TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
_____________
Ricorso ex art. 31 D. Lgs. N. 286/98
Per: (familiare)
______________, nato in ______________ (Albania) il _________, in possesso di
passaporto n. __________, rilasciato dal governo Albanese il ___________, con
scadenza _____________;
eventuale [presso
la sorella di ____________ (uno dei ricorrenti), sig.ra __________________,
soggiornante in Italia da diversi anni e in possesso di regolare permesso, ]
elett.te
dom.ta presso lo studio dell’Avv. _________________________ che li rappresenta
e difende in virtù di mandato a margine del presente atto (Pec: ____________,
fax 089123456).
PREMESSO IN FATTO
-
Che la ricorrente, di anni 21, è cittadina extracomunitaria, in Italia dal
_________, priva di permesso di soggiorno;
-
Che la ricorrente ha assunto un ruolo particolarmente importante nel processo
educativo e di crescita psicofisica della sorella minore TIZIA di anni _____,
in quanto, a causa di comportamenti violenti del padre, è insorta un’aspra
conflittualità fra i genitori;
-
Che, nel mese di _________, il padre ha deciso di tornare definitivamente nel
suo paese d’origine senza più dare notizie di sé, lasciando la madre a gestire
in via esclusiva il nucleo familiare, composto dalle due sorelle sopra indicate
e da un fratello da poco divenuto maggiorenne;
-
Che la famiglia è ormai ben radicata nel tessuto sociale e nella locale
comunità religiosa;
-
Che, da quando il padre ha abbandonato la famiglia, l’istante ha assunto un
ruolo di collante, di guida e di sostegno per tutta la famiglia, ed in
particolare per la piccola sorella TIZIA, in quanto la madre, dovendo mantenere
i tre figli, è impegnata ed assente quasi tutto il giorno a causa del lavoro;
-
Che, pertanto, la ricorrente, non essendo impegnata a svolgere attività
lavorative, si dedica completamente alla gestione del ménage familiare e ad
assumere le più importanti decisioni riguardanti la vita della piccola TIZIA;
-
Che, pertanto, per i motivi innanzi indicati, l’eventuale allontanamento della
ricorrente, con conseguente smembramento e sradicamento del nucleo familiare
dall’attuale contesto sociale, culturale, linguistico e religioso, causerebbe
senza ombra di dubbio un danno grave ed irreparabile alla minore, almeno in
questa fase particolare della crescita, in quanto, al momento, l’Italia
rappresenta il riferimento territoriale nel quale il nucleo familiare è
maggiormente radicato e sostenuto;
-
Che un suo sradicamento dal territorio italiano, dove sta crescendo, per far
ritorno in un Paese cui non appartiene e in cui non ha mai vissuto, causerebbe,
sicuramente, alla piccola ________ un tracollo psicologico irrecuperabile;
-
Che la minore età della piccola____ e la conseguente esigenza di garantirne lo
sviluppo psicofisico, unitamente alle sopra indicate motivazioni, sono di per
sé sufficienti ad autorizzare la permanenza della sorella nel territorio
italiano per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni
del Testo Unico Immigrazione, almeno fino a quando la minore non avrà raggiunto
l’età scolare (o non avrà completato il ciclo di studi o almeno l’anno
scolastico) (o altra età o traguardo ______________), in cui sarà in grado di
comprendere meglio le ragioni di eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un
livello di maturità ed autonomia che permetterà alla famiglia una diversa
organizzazione della vita quotidiana;
-
Che le descritte circostanze di fatto alla base della chiesta autorizzazione
sono transitorie e trascendono il normale disagio causato dall’allontanamento
di un genitore o familiare di riferimento;
-
Che la natura temporanea della richiesta autorizzazione, in ogni caso,
consentirebbe alla famiglia o alla sorella di prepararsi ad un eventuale
rientro nel caso in cui quest’ultima non dovesse riuscire a regolarizzare la sua
posizione in conformità alle norme vigenti sull’immigrazione.
DIRITTO
1 - Ai sensi dell’art. 31,
comma 3, D. Lgs. 286/98, il Tribunale per
i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico dei minori
stranieri, che si trovano sul territorio italiano, può autorizzare l’ingresso
o la permanenza in Italia di un familiare, anche in deroga alle altre
disposizioni del TU in materia di immigrazione.
