TRIBUNALE PER
I MINORENNI DI _____________
Ricorso ex
art. 31 D. Lgs. N. 286/98
Per: (madre) _______________, nata in __________ (Albania) il
___________, in possesso di passaporto n. ____________, rilasciato dal governo
Albanese il _____________, con scadenza _________________, residente dal
________________ a ________________ (NA), in Via ____________________ n. 15, e
domiciliata in ___________________ (SA) alla via _______________ n. 10,
eventuale [presso la sorella/fratello/altro familiare, sig.ra
__________________, soggiornante in Italia da diversi anni e in possesso di
regolare permesso, ]
elett.te dom.ta presso lo studio dell’Avv. _________________________
che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto
(Pec: ____________, fax 089123456).
PREMESSO IN
FATTO
- Che la ricorrente è cittadina extracomunitaria, entrata in
Italia nel _________ (anno) per ricongiungersi con la propria famiglia, con la
quale a tutt’oggi convive e che la sostiene sia economicamente che moralmente;
- Che, nel mese di _________, la ricorrente ha iniziato una
relazione sentimentale con ____________, nato a ______________ il ___________,
e dalla loro unione, in data __________, è nata la piccola _____________;
- Che il sig. _____________, padre della bimba, ha deciso di non
riconoscerla, abbandonando madre e figlia senza fornire loro nessun supporto
economico o morale;
- Che, in occasione della nascita della bambina, alla ricorrente è
stato rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche con scadenza (o
scaduto) in data _________;
- Che la ricorrente intende chiedere, ed ha la necessità di
ottenere, l’autorizzazione ex art. 31 in quanto il suo eventuale allontanamento,
in questo particolare momento di difficoltà familiare ed in questa delicata
fase della crescita, provocherebbe lo smembramento dell’attuale nucleo
familiare, con il conseguente ed inevitabile trauma irreparabile alla minore, stante
l’abbandono del padre. A tal proposito, va evidenziato che l’assenza di un
genitore incide sempre negativamente sulla crescita di un figlio, provocando
una grave ferita emotiva che comporta notevoli ripercussioni negative durante
lo sviluppo.
- Che, nel caso in esame, sussistono i “gravi motivi” di cui
all’art. 31 D. Lgs. N. 286/98, in quanto la piccola _________, di anni
__________, 1) è già stata abbandonata dal padre; 2) in Italia è inserita in
una famiglia ben radicata nel tessuto sociale e che può sostenerla
economicamente e moralmente; 3) se dovesse rientrare solo con la madre in ________________
(Paese) subirebbe i gravi danni derivanti dallo smembramento dell’attuale
nucleo familiare allargato, con conseguente rischio di indigenza e incertezza
assoluta sul suo futuro, stante l’impossibilità, per la madre, di reinserirsi
da sola, in tempi brevi, nel tessuto sociale e lavorativo del paese di origine,
con drammatiche ricadute a livello economico;
- Che, pertanto, per i motivi innanzi indicati, l’eventuale
smembramento e sradicamento del nucleo familiare dall’attuale contesto sociale,
culturale, linguistico e religioso, causerebbe senza ombra di dubbio un danno
grave ed irreparabile al minore, almeno in questa fase particolare della
crescita, in quanto, al momento, l’Italia rappresenta il riferimento
territoriale nel quale il nucleo familiare è maggiormente radicato e sostenuto;
- Che un suo sradicamento dal territorio italiano, dove sta
crescendo, per far ritorno in un Paese cui non appartiene e in cui non ha mai
vissuto, privo di parenti e familiari, causerebbe, sicuramente, al piccolo
________ un tracollo psicologico irrecuperabile;
- Che la minore età del piccolo____ e la conseguente esigenza di
garantirne lo sviluppo psicofisico, unitamente alle sopra indicate motivazioni,
sono di per sé sufficienti ad autorizzare la permanenza dei genitori nel
territorio italiano per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle
disposizioni del Testo Unico Immigrazione, almeno fino a quando il minore non
avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno
l’anno scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in
grado di comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà
conseguito un livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una
diversa organizzazione della vita quotidiana;
- Che le descritte circostanze di fatto alla base della chiesta
autorizzazione sono transitorie e trascendono il normale disagio causato
dall’allontanamento di un genitore (o familiare di riferimento);
- Che la natura temporanea della richiesta autorizzazione, in ogni
caso, consentirebbe alla famiglia di prepararsi ad un eventuale rientro nel
caso in cui la madre non dovesse riuscire a regolarizzare la sua posizione in
conformità alle norme vigenti sull’immigrazione.
