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giovedì 29 settembre 2022

Sei un avvocato e stai vivendo un momento particolarmente difficile…

 



 

Hai iniziato, fra mille difficoltà, un percorso ad ostacoli, perché nessuno dei tuoi genitori (o altri parenti) era un avvocato…

 

Nonostante tutto, ti sei dedicato a questa professione con passione ed abnegazione, ma forse alla fine sei rimasto abbastanza deluso perché i risultati non sono stati quelli che ti saresti aspettato…

 

Stai facendo ancora tanti sacrifici e cerchi di andare avanti con dignità, in questo periodo particolarmente delicato, caratterizzato da tante incertezze su tutti i fronti….

 

Lavori come un matto, ma il tuo studio e il tuo fatturato non riescono a decollare come vorresti e come certamente meriteresti, per le tue capacità e per tutto l’impegno profuso…

 

Ti sei chiesto anche quale potrebbe essere il problema, e, dopo una analisi forse abbastanza frettolosa, come tutti, hai dato la colpa alla crisi, al numero eccessivo di avvocati, alla qualità dei clienti, che cercano in tutti i modi di approfittare e di fregarti, chiedendoti un preventivo per poi andare da un altro collega per farsi abbassare il prezzo …

 

Vorresti cercare di capire dov’è l’inghippo per migliorare la situazione, ma non sai da dove iniziare perché vedi dinanzi a te un enorme muro, formato da una serie indefinita di problemi, che ti paralizza e che non sai da quale parte affrontare e con quali strumenti…

 

Inoltre, ti trovi nella situazione cd del collo di bottiglia, in cui tutta la tua attività è rallentata a causa del fatto che tu devi pensare a tutto: udienze, studio delle pratiche, ricevimento clienti, adempimenti in cancelleria, corsi di aggiornamento, convegni, notifiche, redazione degli atti…

 

Nonostante tutto il tuo impegno ti ritrovi anche nella classica “ruota del criceto”; corri tutto il giorno come un forsennato ma ti trovi sempre allo stesso punto, preso dalla solita routine giornaliera che ti lascia ben poco spazio alle attività veramente importanti, quelle che andrebbero ad incidere in maniera efficace sulla qualità e quantità del tuo lavoro…

 

Siamo quasi tutti, in genere, così presi dalle urgenze e dalle mansioni di routine che non riusciamo a dedicare il giusto tempo alle attività realmente importanti, quelle che imprimerebbero una vera svolta al nostro lavoro…

 

E’ naturale, quindi, che alla fine della giornata ti ritrovi stanco, esausto, incazzato nero.

 

Come dicevo, siamo solitamente abituati a considerare un problema nella sua interezza, nella sua complessità, come un blocco monolitico difficile da risolvere, un groviglio inestricabile.

 

Tutto questo ci provoca un’angoscia che a volte paralizza, perché non sappiamo da dove iniziare.


Dovremmo, invece, imparare a riflettere e a suddividere il problema in tanti piccoli compiti.


Anzi, in questi casi, una volta suddiviso il problema in tanti compiti più piccoli, dobbiamo pensare solo al primo passo, concentrarci su di esso, risolverlo al meglio delle nostre capacità e possibilità del momento, e passare allo step successivo.


Più saranno piccoli i passi da compiere, più saranno facili e controllabili, e meno angoscia, difficoltà e paura provocheranno.


Per imparare a risolvere grandi problemi (o quei problemi che percepiamo come enormi e/o insormontabili, ma che, alla fine dei conti forse sono soltanto indefiniti o male inquadrati) devi prenderti il tempo necessario per (imparare a) riflettere, e renderli, così, dominabili, controllabili.


Ricorda, un muro molto alto ti toglie la visuale; non è che tu sia incapace di vedere oltre, ma il muro è obiettivamente troppo alto per te in quel momento ed in quella situazione.


Tuttavia, se lo scomponi in tanti blocchi, e poi, successivamente, in tanti mattoncini, ti sentirai più capace di affrontarlo e risolverlo.


Attraverso la riflessione puoi agevolmente scomporre in tanti piccoli steps quel problema che, all’inizio, ti sembrava insormontabile, ma che poi si è risolto in una molteplicità di piccoli compiti facilmente gestibili.


