LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere -
Dott. Renato RORDORF - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso proposto da:
************, elettivamente
domiciliato in ROMA,
VIA ARCHIMEDE
115, presso
l'avvocato PIETRO MAGNO,
rappresentato e difeso
dall'avvocato FILIPPO CAPOZIO,
giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
************, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9,
presso l'avvocato
SERGIO BLASI, che la rappresenta
e difende
unitamente all'avvocato ALDO
FERRARO, giusta mandato
in calce al
controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. ******** del
Giudice di pace
di SANREMO,
depositata il 21-10-99;
udita la relazione della
causa svolta nella
pubblica udienza del
23-09-2002 dal Consigliere Dott.
Mario ADAMO;
udito per il ricorrente
l'Avvocato Morgani per delega dell'Avvocato
Capozio, depositata in
udienza che ha
chiesto l'accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott.
Aurelio GOLIA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
Fatto
Svolgimento del
processo
Con atto di citazione notificato
in data 31.12.1998 *********** conveniva avanti al Giudice di Pace di Sanremo ***********
per sentirlo condannare al pagamento della somma di L 1.372.500 a titolo di
liquidazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia
minore.
Resisteva alla domanda il convenuto
che sollevava anche eccezione di incompetenza per materia del giudice adito.
Il Giudice di Pace con sentenza
in data 21.10.1999, qualificate come necessarie per la figlia delle parti,
sotto il profilo socio - economico, parte delle spese sostenute dall'attrice
liquidava in favore della stessa la somma di L 1.250.000, oltre agli interessi
dalla domanda.
Per la cassazione della sentenza
del Giudice di Pace propone ricorso fondato su cinque motivi **************.
Resiste con controricorso ************.
Diritto
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il
************* denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 c.p.c. in
relazione all'art. 360 n 2 c.p.c. sul presupposto che avendo il Giudice di Pace
deciso in ordine alla necessarietà delle spese sostenute dalla ************
nell'interesse della figlia minore, ha in sostanza adottato una decisione di
merito che, in quanto necessaria per integrare la decisione del Tribunale,
doveva essere a questo funzionalmente riservata.
Con il secondo motivo il
ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione
degli artt. 9 e 70 c.p.c. in relazione all'art. 360 n 3 e 4 c.p.c..
Assume il ************* che
avendo il giudice di merito deciso in ordine ai diritti ed agli interessi di
una minore avrebbe dovuto partecipare al giudizio il P.M..
Con il terzo motivo deduce
contraddittorietà della motivazione per avere il giudice adito prima sostenuto
che la sua decisione non era finalizzata a modificare il contenuto del
provvedimento del Tribunale ma a renderlo attuale ed eseguibile e poi ha
dettato un criterio nuovo di definizione ed interpretazione del concetto di
spese necessarie.
Con il quarto motivo il
ricorrente impugna la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione
dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c..
Rileva che il Giudice di Pace ha
coniato un concetto di necessità qualificata come necessità socio - economica e
non giuridica, arbitrariamente attribuendo tale qualificazione al Tribunale.
L'indicato criterio
interpretativo è stato inoltre elaborato equitativamente, a mente del secondo
comma dell'art. 113 c.p.c., senza considerare che il mantenimento dei minori
non può essere oggetto di giudizio equitativo.
Infine con il quinto ed ultimo
motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c..
Rileva che il Giudice di Pace nel
ritenere dovute le spese relative al computer non ha indicato il contenuto
delle fonti prescelte e il criterio che ha presieduto a tale scelta sicché non
è possibile il controllo dell'iter seguito per addivenire alla decisione
adottata.
Con il controricorso ed in
relazione al primo motivo del ricorso la controricorrente ha eccepito la
decadenza del ************* in ordine all'eccezione di incompetenza del giudice
adito per non avere sollevato la relativa eccezione entro la prima udienza di
trattazione.
In ordine logico va per prima
esaminata l'eccezione di decadenza contenuta nel controricorso.
Al riguardo si osserva che dagli
atti, che si possono esaminare trattandosi di questione di procedura, risulta
che l'eccezione di incompetenza è stata sollevata dal ricorrente all'udienza
del 4.3.1999 subito dopo l'interrogatorio libero delle parti che, ai sensi
dell'art. 320 c.p.c., deve essere fatto nella prima udienza di trattazione.
