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lunedì 9 febbraio 2015

COMUNE DI SALERNO E PRESCRIZIONE TARSU 2008



Il Comune di Salerno, tramite la Soget, sta inviando ai cittadini salernitani degli avvisi di accertamento con i quali richiede il pagamento della sanzione per dichiarazione infedele Tarsu, per le annualità dal 2008 al 2012.

Le richieste di questi due simpatici enti, a prima vista, sembrerebbero un tantino illegittime, come affermato negli ultimi giorni dai quotidiani locali.

Cerchiamo di scoprire se è vero e perché.

Gli avvisi relativi alla annualità 2008 dovrebbero essere prescritti a causa del decorso del termine quinquennale previsto dalla legge 296/2006, art.1, comma 161.

Il problema, però, è …. da quando inizia a decorrere questo termine?

Ce lo spiega la sentenza n. 1343/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che l’anno scorso ha risolto un  caso simile.

In sostanza, i giudici della CTP salernitana, ai sensi dell’art. 70, comma 1, D. LGS. n. 507/1993, hanno affermato che,

1) in caso di denuncia infedele o incompleta, l’ente può emettere un avviso di accertamento in rettifica entro il quinto anno a decorrere da quello entro il quale la denuncia andava effettuata;

2) non essendo contestata l’infedeltà dell’originaria denuncia, trattandosi di illecito permanente, l’obbligo di presentare una corretta dichiarazione si rinnova ad ogni nuovo esercizio finanziario, e, quindi,

3) poiché per l’anno 2008 (come stabilisce l’art. 70, comma 1, D. LGS. n. 507/1993) la dichiarazione andava presentata entro il 20 gennaio 2009, ne discende che il termine quinquennale di prescrizione è scaduto il 31 dicembre 2014.

Riassumendo: ai sensi dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 e dell’art. 70, comma 1, del D. LGS n. 507/1993,

il contribuente doveva presentare la dichiarazione per l’anno 2008 entro il 20 gennaio 2009; quindi il termine quinquennale di prescrizione è scaduto il 31 dicembre 2014.

Ciò significa che, gli avvisi di accertamento notificati DOPO il 31 dicembre 2014 possono considerarsi prescritti.

In tutti gli altri casi di notifica avvenuta entro quella data, il termine di prescrizione quinquennale è stato rispettato, e quindi non vi sono rimedi per i contribuenti.

Nei casi in cui il termine sia scaduto, però, come ben sanno il Comune di Salerno e la Soget, la prescrizione va eccepita davanti al giudice, che nel caso in questione è proprio la Commissione Tributaria.

E le cause davanti alla Commissione Tributaria, come tutte le cause, costano.

E indovina un po’… in alcuni casi, il costo della causa potrebbe essere superiore al valore della stessa, quindi il gioco non sempre (o non per tutti) vale la candela!

Ma ciò è vero solo per il povero contribuente tartassato, non certamente per il  Comune che, seguendo l’esempio dello Stato, in casi come questo ha trovato una miniera d’oro, un modo semplice, illegittimo e vergognoso per battere cassa, tanto per rispettare l’italica tradizione.

In definitiva, il Comune di Salerno, confidando nel fatto che i costi della causa in cui si dovrebbe eccepire la prescrizione potrebbero essere equivalenti o superiori alla cifra che esso dovrebbe restituire, spera che i contribuenti paghino senza fare troppe storie.

Alcune persone, effettivamente, per evitare il costo della causa e tutti i noti fastidi della burocrazia italiana e salernitana, hanno preferito pagare e chiudere la questione.

Ma chi non volesse subire questo sopruso legalizzato, cosa può fare?

Vediamo quali rimedi abbiamo a disposizione.


Ricorso alla Commissione Tributaria.

Va proposto tramite un legale, e, come ti ho detto prima,  ha dei costi. Non mi soffermo oltre, basta rivolgersi al proprio avvocato di fiducia. Si trova anche materiale esplicativo su internet.


Istanza di autotutela.

E’ una domanda che si fa allo stesso ente dal quale proviene l’atto, nei casi in cui l’illegittimità sia palese.

Non è necessario rivolgersi ad un legale. Devi inviarla tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia della carta d’identità.