La riflessione, però, per essere efficace, deve essere fatta per iscritto, con carta e penna, perché questo tipo di attività mette in moto dei meccanismi mentali che non si attivano in altro modo (es., semplicemente pensare o scrivere al pc).

 

A tal proposito, ho individuato una serie di aree sulle quali dovremmo andare a riflettere e lavorare per migliorare la nostra situazione.

 

1)  Obiettivi;

2)  Competenze;

3)  Mentalità

4)  Acquisizione clienti;

5)  Organizzazione del tempo;

6)  Collaboratori.

 

Per il momento ti saluto, nel prossimo post inizieremo a parlare di obiettivi.


giovedì 15 settembre 2022

Formulario Immigrazione - Modello di ricorso per ottenere il permesso di soggiorno per assistenza ai minori ex art. 31 Testo Unico Immigrazione






TRIBUNALE PER I MINORENNI DI _____________

 

 

Ricorso ex art. 31 D. Lgs. N. 286/98

 

 

Per: (padre) ______________, nato in ______________ (Albania) il _________, in possesso di passaporto n. __________, rilasciato dal governo Albanese il ___________, con scadenza _____________;

 

e / o

 

(madre) _______________, nata in __________ (Albania) il ___________, in possesso di passaporto n. ____________, rilasciato dal governo Albanese il _____________, con scadenza _________________;

 

entrambi residenti dal ________________ a ________________ (NA), in Via ____________________ n. 15, e domiciliati in ___________________ (SA) alla via _______________ n. 10,

 

eventuale [presso la sorella di ____________ (uno dei ricorrenti), sig.ra __________________, soggiornante in Italia da diversi anni e in possesso di regolare permesso, ]

 

 

elett.te dom.ti presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto (Pec: ____________, fax 089123456).

 

 

PREMESSO IN FATTO

 

- Che i ricorrenti sono cittadini extra-comunitari;

 

- Che dalla loro unione, in data ____, in ___ (luogo) è nato il piccolo _____________, come da certificato di nascita che si allega;

 

- Che gli istanti sono attualmente residenti, insieme al figlio, in _________, alla via ____________, come risulta da contratto di locazione e dichiarazione di ospitalità allegati;

 

- Che in data ____, la signora____ ha ottenuto, dalla Questura di ____, un permesso di soggiorno per cure mediche scaduto il  ____ (Ved. Allegato);

 

- Che il sig. _____ attualmente svolge l’attività di _____ presso l’azienda _____ con sede in _____;

 

- Che la sig.ra_____, invece, svolge l’attività di casalinga (o altro);

 

- Che la necessità di chiedere l’autorizzazione ex art. 31 Testo Unico Immigrazione nasce dalla necessità di evitare che l’allontanamento di uno (o di entrambi i) genitori dal territorio italiano possa innescare, in un bambino così piccolo, eventi talmente traumatici da determinare gravi conseguenze in ordine all’equilibrato sviluppo della sua personalità. In tali condizioni, infatti, l’età del minore richiede, al fine di assicurarne l’equilibrato sviluppo psicofisico ed un corretto processo di socializzazione, la presenza di entrambi i genitori, almeno fino al raggiungimento dell’età scolare, che normalmente segna il momento in cui il bambino è in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti ed acquisisce un certo livello di autonomia che permetterà alla famiglia di darsi forme diverse di organizzazione della vita quotidiana (Corte App. Genova, sent. n. 17/2016, 26/02/2016);

 

-  Che la famiglia si è inserita perfettamente nel tessuto socio-economico, instaurando molti rapporti di amicizia, lavorativi (e familiari) di fondamentale importanza per il piccolo____;

 

- Che, inoltre, la famiglia è ben radicata anche dal punto di vista economico e lavorativo, ed un improvviso rientro nel paese di origine comporterebbe sicuramente un grave danno al minore, con conseguente rischio di indigenza e incertezza assoluta sul suo futuro dovute alla disoccupazione dei genitori;

 

- Che la mancanza del permesso di soggiorno per la famiglia dei ricorrenti comporterebbe un grave ed irreparabile danno per il piccolo _____, che non potrebbe frequentare regolarmente le scuole dell’obbligo e nemmeno essere seguito da un medico di famiglia (oppure inserire un altro tipo di danno);