Da ciò consegue che anche se
prima dell'udienza del 4.3.1999 era stata tenuta altra udienza, nel corso della
quale è stata depositata documentazione da parte dell'attrice e si è costituito
il convenuto, la prima udienza di trattazione rilevante ai fini dell'art. 38
c.p.c. deve ritenersi l'udienza fissata dal giudice adito per l'audizione delle
parti e per la definizione delle relative domande, udienza che coincide appunto
nella specie con l'udienza del 4.3.1999, nel corso della quale è stata
sollevata l'eccezione di incompetenza per materia in esame.
L'eccezione sollevata dalla
controricorrente, rilevabile del resto anche d'ufficio, è infondata e va quindi
respinta.
Passando all'esame del primo
motivo del ricorso si osserva che lo stesso è infondato e va pertanto respinto.
Invero in base all'art. 9 L . 1.12.1970 n 898 come
modificato dalla L. 6.3.1987 n 74 competente a modificare l'assegno di
mantenimento dei figli dei coniugi divorziati è esclusivamente il tribunale,
sicché la competenza del Giudice di Pace, nella soggetta materia, resta
limitata alla sola esecuzione ed attuazione delle statuizioni contenute nella
sentenza del tribunale, vale a dire all'esame della documentazione necessaria a
giustificare la richiesta attrice, senza che il giudice di pace adito possa
integrare in nessun senso la decisione del tribunale.
A tale principio si è attenuto
nella specie il Giudice di Pace di Sanremo posto che lo stesso, lungi
dall'integrare la statuizione del Tribunale, si è limitato ad accertare che le
somme richieste dalla *********** erano correlate a spese sostenute per la
figlia minore, spese qualificate dal Giudice di Pace come straordinarie,
necessarie per la minore stessa sotto il profilo socio - economico, e come tali
gravanti sul ************* in base al decisum del Tribunale, non modificato nè
integrato nella sua valenza sostanziale con l'impugnata sentenza.
Si tratta quindi della doverosa
attualizzazione di una statuizione adottata dal Tribunale nell'ambito della sua
sfera di competenza.
Il primo motivo del ricorso va
quindi respinto.
La reiezione del primo motivo
assorbe il secondo motivo del ricorso considerato che il P.M. non deve
intervenire nei giudizi attinenti alla verifica della documentazione relativa
agli esborsi sostenuti dal coniuge affidatario, in esecuzione di una
statuizione del tribunale, alla cui formazione il P.M. ha già concorso,
unitamente alle parti private di quel giudizio.
In relazione al terzo motivo si
osserva che nessuna insanabile contraddittorietà è ravvisabile nella
motivazione dell'impugnata sentenza (cfr. S.U. 716-99) considerato che il
giudice di merito si è effettivamente limitato, come detto, ad accertare se le
spese sostenute dalla ********** fossero o meno qualificabili come spese
straordinarie, necessarie nell'interesse della minore, e in tale ottica ha
fatto riferimento all'età, alle attitudini, alla cultura ed all'ambiente della
minore stessa, effettuando un accertamento incidenter tantum che non
costituisce, per i motivi già indicati, integrazione della decisione del
tribunale.
Anche il terzo motivo va quindi
disatteso.
Parimenti inammissibile è poi il
quarto motivo considerato che il Giudice di Pace, come in precedenza
specificato, non ha coniato alcun concetto di necessità ma ha solo accertato se
le spese straordinarie sostenute dalla ********** fossero necessarie per la
minore, tenuto conto delle esigenze socio economiche della stessa, limitandosi
con ciò ad attualizzare, il decisum del Tribunale di Sanremo, senza adottare
alcuna decisione secondo equità.
Infine in relazione al quinto
motivo si osserva che il Giudice di merito ha ampiamente indicato i motivi per
i quali riteneva che la figlia delle parti dovesse possedere un computer,
facendo riferimento oltre che al tipo di studi della ragazza anche alle
necessità della vita attuale, sempre più caratterizzata dall'informatica,
sicché priva di riscontro concreto, oltre che inammissibile, deve ritenersi la
censura in esame.
Il ricorso va pertanto interamente
respinto.
Le spese seguono la soccombenza e
si liquidano come da dispositivo.
PQM
Respinge il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in
complessive euro 1100-00 di cui euro 1000-00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera
di consiglio della prima sezione civile, in data 23.9.2002
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