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giovedì 13 marzo 2014

LEGGE PINTO - DOMANDE FREQUENTI: LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO



La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’azione tendente ad ottenere l’equa riparazione è di natura indennitaria e non risarcitoria.

Ciò significa che il diritto all'equa riparazione non richiede l’accertamento di un illecito, né presuppone la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente: esso è invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, cioè di un evento di per sé  lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole.


Inoltre, la funzione risarcitoria del danno per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo si distacca dallo schema del risarcimento da fatto illecito, e deve essere correttamente ricondotta nell’ambito delle fattispecie indennitarie compensative di danni prodotti nell’esercizio di attività lecite (Cass. 18/3/2003 n. 3973).


Dall’esame delle pronunce della giurisprudenza di legittimità, emerge una responsabilità di tipo oggettivo del Ministero resistente, il quale ha violato il termine ragionevole di durata del procedimento.


In sostanza, per attribuire tale forma di responsabilità al Ministero, non occorre provarne la colpa ex art. 2043 cc, ma è sufficiente provare il dato oggettivo del tempo in eccesso trascorso dall’inizio del procedimento.


Il presupposto della responsabilità del Ministero resistente risiede nella violazione del termine di durata del procedimento, che non è rigidamente predeterminata, ma va desunta anche con ricorso ai criteri indicati nell’art. 2 L. 89/2001: comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire alla definizione del processo.


Infatti, anche le cause complesse e quelle in cui le parti abbiano tenuto un comportamento defatigatorio soggiacciono alla norma che ne impone la definizione in un tempo ragionevole, in quanto, secondo un principio enunciato dalla Cassazione a Sezioni Unite, il giudice deve fare fronte alla complessità del caso con un più risoluto ed incisivo impegno, ed al comportamento defatigatorio delle parti con l'attivazione dei rimedi all'uopo previsti dal codice di procedura civile.


Dunque, il dato fondamentale da assumere a base dell'accertamento della violazione è quello, di natura oggettiva, costituito dalla durata del processo, sul quale possono incidere i criteri indicati nell'art. 2, senza peraltro eliminare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass. n. 8600/2005; Cass. SS. UU., n. 1338 del 2004).


Ai fini della responsabilità dello Stato, il criterio della durata massima del procedimento si dovrebbe armonizzare con un metro di scansione temporale interna del procedimento che fissa in tre mesi la lunghezza del rinvio ragionevole (Corte appello Firenze, 25 gennaio 2002).


A proposito dei rinvii che, nell’ambito di un processo, siano stati chiesti dalle parti, è necessario evidenziare che, in tema di valutazione della ragionevole durata del processo, non tutto il lasso di tempo intercorso tra una udienza e l’altra può essere imputato al comportamento della parte che abbia chiesto il rinvio, dovendo il giudice adito in sede di equa riparazione verificare se l’entità del rinvio sia ascrivibile anche a concorrenti cause dell’organizzazione giudiziaria (Cass. 30/03/2005 n. 6713; Cass. 7/2/2004 n. 6856).


Per la precisione, ai fini dell'accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di rinvii chiesti dalla parte e disposti dal giudice, si deve distinguere tra tempi addebitabili alla parti e tempi addebitabili allo Stato, individuando la durata irragionevole comunque ascrivibile a quest'ultimo, soprattutto quando l'intervallo fra le udienze sia considerevole (Cass. 20233/2008).


A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “in caso di non ragionevole durata del processo, ove si richieda il risarcimento del danno non patrimoniale subito, la natura dello stesso rende plausibile sia il suo accertamento mediante il ricorso a presunzioni e a fatti notori, sia la liquidazione con valutazione equitativa, a norma dell’art. 1226 cc, atteso che preoccupazioni, tensioni e disagi della persona fisica non sono suscettibili di una facile dimostrazione diretta che può, dunque, essere desunta anche in via indiretta dalla deduzione dell’insieme delle circostanze di fatto del caso concreto allegate e provate o, comunque, emergenti dagli atti” (Cass. 24/10/2003 n. 16047).