Ricorda però che non vi è garanzia di accoglimento dell’istanza, e che i termini per il  ricorso al giudice non sono sospesi


venerdì 6 febbraio 2015

NIPOTINA SEPARATA DAI NONNI



UN TRISTE CASO DI (IN)GIUSTIZIA ITALIANA.

Anno 2002. Due genitori in fase di separazione. Lei accusa il marito di abusi sessuali sulla figlia. 

Il Tribunale di Torino decide la sospensione dei rapporti anche con i familiari del padre, per evitare ulteriori sofferenze alla minore, e la affida alla custodia dei nonni materni, con diritto di visita da parte della madre. 

I nonni paterni, addolorati a causa della negazione del diritto di visita, chiedono al Tribunale di essere autorizzati ad incontrare la nipotina. 

Nel 2003, i servizi sociali, incaricati dal tribunale, esprimono un primo parere favorevole: i nonni possono incontrare la bimba, ma solo in presenza degli psicologi dei servizi stessi. 

Giustissimo. 

Si sa, i nonni possono essere molto terribili con i nipoti, e quindi ben venga la presenza di estranei, psicologi, che, nei loro uffici caldi ed accoglienti, predisposti proprio per creare un clima favorevole agli incontri familiari, salvaguardino e tutelino la sensibilità e l’incolumità della bambina dalle grinfie di due agguerriti e bellicosi vecchietti. 

Per tre anni i nonni vanno a questi benedetti incontri … ma, la nipotina non viene mai convocata dai servizi sociali. 

I servizi sociali, tuttavia, apprezzando la disponibilità e la pazienza dei nonni alla partecipazione a questi sicuramente piacevoli e solitari incontri con il loro personale, e verificata la mancanza di pericolosità sociale da parte dei vecchietti, esprimono parere favorevole affinché la bimba incontri finalmente i nonni. 

Nel frattempo, il padre viene assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste!) dall’accusa di abusi sessuali, ma gli psicologi dei servizi sociali che fanno? 

Esprimono parere negativo in merito al diritto di visita dei nonni, in quanto la bimba, incontrandoli, avrebbe potuto essere traumatizzata perché questi le ricordavano il padre, ormai assolto … (!?). 

Il Tribunale, tra una scartoffia e l’altra, condivide il parere dei servizi e nega il diritto di visita. 

Intanto, la bimba ed i nonni non si sono ancora incontrati.

Per farla breve, stanchi della giustizia italiana, i nonni ricorrono alla Corte Europea, a Strasburgo. 

La Convenzione Europea, infatti, stabilisce (art. 8) che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.

A questo punto, il giudizio della Corte nei confronti della nostra giustizia è molto duro. 


Essa ribadisce che: 

1) Il diritto alla vita privata e familiare include la piena realizzazione dei rapporti tra nonni e nipoti, che deve essere assicurata con contatti frequenti.

2) La realizzazione dell’interesse del minore impone prudenza e cautela, ma deve essere assicurato anche in tempi rapidi, perché il decorso del tempo (che in Italia è sempre eccessivo per tutto) può avere conseguenze irreparabili nei rapporti familiari. 

3) L’inerzia e i ritardi dei servizi sociali, hanno causato la mancata realizzazione del diritto di visita tra i nonni e la nipote.

4) Se vero che le misure di protezione del minore possono comportare la riduzione dei contatti con i familiari, nel caso in questione le autorità responsabili, forse più attente alle carte che alle persone ed ai loro legami, non hanno usato la dovuta diligenza. 

5) Vi è stata una grave incongruenza tra la sentenza di assolvimento del padre dalle accuse di abusi sulla figlia e la negazione del diritto di visita ai nonni, il tutto aggravato dai tempi biblici della giustizia italiana. 

In conclusione, la Corte europea (gennaio 2015) condanna l’Italia anche al risarcimento del danno in favore dei due nonni … ormai morti alla fine del 2014.

Giustizia è stata fatta!

Chissà se pagheranno, in qualche modo, anche i responsabili di tutto ciò?