DIRITTO
1 - Ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. Lgs. 286/98, il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori stranieri, che si trovano sul
territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza in Italia
di un familiare, anche in deroga alle altre disposizioni del TU in materia di
immigrazione.
2 - L'interpretazione della suddetta norma, in ogni caso, non può
prescindere dall'affermazione di principio contenuta nel 3° comma dell'art. 28
del T.U. immigrazione: in tutti i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione
con carattere di priorità il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall' art. 3 della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Tale principio va
applicato a tutti i minori senza discriminazione, anche se essi siano entrati
irregolarmente in Italia (Trib. Min. L’Aquila, 8 Novembre 2013).
3 - La normativa a tutela dei minori stranieri extracomunitari in
Italia deriva dal complesso di disposizioni che disciplinano la tutela dei
minori e da quelle che regolano la posizione amministrativa dei cittadini
stranieri extracomunitari in Italia.
Da tale normativa discende che il diritto del minore a mantenere rapporti continuativi con la famiglia
(artt. 7, 10, 18 e 22 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989) debba andare oltre i genitori, ed essere,
quindi, esteso al familiare con il quale egli ha instaurato una relazione
affettiva primaria e significativa (TM L’Aquila, 8 Novembre 2013).
La legge dispone, inoltre, il diritto a mantenere e garantire
l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri, e ciò in quanto il
legislatore ha ritenuto prevalenti, sulle norme in materia di emigrazione e/o
espulsione, i principi costituzionali di
tutela dei minori e di tutela dell’integrità familiare e psico-fisica i
quali, in quanto riferiti alla persona umana, possono trovare applicazione indipendentemente dalle condizioni in base
alle quali lo straniero è presente nello Stato Italiano, perché la
Repubblica garantisce e riconosce i diritti della famiglia e la propria unità.
4 - La tutela prevista dall’art. 31 TUI si fonda sul presupposto
dell’esistenza del diritto del minore alla permanenza sul nostro territorio
senza perdere, ancorché a determinate condizioni, la relazione genitoriale con
il cittadino straniero che sia sfornito di un titolo di soggiorno.
La
valutazione del giudice deve riguardare esclusivamente l’accertamento del grave
disagio sullo sviluppo psicofisico del minore derivante dall’allontanamento
coattivo dei genitori dal territorio italiano ed il
diritto alla genitorialità, anche in deroga alle disposizioni che regolano
l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.
In altre parole, l’oggetto
del giudizio deve essere incentrato esclusivamente sulle esigenze esistenziali
ed educative del minore, non potendo assolutamente riguardare l’analisi
delle prospettive di integrazione del genitore o familiare (Cass. n.
27238/2020).
5 - La Suprema Corte ha precisato che l’art. 31 TU Immigrazione non può essere interpretato in senso
restrittivo, in quanto esso tutela il diritto del minore ad avere rapporti
continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni
del D. Lgs. n. 286/98, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni
eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire
il minore.
Poiché le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui
all’art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, il giudice
di merito deve valutare tutte le circostanze del caso concreto con particolare
attenzione: le condizioni di salute e le esigenze di cure mediche, l’età del
minore, la presenza o meno dell’altro genitore, il radicamento nel territorio
italiano e l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali, in considerazione
della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di
crescita (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011;
Cass. SS. UU. n. 21799/2010).
6 - Alla luce dei principi esposti dalla Suprema Corte (Cass. n.