Le Sezioni Unite della Suprema Corte, conformemente ai principi elaborati in materia dalla Corte di Strasburgo, hanno precisato che, allorquando venga accertata la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento, il danno non patrimoniale deve presumersi esistente, a meno che, per la particolarità della fattispecie, possa rivelarsi inesistente.


La Corte d'Appello di Napoli (13 dicembre 2001) ha ritenuto che è indubbio che la lunga attesa della definizione di un qualsiasi giudizio determini nel cittadino stanchezza, sfiducia nella giustizia e più in genere nelle istituzioni, senso di impotenza e, quindi, in definitiva uno stato d'animo negativo suscettibile di ristoro in termini di danno morale ai sensi del disposto di cui all'art. 2 comma 1 della l. n. 89 del 2001, da liquidarsi in via equitativa.


In buona sostanza, una volta accertata la violazione deve, di regola, considerarsi in re ipsa la prova del relativo pregiudizio, nel senso che detta violazione comporta nella normalità dei casi anche la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno della parte processuale (Cass. 16/2/2005 n. 3118).


Pertanto, in assenza di situazioni particolari che si rivelino presenti nel singolo caso concreto, il danno non patrimoniale non può essere negato alla persona che ha visto violato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo.


Tanto anche perché l’equa riparazione riconosciuta dalla legge 89/2001 è un diritto non al risarcimento del danno, ma un indennizzo: di conseguenza, rimane irrilevante ogni eventuale riferimento all’elemento soggettivo della responsabilità (Cass. Sez. Un. 27/11/2003-26/01/2004 n. 1339).


Inoltre, ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione, la parte privata ricorrente non deve provare il danno morale, trattandosi di conseguenze che normalmente si verificano secondo l’id quod plerumque accidit (Cass. 29/03-11/05/2004 n. 8896): una volta accertata la sussistenza della violazione del termine di ragionevole durata del processo, la parte che assume di aver subito un danno non patrimoniale in conseguenza della eccessiva durata del processo, non è tenuta a fornire specifica prova dello stesso, atteso che, secondo la CEDU, il danno non patrimoniale (da identificarsi col patema d’animo, con l’ansia, con la sofferenza morale causate dall’esorbitante attesa della decisione), a differenza del danno patrimoniale, si verifica normalmente, e cioè di regola per effetto della violazione della durata ragionevole del processo, per cui deve ritenersi presente secondo l’id quod plerumque accidit senza bisogno di alcun sostegno probatorio (Cass. 12/08/2005 n. 16885).


In definitiva, il riconoscimento del processo come causa di ansia, di stress e di dispendio di tempo ed energie suscettibile di dar luogo al risarcimento delle parti che lo abbiano irragionevolmente subito è da ritenere principio d’ordine costituzionale immediatamente precettivo (Ved. Cass. Sez. Un. 23/12/2005 n. 28507).


Per quanto riguarda la misura dell’indennizzo, l’art. 2 bis della legge Pinto, così come modificato dal DL 83/2012, stabilisce che il giudice liquida una somma di denaro compresa tra un minimo di 500,00 euro ed un massimo di 1.500,00 euro, per ciascun anno,  o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.


Il giudice determina l’indennizzo in base all’art. 2056 cc, tenendo conto dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione del termine ragionevole (cd giudizio presupposto); del comportamento del giudice e delle parti; della natura degli interessi coinvolti; del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.



La misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, art. 2 bis, comunque, non può essere superiore al valore della causa o al valore del diritto accertato dal giudice: pertanto, l’indennizzo potrebbe essere anche inferiore a 500,00 euro. 

martedì 11 marzo 2014

LEGGE PINTO - DOMANDE FREQUENTI: COMPETENZA TERRITORIALE



La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al Presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale, a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto si è concluso o estinto, relativamente ai gradi di merito, il procedimento nel quale si è verificata la violazione.


