Cesare Augusto;

- C) Che, nel mese di ___________, la ricorrente si è accorta di essere incinta e lo ha comunicato al Sig. Massimo Meridio, il quale, dopo una fase di iniziale euforia, ha opposto un netto rifiuto in ordine all’assunzione di qualsiasi responsabilità nei confronti del nascituro;

- D Che la ricorrente non ha mai avuto dubbi in ordine alla scelta di portare a termine la gravidanza;

- E) Che, dopo la nascita del piccolo Cesare, avvenuta a Salerno in data _____________, il Sig. Meridio si è totalmente eclissato, pervenendo alla inspiegabile decisione di non riconoscere il bambino;

- Che la ricorrente non nutre alcun dubbio sul fatto che padre del bambino sia il Sig. Massimo Meridio;

- F) Che, nel mese di ___________, la ricorrente ha chiesto a sua madre di intercedere con il padre del bambino affinché questi si assumesse le proprie responsabilità, non ottenendo nessun risultato;

- Che, il Sig. Massimo Meridio attualmente ha riallacciato i rapporti con sua moglie, dalla quale si era precedentemente separato;

- G) Che la Sig.ra Elena Perita Peraria ha sempre provveduto da sola a tutte le necessità del figlio, e tutt’ora continua a provvedere;

- Che la ricorrente non ha intentato in precedenza nessuna azione nei confronti del Sig. Massimo Meridio a causa delle difficoltà frapposte dalla moglie di quest’ultimo;

- Che la ricorrente, nell’esclusivo interesse del figlio, per non privarlo della figura paterna, ha deciso di accertare giudizialmente la predetta paternità; tanto premesso, la Sig.ra Elena Perita Peraria, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c i t a

il Sig. ____________________, dom.to in  Salerno, alla via dei Ciclamini n. 123, a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno, all’udienza del giorno _________________, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Accertare e dichiarare che il Sig. Massimo Meridio, nato a Salerno, il _____________, CF: __________, è il padre naturale del piccolo __________, nato a Salerno (SA) il ______________, CF: _________________;

2) Autorizzare, a norma dell’art. 262 cc, il minore ad assumere il cognome paterno aggiungendolo a quello della madre, con ordine all’Ufficiale di Stato civile di provvedere a quanto di sua competenza;

3) Emettere, ai sensi dell’art. 277 cc, i provvedimenti che si ritengono necessari per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore;

4) Condannare il Sig. _____________________ al versamento, in favore della ricorrente, di un importo determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento sin dalla nascita del minore;

5) Determinare l’importo dell’assegno di mantenimento mensile a carico del Sig. __________________ con condanna dello stesso al versamento di quanto determinato in favore del minore;

6) Condannare il Sig. ______________ al pagamento del compenso professionale e delle spese del presente procedimento.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione della prova per testi nonché dell’interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), di cui alla narrativa del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole Vero che.

Si indicano a testi i sig.ri:

_______________________________

Si chiede, inoltre, disporsi CTU che accerti mediante le opportune indagini ematologiche e genetiche, la paternità di Cesare Augusto in capo a Massimo Meridio.

Con più ampia riserva di produrre ulteriore documentazione, richiedere ulteriori mezzi istruttori ed indicare nuovi testi, in conseguenza del comportamento processuale del convenuto.

Con espresso invito al convenuto a costituirsi in giudizio nei modi e termini di cui all’art. 166 cpc, almeno 20 giorni prima della fissata udienza, con avvertenza che, in difetto, sarà dichiarata la sua contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc, per cui non potrà proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, indicare mezzi di prova o produrre documenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 488/99 e succ. mod., l’istante dichiara che, trattandosi di dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di minorenne, non è dovuto il contributo unificato.

 Si allegano i seguenti documenti:

1) Estratto dell’atto di nascita.


Salerno,


Avv. Gennaro de Natale






giovedì 18 aprile 2019

MODELLO DI RICORSO PER LA MODIFICA DELL’ASSEGNO DIVORZILE



TRIBUNALE DI ROMA

 

Ricorso ex art. 9 Legge n. 898/70

 

 

La Sig.ra Elena Perita Peraria, nata a Vietri sul Mare (SA) il _________, residente a ____________alla Via Pinco Pallino n. 140, C.F: ABC DFG 123 JKT, rapp.ta e difesa dall’avvocato Gennaro De Natale (posta elettronica certificata _______________, fax numero ____________), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura in calce al presente atto, espone quanto segue.