 

- Che un suo sradicamento dal territorio italiano, dove sta crescendo, per far ritorno in un Paese cui non appartiene e in cui non ha mai vissuto, causerebbe, sicuramente, al piccolo ________ un tracollo psicologico irrecuperabile, soprattutto perché la famiglia non sarebbe in grado, in tempi brevi, di reinserirsi nel tessuto sociale lavorativo del paese di origine, con drammatiche ripercussioni a livello economico;

 

- Che la minore età del piccolo____ e la conseguente esigenza di garantirne lo sviluppo psicofisico, unitamente alle sopra indicate motivazioni, sono di per sé sufficienti ad autorizzare la permanenza dei genitori nel territorio italiano per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico Immigrazione, almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana;

 

- Che le descritte circostanze di fatto alla base della chiesta autorizzazione sono transitorie e trascendono il normale disagio causato dall’allontanamento di un genitore (o familiare di riferimento);

 

- Che la natura temporanea della richiesta autorizzazione, in ogni caso, consentirebbe alla famiglia di prepararsi ad un eventuale rientro nel caso in cui i genitori non dovessero riuscire a regolarizzare la loro posizione in conformità alle norme vigenti sull’immigrazione.

 

DIRITTO

 

1 - Ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. Lgs. 286/98, il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori stranieri, che si trovano sul territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia di un familiare, anche in deroga alle altre disposizioni del TU in materia di immigrazione.

 

2 - L'interpretazione della suddetta norma, in ogni caso, non può prescindere dall'affermazione di principio contenuta nel 3° comma dell'art. 28 del T.U. immigrazione: in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Tale principio va applicato a tutti i minori senza discriminazione, anche se essi siano entrati irregolarmente in Italia (Trib. Min. L’Aquila, 8 Novembre 2013).

 

3 - La normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in Italia deriva dal complesso di disposizioni che disciplinano la tutela dei minori e da quelle che regolano la posizione amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia.

Da tale normativa discende che il diritto del minore a mantenere rapporti continuativi con la famiglia (artt. 7, 10, 18 e 22 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989) debba andare oltre i genitori, ed essere, quindi, esteso al familiare con il quale egli ha instaurato una relazione affettiva primaria e significativa (TM L’Aquila, 8 Novembre 2013).

La legge dispone, inoltre, il diritto a mantenere e garantire l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri, e ciò in quanto il legislatore ha ritenuto prevalenti, sulle norme in materia di emigrazione e/o espulsione, i principi costituzionali di tutela dei minori e di tutela dell’integrità familiare e psico-fisica i quali, in quanto riferiti alla persona umana, possono trovare applicazione indipendentemente dalle condizioni in base alle quali lo straniero è presente nello Stato Italiano, perché la Repubblica garantisce e riconosce i diritti della famiglia e la propria unità.

 

4 - La tutela prevista dall’art. 31 TUI si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorché a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno.

La valutazione del giudice deve riguardare esclusivamente l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo psicofisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal territorio italiano ed il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.

In altre parole, l’oggetto del giudizio deve essere incentrato esclusivamente sulle esigenze esistenziali ed educative del minore, non potendo assolutamente riguardare l’analisi delle prospettive di integrazione del genitore o familiare (Cass. n. 27238/2020).

 

5 - La Suprema Corte ha precisato che l’art. 31 TU Immigrazione non può essere interpretato in senso restrittivo, in quanto esso tutela il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del D. Lgs. n. 286/98, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore.

Poiché le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui all’art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, il giudice di merito deve valutare tutte le circostanze del caso concreto con particolare attenzione: le condizioni di salute e le esigenze di cure mediche, l’età del minore, la presenza o meno dell’altro genitore, il radicamento nel territorio italiano e l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU. n. 21799/2010).