La competenza per territorio, ai sensi dell’art. 3 L. 89/01 che richiama l’art. 11 cpp, deve essere determinata con riguardo al giudice di merito dinanzi al quale il procedimento è iniziato (Cass. SS. UU., Ord. n. 6306 del 16/03/2010). 

In tal modo, secondo l’interpretazione data dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è verificata la violazione della durata del termine ragionevole, ed il fattore rilevante della sua localizzazione diventa la sede del giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale il giudizio è iniziato.


E' agevole osservare che il termine distretto appartiene alla descrizione del criterio di collegamento, che il legislatore importa dalla disposizione processuale penale e che la sua valenza di delimitare un certo ambito territoriale può funzionare in modo identico, quale che sia l'ufficio giudiziario davanti al quale il giudizio presupposto è iniziato e l'ordine giudiziario cui appartiene, perché dell'ufficio giudiziario viene in rilievo la sede e non l'ambito territoriale di competenza (Cass. SS. UU., Ord. n. 6306 del 16/03/2010).


Si applica l’art. 125 del codice di procedura civile: Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore [disp. att. 170] che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax.


La domanda di equa riparazione, per i procedimenti svoltisi in un Ufficio Giudiziario del distretto di Corte d’Appello di Salerno, si propone alla Corte d’Appello di Napoli.

Le Corti d’Appello competenti sono le seguenti:

Roma Perugia
Perugia Firenze
Firenze Genova
Genova Torino
Torino Milano
Milano Brescia
Brescia Venezia
Venezia Trento
Trento Trieste
Trieste Bologna
Bologna Ancona
Ancona L’Aquila
L’Aquila Campobasso
Campobasso Bari
Bari Lecce
Lecce Potenza
Potenza Catanzaro
Cagliari Roma
Palermo Caltanissetta
Caltanissetta Catania
Catania Messina
Messina Reggio Calabria
Reggio Calabria Catanzaro
Catanzaro Salerno
Salerno Napoli
Napoli Roma


mercoledì 8 gennaio 2014

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE



TRIBUNALE DI SALERNO

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE 

Ex art. 615, comma 2° cpc

Nella procedura esecutiva n. ***/**** RE

Udienza del ******* – GE dott. *********

Il Sig. ******************, nato a Salerno il ************, CF: **********, genitore esercente la potestà sulla minore ****************, nata a ******** il ***********, CF: ****************, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via ____________, in virtù di mandato a margine del presente atto, il quale ultimo dichiara  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  e  notificazioni  del procedimento al n. di fax 089/123456 o all’indirizzo di posta certificata ___________________,

P r e m e s s o

- Che la Sig.ra **************, madre della odierna ricorrente, conferiva mandato ad litem all’avv. **********  nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, avente ad oggetto ***************;

- Che, con sentenza n. ***********, la domanda veniva accolta, e gli eredi della deceduta Sig.ra **********  percepivano la somma di euro *********** a titolo di ratei arretrati, e al difensore venivano liquidati euro ********* con attribuzione;

- Che, con ricorso al Giudice Tutelare, il Sig. ****************, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore *****************, chiedeva ed otteneva l’autorizzazione a riscuotere il 25% dei ratei di pensione, pari ad euro **********, e a reinvestirli in buoni postali fruttiferi intestati alla minore e vincolati all’ordine del giudice tutelare;

- Che, non soddisfatto della liquidazione degli onorari operata dal Tribunale, l’avv. ********** chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi della Sig.ra *********** (************), per un importo pari ad euro *************, oltre interessi, compenso professionale, IVA, CNAP e spese successive;

- Che, a causa di disguidi familiari, la suddetta ingiunzione, notificata agli eredi, non veniva opposta;

- Che, successivamente, l’avv. *********** notificava alla odierna ricorrente atto di precetto per il pagamento della somma di euro ***********;