Dott.ssa Lucia Pica




NUOVO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI POST D.L. 132/2014



TRIBUNALE DI SALERNO

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

L’avv. Gennaro De Natale, nato a ________ il ________, CF:  ___________, in giudizio ex art. 86 cpc posta elettronica certificata posta@pec.it, fax numero 089.123456789), ele.tte domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via ___________ n.36,

premesso

-          Che l’istante, in virtù di decreto ingiuntivo n. ________,  RG n. __________, reso dal Giudice di Pace di Salerno, notificato in data ________, divenuto esecutivo per mancata opposizione, munito di apposita formula in data __________, risulta creditore, nei confronti della Sig.ra ___________(nata a Salerno il __________, CF: ************),  della somma di euro ****** oltre IVA e CNAP come per legge;


-          Che l’atto di precetto notificato in data _______________, rimasto infruttuoso, conteneva l’intimazione a pagare la somma di euro _________;


-          Che la Sig.ra ______________ risulta essere creditrice di somme nei confronti dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di _________, in quanto percettrice di pensione cat. ______________;


-          Che l’istante intende procedere a pignoramento presso INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di tutte le somme dovute e debende, in virtù del suddetto titolo e comunque dovute alla Sig.ra __________ (nata a Salerno il _______________, CF: __________________), fino alla concorrenza della somma di  €. _____________ (_________/00), che si ritiene sufficiente in via prudenziale a soddisfare il credito per cui si procede, per capitale, interessi, spese di procedura e successive, salvo conteggi ed esazioni; tanto premesso, l’istante, come in atto rapp.to, difeso e dom.to,


CITA

_____________, dom.ta in Salerno alla via __________ n.1 (Frazione ________), a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno, Ufficio Esecuzioni Mobiliari,  all’udienza del ____________, locali soliti ore di rito col prosieguo;


INVITA IL TERZO

     INPS -  Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Provinciale di Salerno, in persona del LRTP, dom.to in (84123) Salerno, al C.so Garibaldi n. 38, a rendere la dichiarazione di quantità prevista dall’art. 547 cpc al creditore procedente entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, a mezzo raccomandata AR o a mezzo posta elettronica certificata (posta@pec.it) all’indirizzo del Procuratore del creditore procedente.


AVVERTE ALTRESI’ IL TERZO

che in caso di mancata comunicazione della suddetta dichiarazione,  la stessa dovrà essere resa  dal terzo comparendo in un’apposita udienza  e che qualora il terzo non compaia o, sebbene comparso, non renda la dichiarazione, il credito pignorato si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Salerno, __________________.

Avv. Gennaro De Natale

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’UNEP della Corte d’Appello di Salerno, visto il titolo esecutivo di cui in premessa, visto l’atto di precetto recante intimazione di pagamento della somma di €. _____________oltre eventuali ulteriori spese di notifica, notificato al debitore in data _________________,

HO PIGNORATO

in virtù del titolo richiamato, tutte le somme presenti e future, dovute o detenute, in virtù di pensione cat. __________________, dall’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Salerno e dovute a ____________ (nata a _____________, il ___________, CF: _______________), fino alla concorrenza di €. _________ (________/00) che mi viene indicata dall’istante come sufficiente a soddisfare il credito per il quale attualmente si procede, oltre interessi, spese, diritti ed onorari del presente procedimento e successive occorrende, ed a tal fine


HO INGIUNTO

Ex art. 492 cpc alla debitrice, ___________________, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito sopra indicato le somme pignorate col presente atto e, contemporaneamente,

HO INTIMATO

al terzo pignorato, INPS-  Istituto della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Salerno, in persona del LRPT, di non disporre senza ordine del Giudice, sin dalla data di notifica del presente atto, delle somme a qualunque titolo detenute ed assoggettate a pignoramento.


HO AVVERTITO

Il terzo pignorato che dal giorno della notifica di questo atto è soggetto, relativamente alle somme dovute al debitore e nei  limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Ho, quindi, rivolto al debitore l’invito ad effettuare presso la Cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.

Ho, altresì avvertito il debitore medesimo che, ai sensi dell’art. 495 cpc, può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 cpc, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data la prova documentale.

L’UFFICIALE GIUDIZIARIO


nello stesso tempo




HO NOTIFICATO

l’atto di citazione che precede a


1)      INPS – Istituto della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Salerno, in presenza del LRPT, dom.to in ( 84123) Salerno, al C.so Garibaldi n. 38;









2)      ___________, dom.ta  in  Salerno alla via _____________ n.1 (Frazione _______).






martedì 22 luglio 2014

ATTO DI CITAZIONE - RISARCIMENTO DANNI - CADUTA IN UN SUPERMERCATO



TRIBUNALE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

La Sig.ra Elena Maria Gutierrez, nata a Pellezzano (SA) il 28/08/1912, cf: Vietri sul Mare (SA), rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax numero 089.28.21.92), presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

1)         In data ___________, alle ore 10,30 circa, l’istante, entrava per fare la spesa nel supermercato _____________, sito in Salerno alla via ____________, e mentre si recava a prendere il carrello, scivolava sul pavimento bagnato a causa della pioggia e cadeva al suolo, battendo con forza la spalla destra sul pavimento.