 

 

* * * * * * * *

 

 

- Nel mese di ____________, la ricorrente ha iniziato una relazione sentimentale, sfociata in convivenza nel successivo mese di ____________, con il sig. Marco Caio Gaio, nato a Baronissi (SA) il ___________, ed ivi residente alla Via Pietrangelo Belli n. 128.

 

 

- Successivamente, nel mese di ____________, dall’unione dei sig.ri ___________e ___________, è nata la figlia ___________.

 

 

- In data ________________, con rito civile, è stato celebrato il matrimonio tra i sig.ri _____________ e __________.

 

 

- In data __________________, il Tribunale di __________ ha omologato la separazione consensuale dei suddetti coniugi.

 

 

- Infine, con sentenza n. ________________, il Tribunale di __________ ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri ____________ e ______________.

 

 

- Con la medesima sentenza, è stato posto a carico del sig. __________ il versamento di un assegno complessivo di euro _________, annualmente rivalutabile, di cui euro ___________ quale contributo al mantenimento della figlia __________ ed euro _______ quale assegno di mantenimento per la ricorrente.

 

 

- Successivamente, tuttavia, sono intervenuti giustificati motivi, che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza.

 

 

Infatti, sono mutate le condizioni in base alle quali fu determinato l’assegno divorzile.

 

 

1) Inadeguatezza dei mezzi della ricorrente, ed impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

La ricorrente ha subito un notevole peggioramento delle condizioni di salute, che ha avuto una ripercussione sulla sua capacità lavorativa, tant’è che dal ____________ è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 75%, come risulta dall’allegato verbale della Commissione Medica dell’Inps di _______.

 

 

Infatti, le saltuarie attività lavorative, che dapprima le permettevano di guadagnare quelle piccole somme necessarie alle strette esigenze alimentari, sono diventate sempre più rarefatte e difficoltose proprio a causa delle patologie fisiche e psicologiche che l’affliggono, tanto da rendere indispensabili vari ricoveri per cure farmacologiche, e rendere necessario l’aiuto di altre persone, amici e familiari.

 

 

Dall’esame della documentazione allegata emerge che dal punto di vista clinico sono presenti  note depressive associate a tratti di irrequietezza ansiosa (Cartella clinica n. _____________, Casa di Cura  ______).

 

 

La ricorrente, nell’estate del ________, è stata ricoverata per circa 3 mesi presso la Casa di Cura __________________) per essere sottoposta a trattamento farmacologico, in quanto affetta da Disturbo bipolare di I Tipo (Cartella Clinica n. ___________).

 

 

Successivamente, è stata ricoverata, per altri _____ giorni, presso la medesima struttura a distanza di 5 giorni con diagnosi di ingresso di disturbo bipolare in fase di depressione subacuta. Anche in occasione di tale ricovero è stata sottoposta a terapia farmacologica fino al ______________, data delle dimissioni (Cartella clinica n. _____________).

 

 

Sembra verosimile, come documentato in tale ultima Cartella, che solo a seguito della separazione dal marito, avvenuta circa 14 anni fa, ha iniziato a presentare sintomatologia invalidante.

 

 

L'impossibilità di trovare un lavoro, determinata dallo stato depressivo della ricorrente, dalla situazione del mercato, dall'età e da altre condizioni oggettive, giustifica lo stato di disoccupazione, e quindi la revisione migliorativa dell'assegno di divorzio (Cass. n. 22752/2012; Cass. Ord. N. 3365/2014; Cass. Ord. N. 7153/2017).

 

 

Lo stato di disoccupazione della ricorrente non è imputabile ad inerzia nel reperire un lavoro, ma dipende da un insieme di elementi, quali la sindrome depressiva di cui soffre, per la precisione disturbo bipolare di tipo I in trattamento farmacologico multiplo e continuativo con ipertensione arteriosa, la situazione del mercato e l'età.

 

 

2) Squilibrio della situazione economico-patrimoniale delle parti.

Le condizioni patrimoniali ed economiche delle parti hanno subìto una variazione, positiva nel caso del (ex marito), negativa nel caso della (ex moglie).

 

 

Infatti, la consistenza del patrimonio immobiliare del resistente è aumentata, è divenuto, direttamente o per interposta persona, proprietario di barche o natanti, il cui possesso notoriamente richiede una situazione economica più florida (Cfr. Cass. 16923/2012).

