TRIBUNALE DI SALERNO
RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
Ex art. 615, comma 2° cpc
Nella procedura esecutiva n. ***/**** RE
Udienza del ******* – GE dott. *********
Il Sig. ******************, nato a Salerno il ************, CF: **********,
genitore esercente la potestà sulla
minore ****************, nata a ******** il ***********, CF: ****************,
rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Salerno, alla Via ____________, in virtù di mandato a
margine del presente atto, il quale ultimo dichiara di
voler ricevere le
comunicazioni e notificazioni
del procedimento al n. di fax 089/123456 o all’indirizzo di posta
certificata ___________________,
P r e m e s s o
- Che la Sig.ra **************, madre
della odierna ricorrente, conferiva mandato ad litem all’avv. ********** nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale
di Salerno – Sez. Lavoro, avente ad oggetto ***************;
- Che, con sentenza n. ***********,
la domanda veniva accolta, e gli eredi della deceduta Sig.ra ********** percepivano la somma di euro *********** a titolo
di ratei arretrati, e al difensore venivano liquidati euro ********* con attribuzione;
- Che, con ricorso al Giudice
Tutelare, il Sig. ****************, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore *****************,
chiedeva ed otteneva l’autorizzazione a riscuotere il 25% dei ratei di
pensione, pari ad euro **********, e a reinvestirli in buoni postali fruttiferi intestati alla minore e vincolati all’ordine
del giudice tutelare;
- Che, non soddisfatto della
liquidazione degli onorari operata dal Tribunale, l’avv. ********** chiedeva ed
otteneva decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi della Sig.ra ***********
(************), per un importo pari ad euro *************, oltre interessi,
compenso professionale, IVA, CNAP e spese successive;
- Che, a causa di disguidi familiari,
la suddetta ingiunzione, notificata agli eredi, non veniva opposta;
- Che, successivamente, l’avv. ***********
notificava alla odierna ricorrente atto di precetto per il pagamento della
somma di euro ***********;
- Che, in virtù dell’indicato
precetto, l’avv. ************ notificava alla ricorrente atto di pignoramento
presso terzi, pignorando tutte le somme dovute e debende alla minore ***************
da Poste Italiane SpA – Agenzia di **************;
- Che la
ricorrente intende proporre formale opposizione avverso il suddetto atto di pignoramento
per i seguenti
M o t i v i
1) Nullità del pignoramento per impignorabilità dei beni.
Il pignoramento effettuato dall’avv. **********
ha per oggetto due rapporti (libretto di deposito a risparmio e buono postale
fruttifero ordinario) accesi presso Poste Italiane SpA- Agenzia di ************,
entrambi riferibili al 100% alla minore *************, con vincolo pupillare
vincolati all’ordine del Giudice Tutelare, come da decreto del ************ che
si allega agli atti.
Orbene, con il pignoramento si
costituisce una sorta di vincolo sui beni pignorati: tuttavia, se sui suddetti beni esiste già un
vincolo derivante da un provvedimento giurisdizionale (decreto del giudice
tutelare), ne consegue la nullità del pignoramento successivamente notificato.
In buona sostanza, il pignoramento è
un vincolo di destinazione rivolto alla soddisfazione del creditore, mentre il
vincolo imposto dal giudice tutelare è rivolto a vantaggio ed a tutela
dell'interesse della minore.
Tale coesistenza è, appunto, incompatibile
poiché il creditore cerca di distrarre illegittimamente le somme senza la preventiva
autorizzazione del giudice tutelare, ed anche per fini diversi dal
soddisfacimento dei debiti contratti dalla minore.
2) Debita ereditaria ipso iure dividuntur.
Il creditore, avv. *********, non può
agire nei confronti della minore per l’adempimento dell’intera obbligazione di
cui al decreto ingiuntivo, in quanto nella fattispecie in esame non si versa in
tema di obbligazione solidale.
Infatti, una eccezione al principio
della presunzione generale di solidarietà passiva è contemplato dall’art. 754
cc, secondo il quale gli eredi sono
tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente
in proporzione della loro quota ereditaria …
Pertanto, nella denegata ipotesi di
mancato accoglimento dell’eccezione di nullità del pignoramento, la minore ************ dovrà al massimo versare il 25% della somma
portata in decreto ingiuntivo.
Ciò detto, stante l’eccezione di
inefficacia del pignoramento sollevata, si chiede al Giudice di dichiarare
l’estinzione del presente processo esecutivo.
Tanto premesso, l’istante, nella
qualità, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,
R i c o r r e
all’Ill.mo Giudicante, quale giudice
dell’esecuzione, affinché, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle
parti, con termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo
decreto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia
accogliere il presente ricorso e, per l’effetto:
-
sospendere
l'esecuzione ovvero il processo ex art. 618 - 624 cpc, fissando il termine per
il giudizio di merito;
-
nel
merito, dichiarare la nullità e
l’infondatezza della procedura esecutiva n. ******** per le motivazioni di cui in narrativa;
-
in
via ulteriormente subordinata, nel merito, dichiarare che la pignorata è tenuta
al pagamento della sola quota del 25% del debito ereditario e, pertanto,
ridurre in proporzione il credito.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale
della presente procedura, oltre IVA e CNAP come per legge e con attribuzione al
sottoscritto difensore antistatario.
Si allegano, in copia, i seguenti
documenti:
1) Fascicolo del giudizio n. RGE **********;
2) Decreto del Giudice Tutelare del ***********;
3) Liquidazione ratei non riscossi
della pensione INPS;
4) Sentenza n. ********* del Tribunale di Salerno.
Salerno,
avv. Gennaro De Natale
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