2)         La signora veniva immediatamente soccorsa dal personale del supermercato ed invitata ad accomodarsi su un carrello mobile, il quale, subito dopo, iniziava a muoversi verso la cassa, contro lo spigolo della quale la malcapitata cliente andava a battere la testa.

 In seguito ed a causa delle cadute, la Sig.ra ********* riportava lesioni refertate dai sanitari dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

In data ******, veniva formulata, nei confronti del supermercato, richiesta di risarcimento danni, rimasta senza riscontro.

I danni patiti dalla Sig.ra **********, in base a quanto risulta da valutazione medico-legale del Dott. **************, ammontano ad euro **********, così determinati:

Danno Biologico Permanente
Invalidità del 8% (soggetto di ** anni) = euro ****
Danno Biologico Temporaneo
Inabilità assoluta 30 gg. = euro *********
Inabilità parziale 80 gg. al 50% = euro *********
Inabilità parziale minima 20 gg. al 25% = euro ********
Danno Morale = euro *********
Spese mediche = euro *********;

Il caso in esame rientra nella fattispecie contemplata dall'art. 2051 cc, secondo il quale Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. 

Orbene, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo, e pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista (e sia provato dal danneggiato) il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. 9/4/2003, n. 5578; Cass. 15/1/2003, n. 472).

Non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c i t a

il Supermercato **********, in persona del legale rappresentante pt, dom.to in *********** alla Via ******* n. 1, a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno all’udienza del giorno *************, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Dichiarare la responsabilità esclusiva del Supermercato ***********, in persona del legale rappresentante pt, nel sinistro per cui è causa;

2) Condannare il convenuto a risarcimento, in favore dell’istante, della somma di euro ************, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 183 cpc, si invita il convenuto a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 cpc, con avvertenza che, in difetto, sarà dichiarata la sua contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà le decadenze di cui all’art. 167 cpc, per cui non potrà proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, indicare mezzi di prova o produrre documenti.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del rappresentante legale del convenuto, nonché prova testimoniale sulle circostanze di cui ai nn. 1) e 2) del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole “Vero che”, e si indicano a testi i Sigg.ri 1) ****************, dom.to in Sarno (SA) alla via **********; 2) ********, dom.to in Bellosguardo (SA) alla via *********. Si depositano i seguenti documenti:

1) Richiesta risarcimento danni;
2) Referto del PS dell’Ospedale;
3) Certificato medico del PS dell’Ospedale;
5) Prosieguo certificazione / referto medico del 18/7/*******;
6) Referto TAC del 25/7/********;
7) Prosieguo certificazione / referto medico del 27/7/*****;
9) Certificato visita specialistica ortopedica del 4/9/********;
10) Valutazione medico-legale del Dott. **********;
11) Documentazione attestante spese mediche sostenute. 

Al fine del versamento del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99, si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro *********.

Salerno,

Avv. Gennaro De Natale


giovedì 29 maggio 2014

MEMORIA DI REPLICA EX ART. 190 CPC - DIFFERENZA TRA CTU PERCIPIENTE E CTU DEDUCENTE




TRIBUNALE DI SALERNO


MEMORIA DI REPLICA EX ART. 190 CPC


Per ____________, rapp.to e difeso dall'avv. _________________,


attori


Contro Condominio __________, con l’avv. _________,


convenuto


Gli attori si riportano alle conclusioni ed alle argomentazioni in fatto e in diritto svolte in atti e verbali di causa, e replicano alle deduzioni avversarie,  sottoponendo all’On.le Giudicante le seguenti considerazioni.


1) E’ necessario, innanzi tutto, premettere alcune osservazioni sulla consulenza tecnica d’ufficio.