 

 

La ricorrente, invece, a causa del peggioramento dello stato di salute, si trova in una situazione di notevole difficoltà economica: laureata in Lingue e Letterature Straniere, ha rinunziato alle sue legittime aspettative professionali, sacrificandole in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare da parte del compagno e marito, consentendo a quest’ultimo di dedicarsi esclusivamente al lavoro ed alla formazione del patrimonio personale e familiare.

Questa situazione ha comportato un notevole squilibrio nella situazione economica delle parti, determinato dall’impegno che la ricorrente ha profuso all’interno della famiglia, e che ha impedito la costruzione di un percorso professionale e reddituale autonomo.

 

 

Ebbene, quando sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e del conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge, occorre tener conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive (Cass. SS. UU. N. 18287/2018).

 

 

La recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 18287/2018 ha attribuito preminente importanza alla relazione tra la condizione economica individuale delle parti, al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, e le scelte di vita e di ruoli adottate e condivise nel corso della vita matrimoniale.

 

 

3) Contributo della ricorrente e durata del matrimonio.

Non si può trascurare, nell’esame della presente controversia, il contributo fornito dalla ricorrente alla conduzione della vita familiare, sin dalla fase di convivenza more uxorio iniziata nel mese di ___________, ed alla formazione del patrimonio comune e personale di entrambi.

 

 

Il periodo di convivenza prematrimoniale non è affatto irrilevante quando si colloca rispetto al matrimonio come un periodo di convivenza continuativo; in tal caso, di esso si deve tener conto, nella valutazione complessiva della vita della coppia, ai fini del calcolo dell’assegno (Cass. n. 15486/2013).

 

 

Secondo la Suprema Corte, infatti, la convivenza more uxorio ha un distinto ed autonomo rilievo giuridico quando sussista stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (Cass. n. 1736/2012; Cass. n. 26358/2011).

 

 

La odierna comparente è meritevole di tutela per aver dedicato, sin dal _______, la propria vita alla cura della famiglia e della casa, consentendo, in tal modo, al resistente, il raggiungimento di risultati economici e di carriera.

 

 

L’assegno divorzile, di cui in questa sede si chiede la modifica, deve adeguatamente compensare il danno ricevuto dal coniuge che abbia fornito, nel corso della vita familiare (e non solo matrimoniale), un notevole contributo, e sarebbe sommamente ingiusto se di tale apporto, dopo lo scioglimento dell’unione, dovesse godere solo l’altro coniuge. Pertanto, nella determinazione dell’assegno, si dovrà tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale.

 

 

L’assegno da riconoscere alla ricorrente deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente (Cass. SS. UU. N. 18287/2018).

 

 

Quindi, il contributo da riconoscere in questa sede alla ricorrente deve essere adeguato ai risultati economici che la coppia ha complessivamente conseguito e se tali risultati ricadono favorevolmente solo su uno degli ex coniugi, in conseguenza della divisione dei ruoli adottati durante la convivenza, il giudice deve operare un riequilibrio con l’assegno divorzile, anche in presenza di una situazione di autosufficienza della parte più debole e senza imporre alla stessa un obbligo di lavoro non confacente alla sua età ed alle concrete possibilità di utile ricollocazione sul mercato del lavoro (Cfr. B. De Filippis, Il nuovo quantum dell’assegno di divorzio, Wolters Lkuwer, 2018).

 

 

Le scelte compiute dai coniugi ed i ruoli che, con reciproca consapevolezza, essi hanno assunto in costanza di convivenza, non possono essere ignorati al momento del divorzio, in quanto, per la profonda influenza che hanno avuto sulle persone e sulla loro vita, sono determinanti quando l’unione si scioglie.

 

 

Non può chiedersi ad un coniuge che abbia assunto per molti anni compiti esclusivamente domestici di riconvertirsi totalmente e di trovare un lavoro. Non può farlo e sarebbe ingiusto se lo si volesse costringere a ciò, sottovalutando le difficoltà (spesso insormontabili) che le scelte comuni del periodo pregresso hanno determinato (B. De Filippis, cit. pag. 63-64).

 

 

Pertanto, l’On.le Giudicante non potrà non tener conto, nella determinazione del nuovo assegno, delle accresciute potenzialità economiche dell’obbligato e della inadeguatezza dei mezzi e dello stato di salute della ricorrente.

 

 

In base all’art. 5, comma 6, L. 898/1970, l’assegno spetta al coniuge divorziato solo se quest’ultimo non possiede mezzi adeguati, ovvero non possa procurarseli per ragioni oggettive. Il parametro dell’adeguatezza va ora individuato alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

 

 

In sede di revisione, il giudice deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l’importo dell’assegno alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 6/2008; Cass. 10133/2007).