2 - L'interpretazione della
suddetta norma, in ogni caso, non può prescindere dall'affermazione di
principio contenuta nel 3° comma dell'art. 28 del T.U. immigrazione: in tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e
riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di
priorità il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall' art. 3 della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Tale principio va applicato a
tutti i minori senza discriminazione, anche se essi siano entrati
irregolarmente in Italia (Trib. Min. L’Aquila, 8 Novembre 2013).
3 - La normativa a tutela dei
minori stranieri extracomunitari in Italia deriva dal complesso di disposizioni
che disciplinano la tutela dei minori e da quelle che regolano la posizione
amministrativa dei cittadini stranieri extracomunitari in Italia.
Da
tale normativa discende che il diritto
del minore a mantenere rapporti continuativi con la famiglia (artt. 7, 10,
18 e 22 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 1989) debba andare oltre i genitori, ed essere, quindi, esteso al familiare
con il quale egli ha instaurato una relazione affettiva primaria e
significativa (TM L’Aquila, 8 Novembre 2013), come nel caso di specie.
La
legge dispone, inoltre, il diritto a mantenere e garantire l’unità familiare
nei confronti dei familiari stranieri, e ciò in quanto il legislatore ha
ritenuto prevalenti, sulle norme in materia di emigrazione e/o espulsione, i principi costituzionali di tutela dei
minori e di tutela dell’integrità familiare e psico-fisica i quali, in quanto
riferiti alla persona umana, possono
trovare applicazione indipendentemente dalle condizioni in base alle quali lo
straniero è presente nello Stato Italiano, perché la Repubblica garantisce
e riconosce i diritti della famiglia e la propria unità.
4 - La tutela prevista
dall’art. 31 TUI si fonda sul presupposto dell’esistenza del diritto del minore
alla permanenza sul nostro territorio senza perdere, ancorché a determinate
condizioni, la relazione genitoriale con il cittadino straniero che sia
sfornito di un titolo di soggiorno.
La valutazione del giudice deve
riguardare esclusivamente l’accertamento del grave disagio sullo sviluppo psicofisico
del minore derivante dall’allontanamento coattivo dei genitori dal
territorio italiano ed il diritto alla genitorialità, anche in deroga alle
disposizioni che regolano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini stranieri.
In
altre parole, l’oggetto del giudizio
deve essere incentrato esclusivamente sulle esigenze esistenziali ed educative
del minore, non potendo assolutamente riguardare l’analisi delle
prospettive di integrazione del genitore o familiare (Cass. n. 27238/2020).
5 - La Suprema Corte ha
precisato che l’art. 31 TU Immigrazione
non può essere interpretato in senso restrittivo, in quanto esso tutela il
diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche
in deroga alle altre disposizioni del D. Lgs. n. 286/98, sicché la norma non
pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate
alla sua salute, ma comprende qualsiasi
danno grave che potrebbe subire il minore.
Poiché
le situazioni che possono integrare i “gravi motivi” di cui all’art. 31 non si
prestano ad essere catalogate o standardizzate, il giudice di merito deve
valutare tutte le circostanze del caso concreto con particolare attenzione: le
condizioni di salute e le esigenze di cure mediche, l’età del minore, la
presenza o meno dell’altro genitore, il radicamento nel territorio italiano e
l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali, in considerazione
della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di
crescita (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015; Cass. n. 10000/2011;
Cass. SS. UU. n. 21799/2010).
6 - Alla luce dei principi
esposti dalla Suprema Corte (Cass. n. 4197/2018; Cass. Ord. n. 25419/2015;
Cass. n. 10000/2011; Cass. SS. UU. n.
21799/2010), la valutazione del giudice deve essere svolta in concreto, avendo
riguardo alle specifiche circostanze del caso, e deve tener conto della sussistenza di un significativo legame di
accudimento affettivo e materiale tra il familiare di riferimento ed il minore,
come nel caso di specie, nonché della necessità
di non privare quest’ultimo di una figura parentale presente e consolidata
nella sua esistenza materiale e psichica, così come dell’esigenza di non determinare una traumatica frattura tra il minore,
il contesto ambientale e relazionale nel quale è inserito e le sue radicate
abitudini di vita. Infatti, nella attuale delicata fase di crescita della
piccola __________, l’eventuale sradicamento del bambino dal contesto italiano
a causa di un rimpatrio forzato del familiare con il quale esista un legame
significativo (o l’eventuale sradicamento di quest’ultimo), con l’inevitabile
interruzione dei percorsi formativi e delle relazioni amicali e sociali in
atto, appare del tutto contrastante con l’interesse del minore e probabile
causa di gravi effetti destabilizzanti e pregiudizievoli sotto il profilo
evolutivo. D’altro canto, l’allontanamento del familiare dal territorio
italiano, dove il nucleo familiare è insediato da molti anni, provocherebbe lo
smembramento della famiglia, con inevitabili conseguenze dannose per il minore,
che verrebbe in tal modo privato di un importante sostegno affettivo, educativo
e materiale (Cfr. Corte d’Appello di Milano, 27 Giugno 2019).