 

6 - Alla luce dei principi esposti dalla Suprema Corte (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU.  n. 21799/2010), la valutazione del giudice deve essere svolta in concreto, avendo riguardo alle specifiche circostanze del caso, e deve tener conto della sussistenza di un significativo legame di accudimento affettivo e materiale tra il genitore ed il minore, come nel caso di specie, nonché della necessità di non privare quest’ultimo di una figura parentale presente e consolidata nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell’esigenza di non determinare una traumatica frattura tra il minore, il contesto ambientale e relazionale nel quale è inserito e le sue radicate abitudini di vita. Infatti, nella attuale delicata fase di crescita, l’eventuale sradicamento del bambino dal contesto italiano a causa di un rimpatrio forzato dei genitori, con l’inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali e sociali in atto, appare del tutto contrastante con l’interesse del minore e probabile causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il profilo evolutivo. D’altro canto, l’allontanamento dei genitori dal territorio italiano, dove il nucleo familiare è insediato da molti anni, provocherebbe lo smembramento della famiglia, con inevitabili conseguenze dannose per il minore, che verrebbe in tal modo privato del sostegno affettivo, educativo e materiale di uno dei genitori o di entrambi (Cfr. Corte d’Appello di Milano, 27 Giugno 2019).

 

Per i motivi  innanzi indicati, i ricorrenti, nell’interesse superiore dei minori, ai quali vorrebbero continuare ad offrire una vita dignitosa e migliori condizioni di crescita, in attesa di poter regolarizzare la loro permanenza in Italia, chiedono, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di immigrazione, di essere autorizzati alla permanenza sul territorio italiano per un periodo di tempo determinato, almeno sino a quando gli stessi non saranno in grado di regolarizzare altrimenti la loro presenza in Italia, o almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana.

 

Tanto premesso, i ricorrenti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,

 

c h i e d o n o

 

Che l’Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di ______________, voglia accogliere il ricorso che precede e, visto l’art. 31 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, pronunciando nel superiore interesse dei minori ___________, e ____________:

 

A) Autorizzare la permanenza in Italia dei ricorrenti per un periodo di tempo determinato;

 

B) Dichiarare che i ricorrenti hanno diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per i motivi indicati in ricorso;

 

C) Emettere ogni altro provvedimento necessario.

 

Si depositano i seguenti atti:

1) Certificati Carichi pendenti e Casellario giudiziale dei ricorrenti;

2) Copia della documentazione medica relativa allo stato di salute dei minori con copia libretti di vaccinazione;

3) Certificato di matrimonio;

4) Copia del contratto di locazione;

5) Copia del decreto n. ______________ del Tribunale per i Minorenni di _________________.

6) Copia dei passaporti, dei documenti di identità e dei permessi di soggiorno scaduti dei ricorrenti e dei minori;

7) Contratto di lavoro/Buste paga del ricorrente;

8) Certificati di frequenza scolastica dei minori;

9) Dichiarazione di ospitalità.

 

Luogo, __________________

 

Avv. Gennaro De Natale

 

 

 

martedì 9 agosto 2022

Ricorso ai sensi dell'art. 31 Decreto Legislativo n. 286/1998 - Permesso di soggiorno per assistenza ai minori. Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 31 TUI




 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

 

 

Ricorso ex art. 31 D. Lgs. N. 286/98

 

 

Per: (padre) ______________, nato in ______________ il _________, in possesso di passaporto n. __________, rilasciato dal governo _________ il ___________, con scadenza _____________;

 

e / o

 

(madre) _______________, nata in __________  il ___________, in possesso di passaporto n. ____________, rilasciato dal governo _____________ il _____________, con scadenza _________________;

entrambi residenti dal ________________ a ________________ (___), in Via ____________________ n. 15, e domiciliati in ___________________ (___) alla via _______________ n. 10,

 

eventuale [presso la sorella di ____________ (uno dei ricorrenti), sig.ra __________________, soggiornante in Italia da diversi anni e in possesso di regolare permesso,]

 

elett.te dom.ti presso lo studio dell’Avv. Gennaro De Natale che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto (Pec: ____________, fax 089123456).