 

 

La teorica possibilità del coniuge privo di reddito di trovare un’occupazione non elide il dovere di solidarietà persistente tra i coniugi anche dopo la separazione (Cass. 5253/2000) ed il conseguente obbligo di condivisione dei beni e di sostegno verso il coniuge più debole, mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento nella misura indicata dalle circostanze (Cass. n. 1595/2008).

 

 

Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

 

chiede

 

 

che l’Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, Voglia accogliere il presente ricorso di revisione per i motivi descritti in narrativa e disporre l’aumento dell’assegno di mantenimento nella misura che riterrà equa e giusta a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.

 

 

Con vittoria di spese e competenze.

 

 

A tal fine si allegano i documenti indicati in ricorso.

 

 

Roma, ______________

 

 

Avvocato Gennaro De Natale

 

venerdì 18 gennaio 2019

MODELLO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER CONSEGNA DOCUMENTI FINANZIARIA



TRIBUNALE DI SALERNO
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Sig. Aleandro Lopez, nato a Salerno il ________, CF: AAA BBB CCC, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata _________.it, fax numero __________), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura in calce al presente atto,

P r e m e s s o

- Che, nell’anno ____, il ricorrente ha sottoscritto un contratto di finanziamento, contraddistinto dal n. _________, con Findomestic Banca Spa, con sede in (50123) Firenze, alla via Jacopo da Diacceto, n. 48;

- Che, a tutt’oggi, il sig. Lopez ha provveduto al pagamento di un importo pari ad € ______,00 nei confronti di Findomestic Banca SpA, per la estinzione del suddetto finanziamento;

- Che il ricorrente, non avendo nessuna copia del contratto di finanziamento n. _____________ e dei documenti ad esso collegati, con racc.ta ar del __________, ai sensi dell’art. 119 del TUB, ha chiesto alla Findomestic Banca Spa la trasmissione dei seguenti documenti: 1) copia del contratto di finanziamento n. ___________; 2) piano di ammortamento aggiornato; 3) documento di sintesi delle condizioni contrattuali, con indicazione analitica di spese ed assicurazioni varie;

- Che la Findomestic Banca Spa ha ricevuto la suddetta raccomandata in data __________;

- Che, in base all’art. 119 del TUB, il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni;

- Che, con deliberazione n. 14 del 23/12/2004, il Garante della Privacy ha stabilito un tetto massimo di spesa pari a 10,00 euro per le copie documentali richieste;

- Che l’art. 119 TUB deve essere interpretato alla luce della sua ratio ispiratrice, che è quella di permettere al cliente di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l’esecuzione del rapporto;

- Che la locuzione singole operazioni non deve essere intesa in senso letterale, per non correre il rischio di imporre al cliente il diabolico onere di indicare gli estremi di una operazione di cui non ha riscontro contabile, vanificando di fatto quella tutela che il legislatore ha inteso, invece, garantire (Tribunale di Nola, 13/6/2000; Tribunale di Prato, 13/4/2015);

- Che non è necessario che siano specificate o rese note le ragioni per cui tale richiesta è avanzata, in quanto il diritto previsto dal citato art. 119 TUB si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale, e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass. 10/9/1999,  n. 11773);

- Che il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova fondamento, oltre che nel citato art. 119 TUB, anche nel dovere di buona fede nella esecuzione del contratto previsto dall’art. 1375 cc;

- Che In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come impegno o obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere  quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dall’altra parte; tra i  doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede, vi è anche quello di fornire alla contro-parte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento (Cass.27/9/2001, n.12093 Cpc; Cass. n.1669/2007);

- Che, nonostante il decorso del termine di gg. 90 previsto dal suddetto art. 119 TUB, la Findomestic non ha inviato al ricorrente la documentazione richiesta; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c h i e d e

 che il Tribunale di Salerno voglia ingiungere alla Findomestic Banca Spa, con sede con sede in (50123) Firenze, alla via Jacopo da Diacceto, n. 48, in persona del legale rappresentante pt, di consegnare al Sig. Aleandro Lopez, i seguenti documenti:

1) copia del contratto di finanziamento n. _______________;

2) piano di ammortamento aggiornato;

3) documento di sintesi delle condizioni contrattuali, con indicazione analitica di spese ed assicurazioni varie;

4) copia del contratto di assicurazione eventualmente sottoscritto.