Mentre in alcuni casi il consulente è chiamato semplicemente ad esprimere una valutazione tecnica rispetto a fatti già provati (CTU deducente), in altre situazioni, invece, egli è chiamato ad accertare il fatto (CTU percipiente).


La distinzione tra CTU deducente e percipiente si trova esposta in maniera chiara nella motivazione della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite  n. 9522/1996: … Il giudice può affidare al consulente tecnico non  solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova (Cass. 19 aprile 1988 n. 3064; Cass. 13/3/2009, n. 6155; Cass. 24620/2007; Cass. 4743/2007; Cass. 3990/2006; Cass. 27002/2005; Cass. 13401/2005; Cass. 31 marzo 1990 n. 2629; Cass. 4 aprile 1989 n. 1620), senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento.


Quindi, tale ultima ipotesi ricorre ogni qual volta l’accertamento del fatto implichi delle valutazioni tecniche che, evidentemente, non possono essere oggetto di testimonianza o di altri mezzi di prova. Si tratta dunque di un’impossibilità giuridica, non di un’impossibilità materiale: infatti, nel procedimento di ATP, il CTU ha dovuto effettuare alcuni saggi, resisi necessari proprio per accertare esattamente (percepire, appunto) i fatti verificatisi; è chiaro, quindi, che tali attività potevano essere compiute soltanto da una persona in possesso di determinate cognizioni tecniche.


Nella fattispecie oggetto del presente giudizio era necessario esprimere una valutazione tecnica: detta prova non poteva essere fornita con testimoni, ai quali sono inibite le valutazioni; né con consulenze tecniche di parte, che nel nostro ordinamento sono mere allegazioni difensive di carattere tecnico. L’unico mezzo possibile era dunque la consulenza tecnica, che è stata richiesta ed espletata mediante il ricorso al procedimento di cui all’art. 696 cpc.


Orbene, allorquando l’accertamento del fatto impone delle valutazioni tecniche, la CTU diventa un vero e proprio mezzo di prova, con l’importante conseguenza che il giudice non può rifiutarsi di disporla e al tempo stesso rigettare la domanda per mancanza di prova.


Nel caso oggetto del presente giudizio, pertanto, sussistono tutti gli elementi della consulenza d’ufficio percipiente, perché l’attore ha allegato i fatti costitutivi e gli elementi specifici posti a fondamento del proprio diritto al risarcimento del danno, non contestati e quindi non bisognosi di prova, anzi espressamente riconosciuti dal convenuto, se pur parzialmente, in comparsa di costituzione ed in comparsa conclusionale.


2) Per quanto concerne la differenza tra la liquidazione dei danni effettuata dal CTU e quella operata dagli attori, vi è da dire che, a parte qualche piccolo intervento di poco conto che al CTU è forse sfuggito, la parte più sostanziosa riguarda le spese di giudizio relative all’ATP, che non possono essere assolutamente trascurate.


Infatti, a tal proposito, la Suprema Corte ha stabilito che le  somme erogate  dalla  parte che  ha  chiesto un  accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme  non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cpc (Cass. 23/12/1993 n. 12759).


La Cassazione, più recentemente, si è espressa nello stesso senso, statuendo che le spese  dell'accertamento  tecnico  preventivo  vanno  poste,  a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. 12/2/2000 n. 1690).


Orbene, nel procedimento di ATP, gli attori hanno sostenuto spese di giudizio, documentate, pari ad euro _______, così suddivise: € _________ per consulente tecnico d’ufficio; € ________,00 per consulente tecnico di parte; € ______,00 per competenze legali; è necessario, pertanto, ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con il comportamento dell'avversario, che, pur riconoscendo, nei suoi scritti difensivi, una responsabilità del condominio ha reso comunque necessario il ricorso all’autorità giudiziaria.


Tutt’altro impugnato, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni tutte svolte nei precedenti scritti difensivi, con vittoria di spese.