 

 

PREMESSO IN FATTO

 

- Che i ricorrenti sono cittadini extracomunitari;

 

- Che, con decreto n. _______________ di codesto Tribunale per i Minorenni (o del Tribunale per i Minorenni di ________________), gli istanti hanno ottenuto, in data _______________, il permesso di soggiorno con validità di anni _____, scaduto in data _______________, e che pertanto si trovano ad essere irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;

 

- Che entrambi sono conviventi (o sposati), e genitori dei minori di seguito indicati:

 

1) _____________, nato in ____________ il ___________, in possesso di passaporto ________________ rilasciato dal Governo _________ il ________________, con scadenza ____________;

 

2) ______________, nata a ______________ il _________________, in possesso di passaporto _______________ rilasciato dal Governo _______ il ____________, con scadenza _______________;

 

- Che il padre dei minori ha svolto, e tutt’ora svolge, attività lavorativa nella raccolta stagionale della frutta, attualmente nel comune di ______________ (___), conseguendo un guadagno che consente alla propria famiglia una vita serena e dignitosa;

 

- Che le piccole __________ e ________________frequentano regolarmente la scuola elementare presso l’Istituto Comprensivo Statale ________________, Scuola dell’Infanzia - ______________, in _______________ (__), Via _____________ n. ____;

 

- Che il nucleo familiare è ben integrato e radicato nel territorio italiano, grazie anche all’aiuto della sorella di (padre o madre dei minori) ___________, ____________, dalla quale la famiglia viene supportata moralmente e materialmente;

 

- Che i bambini hanno effettuato tutte le vaccinazioni di rito e sono curati nell’aspetto e nell’igiene personale;

 

- Che l’eventuale allontanamento dei ricorrenti dal territorio nazionale, in questa particolare e delicata fase della loro crescita, arrecherebbe certamente notevoli disagi ai minori, nonché gravi danni al loro sviluppo psico-fisico, in quanto, al momento, l’Italia rappresenta il riferimento territoriale nel quale il nucleo familiare è maggiormente radicato e sostenuto;

 

- Che entrambi i genitori, con il sostegno della zia (o altro familiare), riescono a garantire ai minori il soddisfacimento delle principali esigenze di crescita, le cure necessarie ed un ambiente familiare sereno ed accudente;

 

- Che, in questo momento, il ritorno improvviso nel paese di origine costituirebbe senza dubbio un pregiudizio per lo sviluppo psicofisico dei minori a causa dello smembramento della famiglia allargata e dello sradicamento dal territorio, con conseguente rischio di indigenza e incertezza assoluta sul loro futuro, stante l’impossibilità, per la famiglia, di reinserirsi, in tempi brevi, nel tessuto sociale e lavorativo del paese di origine, con drammatiche ricadute a livello economico;

 

- Che la minore età del piccolo____ e la conseguente esigenza di garantirne lo sviluppo psicofisico, unitamente alle sopra indicate motivazioni, sono di per sé sufficienti ad autorizzare la permanenza dei genitori nel territorio italiano per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico Immigrazione, almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana;

 

- Che le descritte circostanze di fatto alla base della chiesta autorizzazione sono transitorie e trascendono il normale disagio causato dall’allontanamento di (o da) un genitore (o familiare di riferimento);

 

- Che la natura temporanea della richiesta autorizzazione, in ogni caso, consentirebbe alla famiglia di prepararsi ad un eventuale rientro nel caso in cui i genitori non dovessero riuscire a regolarizzare la loro posizione in conformità alle norme vigenti sull’immigrazione.

 

DIRITTO

 

1 - Ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. Lgs. 286/98, il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori stranieri, che si trovano sul territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia di un familiare, anche in deroga alle altre disposizioni del TU in materia di immigrazione.

 

2 - L'interpretazione della suddetta norma, in ogni caso, non può prescindere dall'affermazione di principio contenuta nel 3° comma dell'art. 28 del T.U. immigrazione: in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall' art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Tale principio va applicato a tutti i minori senza discriminazione, anche se essi siano entrati irregolarmente in Italia (Trib. Min. L’Aquila, 8 Novembre 2013).

 

3 - Dal complesso di disposizioni che disciplinano la tutela dei minori e da quelle che regolano la posizione amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia discende che il diritto del minore a mantenere rapporti continuativi con la famiglia (artt. 7, 10, 18 e 22 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989) debba andare oltre i genitori, ed essere, quindi, esteso al familiare con il quale egli ha instaurato una relazione affettiva primaria e significativa (TM L’Aquila, 8 Novembre 2013).