4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU. n. 21799/2010), la valutazione del giudice
deve essere svolta in concreto, avendo riguardo alle specifiche circostanze del
caso, e deve tener conto della sussistenza
di un significativo legame di accudimento affettivo e materiale tra il genitore
ed il minore, come nel caso di specie, nonché della necessità di non privare quest’ultimo di una figura parentale presente
e consolidata nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell’esigenza di non determinare una
traumatica frattura tra il minore, il contesto ambientale e relazionale nel
quale è inserito e le sue radicate abitudini di vita. Infatti, nella
attuale delicata fase di crescita, l’eventuale sradicamento del bambino dal contesto
italiano a causa di un rimpatrio forzato della madre, con l’inevitabile
interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni familiari, amicali e
sociali in atto, appare del tutto contrastante con l’interesse del minore e
probabile causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il
profilo evolutivo. D’altro canto, l’allontanamento del genitore (o del
familiare) dal territorio italiano, dove il nucleo familiare è insediato da
molti anni, provocherebbe lo smembramento della famiglia, con inevitabili
conseguenze dannose per il minore, che verrebbe in tal modo privato del
sostegno affettivo, educativo e materiale di tutti gli altri familiari (Cfr.
Corte d’Appello di Milano, 27 Giugno 2019).
7 - Nella fattispecie in esame, la concessione dell’autorizzazione
ex art. 31 TUI alla ricorrente risponde al superiore interesse del minore.
Infatti, costituisce un pregiudizio ed un rischio grave, per lo
sviluppo psicofisico del minore, l’allontanamento dallo Stato italiano del
genitore (o familiare) straniero, privo di permesso di soggiorno, che si occupa
in prevalenza della cura del bambino a causa dell’impedimento o dell’assenza
dell’altro genitore, poiché tale circostanza costituisce una condizione
sufficiente per procedere ad una prognosi di pregiudizio irreversibile per
l’equilibrio psicofisico del minore; ne consegue che il genitore disponibile a
prendersi cura continuativamente del minore ha diritto, nell’interesse di
quest’ultimo, ad ottenere la temporanea autorizzazione al soggiorno di cui all’art.
31 TUI (Cass. n. 25508/2014; Cass. n. 24476/2015).
Per i motivi innanzi
indicati, la ricorrente, nell’interesse superiore del minore, al quale vorrebbe
continuare ad offrire una vita dignitosa e migliori condizioni di crescita, in attesa
di poter regolarizzare la sua permanenza in Italia, chiede, anche in deroga
alle disposizioni di legge vigenti in materia di immigrazione, di essere
autorizzata alla permanenza sul territorio italiano per un periodo di tempo
determinato, almeno sino a quando non sarà in grado di regolarizzare altrimenti
la sua presenza in Italia, o almeno fino a quando il minore non avrà raggiunto
l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno
scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di
comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un
livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa
organizzazione della vita quotidiana.
Tanto premesso, la ricorrente, come in atti rapp.ta, difesa e
dom.ta,
c h i e d e
Che l’Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di ______________,
voglia accogliere il ricorso che precede e, visto l’art. 31 D. Lgs. 25/07/1998
n. 286, pronunciando nel superiore interesse del minori ___________,
A) Autorizzare la permanenza in Italia della ricorrente per un
periodo di tempo determinato;
B) Dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio
del permesso di soggiorno per i motivi indicati in ricorso;
C) Emettere ogni altro provvedimento necessario.
Si depositano i seguenti atti:
1) Certificati
Carichi pendenti e Casellario giudiziale dei ricorrenti;
2) Copia
della documentazione medica relativa allo stato di salute dei minori con copia
libretti di vaccinazione;
3) Certificato di matrimonio;
4) Copia
del contratto di locazione;
5) Copia
del decreto n. ______________ del Tribunale per i Minorenni di _________________.
6) Copia
dei passaporti, dei documenti di identità e dei permessi di soggiorno scaduti
dei ricorrenti e dei minori;
7) Contratto di lavoro/Buste paga
del ricorrente;
8) Certificati
di frequenza scolastica dei minori;
9)
Dichiarazione di ospitalità.
Luogo,
__________________
Avv. ________________
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