Con condanna, altresì, del debitore al pagamento delle spese e competenze della presente procedura, che, ai sensi del 2° comma dell’art 9 D.L. n. 1/2012, si quantificano come segue:

Spese: Contributo unificato   €              0,00
            Marca                         €              0,00
Compensi professionali          €          000,00
Spese forfetarie                      €          00,00
Totale                                     €          000,00

Ai sensi della Legge n. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro ____________,00.

Tuttavia, il pagamento del contributo unificato non è dovuto, in quanto il presente procedimento è stato ammesso al Gratuito Patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno del _____________.

Si deposita:

1) Messa in mora della Findomestic Banca Spa.

2) Racc.ta del _________ di Aleandro Lopez.

3) Delibera ammissione gratuito patrocinio.

4) Istanza di liquidazione gratuito patrocinio.

Salerno, _______________
Avv. Gennaro de Natale




giovedì 18 gennaio 2018

CADUTA AL SUPERMERCATO - RISARCIMENTO DANNI - MODELLO ATTO DI CITAZIONE




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

La Sig.ra Teresa Pereira Perita Peraria, nata a Salerno il 25/30/1895, CF: TRS PRR 715H54 H125B, rapp.ta e difesa dall’ Avv. Gennaro De Natale (pec: _____________ fax n. ______________), presso il cui studio elett.te domicilia in forza di procura alle liti a margine del presente atto,

Premesso

- A) che, in data 12/12/1236, alle ore 13,50 circa, mentre si trovava all’interno del supermercato Supermarket, sito in Salerno, alla Via dei Garibaldini, la Sig.ra Pereira inciampava in una lastra metallica posizionata in maniera intrinsecamente pericolosa sul pavimento, in un luogo in cui, normalmente, i clienti rivolgono la propria attenzione alla scelta dei prodotti allocati sugli scaffali;

- B) che, per la precisione, la suddetta lastra risultava rialzata rispetto al pavimento e senza nessuna segnalazione di pericolo;

- che il gestore di un supermercato ha il dovere di custodia, che comporta l’obbligo di vigilare, prevenire ed impedire il verificarsi di danni a terzi, con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo (Cass. 2/9/2013 n. 20055);

- C) che, in seguito ed a causa di tale sinistro, la Sig.ra Pereira riportava lesioni al ginocchio destro che hanno comportato postumi invalidanti, come emerso in seguito ad accertamenti medici;

- che, nel caso in esame, sussiste la responsabilità esclusiva del rappresentante legale del Supermarket, quale custode dell’esercizio commerciale, ai sensi dell’art. 2051 cc, per non aver adottato le misure idonee ad impedire che la lastra metallica recasse danno ai terzi, e non essendo ascrivibile alla danneggiata un utilizzo della cosa improprio o imprevedibile. Infatti, chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro, soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse del gestore che l’attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti (Cass. 24/2/2011 n. 4476);

- che, in data 28/12/2017, veniva formulata, nei confronti del rappresentante legale del Supermarket, richiesta di risarcimento danni;

- che, il rappresentante legale del convenuto supermercato rifiutava di ricevere la racc.ta AR contenente la richiesta di risarcimento;

- che, i danni patiti dalla Sig.ra Pereira che al momento del sinistro aveva 32 anni, ammontano ad euro ___________, così determinati:

Danno Biologico Permanente
Invalidità del ___________% = euro
Danno Biologico Temporaneo
Invalidità assoluta _______________ gg  = euro
Invalidità parziale ______________ gg al % = euro
Invalidità parziale _______________ gg al Y % = euro
Danno morale = euro ____________
Spese mediche = euro _____________
Per un Totale complessivo di euro ____________

- che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, la Sig.ra Pereira, come in atti rapp.ta difesa e dom.ta

C i t a

il Supermarket, in persona del LRTP, con sede in Salerno, alla Via dei Garibaldini, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno ___________, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Dichiarare la responsabilità esclusiva del Supermarket, in persona del rappresentante legale, nel sinistro per cui è causa;

2) Condannare il convenuto al risarcimento, in favore dell’istante, della somma di euro _________, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio e del compenso professionale, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione all’interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze di cui ai capi A), B) e C) di cui alla narrativa del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole Vero che.

Con riserva, altresì, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta.

Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod. si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro _________ e che, pertanto, il valore del contributo unificato versato è pari ad euro _______.

Si allegano i seguenti documenti:
a.       Racc.ta del  _______;
b.      Copia della documentazione medica.