La legge dispone, inoltre, il diritto a mantenere e garantire l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri, e ciò in quanto il legislatore ha ritenuto prevalenti, sulle norme in materia di emigrazione e/o espulsione, i principi costituzionali di tutela dei minori e di tutela dell’integrità familiare e psico-fisica i quali, in quanto riferiti alla persona umana, possono trovare applicazione indipendentemente dalle condizioni in base alle quali lo straniero è presente nello Stato Italiano, perché la Repubblica garantisce e riconosce i diritti della famiglia e la propria unità.

 

4 - La tutela prevista dall’art. 31 TUI si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorché a determinate condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno.

La valutazione del giudice deve riguardare esclusivamente l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo psicofisico del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal territorio italiano ed il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.

In altre parole, l’oggetto del giudizio deve essere incentrato esclusivamente sulle esigenze esistenziali ed educative del minore, non potendo assolutamente riguardare l’analisi delle prospettive di integrazione del genitore o familiare (Cass. n. 27238/2020).

 

5 - La Suprema Corte ha precisato che l’art. 31 TU Immigrazione non può essere interpretato in senso restrittivo, in quanto esso tutela il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del D. Lgs. n. 286/98, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore.

Poiché le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui all’art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, il giudice di merito deve valutare tutte le circostanze del caso concreto con particolare attenzione: le condizioni di salute e le esigenze di cure mediche, l’età del minore, la presenza o meno dell’altro genitore, il radicamento nel territorio italiano e l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU. n. 21799/2010).

 

6 - Alla luce dei principi esposti dalla Suprema Corte (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU.  n. 21799/2010), la valutazione del giudice deve essere svolta in concreto, avendo riguardo alle specifiche circostanze del caso, e deve tener conto della sussistenza di un significativo legame di accudimento affettivo e materiale tra il genitore ed il minore, come nel caso di specie, nonché della necessità di non privare quest’ultimo di una figura parentale presente e consolidata nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell’esigenza di non determinare una traumatica frattura tra il minore, il contesto ambientale e relazionale nel quale è inserito e le sue radicate abitudini di vita. Infatti, nella attuale delicata fase di crescita, l’eventuale sradicamento del bambino dal contesto italiano a causa di un rimpatrio forzato dei genitori (SPECIFICARE: o del familiare con il quale esista un legame significativo), con l’inevitabile interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali e sociali in atto, appare del tutto contrastante con l’interesse del minore e probabile causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il profilo evolutivo. D’altro canto, l’allontanamento del genitore (o del familiare) dal territorio italiano, dove il nucleo familiare è insediato da molti anni, provocherebbe lo smembramento della famiglia, con inevitabili conseguenze dannose per il minore, che verrebbe in tal modo privato del sostegno affettivo, educativo e materiale di uno dei genitori (Cfr. Corte d’Appello di Milano, 27 Giugno 2019).

 

Per i motivi  innanzi indicati, i ricorrenti, nell’interesse superiore dei minori, ai quali vorrebbero continuare ad offrire una vita dignitosa e migliori condizioni di crescita, in attesa di poter regolarizzare la loro permanenza in Italia, chiedono, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di immigrazione, di essere autorizzati alla permanenza sul territorio italiano per un periodo di tempo determinato, almeno sino a quando gli stessi non saranno in grado di regolarizzare altrimenti la loro presenza in Italia, o almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di comprendere o affrontare meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana.

 

Tanto premesso, i ricorrenti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,

 

c h i e d o n o

 

Che l’Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di ______________, voglia accogliere il ricorso che precede e, visto l’art. 31 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, pronunciando nel superiore interesse dei minori ___________, e ____________:

 

A) Autorizzare la permanenza in Italia dei ricorrenti per un periodo di tempo determinato;

 

B) Dichiarare che i ricorrenti hanno diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per i motivi indicati in ricorso;

 

C) Emettere ogni altro provvedimento necessario.

 

Si depositano i seguenti atti:

1) Certificati Carichi pendenti e Casellario giudiziale dei ricorrenti;

2) Copia della documentazione medica relativa allo stato di salute dei minori con copia libretti di vaccinazione;

3) Certificato di matrimonio;

4) Copia del contratto di locazione;

5) Copia del decreto n. ____________ del Tribunale per i Minorenni di Milano.