- Che, in virtù dell’indicato precetto, l’avv. ************ notificava alla ricorrente atto di pignoramento presso terzi, pignorando tutte le somme dovute e debende alla minore *************** da Poste Italiane SpA – Agenzia di **************;

- Che la ricorrente intende proporre formale opposizione avverso il suddetto atto di pignoramento per i seguenti

M o t i v i

1) Nullità del pignoramento  per impignorabilità dei beni.
Il pignoramento effettuato dall’avv. ********** ha per oggetto due rapporti (libretto di deposito a risparmio e buono postale fruttifero ordinario) accesi presso Poste Italiane SpA- Agenzia di ************, entrambi riferibili al 100% alla minore *************, con vincolo pupillare vincolati all’ordine del Giudice Tutelare, come da decreto del ************ che si allega agli atti.

Orbene, con il pignoramento si costituisce una sorta di vincolo sui beni pignorati:  tuttavia, se sui suddetti beni esiste già un vincolo derivante da un provvedimento giurisdizionale (decreto del giudice tutelare), ne consegue la nullità del pignoramento successivamente notificato.

In buona sostanza, il pignoramento è un vincolo di destinazione rivolto alla soddisfazione del creditore, mentre il vincolo imposto dal giudice tutelare è rivolto a vantaggio ed a tutela dell'interesse della minore.

Tale coesistenza è, appunto, incompatibile poiché il creditore cerca di distrarre illegittimamente le somme senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, ed anche per fini diversi dal soddisfacimento dei debiti contratti dalla minore.


2) Debita ereditaria ipso iure dividuntur.
Il creditore, avv. *********, non può agire nei confronti della minore per l’adempimento dell’intera obbligazione di cui al decreto ingiuntivo, in quanto nella fattispecie in esame non si versa in tema di obbligazione solidale.

Infatti, una eccezione al principio della presunzione generale di solidarietà passiva è contemplato dall’art. 754 cc, secondo il quale gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria …

Pertanto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del pignoramento,  la minore ************  dovrà al massimo versare il 25% della somma portata in decreto ingiuntivo.

Ciò detto, stante l’eccezione di inefficacia del pignoramento sollevata, si chiede al Giudice di dichiarare l’estinzione del presente processo esecutivo.

Tanto premesso, l’istante, nella qualità, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

R i c o r r e

all’Ill.mo Giudicante, quale giudice dell’esecuzione, affinché, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto:

-        sospendere l'esecuzione ovvero il processo ex art. 618 - 624 cpc, fissando il termine per il giudizio di merito;

-        nel merito,  dichiarare la nullità e l’infondatezza della procedura esecutiva n. ********  per le motivazioni di cui in narrativa;

-        in via ulteriormente subordinata, nel merito, dichiarare che la pignorata è tenuta al pagamento della sola quota del 25% del debito ereditario e, pertanto, ridurre in proporzione il credito.

In ogni caso, con  vittoria di spese e compenso professionale della presente procedura, oltre IVA e CNAP come per legge e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Si allegano, in copia, i seguenti documenti:

1) Fascicolo del giudizio n. RGE **********;
2) Decreto del Giudice Tutelare del ***********;
3) Liquidazione ratei non riscossi della pensione INPS;
4) Sentenza n. *********  del Tribunale di Salerno.
Salerno,

avv. Gennaro De Natale


venerdì 29 novembre 2013

DEPOSITI DORMIENTI: MODELLO ATTO DI CITAZIONE



GIUDICE DI PACE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. ***************, nato a **********  il **********, cf: ************,  rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  _________________, fax numero 089.123456), presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto, espone quanto segue.

F A T T O

A)    L’istante è intestatario del libretto di risparmio nominativo n. ****** acceso presso Poste Italiane SpA (Casse di Risparmio Postali), Ufficio n. ******* di **********. 

B)    Il suddetto libretto di deposito, non più movimentato dal ************, presenta un saldo positivo pari a £. **********, equivalenti ad euro *****.