Salerno, ________

Avv. Gennaro De Natale




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mercoledì 10 gennaio 2018

MODELLO RICORSO PER LA REVOCA DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO





TRIBUNALE DI SALERNO

Ricorso per la revoca
di Amministratore di Condominio
ex art.1129 cod.civ.


I Sig.ri Elena Perita, nata ad Amalfi il 31/31/1931, CF :*****; Attilio Regolo, nato a Capaccio il 28/14/1928, CF: *****; Giuseppe  Garibaldi, nato a Montecorvino Rovella, il 24/13/1918, tutti rapp.ti e difesi dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domiciliano in virtù di procura alle liti a margine del presente atto, posta elettronica certificata *********; fax numero *****, espongono quanto segue.
FATTO
1) Gli istanti sono proprietari di appartamenti siti nello stabile condominiale di via Federico Barbarossa n. 1, in Battipaglia (SA);

2) Dal 2012, amministratore del suddetto Condominio è il dott. Alessandro Magno ( CF: *****) nato a Vietri sul Mare (SA), il 25/25/ 1925;

3) Il suddetto amministratore, nonostante siano trascorsi più di tre anni dalla sua nomina, non ha mai reso il conto della sua gestione, nonostante le numerose richieste scritte dei condomini.

L’amministratore, inoltre,

A) ha omesso di convocare l’assemblea per l’approvazione dei rendiconti e dei bilanci preventivi negli ultimi tre anni;

B) si è rifiutato ripetutamente di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore;

C) non ha eseguito le deliberazioni dell’assemblea del *****;

D) non ha mai acceso il conto corrente condominiale previsto dal comma 7 dell’art. 1129 cod. civ., facendo sempre transitare le somme riscosse dai condomini sul suo conto personale, ingenerando, in tal modo, confusione tra il patrimonio del Condominio ed il suo patrimonio personale;

E) nonostante le specifiche e reiterate richieste, non ha mai consentito ai condomini di accedere alla documentazione condominiale (registro dell’anagrafe condominiale, registro dei verbali delle assemblee, libri contabili).

DIRITTO

Il decreto di revoca dell’amministratore di Condominio, ai sensi degli artt. 1129 cod. civ. e 64 disp. att. c.c., è un provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto sostitutivo della volontà assembleare, e ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale, nelle ipotesi di compromissione della stessa.

Il legislatore, con la legge n. 220/2012, ha codificato alcune cause di revoca dell’amministratore che, tuttavia, non sono da considerarsi tassative, con la conseguenza che occorre anche valutare la sussistenza di elementi precisi e concordanti che facciano prevedere come verosimile un danno imminente ed irreparabile per il Condominio o, comunque, la sussistenza di comportamenti gravemente significativi del venir meno del necessario rapporto di fiducia tra amministratore e condomini.

Poiché il procedimento di revoca dell’amministratore di Condominio è strutturato come un giudizio di risoluzione anticipata  e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condomini e l’amministratore, per quanto riguarda l’onere della prova, vale il principio generale operante in materia di inadempimento di una obbligazione, con la conseguenza che il condomino, che agisca per la risoluzione del mandato intercorrente con l’amministratore, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto a conseguire dall’amministratore l’adempimento dell’obbligo gestorio, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre l’amministratore convenuto rimane gravato dall’onere della prova del fatto estintivo della pretesa di revoca, costituito dall’avvenuto adempimento ai suoi obblighi di gestione.

Orbene, il comportamento posto in essere dal resistente amministratore, così come descritto in narrativa, manifesta sostanzialmente una grave negligenza nell’espletamento del proprio incarico: si tratta, in definitiva, di gravi irregolarità in relazione a quanto disciplinato in maniera espressa  dal legislatore in riferimento all’art. 1129 c.c., in relazione alle quali non può essere avanzata nessuna scusante.

Tanto premesso, i ricorrenti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,

Chiedono

Che l’Ill.mo Tribunale di Salerno, riunito in Camera di Consiglio, in contraddittorio delle parti, ai sensi degli artt. 1129 cc e 64 disp. att. cc., Voglia disporre la revoca del dott. Alessandro Magno dalla carica di amministratore del Condominio di via Federico Barbarossa, stante le gravi irregolarità poste in essere nell’espletamento del mandato conferitogli, e meglio descritte in narrativa.

Si depositano i seguenti documenti:
1) Copia del verbale di nomina dell’amministratore;
2) Solleciti inviati in data _____________.

Salerno, ___________

Avv. Gennaro De Natale