6) Copia dei passaporti, dei documenti di identità e dei permessi di soggiorno scaduti dei ricorrenti e dei minori;

7) Contratto di lavoro/Buste paga del ricorrente;

8) Certificati di frequenza scolastica dei minori;

9) Dichiarazione di ospitalità.

 

Luogo, __________________

 

Avv. ________________

 

 

 


sabato 2 luglio 2022

MODELLO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO IN CASO DI CESSIONE DI CREDITI

 


TRIBUNALE DI ROMA

 

Atto di citazione

 

In Opposizione a decreto ingiuntivo

 

Il sig. ___, nato a ____ il ____, residente in ___ alla via ____, cf: _______, rapp.to e difeso dall’Avv. Gennaro de Natale (PEC: ______, fax n. _____), presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto, propone formale

 

O P P O S I Z I O N E

 

Avverso il decreto ingiuntivo n. ____, RG n ____, emesso in data ____ dal Tribunale di Roma___ per la somma di euro ____ oltre interessi e spese, notificato in data ____ ad istanza della società Delta, in quanto tale decreto è illegittimo per i seguenti

 

M O T I V I

 

In data ____ il sig. ____ ha sottoscritto un contratto di prestito personale n. ____ con Alfa spa, con sede in ____, Via ____ n. ___; P. Iva n. ____.

 

Successivamente i crediti di Alfa SpA sono stati ceduti prima alla Beta ___ Spa e da quest’ultima alla Delta Srl.

 

L’opponente contesta la legittimazione attiva in capo all’odierna opposta, deducendo l’insussistenza di idonea prova dell’avvenuta cessione del credito da Alfa Spa a beta Spa e successivamente da quest’ultima a delta Srl.

 

Infatti, chi si dichiara successore dell’originario titolare di un diritto di credito deve fornire la prova documentale della propria legittimazione, che attesti, senza ombra di dubbio, la effettività della avvenuta cessione (Cass. n. 4116/2016).

 

Nonostante quanto affermato dall’opposta in ricorso per decreto ingiuntivo, non vi è nessuna prova, invece, dell’avvenuta cessione del credito tra la parte originaria (Alfa Spa) e la Beta Spa, non avendo la prima prodotto il relativo contatto di cessione, né dato altra prova al riguardo.

 

L’opposta Delta ha affermato di essere divenuta cessionaria del credito oggetto del presente giudizio in virtù di un contratto di cessione di crediti sottoscritto in data ____________ con la società Beta, avente ad oggetto la cessione, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e dell’art. 58 TUB, costituito da crediti pecuniari nella titolarità della società Beta, derivanti da contratti di credito originariamente stipulali ed erogati, tra gli altri, anche dalla società Alfa e precedentemente acquistati da Beta mediante diversi contratti di cessione.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo stato prodotto in atti il contratto di cessione stipulato tra la originaria cedente, Alfa Spa, e beta spa, ma solo il contratto di cessione di crediti tra beta spa e delta Srl, ed in mancanza di altri elementi probatori, non può considerarsi raggiunta la prova che l’odierna opposta sia divenuta cessionaria dello specifico credito per cui è causa.

 

Tale prova non può considerarsi raggiunta nemmeno dalla circostanza che delta Srl sia in possesso del contratto di finanziamento stipulato tra il sig. ___ e Alfa spa, atteso che costituisce mero elemento indiziario la circostanza del possesso della documentazione relativa al contratto di finanziamento fra terzi, non idonea a sostituire il documento attestante l’intervenuta cessione del credito tra Alfa e Beta (Cass. n.  2780/2019).

 

Per tutto quanto sopra esposto, il sig. _________, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

 

Cita

 

1) Delta  srl, in persona del lrpt, con sede in ___________, alla via___________,   a comparire dinanzi al Tribunale di Roma all’udienza del giorno _____, locali soliti, ore di rito, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ed, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

 

Conclusioni

 

Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.

 

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

 

Si depositano i seguenti documenti:

1) _________

2) _________

 

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari a Euro _______

 

Roma, _________

Avv. Gennaro De Natale


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