C)    Nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2011 e gennaio 2012, l’istante chiedeva la restituzione delle somme portate a saldo del libretto postale, ricevendo un diniego dal personale dell’ufficio, che eccepiva il decorso del termine prescrizionale.

D)    In tale sede, l’impiegato addetto comunicava all’istante che il libretto era stato devoluto al fondo rapporti dormienti.

E)     In data **************, informatosi sulle modalità di rimborso di tali somme, l’istante inoltrava alla CONSAP SpA domanda di rimborso di somme affluite al fondo di cui all’art. 1, c. 343, legge 266/2005, rimasta senza riscontro.

D I R I T T O

L’art. 1, comma 343 della L. 266/2005 (Legge Finanziaria del 2006) ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal 2006, un apposito Fondo con il fine di indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Il Fondo è alimentato dagli importi provenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti dal successivo comma 345.

Ai sensi del DPR 116/2007, i rapporti contrattuali che rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di depositi dormienti, sono quelli relativi a depositi di somme di denaro effettuati presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso, i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, nonchè i contratti di assicurazione di cui all’art. 2, comma 1 del DL 209/2005.
Vengono devoluti al Fondo, da parte degli intermediari di cui all’art. 1 del DPR n. 116/07,  gli importi relativi a depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretti di risparmio, ecc.) per i quali il titolare del rapporto non abbia effettuato operazioni per un arco di tempo di 10 anni.

Al verificarsi di tale condizione (mancanza di movimentazione negli ultimi 10 anni),  l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo … (art. 3 DPR 116/2007).

In caso di mancato accoglimento dell’istanza, Consap riscontra la domanda comunicando i motivi del diniego.

Nel caso in esame, Poste Italiane SpA non ha assolto a tale obbligo, e la Consap ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno preso in considerazione la richiesta di rimborso dell’istante. 

Per tutto quanto sopra esposto, l’istante ha interesse ad ottenere la restituzione delle somme portate a saldo del suddetto libretto di risparmio.

Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

1)      Poste Italiane SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Viale Europa n. 190 – 00144 – Roma;

2)      Consap SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Roma (00198), Via Yser n. 14;

3)      Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege in Salerno al Corso V. Emanuele n. 58 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno,

 a comparire dinanzi al Giudice di Pace  di Salerno all'udienza del giorno ****************, locali soliti ore di rito col prosieguo, per ivi sentire accogliere le seguenti

C o n c l u s i o n i

voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con decisione secondo equità ex art. 113 cpc, accogliere la domanda proposta e, per l’effetto,

1) Condannare i convenuti, per quanto di ragione e competenza,  alla restituzione delle somme portate a saldo del libretto di risparmio nominativo n. ************* acceso presso Poste Italiane SpA (Casse di Risparmio Postali), Ufficio n. ***********, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

2) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro  1.100,00.

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 320 c.p.c., si invitano i convenuti a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge, con avvertenza che, in difetto, sarà dichiarata la loro contumacia e che, in tal caso, l'emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc, per cui non potranno proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, indicare mezzi di prova o produrre documenti.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta e della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi *) ed *) del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole "Vero che", con riserva di indicare i testi all’udienza ex art. 320 cpc. 

Con riserva, altresì, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta.
Si allegano i seguenti documenti:

1)      Domanda di rimborso alla Consap SpA del *********;

2)      DPR 116/2007;

3)      Istruzioni del MEF in materia di rimborso delle somme versate al Fondo di cui all’art. 1, comma 343 della Legge 23 dicembre 2005 , n. 266;

4)      Copia del Libretto di risparmio nominativo n. *********.
Salerno, *****************  

Avv. Gennaro De Natale
RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad  istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

1)      Poste Italiane SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Viale Europa n. 190 – 00144 – Roma;



2)      Consap SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Roma (00198), Via Yser n. 14;