___________, ___________


avv. ________________


lunedì 26 maggio 2014

CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI CONTRO FASTWEB - MANCATA ATTIVAZIONE LINEA



GIUDICE DI PACE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. Alonso Maria Gutierrez, nato a Castiglione del Genovesi (SA) il 28/08/1912, cf: Cava de’ Tirreni, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  avvgennarodenatale@pec.ordineforense.salerno.it, fax numero 089.28.21.92),

presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto;

p r e m e s s o

- 1) Che l’istante, in data ___________, aveva stipulato contratto di utenza telefonica con la Fastweb SpA, codice utente n. ____________, con clausola di portabilità (cd number portability) sul numero telefonico ____________, ossia clausola che prevede il mantenimento dei numeri telefonici già in uso; 

- 2) Che l’istante aveva provveduto alla disdetta del contratto con il precedente gestore Telecom Italia SpA sulla suddetta linea telefonica, mentre la convenuta doveva attivare la procedura della cd number portability;

- 3) Che, sebbene il contratto prevedesse l’attivazione della nuova linea entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della proposta di abbonamento, la consegna del kit relativo all’apparato ADSL da parte di Fastweb era avvenuta a distanza di tre mesi, mentre l’attivazione dell’utenza Fastweb non era mai avvenuta, tant’è che, in tale periodo, sebbene la linea telefonica dell’attore risultasse libera, quest’ultimo non riceveva nessuna chiamata;  

- 4) Che, a causa di tale inadempimento da parte della società telefonica, l’istante aveva comunicato formale recesso con racc.ta ar, ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto per l’offerta Fastweb;

- 5) Che, nonostante il recesso, la Fastweb aveva richiesto il pagamento di euro ______ a titolo di corrispettivo per servizi (in realtà mai effettivamente) prestati;

- 6) Che la successiva riattivazione della precedente linea telefonica Telecom ha comportato l’esborso di euro _____ a titolo di riallaccio;

- 7) Che la Carta dei Servizi Fastweb prevede, nel caso di mancato rispetto degli standard relativi a tempi di attivazione e risoluzione guasti, un indennizzo di cinque euro per ogni giorno di ritardo, in caso di abbonamento residenziale;

-  8) Che l’art. 1, comma 2, Legge 2 aprile 2007, n. 40, stabilisce che i contratti per adesione, stipulati con operatori di telefonia, devono prevedere la facoltà del contraente di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore;

- 9) Che, in data _________________, il difensore dell’istante ha presentato istanza alla Camera di Commercio di Salerno per l’esperimento del tentativo di conciliazione;

- 10) Che, in data ___________, è decorso il termine di 45 giorni previsto dal Regolamento di Conciliazione della CCIAA di Salerno, a norma del quale il procedimento deve considerarsi concluso; 

- 11) Che, con nota del 14/04/2014, l’Organismo di Mediazione ha comunicato formalmente la conclusione del procedimento con esito negativo, per mancata risposta della Fastweb SpA;

- 12) Che, a tutt’oggi, la Fastweb non ha ancora restituito le somme indebitamente riscosse;

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

Fastweb SpA, con sede in (20155) MILANO  alla Via Caracciolo n. 51, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno ____________, locali soliti ore di rito col prosieguo, per ivi sentire accogliere le seguenti

C o n c l u s i o n i

voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,  accogliere la domanda proposta e, per l’effetto,

Accertare l’inadempimento della convenuta e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto e, per l’effetto,

1)      Condannare la convenuta, per le causali di cui in narrativa, alla restituzione, in favore dell’attore, A) delle spese corrisposte per servizi non resi; B) della somma di euro __________ a titolo di indennizzo, così come previsto dalla Carta dei Servizi Fastweb; C) della somma di euro _____ per le spese di riallaccio della precedente linea telefonica,  oltre interessi e rivalutazione monetaria;

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta, nonché prova testi,  sulle circostanze di cui ai capi n. 3) di cui alla narrativa del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole "Vero che". 

Con riserva, altresì, di indicare i nominativi dei testi, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta.

Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro __________  e che, pertanto, il valore del contributo unificato versato è pari ad euro _____.

Si allegano i seguenti documenti:

1)      Contratto / Proposta / Comunicazione di benvenuto della Fastweb;
2)      Disdetta Telecom;
3)      Racc.ta di recesso/disdetta n. ____________;
4)      Comunicazioni Generali di contratto per l’offerta Fastweb;
5)      Carta dei Servizi;
6)      Pagamenti effettuati alla Fastweb;
7)      Istanza alla CCIAA di Salerno per l’esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio;
8)      Comunicazione della CCIAA di conclusione del procedimento di mediazione.
Avvocato Gennaro De Natale
RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad  istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Fastweb SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in (20155) MILANO  alla Via Caracciolo n. 51