7 - Nella fattispecie in
esame, inoltre, devono essere prese in considerazione anche le seguenti
circostanze:
A) il consolidato
radicamento sociale e lavorativo del nucleo familiare in Italia;
B) la particolare
situazione familiare, caratterizzata dall’allontanamento del padre con tutte le
negative conseguenze psicologiche sulla psiche del minore nel periodo delicato
della crescita;
C) l’assunzione, da
parte della ricorrente, di un ruolo fondamentale di guida, di una funzione
educativa e di supporto accuditivo ed affettivo nei confronti della piccola
sorella minore rendono l’eventuale diniego della autorizzazione, con la
conseguente immediata espulsione dell’istante, rimedio non rispondente a
necessità e proporzionalità. Infatti, il
rifiuto della chiesta autorizzazione priverebbe la minore della figura
parentale di fatto subentrata ad entrambi i genitori: la
piccola____________ verrebbe a trovarsi, in tal caso, senza figure familiari di
riferimento, in questa fase molto delicata della crescita (o adolescenza) ed in
questo particolare momento legato alla età prescolare o alla necessità di dover
concludere il ciclo di studi (o, in subordine, almeno l’anno scolastico), e
sarebbe altresì privata di tutte le opportunità educative, sociali ed
economiche di cui gode attualmente in Italia, subendo in tal modo un grave
pregiudizio (TM Bari, 7 giugno 2017).
Giova
rimarcare che la presenza della sorella
(o altro familiare) ha contribuito alla stabilità emotiva ed affettiva della
minore. Infatti, non si può dubitare che per il bambino/adolescente, che si
trova in questa particolare fase della crescita, subire l’allontanamento anche
della sorella, oltre alla privazione del padre, con conseguente impossibilità
di avere rapporti con lei e di poterla anche solo vedere, costituisca un sicuro
danno che porrebbe in serio pericolo il suo sviluppo psicofisico (Cfr. TM
L’aquila, 8 Novembre 2013).
Per
i motivi innanzi indicati, la ricorrente,
nell’interesse superiore della minore, alla
quale vorrebbe continuare ad offrire una vita dignitosa e migliori condizioni
di crescita, in attesa di poter regolarizzare la sua permanenza in Italia,
chiede, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di
immigrazione, di essere autorizzata alla permanenza sul territorio italiano per
un periodo di tempo determinato, almeno sino a quando la stessa non sarà in
grado di regolarizzare altrimenti la sua presenza in Italia, o almeno fino a
quando il minore non avrà raggiunto l’età scolare (o non avrà completato il
ciclo di studi o almeno l’anno scolastico) (o altra età o traguardo
______________), in cui sarà in grado di comprendere meglio le ragioni di
eventuali cambiamenti, ed avrà conseguito un livello di maturità ed autonomia
che permetterà alla famiglia una diversa organizzazione della vita quotidiana.
Tanto
premesso, la ricorrente, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,
c h i e d e
Che
l’Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni di ______________, voglia accogliere
il ricorso che precede e, visto l’art. 31 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, pronunciando
nel superiore interesse dei minori ___________,
e ____________:
A) Autorizzare la
permanenza in Italia della ricorrente per un periodo di tempo determinato;
B) Dichiarare che la
ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per i
motivi indicati in ricorso;
C) Emettere ogni altro
provvedimento necessario.
Si
depositano i seguenti atti:
1) Certificati Carichi pendenti e
Casellario giudiziale dei ricorrenti;
2) Copia della documentazione
medica relativa allo stato di salute dei minori con copia libretti di
vaccinazione;
3)
Certificato di matrimonio;
4) Copia del contratto di
locazione;
5) Copia del decreto n.
______________ del Tribunale per i Minorenni di _________________.
6) Copia dei passaporti, dei
documenti di identità e dei permessi di soggiorno scaduti dei ricorrenti e dei
minori;
7)
Contratto di lavoro/Buste paga del ricorrente;
8) Certificati di frequenza
scolastica dei minori;
9) Dichiarazione di ospitalità.
Luogo, __________________
Avv.
________________
Nessun commento:
Posta un commento