3)      Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege in Salerno al Corso V. Emanuele n. 58 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno


giovedì 28 novembre 2013

MODELLO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER CANONI SUCCESSIVI ALLO SFRATTO PER MOROSITA'



TRIBUNALE DI SALERNO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

I Sigg.ri **********, nato a Salerno il *****, e *************, nata a ********************* il **************, cf: *****************, rapp.ti e difesi dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domiciliano in virtù di mandato a margine del presente atto, il quale ultimo dichiara di voler ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura al numero di fax 089/123456 o alla PEC _______________,  oltre che nelle forme prescritte dalla legge;

P R E M E S S O

-          Che gli istanti sono proprietari di un appartamento sito in Salerno alla Via ************ n. ***;

-          Che tale immobile è stato concesso in locazione ad uso abitativo al Sig. ***********, con contratto di locazione stipulato in data *****/2012;

-          Che il canone di locazione è stato determinato dalle parti in euro ****,00 mensili sino a tutto il *******/2013, (Art. 6 del contratto di locazione allegato);

-          Che il Sig. **************** si è reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione a far data dal mese di ***** 2013, nonché delle bollette condominiali e di varie utenze;

-          Che, sussistendo una morosità per i mesi da ********* a ****** 2013, nonché delle suddette bollette condominiali ed utenze, con atto del **********/2013 veniva intimato sfratto per morosità al Sig. ************, con relativa citazione a comparire innanzi al Tribunale di Salerno per la convalida dello stesso;

-          Che, persistendo la morosità, il Tribunale di Salerno convalidava lo sfratto per morosità  in data *************/2013, con fissazione della data di esecuzione successiva al ***********/2013;

-          Che, in data _____________, l’inquilino rilasciava l’immobile nella disponibilità dei proprietari;

-           Che il Sig. ***************, oltre a non aver corrisposto i canoni mensili di cui all’intimato sfratto per morosità, non ha versato nemmeno i canoni relativi ai mesi da ******* a *********, fino al giorno ************/2013, data di rilascio effettivo dell’immobile;

-          Che, pertanto, a tutt’oggi, i ricorrenti vantano un credito di euro ________ nei confronti del Sig. *************, per omesso pagamento dei suddetti canoni di locazione, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;

-          Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, gli istanti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,

c h i e d o n o

che il Tribunale di Salerno voglia emettere ingiunzione immediatamente esecutiva in danno del Sig. ***************, dom.to in Salerno, alla Via ___________ n. _________, per il pagamento in suo favore della somma di € _________  oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo per le causali dedotte in narrativa, nonché spese e competenze della presente procedura, IVA e CNAP come per legge.

Poiché vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, gli istanti, ai sensi dell’art. 642 cpc, chiedono espressamente che venga concessa la provvisoria esecuzione della emananda ingiunzione. 
Si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro __________ e che, pertanto, il valore del contributo unificato è pari ad euro ________.

Si deposita:

1)      Contratto di locazione;

2)      Copia intimazione di sfratto per morosità;

3)      Copia decreto ingiuntivo emesso nell’ambito del procedimento per convalida di sfratto;

4)      Copia verbale di consegna.

Salerno, **********    2013  
Avv. Gennaro De Natale


lunedì 28 ottobre 2013

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 7078 DEL 9 MAGGIO 2003



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.     Mario               DELLI PRISCOLI     - Presidente -
            Dott.     Ugo                 VITRONE            - Consigliere -
Dott.     Maria Gabriella     LUCCIOLI           - Consigliere -
Dott.     Mario               ADAMO              - Rel. Consigliere -
Dott.     Renato              RORDORF            - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

                                          SENTENZA

            sul ricorso proposto da:
************, elettivamente domiciliato  in  ROMA,  VIA  ARCHIMEDE

115,  presso  l'avvocato  PIETRO  MAGNO,   rappresentato   e   difeso

dall'avvocato FILIPPO CAPOZIO, giusta procura in calce al ricorso;

                                                       - ricorrente -

                                            contro

************, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  CASSIODORO  9,

presso  l'avvocato  SERGIO  BLASI,  che  la  rappresenta  e   difende

unitamente all'avvocato ALDO FERRARO,  giusta  mandato  in  calce  al

controricorso;

                                                 - controricorrente -

avverso la sentenza  n.  ********  del  Giudice  di  pace  di  SANREMO,

depositata il 21-10-99;

udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del
23-09-2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;

udito per il ricorrente l'Avvocato Morgani per  delega  dell'Avvocato

Capozio, depositata in udienza  che  ha  chiesto  l'accoglimento  del
ricorso;

udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott.
Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
           
Fatto

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 31.12.1998 *********** conveniva avanti al Giudice di Pace di Sanremo *********** per sentirlo condannare al pagamento della somma di L 1.372.500 a titolo di liquidazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore.

Resisteva alla domanda il convenuto che sollevava anche eccezione di incompetenza per materia del giudice adito.

Il Giudice di Pace con sentenza in data 21.10.1999, qualificate come necessarie per la figlia delle parti, sotto il profilo socio - economico, parte delle spese sostenute dall'attrice liquidava in favore della stessa la somma di L 1.250.000, oltre agli interessi dalla domanda.

Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace propone ricorso fondato su cinque motivi **************.

Resiste con controricorso ************.

Diritto

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il ************* denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 c.p.c. in relazione all'art. 360 n 2 c.p.c. sul presupposto che avendo il Giudice di Pace deciso in ordine alla necessarietà delle spese sostenute dalla ************ nell'interesse della figlia minore, ha in sostanza adottato una decisione di merito che, in quanto necessaria per integrare la decisione del Tribunale, doveva essere a questo funzionalmente riservata.

Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 70 c.p.c. in relazione all'art. 360 n 3 e 4 c.p.c..

Assume il ************* che avendo il giudice di merito deciso in ordine ai diritti ed agli interessi di una minore avrebbe dovuto partecipare al giudizio il P.M..

Con il terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione per avere il giudice adito prima sostenuto che la sua decisione non era finalizzata a modificare il contenuto del provvedimento del Tribunale ma a renderlo attuale ed eseguibile e poi ha dettato un criterio nuovo di definizione ed interpretazione del concetto di spese necessarie.



Con il quarto motivo il ricorrente impugna la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c..

Rileva che il Giudice di Pace ha coniato un concetto di necessità qualificata come necessità socio - economica e non giuridica, arbitrariamente attribuendo tale qualificazione al Tribunale.

L'indicato criterio interpretativo è stato inoltre elaborato equitativamente, a mente del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., senza considerare che il mantenimento dei minori non può essere oggetto di giudizio equitativo.

Infine con il quinto ed ultimo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c..

Rileva che il Giudice di Pace nel ritenere dovute le spese relative al computer non ha indicato il contenuto delle fonti prescelte e il criterio che ha presieduto a tale scelta sicché non è possibile il controllo dell'iter seguito per addivenire alla decisione adottata.

Con il controricorso ed in relazione al primo motivo del ricorso la controricorrente ha eccepito la decadenza del ************* in ordine all'eccezione di incompetenza del giudice adito per non avere sollevato la relativa eccezione entro la prima udienza di trattazione.

In ordine logico va per prima esaminata l'eccezione di decadenza contenuta nel controricorso.

Al riguardo si osserva che dagli atti, che si possono esaminare trattandosi di questione di procedura, risulta che l'eccezione di incompetenza è stata sollevata dal ricorrente all'udienza del 4.3.1999 subito dopo l'interrogatorio libero delle parti che, ai sensi dell'art. 320 c.p.c., deve essere fatto nella prima udienza di trattazione.

Da ciò consegue che anche se prima dell'udienza del 4.3.1999 era stata tenuta altra udienza, nel corso della quale è stata depositata documentazione da parte dell'attrice e si è costituito il convenuto, la prima udienza di trattazione rilevante ai fini dell'art. 38 c.p.c. deve ritenersi l'udienza fissata dal giudice adito per l'audizione delle parti e per la definizione delle relative domande, udienza che coincide appunto nella specie con l'udienza del 4.3.1999, nel corso della quale è stata sollevata l'eccezione di incompetenza per materia in esame.

L'eccezione sollevata dalla controricorrente, rilevabile del resto anche d'ufficio, è infondata e va quindi respinta.

Passando all'esame del primo motivo del ricorso si osserva che lo stesso è infondato e va pertanto respinto.

Invero in base all'art. 9 L. 1.12.1970 n 898 come modificato dalla L. 6.3.1987 n 74 competente a modificare l'assegno di mantenimento dei figli dei coniugi divorziati è esclusivamente il tribunale, sicché la competenza del Giudice di Pace, nella soggetta materia, resta limitata alla sola esecuzione ed attuazione delle statuizioni contenute nella sentenza del tribunale, vale a dire all'esame della documentazione necessaria a giustificare la richiesta attrice, senza che il giudice di pace adito possa integrare in nessun senso la decisione del tribunale.

A tale principio si è attenuto nella specie il Giudice di Pace di Sanremo posto che lo stesso, lungi dall'integrare la statuizione del Tribunale, si è limitato ad accertare che le somme richieste dalla *********** erano correlate a spese sostenute per la figlia minore, spese qualificate dal Giudice di Pace come straordinarie, necessarie per la minore stessa sotto il profilo socio - economico, e come tali gravanti sul ************* in base al decisum del Tribunale, non modificato nè integrato nella sua valenza sostanziale con l'impugnata sentenza.

Si tratta quindi della doverosa attualizzazione di una statuizione adottata dal Tribunale nell'ambito della sua sfera di competenza.
Il primo motivo del ricorso va quindi respinto.

La reiezione del primo motivo assorbe il secondo motivo del ricorso considerato che il P.M. non deve intervenire nei giudizi attinenti alla verifica della documentazione relativa agli esborsi sostenuti dal coniuge affidatario, in esecuzione di una statuizione del tribunale, alla cui formazione il P.M. ha già concorso, unitamente alle parti private di quel giudizio.

In relazione al terzo motivo si osserva che nessuna insanabile contraddittorietà è ravvisabile nella motivazione dell'impugnata sentenza (cfr. S.U. 716-99) considerato che il giudice di merito si è effettivamente limitato, come detto, ad accertare se le spese sostenute dalla ********** fossero o meno qualificabili come spese straordinarie, necessarie nell'interesse della minore, e in tale ottica ha fatto riferimento all'età, alle attitudini, alla cultura ed all'ambiente della minore stessa, effettuando un accertamento incidenter tantum che non costituisce, per i motivi già indicati, integrazione della decisione del tribunale.

Anche il terzo motivo va quindi disatteso.

Parimenti inammissibile è poi il quarto motivo considerato che il Giudice di Pace, come in precedenza specificato, non ha coniato alcun concetto di necessità ma ha solo accertato se le spese straordinarie sostenute dalla ********** fossero necessarie per la minore, tenuto conto delle esigenze socio economiche della stessa, limitandosi con ciò ad attualizzare, il decisum del Tribunale di Sanremo, senza adottare alcuna decisione secondo equità.

Infine in relazione al quinto motivo si osserva che il Giudice di merito ha ampiamente indicato i motivi per i quali riteneva che la figlia delle parti dovesse possedere un computer, facendo riferimento oltre che al tipo di studi della ragazza anche alle necessità della vita attuale, sempre più caratterizzata dall'informatica, sicché priva di riscontro concreto, oltre che inammissibile, deve ritenersi la censura in esame.

Il ricorso va pertanto interamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive euro 1100-00 di cui euro 1000-00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 23.9.2002